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2018-12-05
La fattura elettronica regala alle Entrate le chiavi delle aziende
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Cosa si compra e come lo si fa saranno dati noti all'Agenzia delle entrate a partire dall'anno prossimo. La fattura elettronica riuscirà infatti a convogliare, in uno o più file, una mole di dati che l'Amministrazione fiscale non avrebbe mai immaginato di poter avere. Negli anni scorsi si era infatti più volte pensato di iniziare a scannerizzare i vari social network, alla caccia di maggiori informazioni per scoprire gli evasori, ma l'Italia non ha mai adottato una norma simile, a dispetto di Paesi come Francia e Canada, dove già da tempo è una prassi consolidata. Eppure, a partire dal 2019, con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo, di informazioni legate al mondo della sanità, le diverse tipologie di consumi, la fatturazione dettagliata, la regolarità di pagamenti, e l'appartenenza a particolari categorie. Una quantità di informazioni che poco c'entrano con le verifiche fiscali dell'Agenzia. L'archiviazione di queste informazioni sarà possibile dato che l'Amministrazione fiscale giocherà un ruolo centrale all'interno del processo di invio-ricezione e conservazione della e-fattura.
L'Agenzia, dopo aver recapitato le varie fatture elettroniche, dovrà infatti archiviare tutti i dati presenti su queste, e dunque, non solo quelli necessari ad assolvere gli obblighi fiscali. Conseguenza del fatto che si andranno a conservare la fattura vera e propria in formato Xml, che conterrà sia le informazioni fiscali sia i vari allegati inseriti dall'operatore. Il fatto che con la fattura elettronica sarebbero entrati in circolo una mole così importante di informazioni private era però risaputo dalla stessa Agenzia delle entrate, tanto che nel provvedimento n. 89757, di aprile 2018 si fa esplicito riferimento a dati che nulla c'entrano con gli adempimenti fiscali (a integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori). Il problema è dunque la non azione da parte dell'Amministrazione fiscale. Da aprile a dicembre non si sono infatti fatti passi avanti nell'identifica di qualche misura specifica per cercare di tutelare i dati personali del contribuente. A rendere di dominio pubblico, il problema di "dati non fiscali", è stato a metà novembre il Garante della Privacy che ha bacchettato l'operato dell'Agenzia delle entrate, chiedendo spiegazioni sull'intero sistema di fattura elettronica. Chiarimenti che a meno di un mese dalla partenza della e-fattura non sono ancora arrivati. Potenzialmente l'Agenzia delle entrate potrebbe dunque riuscire a disegnare una sorta di mappa, abbastanza precisa della vita quotidiana e delle abitudini dei contribuenti italiani. Informazioni che, se analizzate potrebbero dare il via a una serie di verifiche fiscali a tappeto, alla ricerca dell'evasore di turno. Indagini che non deriverebbero dall'analisi del 730 o da una segnalazione da parte di un operatore del settore, ma direttamente da dati che il contribuente non voleva di certo comunicare all'Agenzia delle entrate.
La lista dei paradisi fiscali targata Ue non ha prodotto alcuna sanzione
Il 5 dicembre del 2017 il Consiglio economia e finanza dell'Ue (Ecofin) pubblicò la prima lista di paradisi fiscali extra Ue. Sarebbe dovuto essere un progetto ambizioso, che avrebbe ristabilito l'ordine fiscale e le regole tra i vari paradisi fiscali, per impedire che si verificassero, ancora, scandali come i Panama papers. E sarebbe dovuta essere anche migliore rispetto alla lista Ocse, che attualmente contiene solo un paradiso fiscale. Intenzioni che non sono state rispettate a causa dell'intromissione politica da parte di alcuni stati membri, che hanno deciso di favorire giurisdizioni, extra Ue amiche. E dunque la Francia con il Marocco, il Regno Unito con tutti i suoi territori d'oltremare e molti altri Paese Ue, con i loro agire, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista dei paradisi fiscali seria e concreta. A prendere le distanze dall'esito del risultato finale è stato anche lo stesso Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, che qualche settimana prima dell'annuncio, da parte dell'Ecofin, ha dichiarato come «questa lista non è una proposta della Commissione, voglio essere chiaro». Lista che in effetti è stata redatta dal Gruppo del codice di condotta dell'Ue, che lavora da sempre a stretto contatto con la Commissione. Una lista, che rispetto al lavoro dell'Ocse non ha nulla di innovativo. Molti criteri, per selezionare le "cattive" giurisdizioni sono infatti stati presi direttamente dall'Ocse, così come (in parte) il metodo di analisi. Inoltre, a depotenziare ulteriormente l'iniziativa del gruppo del codice di condotta ci sono due elementi: l'esclusione dei Paesi membri Ue dalla lista e la non introduzione delle sanzioni.
