Gianluigi Paragone racconta la sua esperienza in Italexit e ammonisce il generale Vannacci sulla difficoltà di superare la soglia di sbarramento alle elezione senza una struttura partitica forte alle spalle.
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Con la separazione delle carriere non si vuole attrarre la magistratura sotto il controllo di altri poteri statali. I due Consigli superiori previsti dal testo garantiranno il corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali.
Con l’approssimarsi della scadenza referendaria si assiste a un notevole accentuarsi della verve polemica da parte del fronte del No verso la riforma costituzionale propugnata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal ministro ella Giustizia, Carlo Nordio, soprattutto nella parte in cui si sostiene che la separazione delle carriere giudiziarie altererebbe il ruolo assegnato dalla Costituzione al pm.
Da magistrato in servizio dal luglio 1986 e da studioso di ordinamento giudiziario da decenni, ritengo, invece, che l’attento esame del testo della legge costituzionale sottoposta a quesito referendario smentisca drasticamente tale assunto.
Come detto nella relazione di presentazione del disegno di legge costituzionale Meloni/Nordio, poi approvato, con la separazione delle carriere della magistratura ordinaria non si vuole «in alcun modo attrarre la magistratura requirente nella sfera di controllo o anche solo di influenza di altri poteri dello Stato, perché anche la magistratura requirente rimane parte dell’ordine autonomo e indipendente, com’è oggi, al pari della magistratura giudicante». Pertanto, la legge di revisione non vuole assolutamente modificare in senso restrittivo «la compiuta assimilazione tra i magistrati del pm e i giudici rispetto alle garanzie offerte dai principi di autonomia e indipendenza» risultanti dalla storia costituzionale italiana e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Per effetto della riforma costituzionale l’ordine giudiziario, autonomo e indipendente da ogni altro potere, viene ad articolarsi in due complessi organizzativi distinti per le funzioni giudiziarie svolte e amministrati da due diversi Consigli superiori.
L’istituzione di due distinti e analoghi Consigli superiori per le due diverse carriere dei magistrati ordinari permette di raggiungere tre risultati importanti per il buon andamento e il corretto funzionamento delle funzioni giurisdizionali complessivamente intese.
Il primo risultato è che si assicura che l’esercizio dei compiti di governo di ciascuna magistratura sia specificamente rivolto alle caratteristiche peculiari della funzione giudiziaria che si amministra, essendo incontestabile che l’ontologica diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti comporta una netta differenziazione nella gestione, da parte di chi ricopre la funzione di governo amministrativo, degli uffici e dei magistrati giudicanti da una parte e degli uffici e dei magistrati requirenti dall’altra parte, in relazione all’organizzazione del lavoro e in riferimento ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni.
Lo svolgimento dell’attività di governo della magistratura giudicante, a mio avviso, comporta: il controllo che l’organizzazione delle funzioni giudicanti avvenga nel rispetto della regola costituzionale; una valutazione del candidato giudice, che verta, essenzialmente, oltre che sulla sua preparazione giuridica, sulle sue capacità di esercizio delle funzioni giudicanti in modo terzo, imparziale e sottoposto esclusivamente alla legge. E ciò sia nella gestione del contraddittorio tra le parti processuali, pubbliche e private, tanto nell’assunzione delle prove (fatte salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge) quanto nell’esposizione delle rispettive ragioni; sia nella valutazione delle prove legittimamente raccolte; sia nella motivazione del provvedimento decisorio.
L’attività di governo della magistratura requirente, invece, secondo me, si sostanzia: nel controllo che l’organizzazione delle Procure assicuri il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo; nella valutazione del candidato pm, oltre che sulla sua preparazione giuridica, sulle sue capacità di svolgere le funzioni requirenti in modo imparziale.
E questo sia nel compiere, anche mediante la direzione della polizia giudiziaria, le attività di ricerca degli elementi di prova necessari per formulare o meno una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, cosi da esercitare in modo corretto, puntuale e uniforme l’azione penale; sia nel partecipare al contraddittorio processuale nel rispetto delle garanzie difensive delle parti private e della posizione di terzietà ed imparzialità del giudice; sia nel controllare la legittimità della decisione del giudice e, in caso di riscontrati vizi, assumere gli eventuali rimedi; sia nel porre in esecuzione la decisione del giudice.
Il secondo risultato che si consegue è che un Consiglio superiore specifico per la magistratura requirente permette di superare il difetto dell’organizzazione del Csm unico, nel quale i membri togati provenienti dal pm sono in netta minoranza, in quanto su 22 membri togati complessivi, in rappresentanza del pm ci sono al massimo sette membri, con l’effetto che i rilevanti poteri di governo degli uffici requirenti previsti, a partire dalla cosiddetta riforma Cartabia, sono esercitati da un Consiglio superiore nel quale i membri di provenienza giudicante sono in netta maggioranza.
