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2021-06-01
Il processo Ilva sforna 300 anni di carcere
Getty Images-Ansa
Il disastro ambientale dell'Ilva di Taranto costa ai Riva una pesantissima sentenza di condanna in primo grado per complessivi 306 anni e due mesi. Il processo ribattezzato «Ambiente svenduto», con accuse a vario titolo che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla corruzione in atti giudiziari, all'omicidio colposo, al favoreggiamento, comprendendo anche altre imputazioni minori, si è chiuso con 22 anni di reclusione per Fabio Riva (il pm ne aveva chiesti 28) e 20 per Nicola (il pm ne aveva chiesti 25), gli ex proprietari del gruppo siderurgico.
La sentenza della Corte d'assise per i 47 imputati è stata letta in aula per un'ora e 46 minuti di fila ieri mattina dal presidente, Stefania D'Errico, alla trecentotrentesima udienza dei cinque anni di processo. Disposta, così come richiesto dalla Procura, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dai sostituti Mariano Buccoliero, Remo Epifani, Raffaele Graziano e Giovanna Cannalire, la confisca degli impianti dell'area a caldo (che non avrà effetto sulla produzione fino a sentenza irrevocabile). Nonché la confisca per equivalente del profitto illecito nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire spa (oggi Partecipazioni industriali spa in liquidazione) e Riva forni elettrici, per gli illeciti amministrativi per una somma di 2 miliardi e 100 milioni di euro. Condanne pesanti anche per il responsabile delle relazioni istituzionali, Girolamo Archinà, definito dall'accusa come la «longa manus» dei Riva con le istituzioni e la politica, al quale sono stati inflitti 21 anni e 6 mesi di reclusione, e per l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, condannato a 21 anni.
Agli uomini di fiducia dell'acciaieria, Alfredo Ceriani, Lanfranco Legnani, Agostino Pastorino e Giovanni Rebaioli, considerati i colonnelli dei Riva sono stati inflitti 18 anni e 6 mesi di pena. L'avvocato dei Riva, Francesco Perli, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi (l'accusa ne aveva chiesti 7). Per l'ex direttore del sito, Adolfo Buffo, ora direttore generale di Acciaierie Italia, partecipata di Invitalia, 4 anni (la richiesta era 17 anni). Condannato anche l'ex governatore Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata: per lui i giudici hanno stabilito una pena di 3 anni e 6 mesi. Sei mesi in meno all'ex presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido: 3 anni di pena. Era accusato di aver fatto pressione sui dirigenti della Provincia affinché concedessero l'autorizzazione all'Ilva per l'uso della discarica interna. Tre anni anche all'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva. Condannato a 2 anni per favoreggiamento (pena sospesa) l'ex direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. A molti dei condannati, a seconda delle pene, la Corte ha inflitto anche l'interdizione perpetua o per cinque anni dai pubblici uffici o dai propri incarichi.
Assolti invece l'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, presidente dell'Ilva nel periodo più difficile, l'ex assessore pugliese ora deputato di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, l'assessore regionale Donato Pentassuglia e l'ex sindaco di Taranto Ippazio Stefano. I giudici hanno anche trasmesso gli atti alla Procura per l'ipotesi di falsa testimonianza per quattro testimoni, tra i quali l'ex arcivescovo di Taranto, Benigno Papa.
I Riva, tramite i loro avvocati, oltre ad annunciare ricorso, hanno rivendicato di aver investito ingenti capitali per migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle norme. Ma nonostante la questione provenisse da lontano, è con la loro gestione che è scoppiato il bubbone, con il sequestro degli impianti dell'area a caldo il 26 luglio 2012, dopo che l'azienda era stata definita strategica da un numero considerevole di decreti denominati Salva Ilva.
La città pugliese convive con la questione ambientale sin dal 1889, quando re Umberto I decise di piazzare lì l'Arsenale militare. Ma è dal 1960 che combatte con il siderurgico. Lo stabilimento viene costruito nel 1959 nel quartiere Tamburi su una superficie complessiva di oltre 15 milioni di metri quadrati. L'Italsider di Taranto, di proprietà pubblica, comincia a produrre nel luglio del 1960. La grave crisi degli anni Ottanta porta l'Iri a dismettere l'acciaieria, che nel maggio 1995 viene acquisita dal gruppo Riva. La privatizzazione, finalizzata dal primo governo Prodi (che si beccò non poche critiche per il prezzo di favore pagato dai Riva), era partita con il governo Dini.