Il 5 dicembre 2017 quando venne pubblicata la prima lista dei paradisi fiscali extra Ue, si disse infatti che il Gruppo del codice di condotta stava lavorando a delle sanzioni, non meglio specificate. Annunci che sono proseguiti per tutto il 2018, senza però arrivare mai alla creazione di sanzioni vere e proprie. Altro aspetto che caratterizza la lista Ue è la velocità con cui sono state tolte giurisdizioni dalla lista nera per metterle in quella grigia (quando si è dato il via alla lista dei paradisi fiscali, si è deciso di creare due liste: quella nera, per i Paesi che non avevano risposto alle lettere mandate dall'Ue per modificare i propri regimi fiscali e quella grigia dove erano presenti le giurisdizioni che avevano iniziato a collaborare con l'Ue per modificare i regimi fiscali considerati dannosi). In un anno la lista nera che contava 17 Paesi è arriva a contenerne meno di sette. Il passaggio da una lista all'altra è risultato essere dunque molto semplice. Bastava infatti presentare una lettera di intenti dove si prometteva all'Unione europea di modificare i regimi fiscali considerati dannosi o di impegnarsi a rispettare parametri Ocse o di entrare a far parte di diversi Forum fiscali, che ci si assicurava un posto nella lista grigia. Caso particolare, e mai avvenuto a distanza di 12 mesi dall'annuncio della prima lista, il passaggio dalla lista grigia a quella nera. Opzione che si sarebbe potuta verificare nel caso in cui una giurisdizione della lista grigia non avesse rispettato gli impegni presi con la Commissione. Eppure, pochissime giurisdizioni, presenti all'interno della lista grigia, hanno iniziato a intraprendere i lavori per modificare i propri regimi fiscali. Molte altre, avendo invece fissato come deadline date lontane (2021 o il 2022) si sentono legittimate a mantenere i regimi fiscali "nocivi" ancora in vigore. La lista Ocse, tanto criticata a livello Europeo ha però lasciato andare i Paradisi fiscali selezionati, molto meno velocemente. Ci sono infatti voluti circa due anni prima che la lista Ocse si iniziasse a svuotare.
«Anche chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni potrà avere una dilazione dei pagamenti»

Superanagrafe, conti spiati, grande fratello fiscale. Ecco le parole tornate di moda negli ultimi tempi parlando di lotta all'evasione, ma cosa c'è di vero? Ne abbiamo parlato con la commercialista Rosanna Acierno, una delle massime esperte di contenzioso tributario in Italia.
Dottoressa, qual è la vera novità a proposito di verifiche e accertamenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti?
«Da quest'anno accedere, a scopo di analisi, all'archivio dei Rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria potrebbe non essere più prerogativa della sola Agenzia delle entrate, potendo farlo, in virtù di un emendamento al Dl fiscale, anche la Guardia di finanza».
Ma cos'è esattamente questa anagrafe?
«Si tratta di una banca dati che raccoglie tutte le informazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche (unione organizzata di uomini e beni dotata di propria capacità giuridica, ad esempio società) e viene utilizzata per selezionare i soggetti «da verificare», ovverosia quelli che, dall'analisi svolta sulle informazioni contenute nella banca dati, rientrerebbero tra i contribuenti potenzialmente a rischio evasione. In sostanza, l'amministrazione finanziaria è in grado di riscontrare la compatibilità del reddito dichiarato dal contribuente con il suo tenore di vita».
Da quanti anni esiste?
«È stata istituita nel lontano 1973 e rappresenta un valido strumento poiché in essa confluiscono periodicamente e automaticamente numerosissime informazioni sui contribuenti, quali le spese sostenute in un determinato anno di imposta, i contributi previdenziali, le rate del mutuo, le spese mediche, i premi assicurativi, luce, gas e tutte le utenze domestiche, le ristrutturazioni edilizie, immatricolazioni di veicoli e motocicli, spesometro - ovverosia le operazioni Iva con importi rilevanti - e altro ancora».
Al suo interno è stata creata una sottoanagrafe, chiamata “archivio dei rapporti": di cosa si tratta?
«Essa contiene i dati, a partire dal periodo di imposta 2005, ed in maniera più strutturata dal 2009, relativi all'accensione, variazione e la cessazione di qualunque tipo di rapporto intrattenuto da qualsiasi contribuente, anche se residente all'estero, con banche, Poste e altri intermediari finanziari italiani e, dal 2012, anche le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti».
Quindi se si apre o si chiude un conto?
«Il dato finisce nell'archivio».
Da chi viene effettuata l'analisi di rischio sui dati dei contribuenti?
«Deve essere effettuata attraverso algoritmi, che valutano i dati comparati relativi a tutti i contribuenti per evitare violazioni della privacy. Spieghiamo meglio: non è il singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza che prende visione dei dati e decide chi sottoporre a verifica (che è una attività preliminare a quella dell'accertamento, quindi non sono la stessa cosa), ma a farlo dovrà esserlo un software molto sofisticato, realizzato da Sogei su precise indicazioni di Agenzia delle entrate e GdF. Questa analisi di rischio assegna specifici punteggi a ciascun contribuente dai quali scaturisce una lista di soggetti "meritevoli di ulteriori attenzioni"».
Come mai un software? Non è un metodo troppo razionale, forse imperfetto nella sua essenza matematica?
«In realtà la scelta di utilizzare un software è stata indotta dall'esigenza di evitare il c.d. spionaggio fiscale, cioè di evitare possibili distorsioni nell'uso dello strumento informativo o eccessiva intrusività del singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o miliare della Gdf nel condurre verifiche verticali su specifiche persone. Questi ultimi, infatti, posso, ad oggi, accedere all'archivio dei rapporti solo previa autorizzazione dei loro vertici e soprattutto possono farlo limitatamente al singolo codice fiscale (relativo a persona fisica o giuridica) del contribuente che gli è stato ordinato di verificare (cioè controllare nel dettaglio)».
