Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt

Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.
La sentenza in questione - della quale, sempre con riferimento al caso Ramy, era già stata data notizia sulla Verità dell’11 ottobre 2025 - è la n. 4963/2025 della III sezione civile. Essa riguarda un caso la cui dinamica era esattamente sovrapponibile a quella del caso Ramy, con la sola differenza che non vi era stato alcun evento mortale e che oggetto del contendere era soltanto la responsabilità civile per le lesioni che taluni appartenenti alla forza pubblica, impegnati nell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt, avevano subito per averlo volontariamente tamponato.
La decisione della Cassazione fu nel senso che di tali lesioni doveva rispondere, quale unico responsabile, il conducente del veicolo tamponato, dal momento che a carico del conducente di quello tamponante non era ravvisabile colpa alcuna, dovendosi la sua condotta considerare «doverosa e, pertanto, scriminata dall’art. 51 cod. pen.». Si noti che l’art. 51 del codice penale, che prevede, per quanto qui interessa, la non punibilità del fatto astrattamente qualificabile come reato se commesso nell’«adempimento di un dovere», è lo stesso articolo al quale si fa riferimento nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci, sostenendosi, però, che quest’ultimo lo avrebbe violato ponendo in essere una «condotta di guida sproporzionata» rispetto all’obiettivo, pur legittimamente perseguito, di bloccare il veicolo fuggitivo. Più in particolare, si addebita al carabiniere di aver mantenuto, nell’inseguimento, «una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga».
Difficile immaginare un più evidente contrasto fra tale impostazione accusatoria e il principio affermato nel citato precedente della Cassazione. Mentre per quest’ultimo, infatti, il tamponamento, non colposo ma addirittura volontario, del veicolo inseguito rientrava pienamente nei limiti della causa di giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere, per la Procura della Repubblica di Milano, invece, tali limiti sarebbero stati superati per il solo fatto che, senza neppure volerlo ma soltanto per colpa, il tamponamento o, comunque, la collisione erano avvenuti. E la colpa sarebbe consistita, in sostanza, a ben vedere, soltanto nell’avere il carabiniere condotto l’inseguimento proponendosi come obiettivo prioritario quello di bloccare il veicolo fuggitivo e non invece - come sembra che, secondo la Procura, sarebbe stato doveroso - quello di evitare, comunque, il pericolo di una collisione, anche a costo di consentire al veicolo fuggitivo di far perdere le proprie tracce. Un tale ragionamento appare evidentemente basato sul fallace presupposto che l’inseguimento di chi abbia violato un posto di blocco debba essere condotto in modo da curare prioritariamente l’esigenza che non venga a determinarsi alcun aumento del livello di rischio già liberamente accettato dall’autore della violazione con il darsi alla fuga. Il che, se fosse vero, comporterebbe che dovrebbe allora, ad esempio, considerarsi generatore di responsabilità a titolo di colpa anche il comportamento degli inseguitori che, per fermare la corsa del veicolo inseguito, lo colpiscano alle gomme facendole scoppiare o afflosciare, qualora, a causa di ciò, il conducente ne perda il controllo e, impattando in qualche ostacolo, rimanga ferito o ucciso.
Va da sé, naturalmente, che non può certo, per converso, sostenersi che qualsiasi condotta sia lecita quando abbia come scopo quello di bloccare la corsa del fuggitivo. È evidente, infatti, che, secondo l’indiscusso principio generale che regola tutte le cause di giustificazione dei reati, è necessario, perché la causa di giustificazione possa essere pienamente riconosciuta, che vi sia proporzione tra la condotta astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato e l’obiettivo lecito che, con quella condotta, si intende perseguire. Sarà, pertanto, sempre da escludere che possa invocare la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere l’agente della forza pubblica che, per bloccare la fuga di chiunque abbia commesso un qualsiasi illecito e non costituisca, al momento, un pericolo per alcuno, gli spari addosso. Ma è proprio il requisito della proporzionalità quello che risulta espressamente riconosciuto nella sentenza della Cassazione di cui si è detto e risulta, invece, escluso nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci. E ciò senza che di tale esclusione sia stata offerta, per quanto è dato sapere, alcuna valida spiegazione, tale non potendosi certamente ritenere quella costituita dal fatto che, come si mette in rilievo nella stessa richiesta, era già stata rilevata la targa del motociclo condotto da Fares Bouzidi e sul quale era trasportato Ramy. È di elementare evidenza, infatti, che il motociclo avrebbe potuto essere oggetto di furto, magari non ancora denunciato, per cui dalla targa non sarebbe stato possibile risalire all’identità dei due occupanti che, ovviamente, era invece necessario accertare. Di una tale evidenza è difficile pensare che possa non essersi resa conto la stessa Procura della Repubblica di Milano, per cui l’aver essa fatto leva sulla circostanza in questione per sostenere la propria decisione sembra rivelare una sorta di «accanimento accusatorio», tale da averla indotta, per raggiungere il proprio scopo, anche ad avvalersi di elementi palesemente privi di rilievo, contando forse sull’eventualità che essi producano comunque un qualche effetto. Un atteggiamento, questo, che, purtroppo, sembra sempre più diffuso tra gli uffici del pubblico ministero, a cominciare da quando, nell’ormai lontano 1989, è entrato in vigore l’attuale codice di procedura penale, basato appunto sul sistema definito, non per nulla, «accusatorio»; dal che è derivata la progressiva tendenza dei magistrati del pubblico ministero a considerarsi non più, come per il passato, organi «di giustizia» al pari, pur nella diversità delle funzioni, dei magistrati giudicanti, ma soltanto organi puramente «d’accusa». E i risultati, nel caso in discorso come in tanti altri, sono quelli che si vedono.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione






