A processo perché senza mascherina durante la pandemia. «Reato inesistente»

Due Procure della Repubblica, di Treviso e di Belluno, hanno avviato dei processi per il mancato utilizzo di mascherine in epoca Covid, sapendo già che i fatti non erano previsti dalla legge come reato.
Erano solo illeciti amministrativi, bastava un’ammenda disposta ad esempio dal prefetto e notificata attraverso un verbale. Ha dovuto intervenire la Cassazione, e a Belluno un giudice che conosce il Codice penale, annullando i capi di imputazione perché «per la legge il fatto non è reato».
Intanto, due cittadini sono stati sotto procedimento penale quattro anni prima di essere assolti, spendendo soldi in avvocati e rovinandosi la vita. «I procedimenti non dovevano nemmeno essere avviati, i miei assistiti non dovevano neppure essere iscritti nel registro degli indagati», commenta l’avvocato Alberto Poli, che adesso chiederà allo Stato il pagamento di quanto hanno dovuto ingiustamente sborsare.
La Cassazione è intervenuta nel ricorso presentato contro la condanna alla pena pecuniaria di 150 euro, inflitta il 21 marzo 2025 dal giudice di Treviso Laura Contini a un professore di storia e di latino di Rovigo, Moreno Ferrari, per il reato dell’articolo 650 del Codice penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il professore, il 19 giugno 2021, in qualità di organizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non avrebbe osservato le prescrizioni imposte dal questore della provincia di Treviso.
«Ometteva di avvisare i partecipanti con ogni mezzo a propria disposizione del divieto di assembramento e dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie». Ferrari aveva fatto appello, convertito in ricorso in Cassazione. Gli Ermellini l’hanno ritenuto fondato, disponendo l’annullamento «senza rinvio» della sentenza impugnata «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
I giudici della Suprema Corte ricordano, infatti, che la disposizione dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 che qualificava reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 «è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento».
Ma il pm di Treviso, Daniela Brunetti, e il giudice Contini non sapevano che non è reato? Perché hanno avviato un processo, con diverse udienze e perché si è arrivati a una sentenza di condanna? Se la legge del 2020 stabiliva che «le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto», figuriamoci se non andava depenalizzato quanto sarebbe stato commesso un anno dopo, a giugno 2021.
La Cassazione non si limita a sottolineare che Procura e tribunale hanno preso un abbaglio, ma aggiunge che «è, peraltro, consolidato l’orientamento di questa Corte, al di là dell’esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. penale, anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa».
Giudice e pm bocciati in pieno, ma intanto un cittadino ha dovuto subire un processo e presentare ricorso contro una sentenza assurda, che nemmeno riconosceva le attenuanti generiche. Senza contare che non era compito del professore far rispettare ai partecipanti l’utilizzo della mascherina (li aveva comunque avvertiti) e che egli godeva di un’esenzione terapeutica.
Per fortuna, a Belluno, il giudice Domenico Riposati è arrivato alle stesse conclusioni della Cassazione, ritenendo in primo grado che ciò di cui era imputata una mamma «non è reato». Patrizia Baldovin, il 14 febbraio 2022 aveva chiesto di non far indossare la mascherina al bimbo più piccolo che allora frequentava la terza elementare. Davanti al rifiuto della scuola, li aveva riportati a casa ma anche alla signora è stata imputata la violazione dell’art. 650 c.p.
La condotta penalmente perseguibile sarebbe consistita nell’aver accompagnato i figli minorenni presso un istituto scolastico senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in violazione dell’ordinanza ministeriale dell’8 febbraio 2022 emanata per ragioni di igiene e sanità pubblica. Ma sempre la legge 35 del 2020 riportata dalla Cassazione, «escludeva l’applicazione dell’art. 650 per le violazioni delle misure di contenimento Covid-19, prevedendo, invece, una sanzione amministrativa pecuniaria», ribadisce l’avvocato Poli.
Si trattava di un illecito amministrativo, il giudice di Belluno ad aprile di quest’anno ha assolto la mamma ma la domanda rimane la stessa: perché si è messo in piedi un processo penale sapendo che non si trattava di un reato?






