Il combinato disposto - per così dire - fra il discorso tenuto da papa Leone XIV al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede - in cui si condanna qualsiasi azione o legge che legittima azioni contro la vita, dal concepimento (aborto) alla morte naturale (suicidio assistito ed eutanasia) - con le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno («Io penso che compito dello Stato non sia favorire percorsi per suicidarsi, ma sia sempre ridurre al minimo la solitudine», sostenendo cure palliative e caregivers familiari dedicati), propone una chiave di lettura nuova e illuminante sui temi inerenti il fine vita, compresa la stessa recente sentenza della Corte costituzionale.
Il riferimento concreto è la sentenza 204/25 della Corte in tema di suicidio assistito, evocata dalla impugnazione da parte del governo della legge Regione Toscana n.16 del 14 marzo 2025, che apre uno scenario per certi versi nuovo che merita di essere attentamente considerato.
La sentenza non cancella l’intero testo regionale, ma ne ridimensiona pesantemente il portato legislativo. L’articolo 2, che si può considerare il focus, il nucleo centrale, della legge regionale - che richiama i requisiti indicati dalla Corte nella sentenza 242/19 per poter accedere alla richiesta di suicidio assistito, e si collega alla legge 219 del 2017 inerente consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento - viene dichiarato incostituzionale perché «produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito». E prosegue: «Alla regione è altresì precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico - in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni - e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore nazionale». In pratica vengono chiariti e confermati due principi fondamentali: primo, le Regioni non hanno competenza nel definire le norme di accesso al suicidio assistito, neppure appropriandosi dei criteri espressi nella sentenza 242 e - quindi - la responsabilità legislativa è tutta ed esclusivamente nelle mani del Parlamento. Secondo, con una aggiunta che potremmo definire sorprendente e inaspettata: gli stessi criteri enunciati nella sentenza 242, sono «anch’essi suscettibili di modificazioni». Dunque, come si suole dire, la palla è ritornata nella metà campo dei rappresentati eletti dal popolo, che - proprio in quanto tali - hanno il dovere di sostenere le istanze, i valori e i principi di coloro che hanno dato loro mandato e fiducia.
Il Parlamento, quindi, decidendo di intervenire, può legiferare modificando i requisiti stabiliti dalla Corte, con criteri che affermino rigorosamente il principio di tutela della vita umana, sempre e in qualsiasi condizione si trovi la persona, con una decisa scelta a favore della cura, piuttosto che della morte. Si tratta di compiere un corretto bilanciamento fra l’autodeterminazione del soggetto e il diritto alla vita, fondamento della nostra Costituzione, mantenendo il principio morale e civile del favor vitae. Lo strumento per concretizzare questa scelta del primato della cura non dobbiamo inventarcelo, perché è già nelle nostre mani: si chiama medicina palliativa, sostenuta sul piano comunicativo, informativo e finanziata con risorse dedicate, resa disponibile in ogni momento di criticità della salute e in ogni luogo, prevedendo cure domiciliari e presidi di degenza, dagli ospedali agli hospice. È esperienza diffusa e consolidata che laddove le cure palliative sono disponibili, la richiesta di morte assistita scompare.
La stessa Corte, in una sentenza precedente, aveva avvertito del rischio che si può correre, quello di una «minor tutela della vita delle persone più deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a farsi anzitempo da parte», proprio come sta accadendo in tutti - proprio tutti, senza eccezioni - i Paesi che hanno approvato leggi di morte assistita. D’altro canto, appare assai poco civile uno Stato che al malato, al disabile, all’anziano bisognoso di ogni cura, risponde con la soluzione di «farsi anzitempo da parte»!
Anche altri aspetti della sentenza 204 vanno nella direzione della tutela della vita: si cancella l’assurda norma regionale toscana che prevede che la richiesta di suicido assistito possa essere avanzata da un «delegato»; si ribadisce la grande importanza di garantire sempre e a chiunque cure palliative, esortando le istituzioni preposte a lavorare in tal senso; si annulla la proposta di considerare le procedure di morte assistita come un livello essenziale di assistenza (Lea); sono dichiarate incostituzionali le norme che fissano la durata delle procedure, stabilendo termini temporali che non sono di competenza delle Regioni. Se ci fosse ancora bisogno di capire quanto assurda ed evidentemente ideologica fosse la legge regionale basta pensare che si prevedeva il «diritto di recesso». Vuol dire che il paziente ha il diritto di ripensarci e non procedere… Già, ma questo ha senso se si tratta di eutanasia, però nel caso di suicidio, che impone l’autosomministrazione del farmaco letale, che senso ha parlare di «diritto di recesso»?
Purtroppo, la sentenza 204 conferma l’impianto fortemente negativo di enunciati precedenti, riconoscendo il «diritto» di ottenere l’assistenza al suicidio ad opera del Servizio sanitario nazionale, affermando il valore «autoapplicativo» a quanto già stabilito con la sentenza 132/25. Questa affermazione ha il sapore di una esclusione previa di ogni tentativo di tenere fuori, per legge, il nostro Ssn. Che fare, dunque? Mani legate? Nessuno spazio per tutelare fragili e vulnerabili? Assolutamente no! Innanzitutto, sostenendo l’insanabile contraddizione fra questa disposizione e la ratio della legge 833/78 che istituisce il servizio sanitario nazionale come presidio per la vita e la salute del paziente, giammai per la somministrazione della morte; e poi agendo di conseguenza, alla luce proprio della sentenza 204: nessuna legge, dato il valore autoapplicativo dei criteri e delle norme esplicitate dalla Corte. Non c’è alcun bisogno di scrivere una legge… Oppure - al contrario - si scriva una legge che tuteli con rigore l’indisponibilità del bene vita, implementi e renda disponibile a chiunque e dovunque le cure palliative, rinforzi e sostenga, anche economicamente, la rete di caregiver familiari e non, e rimoduli la pena prevista per l’articolo 580 del Codice penale, che rimane reato, ma affievolito nella sanzione, pensando ad aspetti di documentati legami parentali/affettivi con il richiedente.
Utopia? No. Coraggio tanto, perché essere controcorrente non è mai facile e remare contro la cultura della morte, trionfante in tutti gli aspetti della nostra società, è quanto mai fuori moda. Ma, come diceva una frase disegnata a carboncino, da mano ignota, sul muro di Berlino, il 9 novembre 1989: «Gli innocenti non sapevano che era impossibile… Per questo lo fecero». Lavoriamo per essere quel tipo di innocenti.