Chi fa l'accertamento vero e proprio nei confronti del contribuente?
«Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate svolgono entrambe le verifiche fiscali, cioè le attività istruttorie volte a constatare eventuali violazioni agli obblighi tributari, ma l'accertamento vero e proprio è di competenza della sola Agenzia».
E se vengono constate violazioni?
«Nel caso in cui un contribuente sia oggetto di verifica, ha la possibilità di fare il ravvedimento, un istituto che permette di correggere la mancata dichiarazione delle maggiori imposte con le sanzioni ridotte a un quinto, che potrebbe così evitare l'accertamento vero e proprio».
Tornando per un attimo alla cronologia delle innovazioni apportate dal legislatore, l'anagrafe dei rapporti negli anni si è ulteriormente arricchita…
«Esatto. Se inizialmente l'amministrazione finanziaria disponeva dei soli dati identificativi dei rapporti bancari, dal 2011 (grazie al d.l. 201/2011 ndr) la stessa dispone di ulteriori e più rilevanti informazioni. Pertanto, nel sistema attuale, come abbiamo detto, l'obbligo di comunicazione comprende anche i dati, per ogni anno, relativi ai saldi iniziali e finali di ciascun conto ed all'importo complessivo di tutte le movimentazioni effettuate. Oggi, secondo gli obblighi comunicativi di legge, l'Archivio dei rapporti contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo quella data e alle operazioni extra-conto».
Lo stesso decreto del 2011 ha previsto ulteriori obblighi di comunicazione per gli intermediari, quindi banche, Poste…
«Sì. Una ulteriore integrazione ai dati da trasmettere è stata richiesta dal direttore dell'Agenzia con un provvedimento del 2015, che ha previsto, tra le informazioni da fornire all'Anagrafe, anche la giacenza media dei rapporti finanziari in ciascun un anno».
Con una circolare del 2007 l'Agenzia aveva chiarito che devono essere comunicate anche altre tipologie di rapporti: quali?
«Ad esempio rapporti coperti dal c.d. “scudo fiscale", ma anche quelli che fanno capo a soggetti non residenti o che hanno come controparte intermediari finanziari».
Quindi anche eventuali conti aperti tramite società fiduciarie, che per anni sono state le roccaforti dei grandi imprenditori?
«Proprio così, sono ormai trasparenti anche quelli».
E le operazioni extra conto?
«Anch'esse sono oggetto di comunicazione. Esse sono caratterizzate dal fatto di non essere riconducibili a un rapporto continuativo e vi rientrano ad esempio gli acquisti e le vendite di valute estere, i bonifici sull'estero e i servizi eurogiro e moneygram».
Arrivando, infine, alle novità nel Decreto fiscale allo studio del Parlamento, forte dei successi degli anni precedenti, esso introduce la c.d. rottamazione ter: chi riguarda?
«Riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione – relative ai carichi dal 2000 al 2017 – e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (percentuale che si prende l'Agenzia riscossione ndr). Sarà possibile rottamare anche per chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni, avendo altresì una dilazione dei pagamenti. Insomma, un bel risparmio, soprattutto per chi ha debiti con il Fisco molto vecchi».
Maria Elena Capitanio
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Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di informazioni che poco hanno a che fare con le verifiche fiscali: dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo. Per questo l'authority ha posto il veto: rischio privacy ma anche ulteriori accertamenti.Un anno fa Ecofin pubblicò l'elenco dei paradisi fiscali extra Ue con l'obiettivo di impedire scandali come i Panama papers. Ma alcuni stati membri che hanno deciso di favorire giurisdizioni extra Ue amiche, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista seria e concreta. La lista Ocse si è rivelata molto più efficiente.La commercialista Rosanna Acierno spiega come funziona la superanagrafe dei conti correnti e aggiunge «La rottamazione ter riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione».Lo speciale contiene tre articoli.!function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var r=e.createElement("script");r.async=1,r.id=s,r.src=i,o.parentNode.insertBefore(r,o)}}(document,0,"infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");Cosa si compra e come lo si fa saranno dati noti all'Agenzia delle entrate a partire dall'anno prossimo. La fattura elettronica riuscirà infatti a convogliare, in uno o più file, una mole di dati che l'Amministrazione fiscale non avrebbe mai immaginato di poter avere. Negli anni scorsi si era infatti più volte pensato di iniziare a scannerizzare i vari social network, alla caccia di maggiori informazioni per scoprire gli evasori, ma l'Italia non ha mai adottato una norma simile, a dispetto di Paesi come Francia e Canada, dove già da tempo è una prassi consolidata. Eppure, a partire dal 2019, con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica l'Agenzia delle entrate verrà a conoscenza di dati su beni venduti, con tanto di descrizione, di sconti applicati, di fidelizzazioni, di abitudini di consumo, di informazioni legate al mondo della sanità, le diverse tipologie di consumi, la fatturazione dettagliata, la regolarità di pagamenti, e l'appartenenza a particolari categorie. Una quantità di informazioni che poco c'entrano con le verifiche