True
2026-03-08
I medici si sostituiscono allo Stato? Il Viminale può cambiare le direttive
La risposta è che la fonte normativa non è costituita da una legge o da un altro atto avente forza di legge, ma da un semplice provvedimento amministrativo, revocabile e modificabile, come tale, in qualsiasi momento e neppure pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Esso è costituito dalla direttiva emanata il 19 maggio 2022 dall’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sostitutiva di analoga direttiva emanata il 20 ottobre 2014 dal ministro dell’Interno dell’epoca che, nel governo presieduto da Matteo Renzi, era Angelino Alfano. In particolare, l’art. 3 della vigente direttiva stabilisce che l’accesso dello straniero al Cpr avvenga «previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore - anche in ore notturne - volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette».
Nelle premesse della direttiva in discorso si fa specifico riferimento, come fonte normativa, agli articoli 20, 21, 22, 23 del Dpr n. 394/1999, contenente il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione emanato con il decreto legislativo n. 286/1998. Nessuno dei suddetti articoli, però, prevede l’obbligo della visita medica prima dell’accesso dello straniero al Cpr, limitandosi soltanto, per quanto qui interessa, il solo art. 21, a stabilire che nel Cpr debbano essere presenti «i servizi sanitari essenziali», e aggiungendo che lo straniero può anche essere trattenuto nei «luoghi di cura» in cui lo stesso sia «ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario» e che sia provveduto al suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica nel caso in cui «debba essere ricoverato in luogo di cura».
Appare quindi evidente come la previsione che l’accesso dello straniero al Cpr sia subordinato al previo nulla osta sanitario da parte del medico della Asl o dell’azienda ospedaliera sia frutto non di un obbligo di legge ma di una scelta discrezionale operata dal ministro dell’Interno, nella esclusiva veste di autorità amministrativa. Ed altrettanto evidente dovrebbe apparire che si tratti di una scelta, oltre che discrezionale, anche del tutto priva di ragionevole giustificazione, ove si consideri che, seguendo la stessa logica, dovrebbe allora stabilirsi che anche chi sia colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o da ordine di esecuzione di una pena detentiva dovrebbe essere sottoposto, prima dell’ingresso in istituto, a visita medica che accerti la compatibilità del suo stato di salute con lo stato di detenzione, rimanendo esclusa, in caso contrario, l’eseguibilità del provvedimento. Il che, invece, non avviene perché, nei casi ora detti, all’esigenza dell’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato - ovviamente anche al fine di verificare la loro compatibilità con il regime carcerario - si provvede, come previsto dall’art. 11, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario, all’atto dell’ingresso dell’interessato in istituto.
Non si vede, quindi, per quale ragione, solo nel caso degli stranieri di cui sia stato disposto il trattenimento nei Cpr, lo stesso accertamento debba avvenire in via preventiva e porsi come condizione per l’eseguibilità, nell’immediato, del provvedimento. E ciò tanto più in quanto nello stesso art. 3 della direttiva ministeriale di cui si è detto è stabilito che: «Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro». Del tutto illogico appare, quindi, che, assicurandosi comunque, in tal modo, secondo le regole ordinarie, la immediata verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la sua permanenza nel Cpr, una volta che egli vi abbia avuto accesso, si preveda che la stessa verifica debba essere fatta, in via preventiva, ponendola come condizione perché l’accesso abbia luogo.
Come se non bastasse, vi è poi da aggiungere che, mentre nel caso dei soggetti destinati alla detenzione in carcere, l’eventuale, ritenuta incompatibilità delle loro condizioni di salute con il regime carcerario, riscontrata all’esito della visita medica da effettuarsi all’atto del loro ingresso in istituto, è soggetta a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria, la quale può disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti e decidere, poi, di conseguenza, nel caso, invece, degli stranieri destinati ai Cpr il giudizio di incompatibilità formulato dal medico all’esito della visita che, in base alle direttive ministeriali, deve precedere l’accesso ai suddetti centri non è soggetta a valutazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, per cui ad essa deve necessariamente far seguito la remissione dell’interessato in libertà. Differenziazione, questa, di cui appare assai arduo trovare una logica spiegazione.
Ben venga, dunque, se la loro colpevolezza verrà accertata, la condanna dei medici a carico dei quali si procede per il reato di falso, ma la cosa di cui ci si dovrebbe, fin da subito, preoccupare, è quella di eliminare l’anomalia contenuta nella vigente direttiva ministeriale, grazie alla quale essi hanno potuto realizzare quello che, secondo l’accusa, sarebbe stato il loro obiettivo e che, a prescindere da ciò, appare comunque priva, per le ragioni sopraindicate, di qualsivoglia ragionevole giustificazione.
