2020-10-05
A Salvini per vincere serve l’archiviazione. Il processo fa a pezzi la democrazia
Matteo Salvini e l'avvocato Giulia Bongiorno (Ansa)
La decisione del gup di sentire Giuseppe Conte e i ministri sulla Gregoretti sottopone al giudizio dei magistrati scelte politiche insindacabili.Vorrei sbagliarmi, ma ho la netta sensazione che, contrariamente a quanto ritenuto da molti di coloro che sostengono le posizioni di Matteo Salvini, vi sia ben poco da rallegrarsi per la decisione assunta dal gup del tribunale di Catania, all'esito della prima udienza preliminare del processo per sequestro di persona a carico dell'ex ministro dell'interno, di disporre ulteriori indagini, comprensive, tra l'altro, dell'audizione del presidente Giuseppe Conte e dell'attuale ministro dell'interno, Luciana Lamorgese. Il pubblico ministero, come è noto, in perfetta coerenza con l'orientamento espresso fin dall'inizio della vicenda, aveva chiesto che il gup pronunciasse già da ora sentenza di non luogo a procedere per l'insussistenza del fatto reato. E ciò a onta del fatto che, per complesse ragioni procedurali che non è qui il caso di illustrare, avesse dovuto, dopo l'accoglimento da parte del Senato della richiesta di autorizzazione a procedere, avanzare egli stesso richiesta di rinvio a giudizio come adempimento formalmente necessario per la fissazione dell'udienza preliminare. Per quanto è dato sapere, la richiesta di non luogo a procedere si basava, sostanzialmente, come già la originaria richiesta di archiviazione, non accolta a suo tempo dal cosiddetto «tribunale dei ministri» di Catania, sulla ritenuta insindacabilità della condotta attribuita a Salvini, quale ministro dell'Interno, essendo stata la stessa adottata sulla base di scelte di natura politica effettuate nell'ambito del legittimo esercizio dell'attività di governo; scelte ovviamente opinabili ma comunque non lesive di diritti soggettivi di alcuno, a cominciare da quello dei «migranti» alla propria libertà personale e alla propria incolumità.Il gup di Catania, con la sua decisione, ha evidentemente dimostrato di non condividere tale impostazione, giacché, altrimenti, non avrebbe avuto ragione alcuna di disporre le ulteriori indagini ritenute necessarie - secondo quanto riportato dagli organi di stampa - per «accertare quanti e quali episodi di sbarchi di migranti simili sotto il profilo degli accadimenti a quello della nave Gregoretti si siano verificati nel periodo in cui l'inquisito rivestiva la carica di ministro dell'Interno estendendo l'accertamento anche ad altri sbarchi avvenuti successivamente anche quando è cambiata la compagine di governo (Conte 2)», nonché per «fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo, in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e ai rapporti con l'Ue anche con riferimento al cosiddetto “Patto di governo"». Tali indagini, infatti, anche se disposte, almeno in parte, in accoglimento di richieste avanzate dalla stessa difesa (in via subordinata, peraltro, rispetto a quella principale volta alla pronuncia di proscioglimento immediato), si rivelano, a ben vedere, come finalizzate a sottoporre a verifica giudiziaria non la natura di «scelta politica» attribuibile alla condotta di Salvini (di per sé già evidente e difficilmente contestabile), ma il merito di quella medesima scelta, sotto il profilo della sua conformità o meno a indirizzi concordati a livello governativo e, più ancora, a veri e presunti obblighi derivanti da norme o accordi internazionali. In tale prospettiva appare quindi del tutto ragionevole attendersi che, ove quella conformità, per un profilo o per l'altro, sia ritenuta dal giudice insussistente (eventualità tutt'altro che remota, dati i precedenti), venga da ciò stesso tratta la conclusione della sussistenza, invece, del reato. Il che, in linea di principio, dovrebbe essere, in realtà, escluso, dal momento che una scelta politica in ipotesi errata, non condivisa o contraria a obblighi di natura internazionale può dar luogo a varie forme di responsabilità politica ma certamente non può dar luogo, di per sé, alla configurabilità di un reato; così come, del resto, sulla base di principi di diritto assolutamente pacifici in dottrina e in giurisprudenza, non può, di per sé, costituire reato l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale da qualificarsi come illegittimo per violazione di legge. Ma sulla effettiva operatività del suddetto principio, nel caso in questione sarebbe assai azzardato fare pieno affidamento, dovendosi piuttosto ragionevolmente temere che esso venga disatteso; ciò in linea, del resto, con un indirizzo generale che vede sempre più affermarsi la sottomissione dell'azione politica al controllo, formalmente di legittimità ma sostanzialmente di merito, da parte della magistratura. Il che equivale, come già innumerevoli volte rilevato da voci autorevoli, anche di diverso orientamento politico, alla fine «tout court» del sistema democratico.Pietro Dubolino(Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione)
Nella prima mattinata del 28 ottobre 2025 la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario.
Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del Pubblico Ministero Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna.
Un’azione coordinata che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa.
L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale tipica del «network marketing multi level» dedito ad un numero indeterminato di truffe, perpetrate a danno anche di persone fragili, secondo il cosiddetto schema Ponzi (modello di truffa che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi investitori, a loro volta vittime del meccanismo di vendita).
La proposta green di investimenti nel settore delle energie rinnovabili non prevedeva l’installazione di impianti fisici presso le proprie abitazioni, bensì il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in energy point. Le somme investite erano tuttavia vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria.
Si stima che siano circa 6.000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori ad investire sul portale, generando un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro.
La Procura della Repubblica di Bologna ha disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo del portale www.voltaiko.com e di tutti i rapporti finanziari riconducibili alle società coinvolte e agli indagati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.
Nel corso delle perquisizioni è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e documentazione di rilevante interesse investigativo.
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