Sequestri e arresti cominciati nel 2012 hanno messo fuori gioco i Riva. E a gennaio 2016 viene pubblicato il bando di gara con l'invito a manifestare interesse per Ilva. I commissari straordinari scelgono la cordata ArcelorMittal-Marcegaglia. Ma dopo soli tre anni, nel novembre 2019 ArcelorMittal annuncia di voler lasciare lo stabilimento, restituendolo allo Stato. Nel dicembre 2020 firma con Invitalia un accordo che fa entrare l'Agenzia al 50% nella compagine societaria. Caduto il governo Conte, però, anche se Domenico Arcuri si era intestato il salvataggio dell'azienda, il decreto non è mai arrivato. Questione di non poco conto, perché di fatto non sono stati versati i 400 milioni di euro annunciati.
Nichi non ci sta e urla al complotto. La sinistra finge di non conoscerlo
La condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione devono essere stati un duro colpo per l'ex governatore pugliese e paladino dei diritti Lgbt Nichi Vendola. I pm avevano chiesto una pena da 5 anni per concussione aggravata in concorso, in quanto avrebbe esercitato pressioni sull'ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato (condannato a 2 anni, pena sospesa), per far «ammorbidire» la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva.
Vendola è andato in escandescenza: «Mi ribello a una giustizia che calpesta la verità», ha commentato, aggiungendo che «è come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova». Ed è andato a muso duro contro i giudici: «Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all'avanguardia contro i veleni industriali».
Parole che sembrano lontanissime da quelle del 2009, quando fu indagato per gli scandali nel settore della Sanità l'assessore Alberto Tedesco: «Piena fiducia nell'operato della magistratura, impegnata nell'opera di bonifica della Pubblica amministrazione da qualsivoglia veleno corruttivo e da ogni rete affaristica», disse Vendola. Parole ribadite nel 2013, dopo il primo avviso di garanzia per i fatti dell'Ilva, quando giurò che lui e la sua giunta avevano sempre «tenuto la schiena dritta». Poi la solita menata: «Ho piena fiducia nella magistratura».
Ora, invece, annuncia: «Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l'ennesima prova di una giustizia profondamente malata». E denuncia: «Sappiano che i giudici hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. Hanno umiliato persone che hanno dedicato l'intera vita a battersi per la giustizia e la legalità. Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell'Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella azienda».
È un fiume in piena Vendola: «Ho taciuto per quasi dieci anni, difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò contro questa carneficina del diritto e della verità». Nonostante l'ex governatore abbia suonato la tromba, il soccorso rosso è sembrato molto fiacco. A parte Michele Emiliano, che ha sottolineato come «la Regione Puglia dal 2005 in poi è stata l'unica istituzione ad aver concretamente agito per fermare quella scellerata gestione della fabbrica», il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, che ha ricordato le «battaglie» per abbassare i livelli di diossina, e il collega democratico Gianni Pittella, Vendola sembra quasi isolato.
Dure anche le parole dell'ex legale del Gruppo Riva, Francesco Perli: «Non sono per nulla abbattuto anzi più determinato di prima a combattere per il prevalere della verità. Non ho concorso alla concussione di Assennato perché non ho partecipato ad alcuna riunione con Vendola in quanto nelle stesse ore ero in udienza avanti a un giudice del tribunale di Milano. Il procedimento Aia non è un procedimento segretato, come ha sostenuto Argentino, ma un procedimento aperto cui partecipano tutti gli enti e le associazioni ambientaliste e nel quale le migliori tecniche da adottare sono proposte dall'operatore tra le Bat vigenti e la loro appropiatezza valutata dalla Commissione Aaia».
E infine l'avvocato ha aggiunto: «Io ho fatto soltanto l'avvocato e i giudici di Taranto i faccendieri devono andare a scovarli da altre parti, magari più vicino. Nel dispositivo mi hanno anche inibito di svolgere la professione di legale. Una cosa vergognosa. Pensavo che le due giudici togate fossero di ben altro livello».