fiscali dell'Agenzia. L'archiviazione di queste informazioni sarà possibile dato che l'Amministrazione fiscale giocherà un ruolo centrale all'interno del processo di invio-ricezione e conservazione della e-fattura.L'Agenzia, dopo aver recapitato le varie fatture elettroniche, dovrà infatti archiviare tutti i dati presenti su queste, e dunque, non solo quelli necessari ad assolvere gli obblighi fiscali. Conseguenza del fatto che si andranno a conservare la fattura vera e propria in formato Xml, che conterrà sia le informazioni fiscali sia i vari allegati inseriti dall'operatore. Il fatto che con la fattura elettronica sarebbero entrati in circolo una mole così importante di informazioni private era però risaputo dalla stessa Agenzia delle entrate, tanto che nel provvedimento n. 89757, di aprile 2018 si fa esplicito riferimento a dati che nulla c'entrano con gli adempimenti fiscali (a integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori). Il problema è dunque la non azione da parte dell'Amministrazione fiscale. Da aprile a dicembre non si sono infatti fatti passi avanti nell'identifica di qualche misura specifica per cercare di tutelare i dati personali del contribuente. A rendere di dominio pubblico, il problema di "dati non fiscali", è stato a metà novembre il Garante della Privacy che ha bacchettato l'operato dell'Agenzia delle entrate, chiedendo spiegazioni sull'intero sistema di fattura elettronica. Chiarimenti che a meno di un mese dalla partenza della e-fattura non sono ancora arrivati. Potenzialmente l'Agenzia delle entrate potrebbe dunque riuscire a disegnare una sorta di mappa, abbastanza precisa della vita quotidiana e delle abitudini dei contribuenti italiani. Informazioni che, se analizzate potrebbero dare il via a una serie di verifiche fiscali a tappeto, alla ricerca dell'evasore di turno. Indagini che non deriverebbero dall'analisi del 730 o da una segnalazione da parte di un operatore del settore, ma direttamente da dati che il contribuente non voleva di certo comunicare all'Agenzia delle entrate.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/speciale-fisco-2622458795.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lista-dei-paradisi-fiscali-targata-ue-non-ha-prodotto-alcuna-sanzione" data-post-id="2622458795" data-published-at="1769715799" data-use-pagination="False"> La lista dei paradisi fiscali targata Ue non ha prodotto alcuna sanzione Il 5 dicembre del 2017 il Consiglio economia e finanza dell'Ue (Ecofin) pubblicò la prima lista di paradisi fiscali extra Ue. Sarebbe dovuto essere un progetto ambizioso, che avrebbe ristabilito l'ordine fiscale e le regole tra i vari paradisi fiscali, per impedire che si verificassero, ancora, scandali come i Panama papers. E sarebbe dovuta essere anche migliore rispetto alla lista Ocse, che attualmente contiene solo un paradiso fiscale. Intenzioni che non sono state rispettate a causa dell'intromissione politica da parte di alcuni stati membri, che hanno deciso di favorire giurisdizioni, extra Ue amiche. E dunque la Francia con il Marocco, il Regno Unito con tutti i suoi territori d'oltremare e molti altri Paese Ue, con i loro agire, hanno finito per depotenziare gli sforzi europei di creare una lista dei paradisi fiscali seria e concreta. A prendere le distanze dall'esito del risultato finale è stato anche lo stesso Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, che qualche settimana prima dell'annuncio, da parte dell'Ecofin, ha dichiarato come «questa lista non è una proposta della Commissione, voglio essere chiaro». Lista che in effetti è stata redatta dal Gruppo del codice di condotta dell'Ue, che lavora da sempre a stretto contatto con la Commissione. Una lista, che rispetto al lavoro dell'Ocse non ha nulla di innovativo. Molti criteri, per selezionare le "cattive" giurisdizioni sono infatti stati presi direttamente dall'Ocse, così come (in parte) il metodo di analisi. Inoltre, a depotenziare ulteriormente l'iniziativa del gruppo del codice di condotta ci sono due elementi: l'esclusione dei Paesi membri Ue dalla lista e la non introduzione delle sanzioni.Il 5 dicembre 2017 quando venne pubblicata la prima lista dei paradisi fiscali extra Ue, si disse infatti che il Gruppo del codice di condotta stava lavorando a delle sanzioni, non meglio specificate. Annunci che sono proseguiti per tutto il 2018, senza però arrivare mai alla creazione di sanzioni vere e proprie. Altro aspetto che caratterizza la lista Ue è la velocità con cui sono state tolte giurisdizioni dalla lista nera per metterle in quella grigia (quando si è dato il via alla lista dei paradisi fiscali, si è deciso di creare due liste: quella nera, per i Paesi che non avevano risposto alle lettere mandate dall'Ue per modificare i propri regimi fiscali e quella grigia dove erano presenti le giurisdizioni che avevano iniziato a collaborare con l'Ue per modificare i regimi fiscali considerati dannosi). In un anno la lista nera che contava 17 Paesi è arriva a contenerne meno di sette. Il passaggio da una lista all'altra è risultato essere dunque molto semplice. Bastava infatti presentare una lettera di intenti dove si prometteva all'Unione europea di modificare i regimi fiscali considerati dannosi o di impegnarsi a rispettare parametri Ocse o di entrare a far parte di diversi Forum fiscali, che ci si