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2018-12-05
La fattura elettronica regala alle Entrate le chiavi delle aziende
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Cosa si compra e come lo si fa saranno dati noti all'Agenzia delle entrate a partire dall'anno prossimo. La fattura elettronica riuscirà infatti a convogliare, in uno o più file, una mole di dati che l'Amministrazione fiscale non avrebbe mai immaginato di poter avere. Negli anni scorsi si era infatti più volte pensato di iniziare a scannerizzare i vari social network, alla caccia di maggiori informazioni per scoprire gli evasori, ma l'Italia non ha mai adottato una norma simile, a dispetto di Paesi come Francia e Canada, dove già da tempo è una prassi consolidata. Eppure, a partire dal 2019, con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo, di informazioni legate al mondo della sanità, le diverse tipologie di consumi, la fatturazione dettagliata, la regolarità di pagamenti, e l'appartenenza a particolari categorie. Una quantità di informazioni che poco c'entrano con le verifiche fiscali dell'Agenzia. L'archiviazione di queste informazioni sarà possibile dato che l'Amministrazione fiscale giocherà un ruolo centrale all'interno del processo di invio-ricezione e conservazione della e-fattura.
L'Agenzia, dopo aver recapitato le varie fatture elettroniche, dovrà infatti archiviare tutti i dati presenti su queste, e dunque, non solo quelli necessari ad assolvere gli obblighi fiscali. Conseguenza del fatto che si andranno a conservare la fattura vera e propria in formato Xml, che conterrà sia le informazioni fiscali sia i vari allegati inseriti dall'operatore. Il fatto che con la fattura elettronica sarebbero entrati in circolo una mole così importante di informazioni private era però risaputo dalla stessa Agenzia delle entrate, tanto che nel provvedimento n. 89757, di aprile 2018 si fa esplicito riferimento a dati che nulla c'entrano con gli adempimenti fiscali (a integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori). Il problema è dunque la non azione da parte dell'Amministrazione fiscale. Da aprile a dicembre non si sono infatti fatti passi avanti nell'identifica di qualche misura specifica per cercare di tutelare i dati personali del contribuente. A rendere di dominio pubblico, il problema di "dati non fiscali", è stato a metà novembre il Garante della Privacy che ha bacchettato l'operato dell'Agenzia delle entrate, chiedendo spiegazioni sull'intero sistema di fattura elettronica. Chiarimenti che a meno di un mese dalla partenza della e-fattura non sono ancora arrivati. Potenzialmente l'Agenzia delle entrate potrebbe dunque riuscire a disegnare una sorta di mappa, abbastanza precisa della vita quotidiana e delle abitudini dei contribuenti italiani. Informazioni che, se analizzate potrebbero dare il via a una serie di verifiche fiscali a tappeto, alla ricerca dell'evasore di turno. Indagini che non deriverebbero dall'analisi del 730 o da una segnalazione da parte di un operatore del settore, ma direttamente da dati che il contribuente non voleva di certo comunicare all'Agenzia delle entrate.
La lista dei paradisi fiscali targata Ue non ha prodotto alcuna sanzione
Il 5 dicembre del 2017 il Consiglio economia e finanza dell'Ue (Ecofin) pubblicò la prima lista di paradisi fiscali extra Ue. Sarebbe dovuto essere un progetto ambizioso, che avrebbe ristabilito l'ordine fiscale e le regole tra i vari paradisi fiscali, per impedire che si verificassero, ancora, scandali come i Panama papers. E sarebbe dovuta essere anche migliore rispetto alla lista Ocse, che attualmente contiene solo un paradiso fiscale. Intenzioni che non sono state rispettate a causa dell'intromissione politica da parte di alcuni stati membri, che hanno deciso di favorire giurisdizioni, extra Ue amiche. E dunque la Francia con il Marocco, il Regno Unito con tutti i suoi territori d'oltremare e molti altri Paese Ue, con i loro agire, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista dei paradisi fiscali seria e concreta. A prendere le distanze dall'esito del risultato finale è stato anche lo stesso Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, che qualche settimana prima dell'annuncio, da parte dell'Ecofin, ha dichiarato come «questa lista non è una proposta della Commissione, voglio essere chiaro». Lista che in effetti è stata redatta dal Gruppo del codice di condotta dell'Ue, che lavora da sempre a stretto contatto con la Commissione. Una lista, che rispetto al lavoro dell'Ocse non ha nulla di innovativo. Molti criteri, per selezionare le "cattive" giurisdizioni sono infatti stati presi direttamente dall'Ocse, così come (in parte) il metodo di analisi. Inoltre, a depotenziare ulteriormente l'iniziativa del gruppo del codice di condotta ci sono due elementi: l'esclusione dei Paesi membri Ue dalla lista e la non introduzione delle sanzioni.