Continua a leggereRiduci
Non c’è nessuna norma che affidi ai camici bianchi il potere di decidere chi entra in un Cpr. C’è solo un’indicazione ministeriale voluta da Luciana Lamorgese e Angelino Alfano. E che andrebbe eliminata quanto prima.In margine al procedimento penale aperto a Ravenna contro alcuni medici accusati di falso ideologico per avere attestato, contrariamente al vero, che le condizioni di salute di un certo numero di stranieri colpiti da provvedimento di espulsione non consentivano di dare attuazione al provvedimento del questore che disponeva la loro collocazione nei Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio), appare legittimo chiedersi da quale fonte normativa risulti che l’avvio ai Cpr non possa avvenire senza la previa certificazione sanitaria che ciò sia compatibile con le condizioni di salute degli interessati.La risposta è che la fonte normativa non è costituita da una legge o da un altro atto avente forza di legge, ma da un semplice provvedimento amministrativo, revocabile e modificabile, come tale, in qualsiasi momento e neppure pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Esso è costituito dalla direttiva emanata il 19 maggio 2022 dall’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sostitutiva di analoga direttiva emanata il 20 ottobre 2014 dal ministro dell’Interno dell’epoca che, nel governo presieduto da Matteo Renzi, era Angelino Alfano. In particolare, l’art. 3 della vigente direttiva stabilisce che l’accesso dello straniero al Cpr avvenga «previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore - anche in ore notturne - volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette». Nelle premesse della direttiva in discorso si fa specifico riferimento, come fonte normativa, agli articoli 20, 21, 22, 23 del Dpr n. 394/1999, contenente il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione emanato con il decreto legislativo n. 286/1998. Nessuno dei suddetti articoli, però, prevede l’obbligo della visita medica prima dell’accesso dello straniero al Cpr, limitandosi soltanto, per quanto qui interessa, il solo art. 21, a stabilire che nel Cpr debbano essere presenti «i servizi sanitari essenziali», e aggiungendo che lo straniero può anche essere trattenuto nei «luoghi di cura» in cui lo stesso sia «ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario» e che sia provveduto al suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica nel caso in cui «debba essere ricoverato in luogo di cura». Appare quindi evidente come la previsione che l’accesso dello straniero al Cpr sia subordinato al previo nulla osta sanitario da parte del medico della Asl o dell’azienda ospedaliera sia frutto non di un obbligo di legge ma di una scelta discrezionale operata dal ministro dell’Interno, nella esclusiva veste di autorità amministrativa. Ed altrettanto evidente dovrebbe apparire che si tratti di una scelta, oltre che discrezionale, anche del tutto priva di ragionevole giustificazione, ove si consideri che, seguendo la stessa logica, dovrebbe allora stabilirsi che anche chi sia colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o da ordine di esecuzione di una pena detentiva dovrebbe essere sottoposto, prima dell’ingresso in istituto, a visita medica che accerti la compatibilità del suo stato di salute con lo stato di detenzione, rimanendo esclusa, in caso contrario, l’eseguibilità del provvedimento. Il che, invece, non avviene perché, nei casi ora detti, all’esigenza dell’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato - ovviamente anche al fine di verificare la loro compatibilità con il regime carcerario - si provvede, come previsto dall’art. 11, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario, all’atto dell’ingresso dell’interessato in istituto. Non si vede, quindi, per quale ragione, solo nel caso degli stranieri di cui sia stato disposto il trattenimento nei Cpr, lo stesso accertamento debba avvenire in via preventiva e porsi come condizione per l’eseguibilità, nell’immediato, del provvedimento. E ciò tanto più in quanto nello stesso art. 3 della direttiva ministeriale di cui si è detto è stabilito che: «Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro». Del tutto illogico appare, quindi, che, assicurandosi comunque, in tal modo, secondo le regole ordinarie, la immediata verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la sua permanenza nel Cpr, una volta che egli vi abbia avuto accesso, si preveda che la stessa verifica debba essere fatta, in via preventiva, ponendola come condizione perché l’accesso abbia luogo. Come se non bastasse, vi è poi da aggiungere che, mentre nel caso dei soggetti destinati alla detenzione in carcere, l’eventuale, ritenuta incompatibilità delle loro condizioni di salute con il regime carcerario, riscontrata all’esito della visita medica da effettuarsi all’atto del loro ingresso in istituto, è soggetta a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria, la quale può disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti e decidere, poi, di conseguenza, nel caso, invece, degli stranieri destinati ai Cpr il giudizio di incompatibilità formulato dal medico all’esito della visita che, in base alle direttive ministeriali, deve precedere l’accesso ai suddetti centri non è soggetta a valutazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, per cui ad essa deve necessariamente far seguito la remissione dell’interessato in libertà. Differenziazione, questa, di cui appare assai arduo trovare una logica spiegazione. Ben venga, dunque, se la loro colpevolezza verrà accertata, la condanna dei medici a carico dei quali si procede per il reato di falso, ma la cosa di cui ci si dovrebbe, fin da subito, preoccupare, è quella di eliminare l’anomalia contenuta nella vigente direttiva ministeriale, grazie alla quale essi hanno potuto realizzare quello che, secondo l’accusa, sarebbe stato il loro obiettivo e che, a prescindere da ciò, appare comunque priva, per le ragioni sopraindicate, di qualsivoglia ragionevole giustificazione.
