2024-12-22
Mattarella stiracchia la Costituzione. Il diritto d’asilo non è «porte aperte»
Per il capo dello Stato, la Carta dice di ospitare tutti. In realtà, la Cassazione spiega che l’articolo 10 delega l’accoglienza dei clandestini a leggi vigenti e patti internazionali. Aspetto su cui il Quirinale, però, sorvola.Come ampiamente riferito da tutti gli organi di informazione, compresa La Verità, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tratto occasione dalla recente apertura dei lavori degli «Stati generali della diplomazia» per ricordare quelli che ha definito «i drammi migratori», talvolta oggetto, a suo dire, «di gestioni strumentali da parte di alcuni Stati, per trasformarli in minaccia nei confronti dei vicini, in palese violazione di convenzioni internazionali liberamente sottoscritte».A un tale atteggiamento egli ha inteso contrapporre l’esistenza del «diritto d’asilo» previsto dall’articolo 10 della nostra Costituzione in favore di qualsiasi straniero «al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana». Ciò in non certo casuale concomitanza con la recente, definitiva conversione in legge del cosiddetto decreto Flussi, contenente disposizioni finalizzate, almeno nelle intenzioni del governo, a meglio fronteggiare l’immigrazione irregolare. È, però, quella anzidetta, una contrapposizione, a ben vedere, priva di fondamento e, addirittura, fuorviante. Tanto per cominciare, infatti, gli attuali fenomeni migratori traggono origine, pressoché esclusivamente, non dal fatto che nei Paesi di provenienza dei migranti vi siano o possano esservi impedimenti all’effettivo esercizio delle libertà democratiche (quale che sia il significato da attribuire a tale espressione) ma dalla vera o presunta esistenza, negli stessi Paesi, di guerre, calamità o situazioni di disagio economico-sociale per sfuggire alle quali i «migranti» si inducono ad abbandonare la loro terra. Non si vede, quindi, quale attinenza possa avere la previsione costituzionale del «diritto di asilo» con la ritenuta necessità di non adottare, in materia di immigrazione, politiche la cui eventuale illiceità potrebbe semmai derivare, come si desume dalle stesse parole del capo dello Stato dianzi riportate, soltanto da «violazione di convenzioni internazionali liberamente sottoscritte». E nessuna di tali convenzioni, a cominciare da quella di Ginevra del 1951 sulla tutela dei «rifugiati» per finire ai Trattati europei da cui traggono forza vincolante le direttive in materia di immigrazione, prevede che possa costituire titolo per ottenere asilo politico o altra forma di protezione internazionale la sola esistenza di un generico «impedimento» all’esercizio, nel proprio Paese, di non meglio precisate «libertà democratiche», comprese o meno che esse siano in quelle «garantite dalla Costituzione italiana».Quel che si richiede, infatti, è la dimostrata esistenza di ben più specifiche condizioni quali, in particolare, il pericolo di morte, torture, trattamenti inumani o degradanti, schiavitù, discriminazioni o persecuzioni per ragione di razza, etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale. Va poi rilevato che il diritto di asilo, come espressamente previsto dallo stesso articolo 10 della Costituzione, può essere riconosciuto soltanto «secondo le condizioni stabilite dalla legge». E nessuna legge è mai stata emanata allo specifico scopo di fissare tali condizioni. Secondo quello che, però, è l’orientamento espresso negli ultimi anni dalla Corte di cassazione con le sentenze numero 10686/2012 e 19176/2020, il diritto di asilo deve intendersi già «interamente attuato e regolato» dalle vigenti norme, di origine pattizia, in base alle quali possono essere riconosciuti allo straniero, solo in presenza di taluna delle condizioni sopra indicate - e non di altre - lo «status» di rifugiato, la cosiddetta «protezione sussidiaria» o un «permesso umanitario»; ragion per cui, afferma la Corte, «non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’articolo 10, comma 3, della Costituzione».Tradotto dal giuridichese vuol dire che, in sostanza, secondo la Cassazione, non può invocarsi il diritto di asilo previsto dalla Costituzione se non nei limiti in cui esso, sotto diversa denominazione, è già assicurato dalle norme vigenti, attuative di obblighi internazionali, senza bisogno, quindi, di aggiungervene altre che ne amplino la sfera di operatività. Se così è, rimane allora da chiedersi come vada interpretato lo specifico richiamo che Mattarella ha, invece, voluto fare al diritto d’asilo. Non potendosi ritenere, senza mancargli di rispetto, che abbia parlato (come dicono i napoletani) «a schiovere», ignorando o dimenticando il suddetto indirizzo interpretativo della Cassazione, è giocoforza avanzare l’ipotesi che egli, non condividendolo, abbia inteso affermare, a fronte di quanti vorrebbero una maggiore chiusura dei confini, la contraria esigenza che essi siano invece ancora più aperti, come appunto si verificherebbe dando una più larga e specifica attuazione, in linea con la sua letterale formulazione, all’articolo 10, terzo comma, della Costituzione. Il che significherebbe, però, spalancare le porte del nostro Paese a un numero incalcolabile di soggetti appartenenti ad almeno quei tre quarti della popolazione terrestre nei cui Paesi «l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» è, di fatto o di diritto, in varia misura, impedito.Prospettiva, questa, che chiaramente non si presentava agli occhi dei Padri costituenti se non altro perché, all’epoca, nessuno poteva prevedere la facilità e l’imponenza degli attuali fenomeni migratori e, inoltre, i Paesi dai quali oggi proviene la gran parte dei «migranti», erano ancora, quasi tutti, sotto il dominio delle potenze coloniali europee, i cui ordinamenti erano generalmente considerati, a torto o a ragione, come modelli di democrazia.Piuttosto, quindi, che richiamarsi al testuale tenore dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione per suggerirne, senza darlo a vedere, una interpretazione più ampia di quella che ragionevolmente (almeno stavolta) risulta proposta dalla Cassazione, converrebbe ispirarsi alle ben più restrittive formulazioni che, in materia di diritto di asilo, risultano adottate dalle Costituzioni di altri fra i principali Paesi europei, quali la Francia, la Germania e la Spagna. Nel preambolo della Costituzione francese del 1946, infatti, richiamato in quella vigente del 1958, il diritto di asilo è previsto solo per chi risulti «perseguitato per la sua azione in favore della libertà». Analogamente, la costituzione tedesca, all’articolo 16, prevede che a fruire del diritto d’asilo possano essere soltanto i «perseguitati politici». E la Costituzione spagnola, all’articolo 13, si limita a un generico rimando alla legge ordinaria per la definizione delle condizioni in presenza delle quali agli stranieri possa essere riconosciuto il diritto di asilo in Spagna. Ma la Costituzione italiana, come proclamato dal suo cantore ufficiale Roberto Benigni, è «la più bella del mondo» e, perciò, difficilmente potrà ammettersi l’utilità di porla a raffronto con quanto previsto, in materie similari, da altre Costituzioni.Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
«Haunted Hotel» (Netflix)
Dal creatore di Rick & Morty arriva su Netflix Haunted Hotel, disponibile dal 19 settembre. La serie racconta le vicende della famiglia Freeling tra legami familiari, fantasmi e mostri, unendo commedia e horror in un’animazione pensata per adulti.