Il 5 dicembre 2017 quando venne pubblicata la prima lista dei paradisi fiscali extra Ue, si disse infatti che il Gruppo del codice di condotta stava lavorando a delle sanzioni, non meglio specificate. Annunci che sono proseguiti per tutto il 2018, senza però arrivare mai alla creazione di sanzioni vere e proprie. Altro aspetto che caratterizza la lista Ue è la velocità con cui sono state tolte giurisdizioni dalla lista nera per metterle in quella grigia (quando si è dato il via alla lista dei paradisi fiscali, si è deciso di creare due liste: quella nera, per i Paesi che non avevano risposto alle lettere mandate dall'Ue per modificare i propri regimi fiscali e quella grigia dove erano presenti le giurisdizioni che avevano iniziato a collaborare con l'Ue per modificare i regimi fiscali considerati dannosi). In un anno la lista nera che contava 17 Paesi è arriva a contenerne meno di sette. Il passaggio da una lista all'altra è risultato essere dunque molto semplice. Bastava infatti presentare una lettera di intenti dove si prometteva all'Unione europea di modificare i regimi fiscali considerati dannosi o di impegnarsi a rispettare parametri Ocse o di entrare a far parte di diversi Forum fiscali, che ci si assicurava un posto nella lista grigia. Caso particolare, e mai avvenuto a distanza di 12 mesi dall'annuncio della prima lista, il passaggio dalla lista grigia a quella nera. Opzione che si sarebbe potuta verificare nel caso in cui una giurisdizione della lista grigia non avesse rispettato gli impegni presi con la Commissione. Eppure, pochissime giurisdizioni, presenti all'interno della lista grigia, hanno iniziato a intraprendere i lavori per modificare i propri regimi fiscali. Molte altre, avendo invece fissato come deadline date lontane (2021 o il 2022) si sentono legittimate a mantenere i regimi fiscali "nocivi" ancora in vigore. La lista Ocse, tanto criticata a livello Europeo ha però lasciato andare i Paradisi fiscali selezionati, molto meno velocemente. Ci sono infatti voluti circa due anni prima che la lista Ocse si iniziasse a svuotare.
«Anche chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni potrà avere una dilazione dei pagamenti»

Superanagrafe, conti spiati, grande fratello fiscale. Ecco le parole tornate di moda negli ultimi tempi parlando di lotta all'evasione, ma cosa c'è di vero? Ne abbiamo parlato con la commercialista Rosanna Acierno, una delle massime esperte di contenzioso tributario in Italia.
Dottoressa, qual è la vera novità a proposito di verifiche e accertamenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti?
«Da quest'anno accedere, a scopo di analisi, all'archivio dei Rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria potrebbe non essere più prerogativa della sola Agenzia delle entrate, potendo farlo, in virtù di un emendamento al Dl fiscale, anche la Guardia di finanza».
Ma cos'è esattamente questa anagrafe?
«Si tratta di una banca dati che raccoglie tutte le informazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche (unione organizzata di uomini e beni dotata di propria capacità giuridica, ad esempio società) e viene utilizzata per selezionare i soggetti «da verificare», ovverosia quelli che, dall'analisi svolta sulle informazioni contenute nella banca dati, rientrerebbero tra i contribuenti potenzialmente a rischio evasione. In sostanza, l'amministrazione finanziaria è in grado di riscontrare la compatibilità del reddito dichiarato dal contribuente con il suo tenore di vita».
Da quanti anni esiste?
«È stata istituita nel lontano 1973 e rappresenta un valido strumento poiché in essa confluiscono periodicamente e automaticamente numerosissime informazioni sui contribuenti, quali le spese sostenute in un determinato anno di imposta, i contributi previdenziali, le rate del mutuo, le spese mediche, i premi assicurativi, luce, gas e tutte le utenze domestiche, le ristrutturazioni edilizie, immatricolazioni di veicoli e motocicli, spesometro - ovverosia le operazioni Iva con importi rilevanti - e altro ancora».
Al suo interno è stata creata una sottoanagrafe, chiamata “archivio dei rapporti": di cosa si tratta?
«Essa contiene i dati, a partire dal periodo di imposta 2005, ed in maniera più strutturata dal 2009, relativi all'accensione, variazione e la cessazione di qualunque tipo di rapporto intrattenuto da qualsiasi contribuente, anche se residente all'estero, con banche, Poste e altri intermediari finanziari italiani e, dal 2012, anche le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti».
Quindi se si apre o si chiude un conto?
«Il dato finisce nell'archivio».
Da chi viene effettuata l'analisi di rischio sui dati dei contribuenti?
«Deve essere effettuata attraverso algoritmi, che valutano i dati comparati relativi a tutti i contribuenti per evitare violazioni della privacy. Spieghiamo meglio: non è il singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza che prende visione dei dati e decide chi sottoporre a verifica (che è una attività preliminare a quella dell'accertamento, quindi non sono la stessa cosa), ma a farlo dovrà esserlo un software molto sofisticato, realizzato da Sogei su precise indicazioni di Agenzia delle entrate e GdF. Questa analisi di rischio assegna specifici punteggi a ciascun contribuente dai quali scaturisce una lista di soggetti "meritevoli di ulteriori attenzioni"».
Come mai un software? Non è un metodo troppo razionale, forse imperfetto nella sua essenza matematica?
«In realtà la scelta di utilizzare un software è stata indotta dall'esigenza di evitare il c.d. spionaggio fiscale, cioè di evitare possibili distorsioni nell'uso dello strumento informativo o eccessiva intrusività del singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o miliare della Gdf nel condurre verifiche verticali su specifiche persone. Questi ultimi, infatti, posso, ad oggi, accedere all'archivio dei rapporti solo previa autorizzazione dei loro vertici e soprattutto possono farlo limitatamente al singolo codice fiscale (relativo a persona fisica o giuridica) del contribuente che gli è stato ordinato di verificare (cioè controllare nel dettaglio)».
Chi fa l'accertamento vero e proprio nei confronti del contribuente?
«Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate svolgono entrambe le verifiche fiscali, cioè le attività istruttorie volte a constatare eventuali violazioni agli obblighi tributari, ma l'accertamento vero e proprio è di competenza della sola Agenzia».
E se vengono constate violazioni?
«Nel caso in cui un contribuente sia oggetto di verifica, ha la possibilità di fare il ravvedimento, un istituto che permette di correggere la mancata dichiarazione delle maggiori imposte con le sanzioni ridotte a un quinto, che potrebbe così evitare l'accertamento vero e proprio».
