2019-03-29
Lapo Elkann (Ansa)
Il nipote di Agnelli assicura: «Non è per le tasse, ma per la situazione geopolitica».
C’è chi va in Svizzera per sfuggire al fisco. E chi come Lapo Elkann, la sceglie per sfuggire alle violenze del mondo: «Viviamo in un’epoca complessa, segnata dall’incertezza. La Svizzera è neutrale, offre sicurezza e qualità della vita». Il mondo si agita. Meglio stare in un posto dove il rumore è più attutito. Il fratello di John, classe 1977, globetrotter per vocazione e per discendenza, ha deciso di approdare a Lucerna, dopo aver girato il mondo.
Non proprio un esilio, ma un manifesto di stile come spiega in un intervista al Luzerner Zeitung. «Ogni città apparteneva a una fase della mia vita. A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto. Oggi sì». Insomma meno lunghe notti con amici non sempre presentabili e più albe sul lago.
E qui arriva la cartolina del Mulino Bianco: moglie portoghese, Joana Lemos, e un San Bernardo da 85 chili di nome Everest a presidiare la svolta esistenziale. «Quando guardiamo lago e montagne al mattino, è molto più piacevole che a New York». Le montagne come alternativa ai grattacieli.
Un trasferimento per stare lontano dal fisco? Ma quando mai. «Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici». Il portafoglio non c’entra: conta il pasto dell’anima.
Poi però l’intervista cambia tono. Perché Commissione europea e industria dell’auto sono temi che, in famiglia, non si trattano mai davvero da semplici osservatori. E infatti Lapo affonda: «A mio avviso, la Commissione europea ha commesso gravi errori e ha contribuito alla crisi». Innesta il turbo contro Green deal: «Spingendo l’elettrificazione in modo troppo aggressivo, l’Europa ha distrutto il proprio vantaggio competitivo . Di fatto ha aiutato la Cina». Non proprio una carezza. Piuttosto un’accusa che suona come un avviso ai naviganti: attenzione a fare i talebani del Green, perché il rischio è ritrovarsi senza industria. con le fabbriche chiuse e gli operai in piazza. «Non credo che i motori elettrici siano l’unica soluzione», aggiunge, mentre cita la Germania - ex locomotiva - oggi alle prese con «grandi sfide» e, soprattutto, con «cattiva regolamentazione» che ha prodotto «chiusure e licenziamenti».
Tra un attacco a Bruxelles e una passeggiata sul lago, resta una vena dichiaratamente tricolore. «Resto italiano», assicura. E si concede persino un momento da curva sud istituzionale: «Mi sono commosso fino alle lacrime quando è stato suonato l’inno alle Olimpiadi».
Non manca nemmeno un endorsement politico: applausi a Giorgia Meloni («ha fatto molto di buono per l’Italia») e stima per Sergio Mattarella. Un patriottismo a ventiquattro carati.
Il risultato è un ritratto perfettamente lapiano: cosmopolita ma sentimentale, critico ma affezionato, elitario ma con improvvise nostalgie da supermercato. E soprattutto libero - di cambiare casa, idea, latitudine.
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Ansa
Modellare la disciplina dei trattenimenti nei Cpr sull’articolo 13 della Carta non è necessario: i provvedimenti non devono essere per forza approvati da una Corte, basta prevedere la possibilità di ricorso. Ciò sarebbe in linea con Bruxelles e, quindi, legittimo.
Come bene ha già rilevato Alessandro Rico, sulla Verità del 28 marzo scorso, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 40/2026, non ha affatto chiuso la discussione circa la conformità o meno alla Costituzione della norma sottoposta al suo esame.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Questa era costituita dall’art. 6, comma 2 bis del decreto legislativo n. 142/2015, nella parte in cui prevede che, qualora nei confronti dello straniero già trattenuto in un Cpr (Centro per il rimpatrio) in vista della sua espulsione dal territorio dello Stato sia stato disposto il trattenimento ad altro titolo, sostitutivo del primo, costituito dalla ritenuta pretestuosità della domanda di protezione internazionale da lui avanzata, e il relativo provvedimento non sia stato convalidato dal giudice, lo straniero non venga rilasciato ma resti trattenuto fino alla decisione sulla convalida dell’ulteriore provvedimento di trattenimento che, entro 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida del precedente, il questore può adottare per taluna delle diverse ragioni previste dal comma 2 dello stesso, citato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, tra le quali (come nel caso di specie) figura quella costituita dalla ritenuta pericolosità del soggetto desunta da precedenti condanne, anche non definitive. L’incostituzionalità di tale previsione - secondo la Cassazione, dalla quale era stata sollevata la relativa questione - derivava essenzialmente dal fatto che essa comportava il superamento del limite delle 96 ore complessive entro il quale, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della Costituzione, deve intervenire la convalida di qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità di pubblica sicurezza.