Ciò ha comportato che l’elaborazione delle delibere riguardanti la distribuzione degli affari tra i magistrati degli uffici requirenti sia avvenuta, molto spesso, secondo percorsi logico-giuridici, sulla base di rigide tabelle quadriennali che, ai sensi del principio costituzionale del giudice naturale, sono doverosi per i magistrati e gli uffici giudicanti ma problematicamente applicabili ai magistrati e agli uffici requirenti che sono, invece, regolati dalla direzione unitaria da parte del procuratore dirigente, che, «preposto all’ufficio del pm, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge», come stabilito dalla riforma Castelli.
Questa situazione ha comportato e tuttora comporta grossi intralci nella gestione dell’ufficio requirente non solo a me, che dirigo una Procura di medio-piccole dimensioni, ma soprattutto al procuratore nazionale antimafia e a tutti i procuratori distrettuali, che, con il documento 29 aprile 2025, hanno contestato duramente al Consiglio superiore le impostazioni errate contenute nella circolare sulle Procure del 2024.
Perché il lavoro nelle Procure avviene in una condizione di emergenza continua che, quindi, non permette ruoli rigidi ma, come detto dagli autorevoli colleghi, richiede «agilità operativa, a volte ad horas».
Il terzo risultato che l’operata biforcazione tra Consiglio superiore giudicante e Consiglio superiore requirente permette di raggiungere è l’eliminazione di ogni possibile indebita interferenza nella gestione sia della magistratura giudicante sia di quella requirente, garantendo a ognuna di loro di svolgere le rispettive funzioni in condizioni di reciproca autonomia e indipendenza dagli altri poteri, con l’effetto finale di rinforzare l’assoluta terzietà e imparzialità del giudice di fronte alle parti processuali, compreso il pm.
A mio modesto avviso, il miglior governo amministrativo di ciascuna branca della magistratura ordinaria viene assicurato anche dall’adozione del metodo del sorteggio per la selezione dei membri togati e laici che produce degli effetti molto positivi: impedisce in modo drastico alle correnti interne all’Anm di incidere sulla selezione dei membri togati, che, in tal modo, sono posti nelle condizioni di svolgere la delicata funzione di amministrazione della magistratura di rispettiva competenza secondo la propria professionalità e senza alcun vincolo di mandato correntizio, che ineluttabilmente deforma le scelte di gestione, che vanno, invece, effettuate secondo valutazioni strettamente tecnico-giuridiche nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario; attenua notevolmente il legame politico tra gli esperti di diritto sorteggiati e i gruppi parlamentari che hanno contribuito a farli eleggere nell’elenco dei sorteggiabili, così da permettere anche ai membri «laici» l’espletamento delle funzioni consiliari secondo giudizi strettamente tecnico-giuridici e non secondo indicazioni di partito.
In questo modo ciascun sorteggiato diviene il portatore all’interno del Consiglio superiore della professionalità maturata, a seconda dei casi, in ambito universitario, forense o magistratuale, che utilizza ai fini del corretto esercizio delle potestà consiliari di amministrazione dello status giuridico dei magistrati di rispettiva competenza.
Per queste ragioni ritengo estremamente apprezzabile lo sforzo compiuto dalla legge di riforma costituzionale per debellare le forme di correntismo clientelare o di gestione partitica, che possono svilupparsi come un cancro nell’esercizio del governo autonomo della magistratura ordinaria.
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2026-02-06
Baldassarre smonta le storie di Gratteri e Pif: «Falcone voleva separare le carriere»
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L’ex presidente della Corte costituzionale: «Me lo ha detto di persona». Il Pd dà di matto sullo stop al voto per i fuori sede.
«Falcone era per la separazione delle carriere. Me lo disse di persona». Non lo afferma uno qualsiasi ma Antonio Baldassarre, presidente della Corte costituzionale nel 1995, nonché presidente Rai nel 2002, durante il convegno organizzato ieri al Senato dal Comitato Sì riforma.
