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Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori di quella che è nota come la 'famiglia nel bosco' (Ansa)
Il prof Tonino Cantelmi, nel pool a difesa di Nathan e Catherine, smonta i giudizi che hanno determinato l’allontanamento dei tre figli: «Le consulenti del tribunale prive di competenza con i minori: mancano test e colloqui clinici. La diversità non è “devianza”».
Trecentoventi pagine per esaminare ben 15 punti estremamente critici: il lavoro presentato dal professor Tonino Cantelmi e dalla dottoressa Martina Aiello si configura come una vera e propria «controperizia» che smonta un pezzo alla volta - e con adamantina precisione - tutte le valutazioni fatte sulla famiglia nel bosco dagli esperti nominati dal tribunale dei minori dell’Aquila. E non sono rilievi da poco quelli di Cantelmi e della sua collega. Alcune criticità messe in luce sono gravissime e rendono perfettamente - e drammaticamente - l’idea della superficialità con cui i coniugi Trevallion e i loro figli sono stati giudicati finora.
Si comincia con una osservazione fondamentale e devastante che riguarda le competenze della psichiatra Simona Ceccoli a cui il tribunale ha affidato la perizia e che ha ritenuto i Trevallion non adeguati al ruolo di genitori. «A nostra specifica domanda circa le sue competenze», scrivono Aiello e Cantelmi, «la dottoressa Ceccoli ha precisato di non svolgere l’attività di psichiatra presso la struttura nella quale lavora, ma di svolgere non meglio specificati compiti amministrativi. Alla nostra ulteriore domanda di specificare le sue competenze in ordine ai minori, la dottoressa Ceccoli eludeva la risposta nel seguente modo: “Faccio il perito da diversi anni” [...] Tuttavia, osserviamo che la Ceccoli si è astenuta dallo svolgere attività peritale inerente ai minori (non ha svolto né un esame clinico diretto, né una valutazione diagnostica, né un’osservazione genitori-figli), generando un vulnus insanabile sulla validità della perizia. La dottoressa Ceccoli ha delegato l’ausiliaria Valentina Garrapetta a svolgere l’unica attività clinica relativa ai tre minori consistente in somministrazione di test».
Già questo basterebbe a farsi venire qualche dubbio. Ma occorre soffermarsi un attimo anche sulla ausiliaria Garrapetta: «Al momento della nomina risultava iscritta all’Ordine professionale di appartenenza da poco più di tre anni e, per sua stessa dichiarazione, sul sito professionale non risultava occuparsi di minori. Risulta difficile ritenere che la stessa abbia maturato, così come previsto, una specifica formazione quinquennale inerente all’attività con minori o analoghi titoli. Nel complesso le informazioni inerenti alle competenze professionali sui minori di entrambe non sembrano dimostrare i requisiti di speciale competenza». Come noto, poi, la dottoressa Garrapetta «ha manifestato pubblicamente, tramite interventi sulla piattaforma Facebook, giudizi negativi, denigratori, svalutativi e connotati da evidente ostilità nei confronti dei genitori Catherine e Nathan Trevallion [...]. La condotta della Garrapetta avrebbe imposto, a nostro giudizio, l’astensione dal partecipare a valutazioni peritali per ovvie valutazioni deontologiche. La conferma della stessa da parte della Ceccoli indica una condivisione del pregiudizio rilevato».
Insomma, a giudicare i Trevallion sono state due consulenti prive di esperienza con minori, che per di più hanno espresso pregiudizi nei riguardi della famiglia.
E questo è solo il primo punto. Ne segue un altro, altrettanto determinante. I bambini non sono stati ascoltati. Curioso, visto che tutti i provvedimenti presi nei riguardi dei Trevallion sarebbero stati fatti proprio nel «superiore interesse» di questi piccoli. «I minori non sono stati ascoltati, né osservati, né considerati nelle loro sofferenti dichiarazioni spontanee, espresse in uno stato di evidente sofferenza e malessere psicologico», dicono Aiello e Cantelmi. «Non sono state garantite le modalità di interazione e in modo particolare la “serenità del minore”. La Ctu (consulente tecnica d’ufficio, ndr) ha ritenuto di non effettuare né un esame clinico, né un ascolto tecnico. I minori sono stati sottoposti a test senza la presenza e la supervisione della Ctu senza la garanzia di modalità che ne garantissero la serenità».