Alexander Zverev e Flavio Cobolli dopo la finale del Roland Garros (Getty Images)
«Comunque vada Flavio ha già vinto» si diceva alla vigilia del match. Un italiano diverso da Jannik Sinner a giocarsi la finale di uno Slam era addirittura impensabile soltanto fino a pochi giorni fa. Soprattutto se lo Slam in questione è il Roland Garros e l'ultimo italiano a vincerlo è stato Adriano Panatta nel 1976.
Flavio Cobolli ha comunque vinto perché è arrivato a tanto così dal compiere un'impresa che avrebbe scritto un'altra pagina indelebile del tennis azzurro. E se è vero che nello sport arrivarci vicino conta relativamente, è altrettanto vero che sulla terra rossa del Court Philippe-Chatrier il tennista romano ha gettato il cuore oltre l'ostacolo rendendo la vita complicatissima ad Alexander Zverev, numero 3 al mondo con tutto da perdere visto che a 29 anni, dopo 3 finali perse, non era ancora riuscito a vincere uno Slam e per riuscirci ha dovuto faticare non poco. Significative le lacrime del tedesco al momento del secondo match point concretizzato che ha sancito una vittoria inseguita per anni e sempre sfuggita. Una vittoria tanto desiderata quanto sofferta. Merito di un Cobolli a tratti leggendario, rimasto in partita fino all'inizio del quinto set. Poi la partita ha preso la direzione definitiva. Zverev è partito forte nel parziale decisivo, salendo rapidamente 3-0 con due break di vantaggio. Cobolli ha provato a restare agganciato, ma la distanza si è allargata subito e il tedesco ha trovato anche il terzo break nel settimo game, chiudendo di fatto i conti. L’azzurro ha comunque continuato a giocare ogni punto, provando a restare dentro la finale fino all’ultimo scambio.
Il punteggio finale è stato 6-1 4-6 6-4 6-7 (5) 6-1 dopo 4 ore e 16 minuti di gioco. Nel quinto set Cobolli ha avuto anche qualche occasione in risposta, senza però riuscire a concretizzare le palle break. Zverev ha gestito con maggiore solidità i propri turni di servizio, mentre l’italiano ha iniziato a perdere brillantezza negli spostamenti laterali, pagando la fatica di una partita giocata ad altissima intensità.
La finale si era aperta nel segno del tedesco. Primo set a senso unico, con Zverev subito avanti di un break e poi capace di allungare fino al 6-1, approfittando delle difficoltà di Cobolli negli scambi prolungati e al servizio. Il secondo parziale ha invece raccontato un’altra partita: più equilibrio, più lotta, e un Cobolli cresciuto soprattutto nella gestione dei punti importanti. Il break decisivo è arrivato nel settimo game e ha riportato la sfida in parità. Nel terzo set Zverev ha ritrovato ordine nei propri turni di battuta, mentre Cobolli ha avuto due palle break nel quarto game senza sfruttarle. Il tedesco ha poi colpito nel momento chiave, strappando il servizio nel decimo game e portandosi avanti due set a uno. Il quarto parziale è stato il più equilibrato e il più lungo sul piano emotivo. Cobolli ha avuto un primo break di vantaggio, poi è stato ripreso e superato, quindi ha nuovamente ribaltato l’andamento del set fino al 5-3. Zverev ha reagito ancora e si è arrivati al tie-break. Qui l’azzurro ha tenuto meglio la tensione: avanti 6-4, ha chiuso alla seconda occasione utile con un passante di dritto che ha portato il match al quinto set. Nel set decisivo però la partita si è spostata subito verso il tedesco. Zverev ha preso il controllo con un avvio aggressivo e ha sfruttato gli errori di Cobolli nei momenti chiave. L’italiano ha avuto alcune chance in risposta, ma non è riuscito a trasformarle e il divario si è ampliato fino al 6-1 finale.