La Corte costituzionale non ha esaminato nel merito la suddetta questione, ma si è limitata a dichiararne l’inammissibilità per difetto di rilevanza ai fini della decisione che la Cassazione avrebbe dovuto adottare sul ricorso che, avverso la convalida del secondo provvedimento di trattenimento, era stato proposto dall’interessato; decisione il cui oggetto doveva essere soltanto la legittimità o meno di detta convalida e non anche l’avvenuto protrarsi del trattenimento fino al momento in cui essa era stata adottata. Nella parte finale della stessa sentenza, però («in cauda venenum») la Corte costituzionale ha chiaramente fatto capire che la medesima questione, se sollevata in un procedimento avente ad oggetto proprio la legittimità del protrarsi del trattenimento dopo la mancata convalida del primo provvedimento (quale proponibile, ad esempio, mediante un ricorso d’urgenza in sede civile) avrebbe buone probabilità di essere accolta. Di qui il suggerimento, da parte della stessa Corte, di un sollecito intervento del legislatore perché, pur perseguendo la legittima finalità di impedire un uso strumentale delle procedure in materia di protezione internazionale, venga assicurato il pieno rispetto delle esigenze di tutela della libertà personale a garanzia delle quali è posto l’articolo 13 della Costituzione.
Ad avviso di chi scrive il suggerimento meriterebbe, in questo caso, di essere accolto giacché, in effetti, la norma sospettata di incostituzionalità (introdotta nell’originario testo del decreto legislativo n. 142/2015 con un provvedimento di modifica emanato nello scorso anno), appare difficilmente conciliabile con il tassativo disposto dell’articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
Il contrasto potrebbe, tuttavia, essere facilmente eliminato prevedendo, ad esempio, che, nel caso in cui già in partenza ricorrano tanto una o più delle condizioni indicate nell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 142/2015, quanto l’ulteriore condizione, indicata nel successivo comma 3 e costituita dalla ritenuta pretestuosità della richiesta di protezione internazionale, il trattenimento del richiedente venga disposto con unico provvedimento, motivato con riferimento ad entrambe le condizioni e soggetto, quindi, ad un’unica procedura di convalida.
L’ occasione potrebbe essere, tuttavia, propizia per chiedersi se, più in generale, sia davvero imprescindibile modellare, come ora avviene, l’intera disciplina dei trattenimenti previsti, a vario titolo, dalle norme sull’immigrazione, secondo lo schema dettato dall’articolo 13 della Costituzione, nonostante che ciò non sia richiesto dalle direttive dettate dall’Unione europea. Tanto l’articolo 9 dell’ancora vigente direttiva n. 33/2013 quanto l’articolo 11 di quella n. 1346/2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, prevedono, infatti, espressamente, che, ai fini del controllo giurisdizionale sui provvedimenti che dispongono il trattenimento di stranieri in apposite strutture, in attesa della definizione della loro posizione, possano prevedersi, in alternativa a procedure d’ufficio - quali sono, in Italia, quelle di convalida modellate sull’articolo 13 della Costituzione - procedure da attivarsi solo su richiesta dell’interessato e da definirsi entro determinati, ristretti termini. Procedure, quelle ora dette, che, peraltro, sarebbero perfettamente in linea anche con l’articolo 6 della Cedu (Convenzione europea sui diritti dell’uomo) recepita in Italia con la legge n. 848/1955, in base al quale solo chi sia stato arrestato per essere messo a disposizione di un’autorità giudiziaria dev’essere «al più presto» condotto davanti a quest’ultima per l’esame della sua posizione mentre in ogni altro caso di privazione della libertà personale, ivi compreso quello dell’arresto o della detenzione di uno straniero nei cui confronti sia in corso un procedimento di espulsione (lett. F), è solo previsto «il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale».