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Condannati gli ex proprietari Fabio (22) e Nicola (20) Riva, i collaboratori Girolamo Archinà (21 e mezzo) e Luigi Capogrosso (22), e molti manager. Pure i politici: dall'ex governatore Nichi Vendola (3 e 6 mesi) all'ex presidente della Provincia, Gianni Florido (3). Confiscata l'area a caldo.L'ex presidente pugliese si sfoga: «Mostruosità giuridica, un delitto contro la verità».Lo speciale contiene due articoli.Il disastro ambientale dell'Ilva di Taranto costa ai Riva una pesantissima sentenza di condanna in primo grado per complessivi 306 anni e due mesi. Il processo ribattezzato «Ambiente svenduto», con accuse a vario titolo che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla corruzione in atti giudiziari, all'omicidio colposo, al favoreggiamento, comprendendo anche altre imputazioni minori, si è chiuso con 22 anni di reclusione per Fabio Riva (il pm ne aveva chiesti 28) e 20 per Nicola (il pm ne aveva chiesti 25), gli ex proprietari del gruppo siderurgico. La sentenza della Corte d'assise per i 47 imputati è stata letta in aula per un'ora e 46 minuti di fila ieri mattina dal presidente, Stefania D'Errico, alla trecentotrentesima udienza dei cinque anni di processo. Disposta, così come richiesto dalla Procura, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dai sostituti Mariano Buccoliero, Remo Epifani, Raffaele Graziano e Giovanna Cannalire, la confisca degli impianti dell'area a caldo (che non avrà effetto sulla produzione fino a sentenza irrevocabile). Nonché la confisca per equivalente del profitto illecito nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire spa (oggi Partecipazioni industriali spa in liquidazione) e Riva forni elettrici, per gli illeciti amministrativi per una somma di 2 miliardi e 100 milioni di euro. Condanne pesanti anche per il responsabile delle relazioni istituzionali, Girolamo Archinà, definito dall'accusa come la «longa manus» dei Riva con le istituzioni e la politica, al quale sono stati inflitti 21 anni e 6 mesi di reclusione, e per l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, condannato a 21 anni. Agli uomini di fiducia dell'acciaieria, Alfredo Ceriani, Lanfranco Legnani, Agostino Pastorino e Giovanni Rebaioli, considerati i colonnelli dei Riva sono stati inflitti 18 anni e 6 mesi di pena. L'avvocato dei Riva, Francesco Perli, è stato condannato a 5 anni e 6 mesi (l'accusa ne aveva chiesti 7). Per l'ex direttore del sito, Adolfo Buffo, ora direttore generale di Acciaierie Italia, partecipata di Invitalia, 4 anni (la richiesta era 17 anni). Condannato anche l'ex governatore Nichi Vendola, accusato di concussione aggravata: per lui i giudici hanno stabilito una pena di 3 anni e 6 mesi. Sei mesi in meno all'ex presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido: 3 anni di pena. Era accusato di aver fatto pressione sui dirigenti della Provincia affinché concedessero l'autorizzazione all'Ilva per l'uso della discarica interna. Tre anni anche all'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva. Condannato a 2 anni per favoreggiamento (pena sospesa) l'ex direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato. A molti dei condannati, a seconda delle pene, la Corte ha inflitto anche l'interdizione perpetua o per cinque anni dai pubblici uffici o dai propri incarichi. Assolti invece l'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, presidente dell'Ilva nel periodo più difficile, l'ex assessore pugliese ora deputato di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, l'assessore regionale Donato Pentassuglia e l'ex sindaco di Taranto Ippazio Stefano. I giudici hanno anche trasmesso gli atti alla Procura per l'ipotesi di falsa testimonianza per quattro testimoni, tra i quali l'ex arcivescovo di Taranto, Benigno Papa. I Riva, tramite i loro avvocati, oltre ad annunciare ricorso, hanno rivendicato di aver investito ingenti capitali per migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle norme. Ma nonostante la questione provenisse da lontano, è con la loro gestione che è scoppiato il bubbone, con il sequestro degli impianti dell'area a caldo il 26 luglio 2012, dopo che l'azienda era stata definita strategica da un numero considerevole di decreti denominati Salva Ilva. La città pugliese convive con la questione ambientale sin dal 1889, quando re Umberto I decise di piazzare lì l'Arsenale militare. Ma è dal 1960 che combatte con il siderurgico. Lo stabilimento viene costruito nel 1959 nel quartiere Tamburi su una superficie complessiva di oltre 15 milioni di metri quadrati. L'Italsider di Taranto, di proprietà pubblica, comincia a produrre nel luglio del 1960. La grave crisi degli anni Ottanta porta l'Iri a dismettere l'acciaieria, che nel maggio 1995 viene acquisita dal gruppo Riva. La privatizzazione, finalizzata dal primo governo Prodi (che si beccò non poche critiche per il