2022-05-14
Altra sentenza contro Draghi: «rimborsate i prof no vax»
Mario Draghi (Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)
Un giudice di Treviso si pronuncia sulle norme in base a cui erano stati sospesi gli insegnanti inadempienti all’obbligo vaccinale. Si apre così il capitolo potenzialmente enorme dei risarcimenti degli stipendi non erogati.I docenti non vaccinati e tenuti fuori dall’aula, esclusi da ogni attività didattica, hanno diritto alle retribuzioni non percepite dalla data di sospensione, ovvero dallo scorso 15 dicembre, quando in Italia l’obbligo vaccinale venne esteso anche agli insegnanti. È questa la rivoluzionaria sentenza di merito, perciò immediatamente esecutiva, emessa il 10 maggio dal giudice del lavoro di Treviso, Massimo Galli, che ha accolto le tesi di illegittimità della sanzione applicata dal governo, ovvero sospensione dal lavoro e niente stipendio, presentate dall’avvocato Mauro Sandri del Foro di Milano in difesa di 34 docenti trevigiani. Per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge del 24 marzo scorso, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, «devono ritenersi abrogate le norme in base alle quali era stata applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per gli insegnanti inadempienti all’obbligo», stabilisce il giudice. La norma ha valore retroattivo, quindi gli insegnanti hanno diritto a ricevere le retribuzioni che sono state loro negate dallo scorso dicembre. «Rappresento almeno 2.000 docenti non vaccinati in tutta Italia e questa sentenza è stata accolta con enorme soddisfazione», commenta l’avvocato Sandri. La grande novità, nella decisione del giudice, è l’aver sottolineato che è cessata la materia del contendere perché è stato proprio il legislatore a riconoscere che la sospensione non fosse necessaria. Infatti, nelle nuove disposizioni, viene sì ribadito che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni, e che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni «assicurano il rispetto dell’obbligo». Ma se un docente insiste a non volersi vaccinare per questioni diverse quanto personali, «l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». Non si parla più di sospenderlo senza stipendio, perciò il magistrato dichiara che il risultato dell’introduzione di tale nuova disciplina «è l’abrogazione della sanzione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021». Gli insegnanti trevigiani, attraverso il loro legale, chiedevano che fosse riconosciuta l’illegittimità dei provvedimenti disposti con il decreto legge del novembre scorso che estendeva l’obbligo vaccinale (ciclo primario e dose di richiamo) a personale sanitario e scolastico a partire dall’ultima metà mese di fine anno, invece il giudice del lavoro è arrivato a una conclusione ancora più importante. Con l’ultimo decreto, il governo avrebbe ammesso di aver sbagliato, è quello che si legge tra le righe di questa sentenza tecnica eppure chiarissima. «Le domande delle parti ricorrenti», scrive infatti Massimo Galli, «devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale». Quello che nel linguaggio giuridico viene definito riconoscimento confessorio: l’obbligo vaccinale era illegittimo. E rappresentò una violazione dei diritti dei lavoratori, anche se il giudice non si esprime a riguardo, aver stabilito che «l’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dall’attività lavorativa e con essa della retribuzione dovuta, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro». Migliaia di professori furono costretti a casa, senza poter percepire uno stipendio a fine mese, in totale violazione della normativa costituzionale e comunitaria in tema di diritto alla retribuzione del personale non vaccinato. Non potevano nemmeno cercare un altro lavoro, dove non ci fossero obblighi all’inoculo, perché nel pubblico impiego c’è incompatibilità di cumulo di impieghi e incarichi. Ne consegue che oggi tutto il corpo docente ha titolo per richiedere le retribuzioni non percepite fino ad oggi. «I ricorrenti sono tantissimi, e gli arretrati saranno sono una parte risarcitoria del danno subito in un quadro di profonda discriminazione», sottolinea l’avvocato Sandri. Intanto, per i professori che ha assistito a Treviso e «che hanno avuto il coraggio, per certi versi eroico, di opporsi al crimine corruttivo rappresentato dall’obbligo vaccinale», fa sapere che «la prossima settimana, dopo avere effettuato i conteggi, notificherò al ministero della Pubblica istruzione la richiesta di pagamento degli stipendi arretrati». La causa, avverte, proseguirà per ottenere anche il pagamento dei danni morali perché «la condanna del governo deve essere dichiarata non solo a livello patrimoniale, ma anche, morale. Tutte le discriminazioni di questi anni sono state l’esercizio brutale di un potere arbitrario, avente la finalità di distruggere il corpo sociale», tuona il legale.