Era l’inverno 1990-1991. Baldassarre ricopriva il ruolo di giudice costituzionale. A un dibattito a Palermo sulla riforma del codice Vassalli, c’era anche Giovanni Falcone. «Venni invitato dalla Procura di Palermo per parlare dei profili costituzionali della riforma che era stata appena adottata. Sostenni le tesi che più o meno sostengo anche oggi, e cioè che la divisione delle carriere è a tutela della libertà del cittadino. È ciò che è voluto dalla nostra Costituzione, perché ci sono i diritti inviolabili dell’uomo, c’è l’articolo 24, c’è il 27 con il fine della rieducazione del reo e così via», spiega Baldassarre ricordando che Falcone, seduto in platea davanti a lui, faceva cenni di assenso con la testa. «Vedevo che in platea», racconta Baldassarre, «dove c’erano un po’ tutti i magistrati, Falcone annuiva, mentre parlavo. Poi la sera, il procuratore capo organizzò una cena all’hotel Des Palmes; a capotavola c’era il procuratore, io ero alla sua destra e Falcone alla mia destra; siccome il procuratore non mi stava molto simpatico, mi giravo spesso verso Falcone e gli chiesi perché facesse cenni di consenso. Falcone mi disse: “Fatto il codice (Vassalli, ndr), non possiamo fare altro che separare le carriere perché, se non si separano le carriere, il codice non funziona”. Più o meno l’aveva già detto anche Vassalli ma ciò per dimostrare che questa era una ferma convinzione anche di Falcone», smentendo alcuni magistrati di Palermo che sostengono il contrario.
Comitato Sì riforma risponde in questo modo a Pierfrancesco Diliberto detto Pif, al pm Nicola Gratteri e «a tutti quelli che continuano a dire che Falcone era contro la separazione delle carriere». «Basta fake news, è ora di ristabilire la verità» perché «la riforma della giustizia è una battaglia di civiltà, non una questione di destra o sinistra», dicono. Pif nei giorni scorsi aveva provocatoriamente postato un video: «Ho capito che devo votare No ascoltando Nordio e Tajani e l’ho capito di più di quando ascolto un magistrato. Tajani, ad esempio, ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta. Il ragionamento che faccio allora è: se un imputato alla fine viene assolto molto probabilmente è perché pm e giudice hanno avuto idee diverse sulle sorti dell’imputato».
L’isteria della sinistra non ha limiti e sta toccando ormai punte altissime. L’ultimo segno di nevrosi ieri, sullo stop al voto dei fuori sede. La deputata Pd, Marianna Madia, ha dato di matto. Prima firmataria, insieme al senatore dem Marco Meloni, della proposta di legge «Voto dove vivo», è esplosa: «La scelta del governo colpisce l’astensionismo involontario. Una decisione politica. Negare il voto ai fuori sede è una scelta incomprensibile e senza alcuna giustificazione tecnica». Viene chiamata in causa addirittura Francesca Morvillo, proprio la moglie di Falcone, uccisa a Capaci insieme a lui. La giunta ligure dell’Anm ha organizzato qualche giorno fa un convegno in ricordo della Morvillo. E con l’occasione ha pensato bene di lanciare la campagna per il No, accostando, quindi, indegnamente, il suo nome al fronte antiriforma. Del resto, non è la prima volta che la sinistra sceglie come testimonial qualche illustre scomparso per avvalorare la sua tesi. Questa macabra sorte è toccata, oltre che a Falcone, anche all’amico e collega Paolo Borsellino e, addirittura, al padre costituente Piero Calamandrei (che, al contrario, diceva: «Se il Csm sarà eletto, i magistrati in attesa di promozione si conformeranno ai suoi equilibri»). Tutti arruolati con la forza, nella certezza di non essere smentiti. Ma c’è qualcuno, come Baldassarre, che può sbugiardarli.
Ieri al convegno a Palazzo Giustiniani è intervento anche l’ex senatore Ds Cesare Salvi, ex vicepresidente del Senato ed ex ministro del Lavoro nei governi D’Alema e Amato (1999-2001), che certo non è uno di destra, essendo pure stato portavoce della Federazione della sinistra, ma obiettivamente ha affermato che questa «è una riforma garantista. Il garantismo non è né di destra né di sinistra, vale per tutti». C’era anche l’ex presidente del Senato, Marcello Pera (83 anni), oggi senatore Fdi, che rievoca lo spirito del 1999. «Perché quell’anno noi introducemmo il giusto processo della Costituzione. E quando dico noi intendo dire destra e sinistra. Fu una riforma praticamente unanime».
Un segnale di sclerosi avanzata nella comunicazione della sinistra era già stato avvertito con la segretaria Pd, Elly Schlein, la quale, aprendo la campagna del No, ha esordito: «Casapound per il Sì? Chi vota Sì non è ben accompagnato». Tradotto: chi vota Sì è un fascista. «Quindi, anche tu eri “male accompagnata” con Casapound quando votò come te nel referendum del 2016, giusto?», le chiedono i suoi, irritati da tanta sguaiataggine.
Il limite della decenza è stato abbondantemente superato. Il Pd non riesce più nemmeno a guardarsi allo specchio.
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Le motivazioni della condanna in appello, per duplice omicidio, del gioielliere di Grinzane Cavour che ha sparato ai rapinatori: «La difesa è legittima solo se l’aggressione è in corso. I malviventi stavano salendo in auto per allontanarsi, non c’era pericolo».