Tornando per un attimo alla cronologia delle innovazioni apportate dal legislatore, l'anagrafe dei rapporti negli anni si è ulteriormente arricchita…
«Esatto. Se inizialmente l'amministrazione finanziaria disponeva dei soli dati identificativi dei rapporti bancari, dal 2011 (grazie al d.l. 201/2011 ndr) la stessa dispone di ulteriori e più rilevanti informazioni. Pertanto, nel sistema attuale, come abbiamo detto, l'obbligo di comunicazione comprende anche i dati, per ogni anno, relativi ai saldi iniziali e finali di ciascun conto ed all'importo complessivo di tutte le movimentazioni effettuate. Oggi, secondo gli obblighi comunicativi di legge, l'Archivio dei rapporti contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo quella data e alle operazioni extra-conto».
Lo stesso decreto del 2011 ha previsto ulteriori obblighi di comunicazione per gli intermediari, quindi banche, Poste…
«Sì. Una ulteriore integrazione ai dati da trasmettere è stata richiesta dal direttore dell'Agenzia con un provvedimento del 2015, che ha previsto, tra le informazioni da fornire all'Anagrafe, anche la giacenza media dei rapporti finanziari in ciascun un anno».
Con una circolare del 2007 l'Agenzia aveva chiarito che devono essere comunicate anche altre tipologie di rapporti: quali?
«Ad esempio rapporti coperti dal c.d. “scudo fiscale", ma anche quelli che fanno capo a soggetti non residenti o che hanno come controparte intermediari finanziari».
Quindi anche eventuali conti aperti tramite società fiduciarie, che per anni sono state le roccaforti dei grandi imprenditori?
«Proprio così, sono ormai trasparenti anche quelli».
E le operazioni extra conto?
«Anch'esse sono oggetto di comunicazione. Esse sono caratterizzate dal fatto di non essere riconducibili a un rapporto continuativo e vi rientrano ad esempio gli acquisti e le vendite di valute estere, i bonifici sull'estero e i servizi eurogiro e moneygram».
Arrivando, infine, alle novità nel Decreto fiscale allo studio del Parlamento, forte dei successi degli anni precedenti, esso introduce la c.d. rottamazione ter: chi riguarda?
«Riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione – relative ai carichi dal 2000 al 2017 – e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (percentuale che si prende l'Agenzia riscossione ndr). Sarà possibile rottamare anche per chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni, avendo altresì una dilazione dei pagamenti. Insomma, un bel risparmio, soprattutto per chi ha debiti con il Fisco molto vecchi».
Maria Elena Capitanio
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Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di informazioni che poco hanno a che fare con le verifiche fiscali: dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo. Per questo l'authority ha posto il veto: rischio privacy ma anche ulteriori accertamenti.Un anno fa Ecofin pubblicò l'elenco dei paradisi fiscali extra Ue con l'obiettivo di impedire scandali come i Panama papers. Ma alcuni stati membri che hanno deciso di favorire giurisdizioni extra Ue amiche, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista seria e concreta. La lista Ocse si è rivelata molto più efficiente.La commercialista Rosanna Acierno spiega come funziona la superanagrafe dei conti correnti e aggiunge «La rottamazione ter riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione».Lo speciale contiene tre articoli.!function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var r=e.createElement("script");r.async=1,r.id=s,r.src=i,o.parentNode.insertBefore(r,o)}}(document,0,"infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");Cosa si compra e come lo si fa saranno dati noti all'Agenzia delle entrate a partire dall'anno prossimo. La fattura elettronica riuscirà infatti a convogliare, in uno o più file, una mole di dati che l'Amministrazione fiscale non avrebbe mai immaginato di poter avere. Negli anni scorsi si era infatti più volte pensato di iniziare a scannerizzare i vari social network, alla caccia di maggiori informazioni per scoprire gli evasori, ma l'Italia non ha mai adottato una norma simile, a dispetto di Paesi come Francia e Canada, dove già da tempo è una prassi consolidata. Eppure, a partire dal 2019, con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo, di informazioni legate al mondo della sanità, le diverse tipologie di consumi, la fatturazione dettagliata, la regolarità di pagamenti, e l'appartenenza a particolari categorie. Una quantità di informazioni che poco c'entrano con le verifiche fiscali dell'Agenzia. L'archiviazione di queste informazioni sarà possibile dato che l'Amministrazione fiscale giocherà un ruolo centrale all'interno del processo di invio-ricezione e conservazione della e-fattura.L'Agenzia, dopo aver recapitato le varie fatture elettroniche, dovrà infatti archiviare tutti i dati presenti su queste, e dunque, non solo quelli necessari ad assolvere gli obblighi fiscali. Conseguenza del fatto che si andranno a conservare la fattura vera e propria in formato Xml, che conterrà sia le informazioni fiscali sia i vari allegati inseriti dall'operatore. Il fatto che con la fattura elettronica sarebbero entrati in circolo una mole così importante di informazioni private era però risaputo dalla stessa Agenzia delle entrate, tanto che nel provvedimento n. 89757, di aprile 2018 si fa esplicito riferimento a dati che nulla c'entrano con gli adempimenti fiscali (a integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori). Il problema è dunque la non azione da parte dell'Amministrazione fiscale. Da aprile a dicembre non si sono infatti fatti passi avanti nell'identifica di qualche misura specifica per cercare di tutelare i dati personali del contribuente. A rendere di dominio pubblico, il problema di "dati non fiscali", è stato a metà novembre il Garante della Privacy che ha bacchettato l'operato dell'Agenzia delle entrate, chiedendo spiegazioni sull'intero sistema di fattura elettronica. Chiarimenti che a meno di un mese dalla partenza della e-fattura non sono ancora arrivati. Potenzialmente l'Agenzia delle entrate potrebbe dunque riuscire a disegnare una sorta di mappa, abbastanza precisa della vita quotidiana e delle abitudini dei contribuenti italiani. Informazioni che, se analizzate potrebbero dare il via a una serie di verifiche fiscali a tappeto, alla ricerca dell'evasore di turno. Indagini che non deriverebbero dall'analisi del 730 o da una segnalazione da parte di un operatore del settore, ma direttamente da dati che il contribuente non voleva di certo comunicare all'Agenzia delle entrate.