In buona sostanza, «le valutazioni effettuate sui minori non risultano corroborate da un esame psichico, da colloqui clinici e conoscitivi strutturati, da test psicodiagnostici adeguati alle condizioni dei minori, né dall’impiego di tecniche specifiche e validate per l’indagine della qualità delle relazioni genitori-figli». In più, «nella valutazione effettuata risultano del tutto ignorate le gravissime conseguenze degli effetti traumatici subiti dai minori a seguito dello sradicamento forzato dal loro contesto familiare e naturale, nonché dell’improvviso allontanamento della madre dalla struttura della casa-famiglia senza alcun supporto psicologico. Tali eventi hanno inciso in modo profondo e pervasivo sull’equilibrio emotivo e psicologico dei bambini».
Le criticità rilevate da Aiello e Cantelmi sono tante e documentate. Ma vale la pena citarne almeno un’altra, che è decisamente centrale. «Si rileva», dicono i due esperti, «che il modo di osservare, interpretare e valutare negativamente i comportamenti dei genitori riguardo alle loro scelte di vita è ascrivibile alla mancata conoscenza/competenza della Ctu in materia di sistemi ecosostenibili e di percorsi di apprendimento alternativi rispetto a quelli convenzionali. La Ctu assume implicitamente come standard routine comuni alla maggioranza delle famiglie, trattando le scelte educative alternative come deviazioni [...] La Ctu involontariamente, ma gravemente, trasforma la diversità socioculturale in inadeguatezza genitoriale». È esattamente questo il nodo di tutto la vicenda: la diversità ridotta a devianza e trattata come qualcosa da correggere tramite rieducazione dei genitori. E questo, sia permesso notarlo, è qualcosa che le istituzioni in un Paese civile non dovrebbero mai fare.
«Le osservazioni del professor Cantelmi e della dottoressa Martina Aiello si configurano come una vera e propria controperizia», ribadisce Simone Pillon, avvocato della famiglia. «In particolare, oltre agli svarioni tecnici e di metodo, a volte anche grossolani, individuati nella Ctu, emerge il tentativo di adoperare le legittime scelte educative per fondare un pregiudizio di inadeguatezza. Ciò finisce per mettere gravemente a rischio il benessere e lo sviluppo dei minori e per punire i genitori la cui unica colpa è quella di non volersi uniformare ai modelli sociali preferiti dalla consulente tecnica. Mi auguro che possa essere occasione di riflessione per il tribunale e per gli altri soggetti coinvolti nella vicenda affinché si giunga a una soluzione equilibrata e condivisa».
Già, al solito tutto dipende dal tribunale. Ora ci sono altri 30 giorni di tempo concessi alla dottoressa Ceccoli per esaminare le osservazioni di Cantelmi. La consulente potrà scegliere se integrare quelle osservazioni nella sua valutazione oppure no, e il legale della famiglia a quel punto deciderà come rispondere. In ogni caso, fino alla fine di giugno, è destino che i Trevallion restino nell’attuale situazione.
«Si stanno trasferendo nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune», dice Pillon. «Credo che questa notte già abbiano dormito nella nuova casa. Si stanno mettendo a disposizione per superare tutte le criticità che sono state riscontrate, ma nello stesso tempo chiedono che sia rispettato lo stile di vita e il percorso educativo che hanno scelto per la loro famiglia». Ieri mattina l’avvocato è stato in visita nella casa famiglia di Vasto in cui risiedono i tre bambini. «Mentre parlavo con i dirigenti della casa famiglia si stava tenendo l’incontro quotidiano del papà con i piccoli. So che stanno ultimando il loro percorso con l’insegnante e che gli incontri con la madre durante la settimana stanno andando molto bene. Ovviamente non dobbiamo dimenticare quale sia la cornice: sia per loro sia per i genitori il dato di fatto è la grande fatica di restare separati».
Una fatica, purtroppo, che deve protrarsi ancora.
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La Cassazione fissa un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal Paese, non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare tempo. Scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari.
Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Di contrario avviso si era mostrato, nel formulare le proprie richieste, l’ufficio della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, secondo il quale l’avvenuta presentazione della domanda avrebbe automaticamente comportato il diritto dell’interessato a rimanere in Italia almeno fino a che, su di essa, non fosse intervenuta una decisione di primo grado. La Corte ha respinto questa tesi sulla base, essenzialmente, del rilievo che il reato di cui lo straniero doveva rispondere permane per tutto il tempo in cui si protrae l’inottemperanza al provvedimento di espulsione e, inoltre, la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre cinque mesi dopo la data in cui l’inottemperanza, che durava da oltre quattro anni, era stata accertata a seguito di un occasionale controllo di polizia.