Quelli che pensavano che la riforma della legittima difesa varata nel 2019 mettesse al riparo da conseguenze legali chi usava un’arma contro un rapinatore entrato nella sua abitazione o nel suo negozio dovrà fare i conti con l’interpretazione che ne stanno dando i magistrati.
La sentenza con cui i giudici della Corte d’assise d’appello di Torino hanno confermato (riducendo la pena da 17 anni a 14 anni e 9 mesi) la condanna di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che nel 2021 sparò a tre rapinatori in fuga dal suo negozio, sembra infatti stabilire dei confini ben precisi, e destinati a far discutere.
Secondo le motivazioni della Corte, infatti, Roggero «ha esploso più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza di un concreto e attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo». Pericolo, ricordano i giudici, che è una condizione necessaria per invocare la legittima difesa. Ma soprattutto, secondo la loro ricostruzione, il gioielliere, per avvalorare la tesi del pericolo, avrebbe mentito. Nelle motivazioni si legge che Roggero ha «posto in essere un’azione armata in concreto non necessaria né inevitabile in chiave difensiva (il filmato smentisce la versione dell’imputato, secondo cui uno dei rapinatori gli avrebbe puntato contro l’arma)».
Una situazione che ha portato i giudici a fare una considerazione destinata a far discutere: «I rapinatori stavano salendo sull’automobile, per allontanarsi, situazione, quest’ultima, che avrebbe certamente dovuto tranquillizzare l’appellante circa l’assenza di un pericolo attuale».
Una valutazione, quella dei giudici, che presuppone il fatto che il gioielliere, che aveva appena visto i banditi minacciare sua moglie e sua figlia (immobilizzata con una fascetta ai polsi legata dietro la schiena) da due rapinatori, fosse in grado di mantenere una piena lucidità in un momento così concitato.
A pesare, però, c’è anche il fatto che il commerciante nel corso del procedimento penale avrebbe dato versioni diverse, anche queste smentite dai filmati.
Roggero, infatti, «soltanto in un secondo tempo» avrebbe «sostenuto di avere temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via la moglie e che poi, subito dopo il primo sparo, gli avessero puntato contro l’arma». Una ricostruzione, concludono, che è «da un lato, illogica, dall’altro smentita in più punti in ragione di quanto emerge dalle immagini dei filmati».
Da un lato, secondo i giudici, «non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori, e di ciò l’imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente»; dall’altro, «nemmeno è verosimile che egli avesse ritenuto che i rapinatori avessero portato con loro la moglie, essendo tale convinzione smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all’uscita di Roggero dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che, dopo avere preso la pistola, si scontra con la moglie». Anche in questo caso, la considerazione, razionalmente ineccepibile, non sembra tenere affatto conto dello stato d’animo del commerciante, anche se la sentenza non lo dice esplicitamente, probabilmente su questa valutazione pesa il fatto che Roggero, appena uscito dal negozio con pistola in pugno, abbia sparato direttamente il primo colpo verso l’auto dei rapinatori, colpendo lo specchietto retrovisore esterno sul lato del guidatore. Poi, ricostruiscono i giudici, Roggero si è spostato «dall’altro lato» della Ford Fiesta e avrebbe esploso altri colpi verso i due rapinatori poi rimasti uccisi, «che stavano salendo sull’automobile». Poi, continuano, «l’imputato indirizza l’arma verso l’interno dell’automobile, evidentemente sparando un colpo all’interno», che ferisce il rapinatore alla guida.
Sta di fatto che per giudici «non è credibile che egli (Roggero, ndr) non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito». Ma a convincere i giudici che la versione raccontata dal gioielliere non è verosimile non ci sono solo le riprese delle telecamere, ma anche le interviste che ha rilasciato: «Non si può ritenere che le condizioni emotive dell’imputato lo avessero indotto a una percezione alterata della realtà anche perché, tra l’altro, per un significativo periodo dopo il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate, mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l’unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia».
Quasi certamente la vicenda è destinata ad approdare davanti ai giudici della Cassazione. Dalla lettura delle motivazioni della sentenza emerge infatti che in appello i difensori di Roggero avevano sollevato una lunga serie di motivazioni di natura procedurale, tra cui l’inutilizzabilità della perizia sulle telecamere, dell’autopsia delle vittime e della perizia psichiatrica su Roggero disposta dal tribunale in primo grado. Tutte respinte dai giudici della Corte d’appello di Torino.
Se la Cassazione dovesse invece dare ragione, anche solo in parte, ai difensori del gioielliere, la vicenda processuale potrebbe essere riscritta con esiti imprevedibili.
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