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/speciale-fisco-2622458795.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lista-dei-paradisi-fiscali-targata-ue-non-ha-prodotto-alcuna-sanzione" data-post-id="2622458795" data-published-at="1773595574" data-use-pagination="False"> La lista dei paradisi fiscali targata Ue non ha prodotto alcuna sanzione Il 5 dicembre del 2017 il Consiglio economia e finanza dell'Ue (Ecofin) pubblicò la prima lista di paradisi fiscali extra Ue. Sarebbe dovuto essere un progetto ambizioso, che avrebbe ristabilito l'ordine fiscale e le regole tra i vari paradisi fiscali, per impedire che si verificassero, ancora, scandali come i Panama papers. E sarebbe dovuta essere anche migliore rispetto alla lista Ocse, che attualmente contiene solo un paradiso fiscale. Intenzioni che non sono state rispettate a causa dell'intromissione politica da parte di alcuni stati membri, che hanno deciso di favorire giurisdizioni, extra Ue amiche. E dunque la Francia con il Marocco, il Regno Unito con tutti i suoi territori d'oltremare e molti altri Paese Ue, con i loro agire, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista dei paradisi fiscali seria e concreta. A prendere le distanze dall'esito del risultato finale è stato anche lo stesso Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, che qualche settimana prima dell'annuncio, da parte dell'Ecofin, ha dichiarato come «questa lista non è una proposta della Commissione, voglio essere chiaro». Lista che in effetti è stata redatta dal Gruppo del codice di condotta dell'Ue, che lavora da sempre a stretto contatto con la Commissione. Una lista, che rispetto al lavoro dell'Ocse non ha nulla di innovativo. Molti criteri, per selezionare le "cattive" giurisdizioni sono infatti stati presi direttamente dall'Ocse, così come (in parte) il metodo di analisi. Inoltre, a depotenziare ulteriormente l'iniziativa del gruppo del codice di condotta ci sono due elementi: l'esclusione dei Paesi membri Ue dalla lista e la non introduzione delle sanzioni.Il 5 dicembre 2017 quando venne pubblicata la prima lista dei paradisi fiscali extra Ue, si disse infatti che il Gruppo del codice di condotta stava lavorando a delle sanzioni, non meglio specificate. Annunci che sono proseguiti per tutto il 2018, senza però arrivare mai alla creazione di sanzioni vere e proprie. Altro aspetto che caratterizza la lista Ue è la velocità con cui sono state tolte giurisdizioni dalla lista nera per metterle in quella grigia (quando si è dato il via alla lista dei paradisi fiscali, si è deciso di creare due liste: quella nera, per i Paesi che non avevano risposto alle lettere mandate dall'Ue per modificare i propri regimi fiscali e quella grigia dove erano presenti le giurisdizioni che avevano iniziato a collaborare con l'Ue per modificare i regimi fiscali considerati dannosi). In un anno la lista nera che contava 17 Paesi è arriva a contenerne meno di sette. Il passaggio da una lista all'altra è risultato essere dunque molto semplice. Bastava infatti presentare una lettera di intenti dove si prometteva all'Unione europea di modificare i regimi fiscali considerati dannosi o di impegnarsi a rispettare parametri Ocse o di entrare a far parte di diversi Forum fiscali, che ci si assicurava un posto nella lista grigia. Caso particolare, e mai avvenuto a distanza di 12 mesi dall'annuncio della prima lista, il passaggio dalla lista grigia a quella nera. Opzione che si sarebbe potuta verificare nel caso in cui una giurisdizione della lista grigia non avesse rispettato gli impegni presi con la Commissione. Eppure, pochissime giurisdizioni, presenti all'interno della lista grigia, hanno iniziato a intraprendere i lavori per modificare i propri regimi fiscali. Molte altre, avendo invece fissato come deadline date lontane (2021 o il 2022) si sentono legittimate a mantenere i regimi fiscali "nocivi" ancora in vigore. La lista Ocse, tanto criticata a livello Europeo ha però lasciato andare i Paradisi fiscali selezionati, molto meno velocemente. Ci sono infatti voluti circa due anni prima che la lista Ocse si iniziasse a svuotare. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/speciale-fisco-2622458795.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="anche-chi-ha-gia-aderito-alle-precedenti-rottamazioni-potra-avere-una-dilazione-dei-pagamenti" data-post-id="2622458795" data-published-at="1773595574" data-use-pagination="False"> «Anche chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni potrà avere una dilazione dei pagamenti» Superanagrafe, conti spiati, grande fratello fiscale. Ecco le parole tornate di moda negli ultimi tempi parlando di lotta all'evasione, ma cosa c'è di vero? Ne abbiamo parlato con la commercialista Rosanna Acierno, una delle massime esperte di contenzioso tributario in Italia. Dottoressa, qual è la vera novità a proposito di verifiche e accertamenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti?«Da quest'anno accedere, a scopo di analisi, all'archivio dei Rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria potrebbe non essere più prerogativa della sola Agenzia delle entrate, potendo farlo, in virtù di un emendamento al Dl fiscale, anche la Guardia di finanza».Ma cos'è esattamente questa anagrafe? «Si tratta di una banca dati che raccoglie tutte le informazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche (unione organizzata di uomini e beni dotata di propria capacità giuridica, ad esempio società) e viene utilizzata per selezionare i soggetti «da verificare», ovverosia quelli che, dall'analisi svolta sulle informazioni contenute nella banca dati, rientrerebbero tra i contribuenti potenzialmente a rischio evasione. In sostanza, l'amministrazione finanziaria è in grado di riscontrare la compatibilità del reddito dichiarato dal contribuente con il suo tenore di vita». Da quanti anni esiste?