assicurava un posto nella lista grigia. Caso particolare, e mai avvenuto a distanza di 12 mesi dall'annuncio della prima lista, il passaggio dalla lista grigia a quella nera. Opzione che si sarebbe potuta verificare nel caso in cui una giurisdizione della lista grigia non avesse rispettato gli impegni presi con la Commissione. Eppure, pochissime giurisdizioni, presenti all'interno della lista grigia, hanno iniziato a intraprendere i lavori per modificare i propri regimi fiscali. Molte altre, avendo invece fissato come deadline date lontane (2021 o il 2022) si sentono legittimate a mantenere i regimi fiscali "nocivi" ancora in vigore. La lista Ocse, tanto criticata a livello Europeo ha però lasciato andare i Paradisi fiscali selezionati, molto meno velocemente. Ci sono infatti voluti circa due anni prima che la lista Ocse si iniziasse a svuotare. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/speciale-fisco-2622458795.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="anche-chi-ha-gia-aderito-alle-precedenti-rottamazioni-potra-avere-una-dilazione-dei-pagamenti" data-post-id="2622458795" data-published-at="1769715799" data-use-pagination="False"> «Anche chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni potrà avere una dilazione dei pagamenti» Superanagrafe, conti spiati, grande fratello fiscale. Ecco le parole tornate di moda negli ultimi tempi parlando di lotta all'evasione, ma cosa c'è di vero? Ne abbiamo parlato con la commercialista Rosanna Acierno, una delle massime esperte di contenzioso tributario in Italia. Dottoressa, qual è la vera novità a proposito di verifiche e accertamenti dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti?«Da quest'anno accedere, a scopo di analisi, all'archivio dei Rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria potrebbe non essere più prerogativa della sola Agenzia delle entrate, potendo farlo, in virtù di un emendamento al Dl fiscale, anche la Guardia di finanza».Ma cos'è esattamente questa anagrafe? «Si tratta di una banca dati che raccoglie tutte le informazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche (unione organizzata di uomini e beni dotata di propria capacità giuridica, ad esempio società) e viene utilizzata per selezionare i soggetti «da verificare», ovverosia quelli che, dall'analisi svolta sulle informazioni contenute nella banca dati, rientrerebbero tra i contribuenti potenzialmente a rischio evasione. In sostanza, l'amministrazione finanziaria è in grado di riscontrare la compatibilità del reddito dichiarato dal contribuente con il suo tenore di vita». Da quanti anni esiste?«È stata istituita nel lontano 1973 e rappresenta un valido strumento poiché in essa confluiscono periodicamente e automaticamente numerosissime informazioni sui contribuenti, quali le spese sostenute in un determinato anno di imposta, i contributi previdenziali, le rate del mutuo, le spese mediche, i premi assicurativi, luce, gas e tutte le utenze domestiche, le ristrutturazioni edilizie, immatricolazioni di veicoli e motocicli, spesometro - ovverosia le operazioni Iva con importi rilevanti - e altro ancora». Al suo interno è stata creata una sottoanagrafe, chiamata “archivio dei rapporti": di cosa si tratta?«Essa contiene i dati, a partire dal periodo di imposta 2005, ed in maniera più strutturata dal 2009, relativi all'accensione, variazione e la cessazione di qualunque tipo di rapporto intrattenuto da qualsiasi contribuente, anche se residente all'estero, con banche, Poste e altri intermediari finanziari italiani e, dal 2012, anche le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti». Quindi se si apre o si chiude un conto? «Il dato finisce nell'archivio». Da chi viene effettuata l'analisi di rischio sui dati dei contribuenti?«Deve essere effettuata attraverso algoritmi, che valutano i dati comparati relativi a tutti i contribuenti per evitare violazioni della privacy. Spieghiamo meglio: non è il singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza che prende visione dei dati e decide chi sottoporre a verifica (che è una attività preliminare a quella dell'accertamento, quindi non sono la stessa cosa), ma a farlo dovrà esserlo un software molto sofisticato, realizzato da Sogei su precise indicazioni di Agenzia delle entrate e GdF. Questa analisi di rischio assegna specifici punteggi a ciascun contribuente dai quali scaturisce una lista di soggetti "meritevoli di ulteriori attenzioni"». Come mai un software? Non è un metodo troppo razionale, forse imperfetto nella sua essenza matematica?«In realtà la scelta di utilizzare un software è stata indotta dall'esigenza di evitare il c.d. spionaggio fiscale, cioè di evitare possibili distorsioni nell'uso dello strumento informativo o eccessiva intrusività del singolo funzionario dell'Agenzia delle entrate o miliare della Gdf nel condurre verifiche verticali su specifiche persone. Questi ultimi, infatti, posso, ad oggi, accedere all'archivio dei rapporti solo previa autorizzazione dei loro vertici e soprattutto possono farlo limitatamente al singolo codice fiscale (relativo a persona fisica o giuridica) del contribuente che gli è stato ordinato di verificare (cioè controllare nel dettaglio)». Chi fa l'accertamento vero e proprio nei confronti del contribuente?«Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate svolgono entrambe le verifiche fiscali, cioè le attività istruttorie volte a constatare eventuali violazioni agli obblighi tributari, ma l'accertamento vero e proprio è di competenza della sola Agenzia».E se vengono constate violazioni?«Nel caso in cui un contribuente sia oggetto di verifica, ha la possibilità di fare il ravvedimento, un istituto che permette di correggere la mancata dichiarazione delle maggiori imposte con le sanzioni ridotte a un quinto, che potrebbe così evitare l'accertamento vero e proprio». Tornando per un attimo alla cronologia delle innovazioni apportate dal legislatore, l'anagrafe dei rapporti negli anni si è ulteriormente arricchita…«Esatto. Se inizialmente l'amministrazione finanziaria disponeva dei soli dati identificativi dei rapporti bancari, dal 2011 (grazie al d.l. 201/2011 ndr) la stessa dispone di ulteriori e più rilevanti informazioni. Pertanto, nel sistema attuale, come abbiamo detto, l'obbligo di comunicazione comprende anche i dati, per ogni anno, relativi ai saldi iniziali e finali di ciascun conto ed all'importo complessivo di tutte le movimentazioni effettuate. Oggi, secondo gli obblighi comunicativi di legge, l'Archivio dei rapporti contiene dati relativi a tutti i rapporti continuativi esistenti al 1° gennaio 2005 o costituiti dopo quella data e alle operazioni extra-conto». Lo stesso decreto del 2011 ha previsto ulteriori obblighi di comunicazione per gli intermediari, quindi banche, Poste…«Sì. Una ulteriore integrazione ai dati da trasmettere è stata richiesta dal direttore dell'Agenzia con un provvedimento del 2015, che ha previsto, tra le informazioni da fornire all'Anagrafe, anche la giacenza media dei rapporti finanziari in ciascun un anno».Con una circolare del 2007 l'Agenzia aveva chiarito che devono essere comunicate anche altre tipologie di rapporti: quali?«Ad esempio rapporti coperti dal c.d. “scudo fiscale", ma anche quelli che fanno capo a soggetti non residenti o che hanno come controparte intermediari finanziari».Quindi anche eventuali conti aperti tramite società fiduciarie, che per anni sono state le roccaforti dei grandi imprenditori?«Proprio così, sono ormai trasparenti anche quelli». E le operazioni extra conto?«Anch'esse sono oggetto di comunicazione. Esse sono caratterizzate dal fatto di non essere riconducibili a un rapporto continuativo e vi rientrano ad esempio gli acquisti e le vendite di valute estere, i bonifici sull'estero e i servizi eurogiro e moneygram». Arrivando, infine, alle novità nel Decreto fiscale allo studio del Parlamento, forte dei successi degli anni precedenti, esso introduce la c.d. rottamazione ter: chi riguarda?«Riguarda le contestazioni di somme già passate in riscossione – relative ai carichi dal 2000 al 2017 – e permette di avere uno sconto su sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (percentuale che si prende l'Agenzia riscossione ndr). Sarà possibile rottamare anche per chi ha già aderito alle precedenti rottamazioni, avendo altresì una dilazione dei pagamenti. Insomma, un bel risparmio, soprattutto per chi ha debiti con il Fisco molto vecchi».Maria Elena Capitanio
(Ansa)
La riforma consta di otto articoli, sull’ultimo dei quali - «Disposizioni transitorie» - tornerò alla fine. Gli altri sette modificano gli articoli 87, 102, 104-107 e 110 della Costituzione. Sembrerebbe la modifica di sette articoli e infatti le lamentele del Comitato per il No esordiscono proprio così: «Questa legge modifica sette articoli della Costituzione». Il che, pur apparentemente vero, è sostanzialmente sonoramente falso e fuorviante. Il Comitato per il No esordisce manipolandovi col trasmettere il messaggio angoscioso che la riforma governativa stravolgerebbe la Costituzione. Una comunicazione levantina che da sola basterebbe a togliere ogni fiducia a chi invita a votare No.
La verità sostanziale è che si modificano solo due articoli, mentre gli altri sono solo adeguati per coerenza. Per esempio, visto che nei due veri articoli modificati si istituiscono due magistrature governate, ciascuna, dal proprio Consiglio superiore, l’articolo 87 - che attualmente recita: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm» - diventa: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm giudicante e il Csm requirente». Simili considerazioni valgono per gli articoli 102, 105, 106 e 110. Gli articoli veramente modificati sono il 104 e il 105. La riforma disciplina tre cose.
L’esordio dell’articolo 104 - «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - diventa: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». È finalmente introdotta la separazione delle carriere: così come l’avvocato che vi difende non è collega del giudice che deve emettere sentenza, anche la pubblica accusa non lo sarà più. Ove l’articolo vecchio continua assegnando la presidenza dell’unico Csm al capo dello Stato, quello nuovo si adegua, istituisce due Csm e mantiene il capo dello Stato a presiederli entrambi. Ecco attuato il principio del giusto processo, in ottemperanza all’articolo 111 della Costituzione.
Secondo il vecchio articolo, gli altri componenti (attualmente 24) sono «eletti» per 2/3 dai magistrati e per 1/3 da una lista che il Parlamento compone tra professionisti di lungo corso del diritto. Nell’articolo modificato dalla riforma, la parola «eletti» è sostituita con le parole «estratti a sorte».