prezzo di favore pagato dai Riva), era partita con il governo Dini. Sequestri e arresti cominciati nel 2012 hanno messo fuori gioco i Riva. E a gennaio 2016 viene pubblicato il bando di gara con l'invito a manifestare interesse per Ilva. I commissari straordinari scelgono la cordata ArcelorMittal-Marcegaglia. Ma dopo soli tre anni, nel novembre 2019 ArcelorMittal annuncia di voler lasciare lo stabilimento, restituendolo allo Stato. Nel dicembre 2020 firma con Invitalia un accordo che fa entrare l'Agenzia al 50% nella compagine societaria. Caduto il governo Conte, però, anche se Domenico Arcuri si era intestato il salvataggio dell'azienda, il decreto non è mai arrivato. Questione di non poco conto, perché di fatto non sono stati versati i 400 milioni di euro annunciati.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/processo-ilva-300-anni-carcere-2653185571.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="nichi-non-ci-sta-e-urla-al-complotto-la-sinistra-finge-di-non-conoscerlo" data-post-id="2653185571" data-published-at="1622488613" data-use-pagination="False"> Nichi non ci sta e urla al complotto. La sinistra finge di non conoscerlo La condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione devono essere stati un duro colpo per l'ex governatore pugliese e paladino dei diritti Lgbt Nichi Vendola. I pm avevano chiesto una pena da 5 anni per concussione aggravata in concorso, in quanto avrebbe esercitato pressioni sull'ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato (condannato a 2 anni, pena sospesa), per far «ammorbidire» la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva. Vendola è andato in escandescenza: «Mi ribello a una giustizia che calpesta la verità», ha commentato, aggiungendo che «è come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova». Ed è andato a muso duro contro i giudici: «Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all'avanguardia contro i veleni industriali». Parole che sembrano lontanissime da quelle del 2009, quando fu indagato per gli scandali nel settore della Sanità l'assessore Alberto Tedesco: «Piena fiducia nell'operato della magistratura, impegnata nell'opera di bonifica della Pubblica amministrazione da qualsivoglia veleno corruttivo e da ogni rete affaristica», disse Vendola. Parole ribadite nel 2013, dopo il primo avviso di garanzia per i fatti dell'Ilva, quando giurò che lui e la sua giunta avevano sempre «tenuto la schiena dritta». Poi la solita menata: «Ho piena fiducia nella magistratura». Ora, invece, annuncia: «Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l'ennesima prova di una giustizia profondamente malata». E denuncia: «Sappiano che i giudici hanno commesso un grave delitto contro la verità e contro la storia. Hanno umiliato persone che hanno dedicato l'intera vita a battersi per la giustizia e la legalità. Hanno offerto a Taranto non dei colpevoli ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell'Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella azienda». È un fiume in piena Vendola: «Ho taciuto per quasi dieci anni, difendendomi solo nelle aule di giustizia, ora non starò più zitto. Questa condanna per me e per uno scienziato come Assennato è una vergogna. Io combatterò contro questa carneficina del diritto e della verità». Nonostante l'ex governatore abbia suonato la tromba, il soccorso rosso è sembrato molto fiacco. A parte Michele Emiliano, che ha sottolineato come «la Regione Puglia dal 2005 in poi è stata l'unica istituzione ad aver concretamente agito per fermare quella scellerata gestione della fabbrica», il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, che ha ricordato le «battaglie» per abbassare i livelli di diossina, e il collega democratico Gianni Pittella, Vendola sembra quasi isolato. Dure anche le parole dell'ex legale del Gruppo Riva, Francesco Perli: «Non sono per nulla abbattuto anzi più determinato di prima a combattere per il prevalere della verità. Non ho concorso alla concussione di Assennato perché non ho partecipato ad alcuna riunione con Vendola in quanto nelle stesse ore ero in udienza avanti a un giudice del tribunale di Milano. Il procedimento Aia non è un procedimento segretato, come ha sostenuto Argentino, ma un procedimento aperto cui partecipano tutti gli enti e le associazioni ambientaliste e nel quale le migliori tecniche da adottare sono proposte dall'operatore tra le Bat vigenti e la loro appropiatezza valutata dalla Commissione Aaia». E infine l'avvocato ha aggiunto: «Io ho fatto soltanto l'avvocato e i giudici di Taranto i faccendieri devono andare a scovarli da altre parti, magari più vicino. Nel dispositivo mi hanno anche inibito di svolgere la professione di legale. Una cosa vergognosa. Pensavo che le due giudici togate fossero di ben altro livello».
iStock
Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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