Con la separazione delle carriere il giudice non avrà più il compito dell’accertamento della fondatezza della tesi accusatoria del pm che a lui non compete, essendo «terzo ed imparziale». Suo compito sarà solo quello di ricostruire la verità processuale, in un confronto fra le due parti del processo: pm e difesa. È il pm che deve dimostrare la fondatezza della tesi accusatoria, unico responsabile dell’esercizio dell’azione penale. Per fare ciò occorre che il pm sappia coordinare la polizia giudiziaria e non farsi da questa guidare e deve avere capacità investigative specifiche anche per confrontarsi con una criminalità altamente tecnologizzata, con profili transnazionali. Deve anche essere un manager dell’indagine capace di valutare il rapporto costi-benefici delle indagini, valutazione oggi completamente omessa, con costi che ricadono sull’erario. Con la conseguenza che circa il 50% dei processi che giungono a giudizio si risolvono nella assoluzione degli imputati. Questo non è frutto (come dicono i fautori del No) della indipendenza e terzietà del giudice (che attualmente non c’è), ma della impossibilità, anche per il giudice più disposto verso il pm, di accoglierne la richiesta di condanna fondata su elementi d’accusa inconsistenti.
La proposta di riforma referendaria non toccherà le regole processuali, ma le rinvigorirà di un rinnovato spirito accusatorio, non toccherà le regole del diritto penale sostanziale. Sfatiamo quella falsità che avremo un pm che non potrà svolgere indagini contro la criminalità organizzata. Se la riforma sarà approvata, il pm avrà a disposizione gli stessi strumenti investigativi e processuali di cui dispone ora. Dalle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli accertamenti tecnici, al ricorso alla misure cautelari, all’applicazione del 41 bis e, a seguire, tutti gli altri mezzi di cui dispone adesso. Parimenti, il pm non sarà sottoposto all’esecutivo, né da questo condizionato. L’esercizio dell’azione penale continuerà a essere una sua prerogativa, come la contemporanea disponibilità a tal fine della polizia giudiziaria. Qualora un futuro e improvvido legislatore volesse togliergliele, dovrebbe quindi confrontarsi con una nuova riforma costituzionale. Non dimenticando che con la riforma attuale per la prima volta al pm sarebbe riconosciuta una tutela costituzionale (articolo 104).
Fanno sorridere, quindi, tali affermazioni espresse da esponenti del No che ricoprono rilevanti incarichi nella magistratura, e che le ripetono senza dimostrare tecnicamente come ciò possa avvenire. Affermazioni analoghe a quelle provenienti sempre dalla stessa fonte che ritiene che i mafiosi, i massoni deviati, i condannati voteranno sicuramente Sì alla riforma. Non disponiamo delle doti taumaturgiche di quell’autorevole magistrato, né vogliamo ergerci a livello di Nostradamus ma, restando a livello terreno, ricordiamo che i condannati per reati di criminalità organizzata o associazioni sovversive o, comunque, a condanna con pene superiore a cinque anni, perdono il diritto di voto. Viene difficile immaginare come costoro possano, quindi, esercitare tale diritto a favore dell’accoglimento della riforma costituzionale.
Altra affermazione che non si comprende è perché, prevedendo due Csm in luogo dell’attuale unico, che svolgeranno le stesse funzioni e avranno gli stessi poteri, sarebbe lesa l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rispetto a quanto accade oggi. Nessuno lo spiega. Il problema è un altro. Oggi il Csm è un organo costituzionale gestito da una associazione privata, l’Associazione nazionale magistrati. Il vero punto cruciale è questo: togliere potere alle correnti che dominano il Consiglio e gestiscono la vita professionale dei magistrati. Quando si tocca questo tema, l’Anm reagisce mettendo in campo argomenti pretestuosi. Come il tema controverso che con il doppio Csm si duplicherà inutilmente un organo costituzionale con aumento sproporzionato dei costi. Possiamo ribattere che tale duplicazione è la logica conseguenza della separazione delle carriere. Ogni Csm (pm e giudici) dovrà occuparsi specificamente delle questioni amministrative che riguardano quei magistrati senza possibilità di interferenza e contaminazione nei giudizi come avviene ora, dove al Consiglio siedono assieme pm e giudici.