L’importanza della decisione in discorso deriva principalmente dal fatto che essa sembra chiaramente escludere che, in presenza di una già avvenuta inottemperanza al provvedimento di espulsione, possa trovare applicazione l’articolo 7 del decreto legislativo n. 25/2008, ai sensi del quale, in conformità a quanto previsto da direttive europee, il richiedente la protezione internazionale è, per ciò stesso (tranne alcune eccezioni di cui qui non occorre far menzione) «autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale». Norma, questa, alla quale deve aggiungersi l’altra costituita dall’articolo 35 bis dello stesso decreto legislativo, per la quale il ricorso contro la decisione negativa della Commissione ha, di regola, effetto sospensivo della sua efficacia. Ed è grazie soprattutto a queste norme che decine di migliaia di stranieri circolano liberamente in Italia senza alcun controllo, nell’attesa che, spesso dopo anni, l’originario rigetto della domanda di protezione internazionale assuma carattere di definitività.
È molto probabile che la cosiddetta «dottrina giuridica», cioè l’insieme dei docenti universitari e dei cultori, in genere, di materie giuridiche (quasi tutti orientati in senso pregiudizialmente contrario ad ogni ostacolo che si voglia porre all’immigrazione irregolare), giudichi molto negativamente - sempre che non preferisca ignorarla - la pronuncia della Cassazione, facendo leva, presumibilmente, sul fatto che le norme vigenti non prevedono, in effetti, termini entro i quali le domande di protezione internazionale debbano essere avanzate ed è, anzi, previsto, all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 25/2008, che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ragion per cui potrebbe sostenersi - in linea con quanto già sostenuto, come si è visto, dalla procura generale presso la cassazione - che la domanda di protezione internazionale darebbe luogo al diritto del richiedente di restare in Italia anche se presentata dopo la scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto lasciare, in ossequio al provvedimento di espulsione, il territorio dello Stato.
A questa tesi può tuttavia rispondersi (meglio esplicitando, forse, il percorso logico seguito dalla Corte) che il «giustificato motivo» per il quale la legge prevede che lo straniero possa sottrarsi all’obbligo di ottemperare al decreto di espulsione non può essere appositamente creato - come invece avvenuto nel caso di specie con la presentazione della domanda di protezione internazionale - in epoca successiva alla data in cui lo straniero, in forza del medesimo decreto, avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato. Ciò non significa, peraltro, che la suddetta domanda sia per ciò stesso inammissibile. Significa soltanto che non può dare diritto a rimanere, in attesa della sua definizione, nel territorio dello Stato. Il che, del resto, sembra rispondere anche a criteri di comune buon senso, essendo ragionevole pensare che chi giunge in Italia irregolarmente per sfuggire a condizioni di invivibilità nel proprio paese tali da rendere possibile il riconoscimento dello «status» di rifugiato, non aspetti, per presentare la relativa domanda, di essere colpito da provvedimento di espulsione o, quanto meno, qualora esso sia stato emesso, si avvalga, per presentarla, del lasso di tempo eventualmente concessogli per ottemperarvi. Non per nulla, d’altra parte, è espressamente previsto, all’articolo 11, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, che presso i valichi di frontiera siano operanti servizi di accoglienza aventi il compito, fra gli altri, di «fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo». Appare, quindi, tutt’altro che illogico ritenere che quando la domanda di asilo o protezione internazionale venga presentata con ingiustificato ritardo rispetto al momento dell’arrivo in Italia e, inoltre, soltanto a seguito di controlli di polizia (come avvenuto nel caso di specie), ciò altro non significhi se non che intento dello straniero era soltanto quello di rimanere in Italia in condizioni di clandestinità e che la domanda in discorso è soltanto finalizzata a far sì che egli possa continuare a trattenervisi pur non avendone titolo. Cosa, questa, che la Cassazione ha mostrato, nell’occasione, di aver perfettamente capito, traendone le debite conseguenze. È sperabile - ma senza farci troppo affidamento - che, presentandosi analoghe fattispecie, si continui a seguire lo stesso indirizzo.
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