«È stata istituita nel lontano 1973 e rappresenta un valido strumento poiché in essa confluiscono periodicamente e automaticamente numerosissime informazioni sui contribuenti, quali le spese sostenute in un determinato anno di imposta, i contributi previdenziali, le rate del mutuo, le spese mediche, i premi assicurativi, luce, gas e tutte le utenze domestiche, le ristrutturazioni edilizie, immatricolazioni di veicoli e motocicli, spesometro - ovverosia le operazioni Iva con importi rilevanti - e altro ancora». Al suo interno è stata creata una sottoanagrafe, chiamata “archivio dei rapporti": di cosa si tratta?«Essa contiene i dati, a partire dal periodo di imposta 2005, ed in maniera più strutturata dal 2009, relativi all'accensione, variazione e la cessazione di qualunque tipo di rapporto intrattenuto da qualsiasi contribuente, anche se residente all'estero, con banche, Poste e altri intermediari finanziari italiani e, dal 2012, anche le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti». Quindi se si apre o si chiude un conto? «Il dato finisce nell'archivio». Da chi viene effettuata l'analisi di rischio sui dati dei contribuenti?«Deve essere effettuata attraverso algoritmi, che valutano i dati comparati relativi a tutti i contribuenti per evitare violazioni della privacy. Spieghiamo meglio: non è il singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza che prende visione dei dati e decide chi sottoporre a verifica (che è una attività preliminare a quella dell'accertamento, quindi non sono la stessa cosa), ma a farlo dovrà esserlo un software molto sofisticato, realizzato da Sogei su precise indicazioni di Agenzia delle entrate e GdF. Questa analisi di rischio assegna specifici punteggi a ciascun contribuente dai quali scaturisce una lista di soggetti "meritevoli di ulteriori attenzioni"». Come mai un software? Non è un metodo troppo razionale, forse imperfetto nella sua essenza matematica?«In realtà la scelta di utilizzare un software è stata indotta dall'esigenza di evitare il c.d. spionaggio fiscale, cioè di evitare possibili distorsioni nell'uso dello strumento informativo o eccessiva intrusività del singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o miliare della Gdf nel condurre verifiche verticali su specifiche persone. Questi ultimi, infatti, posso, ad oggi, accedere all'archivio dei rapporti solo previa autorizzazione dei loro vertici e soprattutto possono farlo limitatamente al singolo codice fiscale (relativo a persona fisica o giuridica) del contribuente che gli è stato ordinato di verificare (cioè controllare nel dettaglio)». Chi fa l'accertamento vero e proprio nei confronti del contribuente?«Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate svolgono entrambe le verifiche fiscali, cioè le attività istruttorie volte a constatare eventuali violazioni agli obblighi tributari, ma l'accertamento vero e proprio è di competenza della sola Agenzia».E se vengono constate violazioni?«Nel caso in cui un contribuente sia oggetto di verifica, ha la possibilità di fare il ravvedimento, un istituto che permette di correggere la mancata dichiarazione delle maggiori imposte con le sanzioni ridotte a un quinto, che potrebbe così evitare l'accertamento vero e proprio». Tornando per un attimo alla cronologia delle innovazioni apportate dal legislatore, l'anagrafe dei rapporti negli anni si è ulteriormente arricchita…«Esatto. Se inizialmente l'amministrazione finanziaria disponeva dei soli dati identificativi dei rapporti bancari, dal 2011 (grazie al d.l. 201/2011 ndr) la stessa dispone di ulteriori e più rilevanti informazioni. Pertanto, nel sistema attuale, come abbiamo detto, l'obbligo di comunicazione comprende anche i dati, per ogni anno, relativi ai saldi iniziali e finali di ciascun conto ed all'importo complessivo di tutte le movimentazioni effettuate. Oggi, secondo gli obblighi comunicativi di legge, l'Archivio dei rapporti contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo quella data e alle operazioni extra-conto». Lo stesso decreto del 2011 ha previsto ulteriori obblighi di comunicazione per gli intermediari, quindi banche, Poste…«Sì. Una ulteriore integrazione ai dati da trasmettere è stata richiesta dal direttore dell'Agenzia con un provvedimento del 2015, che ha previsto, tra le informazioni da fornire all'Anagrafe, anche la giacenza media dei rapporti finanziari in ciascun un anno».Con una circolare del 2007 l'Agenzia aveva chiarito che devono essere comunicate anche altre tipologie di rapporti: quali?«Ad esempio rapporti coperti dal c.d. “scudo fiscale", ma anche quelli che fanno capo a soggetti non residenti o che hanno come controparte intermediari finanziari».Quindi anche eventuali conti aperti tramite società fiduciarie, che per anni sono state le roccaforti dei grandi imprenditori?«Proprio così, sono ormai trasparenti anche quelli». E le operazioni extra conto?«Anch'esse sono oggetto di comunicazione. Esse sono caratterizzate dal fatto di non essere riconducibili a un rapporto continuativo e vi rientrano ad esempio gli acquisti e le vendite di valute estere, i bonifici sull'estero e i servizi eurogiro e moneygram». Arrivando, infine, alle novità nel Decreto fiscale allo studio del Parlamento, forte dei successi degli anni precedenti, esso introduce la c.d. rottamazione ter: chi riguarda?«Riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione – relative ai carichi dal 2000 al 2017 – e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (percentuale che si prende l'Agenzia riscossione ndr). Sarà possibile rottamare anche per chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni, avendo altresì una dilazione dei pagamenti. Insomma, un bel risparmio, soprattutto per chi ha debiti con il Fisco molto vecchi».Maria Elena Capitanio
Getty Images
È così? Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche puntata, in una «serie» che ne ha già mandate in onda diverse. Tutto nasce infatti dal proliferare di siti pirata e accessi irregolari agli eventi, soprattutto le partite di calcio, a pagamento.
