2018-09-13
Perché Hormuz è tanto importante? C’è modo di aggirarlo? Oltre la metà della produzione globale petrolifera e di altri combustibili si sposta per nave. Il piccolo canale di acqua che separa Oman e Iran è uno degli snodi strategici più importanti per volume di transito.
Undici anni fa, nel 2015, la fornitura mondiale di petrolio e di altri combustibili è stata di 96,7 milioni di barili al giorno: il 61% di questo numero, che equivale quasi a 60 milioni di barili, è transitato via mare su navi e secondo i dati Unctad (Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo), la quota delle petroliere sul tonnellaggio mondiale è scesa dal 50% del 1980 al 28% del 2016. Ciò nondimeno, la dipendenza energetica dai passaggi marittimi rimane assoluta.
Sbaglia chi pensa che il destino dei popoli si scelga solo nei gabinetti di potere o nelle cancellerie degli Stati. Neanche i campi di battaglia vantano il primato di poter pesare in modo così decisivo sulla bilancia della geopolitica quanto l’importanza che assumono i mari. Ma la geografia marittima, al pari della terraferma, ha le sue strade, le sue rotte e i suoi caselli. Oltre l’80% delle merci globali viaggia oggi su questa immensa infrastruttura blu; un sistema tanto vasto, quanto fragile, che poggia il suo intero equilibrio sui chokepoint. Si tratta di punti di strozzatura - o colli di bottiglia. Sono canali e stretti dove lo spazio si contrae fino a poche centinaia di metri, trasformando la fluidità del commercio globale in un potenziale incubo logistico.
La merce più importante in circolazione sul mare è, inutile dirlo, il petrolio, il cui flusso attraverso tali snodi marittimi tanto importanti a livello globale è consultabile sul sito della Us Energy information administration (l’Eia). L’ente ha individuato sette punti fondamentali: sono essi lo Stretto di Hormuz, oggi più che mai infaustamente attuale, che separa la Penisola Arabica dall’Iran e il Golfo Persico dall’Oceano Indiano; lo Stretto di Malacca (che collega gli Oceani Indiano e Pacifico); il Canale di Suez, che mette in comunicazione Mar Rosso e Mar Mediterraneo; lo Stretto di Bab el-Mandem, che al pari di Hormuz, tiene distanti la Penisola Arabica dal continente africano; il sistema del Bosforo e dei Dardanelli, tra Europa e Asia; il Canale di Panama, anello di congiunzione tra Atlantico e Pacifico; e infine gli Stretti danesi, ossia i tre canali marittimi principali - Piccolo Belt, Grande Belt e Øresund - che collegano il Mar Baltico al Mare del Nord attraverso il Kattegat e lo Skagerrak. Situati in Danimarca, separano la penisola dello Jutland dalle isole danesi e dalla Svezia.
Vi è poi un ultimo tratto di mare, né stretto né canale, che tuttavia resta un passaggio imprescindibile delle rotte su mare, ed è il Capo di Buona Speranza, estremità meridionale della penisola del Capo, in Sudafrica che consente alle navi di poter doppiare il continente.
La logistica del greggio non è però un flusso indistinto: si tratta piuttosto di una complessa gerarchia regolata dal sistema Afra, acronimo che sta per Average freight rate assessment, una valutazione media dei noli marittimi, spesso utilizzata come benchmark nel settore petrolifero per i contratti di spedizione a lungo termine. Dalle piccole navi General Purpos, capaci di stivare tra i 70.000 e i 190.000 barili, alle Medium Range e alle onnipresenti Afra Max (tra 80.000 e 120.000 tonnellate di portata lorda), ogni classe di naviglio deve fare i conti con i limiti fisici degli stretti. Le navi Long Range (LR), fondamentali per i carichi di prodotti raffinati, sono i giganti che misurano la tenuta di questi passaggi obbligati.

Lo Stretto di Hormuz rimane il grimaldello della geopolitica energetica. Nel 2016, ha registrato il transito record di 18,5 milioni di barili al giorno, pari a quasi un terzo di tutto il greggio trasportato via mare. La sua importanza è vitale per l’Asia: in condizioni normali, ossia non quelle delle settimane in cui stiamo vivendo, l’80% del greggio che attraversa questo braccio di mare tra Iran e Oman è diretto verso mercati affamati come Cina, Giappone, India e Corea del Sud. Non solo: fino a prima della guerra, il Qatar vi faceva transitare 3,7 trilioni di metri cubi di gas naturale liquefatto, coprendo oltre il 30% del commercio globale di settore.