L’articolo 105 attuale recita: «Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il nuovo articolo 105 è molto più lungo, col primo comma quasi coincidente con l’intero articolo vecchio: «Spettano a ciascuno dei due Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati». Come si nota, le parole «le promozioni» sono sostituite con le parole «le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni»; e sono state soppresse le parole «provvedimenti disciplinari» del vecchio articolo. Cosa significa? Significa, intanto, che ove la vecchia legge parla solo di «promozioni», la nuova parla di «valutazioni di professionalità». Ora, non voglio qui rivangare la brillante carriera dei giudici che hanno distrutto la vita di Enzo Tortora, solo perché non voglio dare l’impressione che quella del caso Tortora sia l’eccezione che conferma una regola: temo che sia invece la regola. Ancora: a leggere l’attuale articolo 105, suona quanto mai bizzarro che eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato siano affidati a coloro che quel medesimo magistrato ha eletto. E, infatti, come osservavo a mo’ di esempio, quelli coinvolti nel caso Tortora, lungi dal subire provvedimenti disciplinari, fecero invece brillante carriera. Nel resto del nuovo art. 105, la riforma istituisce allora un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici professionalmente qualificati: «Tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica» e gli altri 12 sono, di nuovo, tutti estratti a sorte: sei sono della magistratura giudicante, tre della magistratura inquirente e tre da un elenco di professionisti di lungo corso del diritto nominati dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte non possono essere membri di nessun Parlamento (regionale, nazionale o europeo) né possono esercitare professione di avvocato. Infine, chi è soggetto a provvedimenti dell’Alta Corte può impugnarli solo dinanzi alla medesima Corte e, in questo caso, essa giudica in assenza dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata.
La prima lamentela del Comitato per il No è che la riforma assoggetterebbe il Csm al governo e/o al Parlamento. Ora, ditemi voi, come possa mai accadere che, passando da un meccanismo elettivo a una estrazione a sorte, chicchessia possa meglio influenzare sull’esito finale. Anzi, l’estrazione a sorte tra i titolati a far parte dei due Csm o dell’Alta Corte è l’unica cosa che garantisce che la scelta dei componenti sia avvenuta senza alcuna influenza esterna. Allora, chi vi dice che la riforma introduce, rispetto alla vecchia legge, maggiore controllo del potere politico, vi sta manipolando, vi sta mentendo, e vi sta togliendo il potere di scegliere. Né è vero che gli scelti per votazione sono i più «bravi»: sono solo quelli che hanno avuto più voti.
Le «Disposizioni transitorie», poi, prevedono che le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate entro un anno alla nuova norma costituzionale. Allora, non solo con la nuova legge l’ingerenza della politica sulla magistratura è ridotta, ma codesta presunta ingerenza non è di alcun beneficio all’attuale esecutivo, che sarà a scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della riforma.
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Una seduta del Csm (Imagoeconomica)
Battute a parte, resta la notizia e cioè che ieri il Tar del Lazio ha dato torto ai criticoni: il referendum si terrà nella data fissata dal governo, quindi domenica 22 e lunedì 23 marzo. Per i giudici amministrativi le preoccupazioni del No non avevano senso, non c’era alcuna prevaricazione e soprattutto il tempo per informare i cittadini è assolutamente congruo. Del resto, lo stesso capo dello Stato Sergio Mattarella non aveva avuto problemi a firmare la delibera che fissava la data, alla quale si era giunti dopo una mediazione di equilibrio.
Pertanto non ci saranno sorprese: si va dritti sul 22 e il 23 marzo, nel senso che la decisione del governo, secondo il Tar, non è un atto «lesivo e illegittimo» e non «rappresenta di fatto l’espropriazione del diritto dei cittadini di raccogliere le firme». La decisione dei giudici amministrativi è tanto più importante se si pensa che è avvenuta con sentenza e non con ordinanza, il che - per dirla in soldoni - rafforza la stessa, poiché non si ferma al solo congelamento del ricorso (cioè la richiesta di sospensione cautelare) ma entra anche nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi che avevano promosso l’iniziativa. Insomma il governo e il fronte del Sì vincono abbondantemente su tutta la linea.
Questo ci permette allora di riprendere quanto nei giorni scorsi Alessandro Sallusti aveva già scritto, illuminando un aspetto fondamentale. Perché - si domandava - così tanto affanno da parte dei promotori nel chiedere la sospensione cautelare rispetto alla data fissata dal governo? Perché chiedere il posticipo, denunciando lesioni di diritti a danno dei cittadini? Ecco, Sallusti ci indicava una ragione che alla luce della sentenza del Tar del Lazio si fa ancor più condivisibile. Al fronte del No, quello che sta raccontando di pm che verrebbero assoggettati al potere politico (da qui la campagna pubblicitaria nelle stazioni e non solo…), interesserebbe arrivare al rinnovo del Csm con le vecchie regole; perciò spingeva a posticipare il referendum: buttare la palla in tribuna e guadagnare tempo.
In effetti, quand’anche il referendum convalidasse la riforma del governo - come sembra dai recenti sondaggi - poi ci sarà bisogno dei decreti attuativi, cioè di quelle leggi che «fanno camminare» le buone intenzioni legislative. Una vittoria del Sì il 22 e il 23 marzo velocizzerebbe tali norme blindandole in un calendario favorevole al rinnovo del Csm secondo le nuove regole. Un posticipo del referendum avrebbe invece ritardato tali tabella di marcia. Ci sono dieci mesi circa per impostare il rinnovo del Csm che va a scadenza tra un anno: se tutto filerà liscio a quel punto avremo un Csm per i giudici e uno per i pm, con l’azzeramento dei giochi tra le correnti perché gli organi di autogoverno sarebbero compilati secondo il sorteggio.