Non sembra potersi dubitare che prevedere la sola possibilità di un tale ricorso da parte dell’interessato in luogo della procedura obbligatoria di convalida, da attivarsi d’ufficio e da concludersi entro ristrettissimi limiti temporali, a pena di caducazione dei provvedimenti di trattenimento, gioverebbe non poco alla efficacia del sistema di controllo dell’immigrazione irregolare. Né sembra potersi dire che in tal modo si creerebbe inevitabilmente un contrasto con l’articolo 13 della Costituzione. Va infatti osservato, a quest’ultimo riguardo, che l’articolo 117 della Costituzione pone sullo stesso piano, nel fissare gli obblighi cui deve attenersi il legislatore ordinario, il rispetto della Costituzione e quello «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ne deriva che una norma ordinaria che si attenga a quanto previsto dalle direttive europee e dalla Cedu non potrebbe mai essere ritenuta contraria alla Costituzione salvo il caso (stando alla teoria dei cosiddetti «controlimiti» elaborata proprio dalla Corte costituzionale) in cui cozzi manifestamente con taluno dei principi costituzionali da considerarsi come fondamentali e inderogabili. E non sembra che tra essi possano comprendersi le modalità ed i termini stabiliti dall’articolo 13 della Costituzione ai fini del controllo giudiziario sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall’autorità di pubblica sicurezza, quando quel controllo, in determinate materie disciplinate da fonti comunitarie o convenzionali, sia, comunque, adeguatamente assicurato ad eventuale iniziativa dell’interessato.
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2026-03-31
«Non abbiam bisogno di parole», su Netflix il remake italiano de «La famiglia Bélier»
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«Non abbiam bisogno di parole» (Netflix)
La versione italiana del film francese arriva su Netflix il 3 aprile. Non abbiam bisogno di parole racconta la storia della famiglia Musso, tra sordità, legami familiari e il talento musicale della giovane Elettra, in un percorso di crescita e scoperta.
Era il 2014, quando la Francia applaudiva entusiasta la Famiglia Bélier. Quel film, storia di un nucleo sordomuto, l'aveva portata alle lacrime, permettendo a un'intera nazione di riscoprire il significato profondo dei legami familiari, il supporto, l'entusiasmo e la dedizione che dovrebbero caratterizzarli.
Quel film, poi, avrebbe fatto il giro del mondo, accolto con meno clamore e lacrime di quelle riscosse in patria, ma con gli stessi sorrisi. Un po' dolci e inebetiti, quei sorrisi che, un decennio più tardi, sarebbero comparsi sui volti della dirigenza Netflix, inducendola a produrre una versione inedita de La famiglia Bélier, una versione italiana.
Non abbiam bisogno di parole, disponibile online a partire da venerdì 3 aprile, è pressoché identico al corrispettivo francese. E, come l'originale, porta chi guardi all'interno di una famiglia unica, dove le parole non sono chiamate a codificare (e decodificare) la comunicazione. La famiglia Musso è fatta di genitori affetti da una sordità profonda. Non parlano, né esiste apparecchio che possa aiutarli a farlo. I due comunicano a gesti e sono questi gesti che hanno insegnato ai figli. Uno, come loro affetto da sordità profonda. L'altra, dotata di un udito e di una capacità linguistica ordinaria. Elettra, all'interno della famiglia Musso, è l'unica persona che possa capire e parlare, e a lei i genitori, proprietari di una fattoria, hanno demandato i rapporti con l'esterno. Elettra, pur studentessa in un liceo, gestisce gli affari della fattoria, i rapporti con i commercianti. Vende, tratta, parla. E, intanto, cerca di trovare una propria strada nel mondo.
Pensava avrebbe finito per vivere in eterno con i genitori, così da arrivare dove loro non possono. Invece, l'incontro fortuito con un'insegnante di canto - Serena Rossi, nella pellicola di Netflix - le spariglia le carte. Elettra, una Sarah Toscano al suo esordio da attrice, scopre di avere una voce fuori dal comune, un talento immenso. Sembra nata per cantare, ed è questo che cerca di spiegare ai genitori, scegliendo da sé di sostenere un provino per entrare all'interno di una scuola di canto. Se la prendessero, si trasferirebbe altrove, la valigia piena di sogni che mamma e papà, in prima battuta, non paiono capire. Elettra piange, s'arrabbia e dispera. I Musso storcono il naso, la accusano di abbandono, di incuria, di non avere a cuore l'interesse della famiglia. Poi, come spesso accade nelle commedie di genere, fanno retromarcia e con Elettra si incontrano a metà strada, dove ha luogo il compromesso. Un'epifania in musica, più trascinante di quella che ha segnato La Famiglia Bélier accompagna Non abbiam bisogno di parole, leggero e trascinante come solo i musical sanno essere.
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Getty Images
A ore l’annuncio dell’investimento a Novara: 1.600 nuovi posti. A breve previsti altri accordi di sviluppo sulla microelettronica.