Al momento del punto decisivo Zverev si è lasciato andare in lacrime, disteso sulla terra rossa del Philippe-Chatrier. Per lui è il primo titolo Slam della carriera, dopo tre finali perse. Cobolli, invece, lascia Parigi con una finale che segna comunque un passaggio importante: il primo grande appuntamento giocato fino in fondo e la sensazione di poter stare stabilmente ad alto livello.
Continua a leggereRiduci
Orazio Schillaci (Ansa)
Poi, con noncuranza mette in discussione una scelta del governo Meloni. «L’astensione sull’accordo pandemico dell’Oms non è un no definitivo. Il piano pandemico non è stato approvato, è ancora sotto discussione perché mancano tutti quanti gli allegati, che sono la parte essenziale. È stato rinviato nell’ultima seduta dell’Oms e verrà credo riproposto nel prossimo maggio. Quindi c’è tempo per vedere cosa ci sarà all’interno del piano pandemico», ha fatto sapere durante il suo intervento.
Ma che cosa fa il ministro del centrodestra, apre all’accordo adottato dall’Assemblea mondiale della sanità? Dopo che nel maggio dello scorso anno l’Italia si era astenuta, intendendo così «ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell’affrontare le questioni di salute pubblica». Quale altra posizione contraria all’esecutivo intende prendere, il professor Schillaci?
Il decreto, sul quale a Lungotevere Ripa stava lavorando d’intesa con le Regioni si è arenato: sono le stesse associazioni di categoria dei medici di medicina generale a parlare di fallimento annunciato, eppure il ministro della Salute deve dimostrare di tenere la barra dritta.
«La quadra va trovata nell’interesse dei cittadini, io difendo solo la salute pubblica e i cittadini e in particolare difendo le persone più deboli e più fragili. Questa è una rivoluzione dalla quale noi non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro capendo quanto sia importante la salute pubblica per tutti e quanto sia importante dotare il Servizio sanitario nazionale di una visione più moderna che è quella della medicina territoriale», ha detto tutto d’un fiato.
Schillaci sa bene che, in base al Pnrr, a fine giugno devono aprire almeno 1.038 Case di comunità, per la cui organizzazione sono arrivati dall’Europa 2 miliardi di euro. Devono entrare a regime, ci saranno i controlli di Bruxelles, ma senza personale medico come possono funzionare? Perché diventino operative, la riforma Schillaci ridisegna la medicina del territorio intervenendo sulle norme che regolano il rapporto dei medici di medicina generale e il Servizio sanitario nazionale (Ssn).
I medici di famiglia però non vogliono saperne che si metta mano sulla loro convenzione con il Ssn di cui alcuni diventerebbero dipendenti con il cosiddetto doppio binario dell’assistenza primaria. I sindacati avevano osteggiato la riforma e minacciato scioperi, quindi la trattativa resta impossibile se non c’è «negoziato», come continua a chiedere Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). «No alla retribuzione per obiettivi. Sì al rilancio della medicina dei servizi», sostiene Pina Onotri, segretario generale del sindacato medici italiani (Smi).
Il flop della riforma viene attribuito a Schillaci. «Dopo quasi quattro anni di governo Meloni sembra di ascoltare un ministro appena arrivato, non chi ha avuto il compito di guidare per quasi quattro anni il Servizio sanitario nazionale», ha commentato ironico Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. «Oggi il ministro parla di una rivoluzione indispensabile. Ma quella rivoluzione avrebbe dovuto essere già in corso».
Continua a leggereRiduci
Imagoeconomica
Parlava di «furia ideologica e iconoclasta», di un «Sud condannato alla marginalità», di una norma bandiera smantellata per pura ostilità ideologica. «Stanno cancellando tutto», accusava, rivendicando il Piano 2030 come un’architettura coerente per il Mezzogiorno produttivo.