Sui costi si potrebbe ricordare che oggi il Csm dispone di fondi che raggiungono anche i 34 milioni di euro annui, sproporzionati rispetto a quelle che sono le competenze. Sicché ogni anno il Csm si ritrova con la disponibilità di somme oscillanti tra gli 8 e 10 milioni di euro che mette a bilancio attivo per l’anno successivo. Chiedo ai competenti in materia contabile se, dividendo per due, ci troveremo a dover fronteggiare veramente spese non prevedibili e incontrollabili. Tenuto conto che il personale sarà ripartito fra i due organi. E, quindi, le spese saranno dimezzate. Si riduca piuttosto il compenso dei gettoni di presenza dei magistrati consiglieri del Csm, vera spinta che determina la corsa a ricoprire quel ruolo.
Ruolo che la riforma vuole che sia assegnato non attraverso elezioni, ma con il sorteggio. Un sistema che garantisce eguaglianza, libertà e indipendenza. Secondo alcuni, «se dovesse passare questa riforma, si romperebbe l’equilibrio tra i poteri dello Stato, quindi legislativo, esecutivo e giudiziario, con quest’ultimo soccombente rispetto ai due precedenti». Non è dato comprendere perché il sistema del sorteggio dei membri togati dei due Csm dovrebbe incidere negativamente sull’esercizio della funzione giurisdizionale dei magistrati. Ebbene, il sorteggio tra soggetti di pari competenza non è un criterio discriminatorio, punitivo o altro. Anche perché, lo ricordo, le valutazioni di professionalità dei magistrati forniti dal Csm sono positive nel 99% dei casi. La distinzione discriminatoria si verifica oggi con il sistema delle correnti, come denunciato da Luca Palamara, il quale ha indicato che il criterio selettivo per accedere al Csm di un magistrato in luogo di un altro era ed è essenzialmente, o comunque prevalentemente, l’appartenenza a una corrente politica della magistratura. Questa classificazione è incostituzionale.
Unico criterio ammissibile è la distinzione tra magistrati di maggiore o minore esperienza, non altro. Il criterio oggi in vigore e che non verrà toccato dalla riforma prevede che per accedere al Csm si deve avere un’anzianità di servizio di almeno 12 anni. Inoltre, come hanno già sottolineato molti altri magistrati, il sorteggio è previsto nel nostro sistema giudiziario per la formazione di diverse Corti giudicanti. Volendo operare richiami più alti, negli Atti degli Apostoli (1, 15-26) si racconta che dopo l’Ascensione di Gesù e il tradimento di Giuda Iscariota, gli undici apostoli rimasti decisero di reintegrare il loro numero a dodici, come le tribù di Israele. San Pietro indicò i criteri di selezione: la scelta sarebbe dovuta ricadere su coloro che avevano seguito Gesù in vita, dal battesimo di Giovanni sino all’Ascensione. Furono proposti due nomi: Giuseppe detto Barsabba e Mattia. Decisero di estrarre a sorte il nuovo apostolo che risultò essere Mattia, poi divenuto santo, così come il beato Barsabba. Se anche gli Apostoli ritennero che il sorteggio fosse espressione di scelta ispirata una riflessione sull’ipotesi del sorteggio andrebbe fatta.
Ricordiamo che il sistema correntizio determina una disfunzione nella gestione delle nomine ai posti direttivi. Risulta che la scelta dei ruoli direttivi più rilevanti è costantemente oggetto di annullamento da parte del Tar o del Consiglio di Stato, con conseguente condanna alle spese per il Csm quale parte soccombente, ulteriore costo che ricade sulla comunità. Un sistema fondato non sul merito, ma sulla appartenenza determina anche queste distorsioni. A riprova, richiamiamo le parole del presidente della Associazione nazionale magistrati amministrativi, che verificano la regolarità di quelle nomine che ha dichiarato: «Il problema è stato ancorare le nomine a delle presunte valutazioni meritocratiche, che però di meritocratico evidentemente hanno ben poco […]. Se la carriera della magistratura viene agganciata a criteri fluttuanti è chiaro che ognuno è costretto a trovarsi un santo protettore. Ecco che il sistema delle correnti si sbizzarrisce e si dà spazio al Far West».
Continuare a sostenere che il sorteggio delegittimerà, il Csm è negare l’esistenza di una situazione patologica non più accettabile.