L’Autorità garante delle comunicazioni e la Lega Calcio avevano chiesto mesi fa a Cloudflare di deindicizzare i trasgressori e fornire i dati relativi ai clienti che le provano tutte per bypassare illegalmente gli abbonamenti. Insomma, stoppare le piattaforme abusive.
Detta così, può sembrare un’operazione banale e condivisibile, il punto è che bloccare o censurare un’applicazione non rientra tra le attività della società californiana che anzi preferisce tenersene ben lontana. Seguendo le indicazioni Agcom, sarebbero i provider stessi a fermare i contenuti segnalati da privati senza nessuna supervisione giudiziaria. Insomma si prenderebbero tutta la responsabilità della scelta. Cloudflare -così spiegano dal quartier generale di San Francisco - subirebbe, come altre aziende del settore, un potente disincentivo economico a investire in Italia: cosa che, si suppone, un governo sia interessato a evitare.
Senza contare che, se dovesse cedere al pressing dell’authority italiana, la piattaforma americana sarebbe sommersa da richieste analoghe in arrivo da mezzo mondo.
Non solo. C’è anche una questione tecnica dirimente. L’operazione chiesta a più ripresa dall’Agcom agisce sugli indirizzi IP e non solo sui domini e quindi mette a rischio anche siti e app che lavorano nel pieno rispetto delle regole. Come ne uscirebbe la reputazione di una delle azienda leader per la connettività globale?
Senza dimenticare che l’ammontare stesso della multa è considerato sproporzionato. In Italia, Cloudflare gestisce infrastrutture critiche per e-commerce, piattaforme di servizi digitali e siti istituzionali, certo, ma le entrate nel Belpaese non superano gli 8 milioni. Una sanzione pari all’1% del fatturato mondiale appare oggettivamente fuori scala.
Per questo a gennaio, a multa fresca, Prince aveva minacciato di interrompere i servizi di sicurezza informatica pro bono da diversi milioni di dollari assicurati all’Italia, compresi quelli per le allora imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina. Si era rischiato un incidente geopolitico con tanto di coinvolgimento di Elon Musk e del vicepresidente americano Vance. Ma poi i toni si sono placati. C’è stata una sorta di tregua olimpica che, adesso, a Giochi conclusi, termina ufficialmente con l’annuncio della presentazione del ricorso al Tar.
Oltre ai punti di merito visti prima la multinazionale Usa dovrebbe anche ricordare che a fine 2025, il Consiglio di Stato aveva ordinato all’Agcom di condividere i documenti su cui si basa il sistema Piracy Shield. Parliamo della piattaforma online gestita dalla stessa authority che ha l’obiettivo di bloccare in tempo reale i siti web e gli indirizzi IP che trasmettono illegalmente eventi sportivi in diretta. Quelli che Cloudflare, appunto, avrebbe dovuto segnalargli.
Ecco, secondo i manager sella società di San Francisco, quell’ordinanza non è mai stata rispettata. Anzi. Cloudflare avrebbe potuto consultare solo un numero assai limitato di atti esclusivamente attraverso legali esterni. Dove? Per la sede sarebbero stati scelti gli uffici distaccati dell’authority a Napoli e comunque con la supervisione di funzionari della stessa agenzia. Una sorta di corsa ad ostacoli.
Perché un comportamento così ostativo? Come è stata possibile una tale mancanza di trasparenza? Per giunta con la necessità di avere dei controllori all’atto della consultazione? Anche per questo in California, la decisione di fare ricorso al Tar è sembrata praticamente obbligata.
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Sea eye
Una frase che rovescia l’impianto della contestazione amministrativa. Ma solo in parte.