A distanza di quasi due anni, la Banca d’Italia ha pubblicato uno studio che vale più di mille dichiarazioni. Si intitola The effects of a large place-based reduction of social security employers’ contributions: the case of Decontribuzione Sud ed è firmato da cinque ricercatori dell’istituto. La conclusione è sobria e impietosa: la decontribuzione non ha creato occupazione. Non ha aumentato i salari. Non ha stimolato gli investimenti. Ha migliorato la liquidità delle imprese - cioè ha messo soldi in tasca agli imprenditori - ma non ha trasformato il tessuto produttivo del Sud.
Il cuore della polemica di Provenzano era questo: senza lo sgravio del 30% sui contributi sociali, le aziende meridionali avrebbero ridotto le assunzioni. La decontribuzione era presentata come lo strumento per «massimizzare l’impatto degli investimenti» e costruire un «Sud produttivo». I ricercatori di Bankitalia hanno analizzato l’effetto della misura su circa 140.000 piccole e medie imprese, usando un disegno a discontinuità geografica che confronta le imprese situate ai due lati del confine amministrativo Nord-Sud, per isolare l’effetto della policy dal boom edilizio post-pandemia e dalle assunzioni nel pubblico impiego. Il risultato è netto: effetto sull’occupazione pari a zero. Effetto sui salari medi: zero. Effetto sugli investimenti: anch’esso statisticamente indistinguibile da zero.
Lo sgravio ha ridotto i costi del lavoro di circa il 4,2% - in linea con le attese - e ha migliorato la redditività delle imprese. Ma quei margini in più non sono stati reinvestiti in macchinari, stabilimenti o nuovi dipendenti. Sono stati accumulati come riserva di cassa. Le imprese, di fronte a una misura rinnovata di sei mesi in sei mesi dalla Commissione europea nell’ambito dei cosiddetti Temporary Frameworks, hanno razionalmente scelto di non scommettere su di essa per pianificare il futuro. Hanno incassato, non investito.
L’aspetto più scomodo per chi ha gestito quella politica è che la decontribuzione è nata, come ricordava Provenzano, grazie alla trattativa con l’allora commissario Nicolas Schmit. Ma è nata con un difetto originale: il suo inquadramento come aiuto di Stato temporaneo l’ha condannata a una vita precaria, scandita da rinnovi annuali. Le imprese lo sapevano, e lo studio lo certifica: è stata proprio l’instabilità del quadro regolatorio - non la sua assenza - a vanificare gli effetti potenziali sulla crescita. Un incentivo che può sparire da un momento all’altro non può essere la base di una decisione di investimento pluriennale.
C’è un altro dato illuminante. Nonostante la generosità della misura - 41,7 miliardi stanziati su undici anni - la percentuale di lavoratori che ne ha effettivamente beneficiato si è fermata intorno al 60% degli aventi diritto. Il motivo principale non è la burocrazia generica: è la non conformità contributiva. Circa il 23% delle imprese del Sud, secondo i dati Inps citati nello studio, non è in regola con i contributi e non può quindi accedere alla misura. Il sommerso, il lavoro irregolare, l’economia informale hanno eroso dall’interno l’efficacia di uno strumento costruito per aziende che già funzionano secondo le regole.
Questo non è un fallimento della decontribuzione in sé: è la prova che interventi di fiscalità di vantaggio orizzontali - validi per tutti i datori di lavoro del Sud indipendentemente dal settore o dal progetto imprenditoriale - non riescono a raggiungere proprio quella parte del tessuto economico che ne avrebbe più bisogno, perché quella parte vive ai margini della legalità contributiva.
Insomma, la decontribuzione era, nelle parole di Provenzano, «un tassello della strategia in quattro pilastri». Ma lo studio di Bankitalia dimostra che quel tassello, nella sua applicazione concreta, non ha spostato di un millimetro gli indicatori che davvero contano per lo sviluppo: occupazione, salari, investimenti produttivi. Ha aumentato i profitti delle imprese già sane, ha lasciato fuori le micro-imprese irregolari, ha generato zero posti di lavoro aggiuntivi misurabili. Le Pmi beneficiarie hanno usato i risparmi per rafforzare la propria solidità finanziaria - scelta razionale, ma lontanissima dagli obiettivi prefissati.
Ah, per non dimenticare: da quando è stato mandato in soffitta il piano Provenzano gli occupati al Sud sono da record. Questo perché gli incentivi sono andati agli investimenti, non nelle tasche di qualcuno.
Continua a leggereRiduci