Il problema di Hormuz, lo si è ben visto, è l’assenza di reali alternative. Le opzioni per aggirarlo sono assai limitate: solo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti disponevano di oleodotti operativi, pure con una capacità residua inutilizzata di circa 3,9 milioni di barili al giorno nel 2016. Altre infrastrutture, come l’oleodotto iracheno verso il porto saudita di Mu’ajjiz o la storica Tapine, il Trans-Arabian Pipeline che va da Qaisumah in Arabia Saudita a Sidon in Libano che insieme all’oleodotto strategico tra Iraq e Turchia verso il Libano, giacciono inattive, vittime instabilità ben più remote della contingente.
Spostandosi a Oriente, lo Stretto di Malacca si conferma il secondo snodo mondiale. Con 16 milioni di barili al giorno nel 2016, rappresenta la via più breve tra il Medio Oriente e i mercati asiatici. Per Pechino, Malacca è una questione di sopravvivenza: il 15-20% del traffico mondiale si concentra in soli 30 chilometri di larghezza.
Ma l’instabilità cronica del Vicino e Medio Oriente non ha smesso di riscrivere nemmeno le statistiche del Canale di Suez e dello Stretto di Bab el-Mandeb. Quest’ultimo, noto storicamente come «la Porta delle Lacrime», è il passaggio obbligato tra l’Oceano Indiano e il Mar Rosso. Se nel 2016 vi transitavano 4,8 milioni di barili al giorno, nei tempi più recenti è stato l’epicentro di una crisi senza precedenti. Tra il novembre 2023 e il gennaio 2025, gli insorti Houthi hanno condotto centinaia di attacchi con missili e droni contro il naviglio mercantile. E, a scaso di equivoci, le conseguenze sono state disastrose: il traffico attraverso Suez, che fino al 2023 gestiva il 12% del commercio mondiale, è crollato del 50% nel corso del 2024. Le navi sono state costrette a doppiare il Capo di Buona Speranza, allungando la rotta di circa 2.700 miglia (e dieci giorni di navigazione) tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Anche il transito di Gnl attraverso Suez è sceso drasticamente, passando dal 18% del 2011 a una quota che già nel 2016 si era attestata al 9% a causa della concorrenza americana e della mutata domanda europea.
Vi sono poi gli ultimi sistemi. Lo Stretto del Bosforo e quello di Dardanelli in Turchia rappresentano ancora un’importante strettoia per il transito di liquidi petroliferi dalla regione del Mar Caspio. Mentre il Canale di Panama non è una rotta significativa per il commercio petrolifero degli Stati Uniti. L’espansione del canale, recentemente completata, non dovrebbe modificare in modo significativo i flussi di petrolio e di prodotti petroliferi, ad eccezione delle esportazioni di propano dagli Stati Uniti.
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Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.
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In Gran Bretagna vietato bloccare i ladri: chi lo fa viene licenziato. Da noi per ora puniscono i carabinieri...
Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi.
Ma in Gran Bretagna, come sempre, sono un passo avanti. Non si nascondono dietro a sentenze dei tribunali o inghippi giuridici. Macché: hanno proprio istituzionalizzato la licenza di furto. Tanto che un commesso di un supermercato, tal Walker Smith, che si è permesso di fermare un rapinatore è stato licenziato in tronco. «I protocolli di non intervento devono essere seguiti rigorosamente», hanno sentenziato i responsabili dell’azienda. Proprio così: «protocolli di non intervento». Se qualcuno ruba, lo devi lasciare fare. Guai a intervenire. Altrimenti ti trovi per strada a 54 anni, dopo 17 anni di onesto lavoro, come il povero Walker. «Quando sono tornato a casa mi prendevo a pugni da solo», ha detto. «Perché l’ho fatto?». Già: perché l’ha fatto? La prossima volta anziché fermare i ladri, provi a rubare qualcosa. Magari gli danno un aumento.
Quello di Walker non è un caso isolato. Moltissimi negozi in Gran Bretagna hanno ormai adottato i «protocolli di non intervento»: di fatto viene chiesto a dipendenti, commessi, impiegati e persino addetti alla sicurezza, di lasciare che i ladri agiscano indisturbati. Il motivo? Meglio non correre rischi. Se poi il ladro reagisce? Se aggredisce? Se qualcuno si fa male? Dunque, avanti, non fate storie: lasciate che i delinquenti siano liberi di delinquere. Anche il governo approva: negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti che di fatto hanno depenalizzato i furti. Per i furterelli più piccoli non è più prevista nemmeno la multa: solo la reprimenda della polizia. La reprimenda, capito? E quale poliziotto si mette a fermare un ladro per fargli la reprimenda? Infatti il numero di furti è cresciuto a dismisura nell’ultimo anno: 3,7 milioni in più, 55.000 al giorno, per un danno di 2,7 miliardi di euro l’anno, il quadruplo rispetto al 2024. Un vero business. E chi prova a opporsi viene licenziato, come Walker.
Dunque hanno vinto loro. Hanno vinto i ladri. È ufficiale. Siamo passati dalla tolleranza zero alla tolleranza totale. L’unico cosa che non si tollera è chi prova a fermare i ladri. A Pasqua, raccontano i giornali inglesi, centinaia di giovanissimi hanno sfruttato le vacanze per dare l’assalto a negozi e supermercati. Hanno rubato di tutto. I poliziotti ovviamente si sono ben guardati dall’intervenire. E i dipendenti pure. A parte il povero Walker, mannaggia a lui. Il commesso del supermercato Waitrose ha visto un ladro che aveva riempito la borsa di coniglietti di cioccolato Lindt Gold Bunny (13 sterline l’uno) e anziché girare la testa dall’altra parte come impone il «protocollo di non intervento» ha cercato di fermarlo. C’è stata una colluttazione, il ladro ha lasciato la refurtiva ed è scappato. E lui, non pago, gli ha pure tirato dietro un pezzo di coniglietto di cioccolato. Fortuna che non l’ha preso, altrimenti insieme alla lettera di licenziamento gli davano pure il tentato omicidio.
Siamo arrivati a questo punto. Ma ci viene il sospetto che non ci fermeremo. Avanti di questo passo e tra poco arriverà una legge che imporrà un cartello in ogni locale pubblico: «Non è consentito fumare ma è consentito rubare». Potremmo suggerire, insieme al «protocollo di non intervento», anche una raccolta a punti per ladri. In effetti: perché riservare la Fidelity Card solo ai clienti dei supermercati? Ci vuole la Fidelity Card per rapinatori. Ogni dieci furti, si vince un set di posate o un bollitore. Ovviamente da sottrarre furtivamente fra gli applausi dei dipendenti. Consigliabile anche, accanto alla cassa automatica e alla cassa rapida, la cassa taccheggio per evitare ai delinquenti di dover mettersi in fila accanto a quei fessi che si ostinano a pagare. Pronta anche la campagna promozionale del due per tre: ogni due furti te ne danno in omaggio un terzo. Con ringraziamento del supermercato.
Non è meraviglioso? Per altro questa notizia ci aiuta anche a capire ciò che succede in Italia, e che a prima vista ci sembrava strano. Perché - ci chiedevamo - mandiamo a processo i carabinieri che fanno i posti di blocco (caso Ramy) e condanniamo quelli che cercano di fermare i rapinatori violenti (caso Marroccella)? Perché giustifichiamo chi fugge senza fermarsi all’alt e chi cerca di accoppare un militare «solo» con un cacciavite (ma che diamine: vuoi almeno dotarti di un bazooka? O di un mitragliatore? Che razza di delinquente sei?)? E perché condanniamo chi viene aggredito nella sua casa o nel suo negozio a risarcire i delinquenti che lo hanno aggredito (caso Roggero)? Ora è tutto più chiaro: stiamo andando verso Londra. Direzione: zuppa inglese. Vogliamo arrivare anche a noi a proclamare ufficialmente la libertà di furto con severe punizioni per chi si oppone all’inviolabile diritto di delinquere. Walker docet. Del resto l’Inghilterra non ha insegnato al mondo come costruire una democrazia? Ora può anche insegnare come distruggerla.
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(Ansa)
Il carabiniere che guidava è accusato di omicidio stradale con «eccesso colposo nell’adempimento del dovere». Ma una sentenza del Palazzaccio ribalta la tesi dei pm.
Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.
La sentenza in questione - della quale, sempre con riferimento al caso Ramy, era già stata data notizia sulla Verità dell’11 ottobre 2025 - è la n. 4963/2025 della III sezione civile. Essa riguarda un caso la cui dinamica era esattamente sovrapponibile a quella del caso Ramy, con la sola differenza che non vi era stato alcun evento mortale e che oggetto del contendere era soltanto la responsabilità civile per le lesioni che taluni appartenenti alla forza pubblica, impegnati nell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt, avevano subito per averlo volontariamente tamponato.
La decisione della Cassazione fu nel senso che di tali lesioni doveva rispondere, quale unico responsabile, il conducente del veicolo tamponato, dal momento che a carico del conducente di quello tamponante non era ravvisabile colpa alcuna, dovendosi la sua condotta considerare «doverosa e, pertanto, scriminata dall’art. 51 cod. pen.». Si noti che l’art. 51 del codice penale, che prevede, per quanto qui interessa, la non punibilità del fatto astrattamente qualificabile come reato se commesso nell’«adempimento di un dovere», è lo stesso articolo al quale si fa riferimento nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci, sostenendosi, però, che quest’ultimo lo avrebbe violato ponendo in essere una «condotta di guida sproporzionata» rispetto all’obiettivo, pur legittimamente perseguito, di bloccare il veicolo fuggitivo. Più in particolare, si addebita al carabiniere di aver mantenuto, nell’inseguimento, «una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga».