Ritardare il referendum avrebbe vanificato questa operazione anche in caso di vittoria dei Sì perché le procedure di rinnovo sarebbero state fatte con le vecchie regole e quindi… Buonanotte ai suonatori. La decisone del Tar del Lazio - che ripeto è entrato nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi promotori spazzandole via - dà indirettamente ulteriore smalto ai promotori del Sì e ci consentirà di entrare nel vivo della campagna al netto degli allarmismi creati ad arte. Questa riforma è un passo avanti in una ridefinizione della giustizia rimettendola su binari più consoni, facendo invece deragliare (con la procedura del sorteggio) il treno del correntismo togato. La riforma del Csm è il cuore della legge costituzionale su cui ci esprimeremo e - ora più che mai - siamo convinti che proprio per questo le anime più politicizzate stanno dicendo e facendo cose bizzarre, dai post del segretario alla richiesta di rinvio del referendum.
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Ecco #DimmiLaVerità del 29 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran.
Danni causati dal ciclone Harry sul lungomare di Catania (Ansa)
Può sembrare strano, considerata l’estensione delle nostre coste e che fenomeni del genere, quindi, andrebbero annoverati tra le calamità. Eppure, nella normativa c’è questo vuoto che espone le aziende al rischio di non aver nessun rimborso dalle assicurazioni, anche dopo essersi impegnate economicamente per tutelarsi da possibili disastri. È prevista la copertura contro le inondazioni ma non contro le mareggiate», spiega il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
Una dimenticanza nella preparazione della norma prevista dalla legge di Bilancio 2024? Eppure, il governo ha puntato sul meccanismo delle polizze catastrofali come strumento per evitare che il costo dei danni ricada prevalentemente sul bilancio pubblico, considerata la frequenza dei fenomeni naturali estremi nel nostro Paese. La norma, lo ricordiamo, prevede l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le aziende che non si assicurano contro eventi catastrofali perdono l’accesso a contributi pubblici, agevolazioni e incentivi fiscali. Quindi è una misura strategica che, però, «arrivata al primo banco di prova, rischia di fallire», afferma Gronchi.
Le scadenze per dotarsi di una polizza sono state scaglionate: 31 marzo 2025 per le imprese grandi con oltre 250 dipendenti, 30 settembre 2025 per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti), mentre per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo era stato posticipato al 31 dicembre 2025. Il Milleproroghe ha poi spostato l’obbligo a fine marzo prossimo per alcune categorie come la ricezione e il turismo, cioè alberghi, bar e ristoranti. «Si può quindi creare la situazione paradossale che in un immobile danneggiato ci siano differenti trattamenti; magari c’è un negozio che è stato obbligato a sottoscrivere una polizza mentre un bar aveva il tempo per farlo fino a fine marzo. È una norma che ha svariate incertezze», afferma Gronchi, sottolineando che «molte imprese hanno difficoltà ad avere i preventivi dalle assicurazioni. Abbiamo un pezzo di imprese senza copertura assicurativa perché la scadenza della sottoscrizione è stata spostata in avanti, mentre altre che non riescono a capire se, pur avendo una polizza, saranno o meno coperte, dal momento che i danni sono da mareggiate e non da inondazioni».
Le problematiche non finiscono qui. Il presidente di Confesercenti evidenzia il rischio che «chi non ha polizza non possa avere accesso a eventuali aiuti pubblici. La normativa dice che, in caso di catastrofe ambientale, l’impresa non assicurata non potrà richiedere ristori o contributi per la ricostruzione. In pratica l’imprenditore dovrà ripagare i danni mettendo mano al proprio portafoglio. Non solo. Senza polizza, l’azienda è considerata fragile e questo può portare al rifiuto di prestiti da parte delle banche o a tassi d’interesse più alti».
Confesercenti si è mossa per dare un aiuto alle aziende in difficoltà. «Abbiamo attivato un plafond complessivo di 2,5 milioni per prestiti agevolati destinati alle imprese siciliane, calabresi e sarde per gestire l’emergenza». L’intervento più strategico è nella lettera che Gronchi ha inviato al premier Giorgia Meloni, nella quale chiede di spostare al 30 giugno la scadenza dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza. «Servirebbe a superare le incertezze. Abbiamo bisogno di tempo per far in modo che il meccanismo funzioni. L’Italia è territorio fragile e senza lo strumento delle polizze catastrofali, che affianchino l’intervento dello Stato, non si va da nessuna parte. In Sicilia ci sono oltre 1.000 imprese concentrate tra Messina e Catania colpite dal ciclone Harry, con danni per 750-800 milioni. Senza contare i danni al patrimonio pubblico».
Poi c’è il capitolo delicato degli stabilimenti balneari, le strutture più danneggiate. «Avendo le concessioni scadute e con l’incertezza dell’esito della direttiva Ue Bolkestein, sono penalizzate dalle banche perché il loro futuro è incerto e potrebbero avere difficoltà nell’accesso al credito».
In questo caos c’è anche il fronte delle assicurazioni. Al pressing del governo per spingerle a rimborsare le imprese danneggiate, l’Ania, richiamando la legge, sottolinea proprio quanto evidenziato dalla Confesercenti, ovvero che le mareggiate e i danni provocati dal vento restano fuori dalla lista degli eventi coperti dalle polizze. A meno che le imprese non abbiano sottoscritto polizze più ampie di quelle obbligatorie, includendo anche le mareggiate, non c’è possibilità di ricevere i rimborsi.
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