Se non ci fosse stata la guerra in Medio Oriente, l’annuncio (è previsto per le prossime ore) di un investimento da 3,2 miliardi di uno dei colossi mondiali della microelettronica in Italia avrebbe avuto ben altra enfasi. Anche perché l’approdo di Silicon Box (Singapore) a Novara per realizzare una fabbrica di chip che dovrebbe dar lavoro a circa 1.600 persone rappresenta un unicum a livello europeo.
Ma in tempi di prezzi del petrolio impazziti, di inflazione in rampa di lancio e bollette pronte a riprendere la corsa, la preoccupazione prevale sulla speranza per il futuro che per forze di cose dovrà basarsi sulle nuove tecnologie.
Al di là dell’aspetto comunicativo resta il dato di fatto: con l’accordo che ha coinvolto direttamente Mimit e Invitalia (lo Stato ci mette 1,3 miliardi) l’Italia fa un passo in avanti fondamentale nella corsa all’Ia e ai nuovi software che rappresentano il campo di battaglia della nuova competizione industriale. Sanità, automotive, telecomunicazioni, data center dipendono dai semiconduttori e nel maxi impianto piemontese si lavorerà alla trasformazione del wafer grezzo (il disco di silicio) in un chip funzionante attraverso le varie fasi: dai test fino ad arrivare ai processo finali di packaging e back end.
Non è un mistero che l’Europa sia partita nettissimo in ritardo rispetto al resto del mondo e che per recuperare terreno abbia bisogno di investimenti ambiziosi. Oggi i numeri dicono che il Vecchio Continente è completamente dipendente dalla produzione si semiconduttori asiatici e la sfida (ai limiti dell’impossibile) e passare dal 10 al 20% della fabbricazione di chip mondiali entro il 2030.
Ecco perché Novara può diventare centrale.
Il lavoro sul packaging (una sorta di rivestimento per il disco di silicio) rappresenta un unicum e una volta che il sito piemontese sarà andato a regime (la data per l’inizio della produzione è il 2028) potrebbe contribuire in modo decisivo ad affrancare Roma, Parigi e Berlino dalla loro «sottomissione».
E visto che parliamo di know how, viene difficile non evidenziare il ruolo di Silicon Box. Prima che finanziario, determinante per le conoscenza tecnologiche avanzate. La startup di Singapore, nata nel 2021, è un unicum nel suo genere perché riunisce le storie e le esperienze parallele di tre tra i massimi esperti mondiali in materia di semiconduttori: Byung Joon Han, Sehat Sutardja e Weili Dai. Il focus è quello sui chiplet - piccoli chip modulari che vengono combinati per creare processori più potenti ed efficienti con una funzione essenziale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’high-performance computing. Tre anni fa Silicon Box ha inaugurato a Singapore uno stabilimento avanzato da 2 miliardi di dollari: una struttura di 73.000 metri tra le più avanzate al mondo. E pochi mesi dopo si è immediatamente messo a raccogliere altri capitali da investire.
Circa un paio di miliardi sono andati verso l’Italia che ha avuto il grande merito di crederci sempre. Anche perché in diversi momenti l’affare (che era stato annunciato ufficialmente nel giugno del 2024) sembrava sul punto di saltare.
Ora, per il ministro Urso e il governo, è il momento di raccogliere i frutti di un’operazione che restituisce centralità al Paese e rafforza il suo ruolo strategico per l’Europa.
Parliamo di 1.600 posti di lavoro diretti (tra ingegneri, tecnici specializzati e operatori di linee di produzione avanzate) e di altre centinaia di posizioni legati all’indotto: dai fornitori fino alla logistica. Con previsioni che arrivano a stimare la nascita complessiva di circa 3.000 nuovi impieghi.
Non solo. Perché la Commissione Europea ha riconosciuto al progetto lo status di “Open EU Foundry”. Che vuol dire avere una posizione privilegiata nell’ambito del piano per rafforzare la produzione di semiconduttori in Europa (l’European Chips Act). Che si sostanzia in procedure amministrative accelerate, accesso prioritario alle infrastrutture di ricerca finanziate dall’Ue e più visibilità e sostegno strategico da parte di Bruxelles.
Insomma, la strada si è messa in discesa. E il governo, che nel 2024 è arrivato ad attrarre circa 35 miliardi di investimenti esteri greenfield (impianti costruiti ex novo) ed è balzato di tre posizioni nel Fdi Confidence Index, il principale indicatore internazionale sulle operazioni transfrontaliere (dall’undicesimo all’ottavo posto), non vuol perdere l’abbrivio. A breve sono infatti attesi nuovi importanti accordi di sviluppo sulla microelettronica.
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