Per capire il senso della decisione bisogna partire da cosa veniva contestato alla nave. Nel ricorso contro il fermo, l’Ong elencava cinque contestazioni: la presunta illegittimità della procedura sanzionatoria, il difetto di motivazione e di proporzionalità del fermo, rivendicava il «mancato coinvolgimento immediato delle autorità libiche», confutava la contestazione di non avere fornito le informazioni richieste dall’autorità italiana e di non essersi uniformata alle indicazioni ricevute, e infine respingeva la violazione legata al fatto di non avere raggiunto «senza ritardo il porto di Taranto», indicato come place of safety. La sentenza non dà ragione alla Ong su tutta la linea. Il giudice ha rigettato la «violazione degli obblighi di motivazione» del fermo e del principio di proporzionalità della sanzione. Che risultano regolari. La sentenza boccia anche la tesi sulla carenza di giurisdizione italiana: «Il fatto […] pur avvenuto in alto mare, diviene rilevante per l’ordinamento giuridico italiano» e, una volta richiesto il porto di sbarco all’autorità italiana, «il comandante della nave si è assoggettato alle norme italiane». Poi però arriva il rovesciamento. Il giudice premette che l’opposizione è comunque fondata nel merito e spiega dove sarebbe crollato il provvedimento della Prefettura. Il perno è l’onere della prova. La sentenza richiama un principio definito come «unanimemente acquisito». Ed è questo: «Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di dimostrare l’effettiva consumazione dell’illecito amministrativo, ove il fatto sia contestato, grava integralmente sull’autorità amministrativa». E subito dopo cala la lama: «L’onere in questione non può dirsi assolto nel caso di specie». È qui che la decisione fa una giravolta. Lo Stato, per il tribunale, aveva titolo per intervenire, ma non ha portato in tribunale abbastanza prove. La prima contestazione affrontata nel merito riguarda il mancato coinvolgimento immediato delle autorità libiche per l’assegnazione del porto di sbarco. Dalla documentazione, scrive il tribunale, «si evince chiaramente che alle autorità libiche sono state inviate» delle «email» per segnalare l’evento. Era il 14 giugno 2025. Da Tripoli non arrivò alcuna risposta. La nave, secondo la Prefettura, non avrebbe quindi fornito le informazioni richieste dalle autorità italiane e non si sarebbe uniformata alle indicazioni ricevute. Inoltre, non avrebbe raggiunto senza ritardo Taranto, individuato come porto sicuro. Anche qui il giudice sta dalla parte della Sea Eye 5. Scrive che «il comandante ha sempre dato risposta ad ogni richiesta». Eccetto una. Che appare anche particolarmente grave: «Non è stato in grado» di selezionare «le persone maggiormente vulnerabili» a causa «dell’elevato numero delle persone a bordo (ben 62)» e delle «gravissime condizioni» in cui versavano. La sentenza richiama una mail del 15 giugno in cui il comandante segnalava «persone ustionate, disidratate, in ipotermia e con bruciature e inalazioni da carburante», aggiungendo che «i naufraghi si trovavano in mare da oltre 48 ore». Qui, però, a fronte dell’incapacità in capo al comandante, ci sarebbe un secondo gap della Prefettura: «L’amministrazione» non avrebbe «dato prova del fatto che le persone salvate, una volta sbarcate, non versavano nelle condizioni dichiarate». Sul porto di Taranto, il giudice scrive che la situazione era aggravata anche dalla «carenza d’acqua» e che questa circostanza contribuiva a rendere impossibile raggiungere Taranto, giudicato «troppo distante». Da qui il cambio di rotta: «È stato solo a seguito del dialogo intercorso tra le parti, a fronte delle difficoltà ed esigenze palesate dal comandante, che (l’autorità, ndr) provvedeva ad assegnare il più vicino porto di Pozzallo». La conseguenza è scolpita in una frase: «Il mancato raggiungimento del porto di Taranto non è stato frutto di una ingiustificata disobbedienza, bensì delle comunicazioni intercorse tra la nave e l’autorità italiana». La contestazione secondo cui la Sea Eye 5 non avrebbe fornito le informazioni richieste o si sarebbe rifiutata di uniformarsi alle indicazioni ricevute «non appare corretta». Sostenere il contrario, secondo il giudice, «equivarrebbe ad affermare che il comandante di una nave», unico ad avere esperienza diretta della situazione di bordo, non avrebbe avuto «la possibilità di palesare le concrete difficoltà pratiche di eseguire una data indicazione» e sarebbe stato costretto a eseguire «passivamente» ordini che avrebbero potuto mettere in pericolo «la vita propria, dell’equipaggio e dei naufraghi salvati». Ed è così che il fermo cade. La Ong passa l’esame, ma non a pieni voti: «Sono ravvisabili delle ragioni sufficienti per l’accoglimento della proposta opposizione».
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Nel riquadro, l'istituto Sassetti-Peruzzi (Istock)
Una iniziativa che la scuola, nota in zona per il suo approccio multiculturale, aveva da subito rivendicato con orgoglio. «La scelta di rispondere positivamente alla richiesta degli studenti di poter usufruire di uno spazio quotidiano per il momento di preghiera nel periodo di Ramadan non è stata ideologica né tantomeno politica»: così il dirigente scolastico, Osvaldo Di Cuffa, in un comunicato pubblicato sull’account social dell’istituto. «Solo una risposta concreta a una esigenza di una parte degli studenti». Nessuna moschea o luogo di culto, aveva precisato, ma semplicemente uno spazio non utilizzato che la scuola ha deciso di dedicare a quanti volessero fare le loro preghiere. Questo perché una risposta negativa, aveva aggiunto Di Cuffa, «avrebbe potuto portare molti ragazzi ad assentarsi per parecchi giorni. Con questa soluzione, invece, si è inteso garantire il diritto allo studio in modo semplice e nel rispetto di tutti. Senza esibizionismi o clamori».
Poi però gli spazi sono diventati due, perché con l’islam ogni eccezione ne trascina con sé un’altra. Ragazze e ragazzi non possono certo pregare insieme quindi, oltre a consentire loro di restare fuori dall’aula dai 15 ai 30 minuti per pregare, e dici poco, la scuola ha dovuto organizzare non uno ma ben due spazi. Una scelta che ha sollevato nuove polemiche. «La cosa ancora più incredibile e surreale», scrivono in una nota, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai e Matteo Zoppini (componente della commissione Cultura), «è che lo sdoppiamento dell’aula non sarebbe nemmeno frutto di una richiesta diretta degli studenti, ma un’iniziativa autonoma dell’istituto per prevenire polemiche sulle discriminazioni di genere. Una decisione che fa capire a che punto si sia arrivati pur di compiacere certi ambienti e che testimonia la totale genuflessione alla cultura islamica da parte di chi dovrebbe invece rappresentare tutti».