Difficile immaginare un più evidente contrasto fra tale impostazione accusatoria e il principio affermato nel citato precedente della Cassazione. Mentre per quest’ultimo, infatti, il tamponamento, non colposo ma addirittura volontario, del veicolo inseguito rientrava pienamente nei limiti della causa di giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere, per la Procura della Repubblica di Milano, invece, tali limiti sarebbero stati superati per il solo fatto che, senza neppure volerlo ma soltanto per colpa, il tamponamento o, comunque, la collisione erano avvenuti. E la colpa sarebbe consistita, in sostanza, a ben vedere, soltanto nell’avere il carabiniere condotto l’inseguimento proponendosi come obiettivo prioritario quello di bloccare il veicolo fuggitivo e non invece - come sembra che, secondo la Procura, sarebbe stato doveroso - quello di evitare, comunque, il pericolo di una collisione, anche a costo di consentire al veicolo fuggitivo di far perdere le proprie tracce. Un tale ragionamento appare evidentemente basato sul fallace presupposto che l’inseguimento di chi abbia violato un posto di blocco debba essere condotto in modo da curare prioritariamente l’esigenza che non venga a determinarsi alcun aumento del livello di rischio già liberamente accettato dall’autore della violazione con il darsi alla fuga. Il che, se fosse vero, comporterebbe che dovrebbe allora, ad esempio, considerarsi generatore di responsabilità a titolo di colpa anche il comportamento degli inseguitori che, per fermare la corsa del veicolo inseguito, lo colpiscano alle gomme facendole scoppiare o afflosciare, qualora, a causa di ciò, il conducente ne perda il controllo e, impattando in qualche ostacolo, rimanga ferito o ucciso.
Va da sé, naturalmente, che non può certo, per converso, sostenersi che qualsiasi condotta sia lecita quando abbia come scopo quello di bloccare la corsa del fuggitivo. È evidente, infatti, che, secondo l’indiscusso principio generale che regola tutte le cause di giustificazione dei reati, è necessario, perché la causa di giustificazione possa essere pienamente riconosciuta, che vi sia proporzione tra la condotta astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato e l’obiettivo lecito che, con quella condotta, si intende perseguire. Sarà, pertanto, sempre da escludere che possa invocare la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere l’agente della forza pubblica che, per bloccare la fuga di chiunque abbia commesso un qualsiasi illecito e non costituisca, al momento, un pericolo per alcuno, gli spari addosso. Ma è proprio il requisito della proporzionalità quello che risulta espressamente riconosciuto nella sentenza della Cassazione di cui si è detto e risulta, invece, escluso nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci. E ciò senza che di tale esclusione sia stata offerta, per quanto è dato sapere, alcuna valida spiegazione, tale non potendosi certamente ritenere quella costituita dal fatto che, come si mette in rilievo nella stessa richiesta, era già stata rilevata la targa del motociclo condotto da Fares Bouzidi e sul quale era trasportato Ramy. È di elementare evidenza, infatti, che il motociclo avrebbe potuto essere oggetto di furto, magari non ancora denunciato, per cui dalla targa non sarebbe stato possibile risalire all’identità dei due occupanti che, ovviamente, era invece necessario accertare. Di una tale evidenza è difficile pensare che possa non essersi resa conto la stessa Procura della Repubblica di Milano, per cui l’aver essa fatto leva sulla circostanza in questione per sostenere la propria decisione sembra rivelare una sorta di «accanimento accusatorio», tale da averla indotta, per raggiungere il proprio scopo, anche ad avvalersi di elementi palesemente privi di rilievo, contando forse sull’eventualità che essi producano comunque un qualche effetto. Un atteggiamento, questo, che, purtroppo, sembra sempre più diffuso tra gli uffici del pubblico ministero, a cominciare da quando, nell’ormai lontano 1989, è entrato in vigore l’attuale codice di procedura penale, basato appunto sul sistema definito, non per nulla, «accusatorio»; dal che è derivata la progressiva tendenza dei magistrati del pubblico ministero a considerarsi non più, come per il passato, organi «di giustizia» al pari, pur nella diversità delle funzioni, dei magistrati giudicanti, ma soltanto organi puramente «d’accusa». E i risultati, nel caso in discorso come in tanti altri, sono quelli che si vedono.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
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