La notizia arriva dopo che, un paio di settimane fa, il Comune di Firenze aveva detto no a una mozione partita da Noi moderati tesa a reintrodurre il presepe e il crocifisso nelle scuole. Una bocciatura decisa proprio in nome della laicità della scuola. Ma a chi rimbrotta il Sassetti-Peruzzi sul punto, chiedendo di rimettere il crocifisso, «integrare vuol dire aggiungere, non annullare una (religione) rispetto all’altra» scrive il capogruppo della Lega Guglielmo Mossuto, il dirigente ha la foto pronta. Eccolo lì il crocifisso, appeso sopra l’orologio nel corridoio. In attesa di capire come Palazzo Vecchio intenda conciliare la scelta dell’istituto con la recente battaglia a favore della laicità, se alcuni si schierano con il dirigente scolastico altri parlano di asservimento all’islam e di danno agli studenti di famiglie islamiche che non vogliono conformarsi al dogma.
«Se un ragazzo stava intraprendendo un percorso di laicizzazione o di adesione ai valori civili occidentali, l’istituzione scolastica, concedendo l’aula per la preghiera, lo ha tradito», scrive Francesco Gorini su La Firenze che vorrei. «Lo ha ricacciato forzatamente nell’alveo dell’appartenenza religiosa proprio nella scuola, che avrebbe dovuto essere lo spazio neutro della sua emancipazione».
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(Ansa)
Per gli altri cinque indagati sempre del reparto delle malattie infettive dell’ospedale di Ravenna (più, di recente, una dottoressa si è trasferita a Forlì), è scattato, anche in questo caso per 10 mesi, il divieto di occuparsi dei certificati per l’idoneità ai Cpr, centri di permanenza per i rimpatri.
Sulla base delle verifiche della polizia, i pm Daniele Barberini e Angela Scorza, titolari del fascicolo, avevano chiesto per tutti gli otto sanitari indagati (accusati di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio) l’interdizione per un anno dalla professione. Anche se il gip ha disposto per cinque indagati una misura più lieve di quella richiesta, dalla decisione di emettere provvedimenti cautelari per tutti gli indagati emerge il fatto che la toga abbia fondato il quadro di gravi indizi e confermato il pericolo di reiterazione del reato.
A rafforzare la posizione dell’accusa è anche il fatto che il gip ha disposto i provvedimenti sebbene l’Ausl Romagna avesse fatto sapere, alla vigilia dell’interrogatorio di garanzia di giovedì mattina, di avere già escluso tutti i medici indagati dalla mansione di certificazione per i Cpr. Una sconfitta per la linea dei difensori, gli avvocati Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco, Salvatore Tesoriero e Maria Virgilio che, in una nota congiunta, avevano sottolineato come, secondo loro, «il provvedimento di esonero dell’Ausl dalle specifiche attività faceva venire meno «i presupposti per l’applicazione di una misura interdittiva che, in assenza di concrete esigenze cautelari, sarebbe inutilmente afflittiva e sproporzionata». Ma di fronte al gip, il pm Scorza aveva obiettato che l’esonero disposto dall’Ausl appariva essere generico e che il pericolo di reiterazione sussisteva in quanto il falso contestato è ideologico: potrebbe cioè riverberarsi anche su altri tipi di certificati oltre a quelli per i Cpr. Davanti al gip, tutti gli indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere limitandosi ad alcune dichiarazioni sulla «totale correttezza» del loro operato svolto «con professionalità e dedizione, ponendo al centro la tutela della salute e della dignità delle persone, conformemente alla deontologia medica», avrebbero poi precisato i legali, che nei giorni scorsi avevano comunicato la rinuncia al ricorso al Riesame in relazione ai sequestri svolti durante le perquisizioni. I difensori dei sanitari indagati avevano presentato ricorso in relazione al sequestro del un computer aziendale e del telefonino di una delle indagate in quel momento non presente in Italia.
Sul tavolo poteva finire anche la complessa questione dell’acquisizione delle chat, ottenute degli investigatori senza sequestrare i telefonini degli altri sette sanitari coinvolti. Gli agenti che hanno effettuato la perquisizione hanno infatti filmato il contenuto delle chat con il proprietario del telefonino presente. Si tratta, dunque, di materiale informatico «virtuale», ma in alcuni casi la Cassazione lo considerato materia che può essere oggetto di ricorso al Riesame. Ma la rinuncia dei difensori ha messo la parola fine su tutti gli argomenti.
Sulla base delle informative di Sco e Squadra mobile e di parte delle chat sequestrate nella perquisizione informatica del 12 febbraio scorso, la Procura ha ipotizzato che gli otto, in maniera preordinata e ideologica, abbiano attestato false non idoneità alla detenzione amministrativa nei Cpr per diversi stranieri irregolari, perlopiù arrestati dopo avere commesso reati.
Durante l’indagine, partita nel luglio 2025 è emerso che, dei 64 stranieri accompagnati in reparto a Ravenna tra settembre 2024 e gennaio 2026, 34 erano stati ritenuti non idonei e 10 si erano rifiutati di sottoporsi a visita. E che, secondo il quadro accusatorio sottoposto dai pm al gip Lipovscek, dei 44 stranieri irregolari così tornati liberi, 10 avevano poi commesso una ventina di reati. Una decina di giorni fa una delle dottoresse indagate era stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo che si era procurata alcune ferite compatibili con un tentativo di suicidio.
Secondo i quotidiani locali Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna, la donna avrebbe detto ai soccorritori intervenuti presso la sua abitazione «dovete fare sapere ai media che ho fatto questo gesto perché mi hanno indagato».
Stando alle ricostruzioni trapelate dopo il fatto, a lanciare l’allarme sarebbe presumibilmente stata la stessa dottoressa, che già all’indomani della perquisizione informatica della Squadra mobile del 12 febbraio, aveva minacciato una prima volta un gesto estremo, chiamando in quell’occasione un collega che aveva poi allertato le forze dell’ordine di quanto stava accadendo.
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