Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.
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In Gran Bretagna vietato bloccare i ladri: chi lo fa viene licenziato. Da noi per ora puniscono i carabinieri...
Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi.
Ma in Gran Bretagna, come sempre, sono un passo avanti. Non si nascondono dietro a sentenze dei tribunali o inghippi giuridici. Macché: hanno proprio istituzionalizzato la licenza di furto. Tanto che un commesso di un supermercato, tal Walker Smith, che si è permesso di fermare un rapinatore è stato licenziato in tronco. «I protocolli di non intervento devono essere seguiti rigorosamente», hanno sentenziato i responsabili dell’azienda. Proprio così: «protocolli di non intervento». Se qualcuno ruba, lo devi lasciare fare. Guai a intervenire. Altrimenti ti trovi per strada a 54 anni, dopo 17 anni di onesto lavoro, come il povero Walker. «Quando sono tornato a casa mi prendevo a pugni da solo», ha detto. «Perché l’ho fatto?». Già: perché l’ha fatto? La prossima volta anziché fermare i ladri, provi a rubare qualcosa. Magari gli danno un aumento.
Quello di Walker non è un caso isolato. Moltissimi negozi in Gran Bretagna hanno ormai adottato i «protocolli di non intervento»: di fatto viene chiesto a dipendenti, commessi, impiegati e persino addetti alla sicurezza, di lasciare che i ladri agiscano indisturbati. Il motivo? Meglio non correre rischi. Se poi il ladro reagisce? Se aggredisce? Se qualcuno si fa male? Dunque, avanti, non fate storie: lasciate che i delinquenti siano liberi di delinquere. Anche il governo approva: negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti che di fatto hanno depenalizzato i furti. Per i furterelli più piccoli non è più prevista nemmeno la multa: solo la reprimenda della polizia. La reprimenda, capito? E quale poliziotto si mette a fermare un ladro per fargli la reprimenda? Infatti il numero di furti è cresciuto a dismisura nell’ultimo anno: 3,7 milioni in più, 55.000 al giorno, per un danno di 2,7 miliardi di euro l’anno, il quadruplo rispetto al 2024. Un vero business. E chi prova a opporsi viene licenziato, come Walker.
Dunque hanno vinto loro. Hanno vinto i ladri. È ufficiale. Siamo passati dalla tolleranza zero alla tolleranza totale. L’unico cosa che non si tollera è chi prova a fermare i ladri. A Pasqua, raccontano i giornali inglesi, centinaia di giovanissimi hanno sfruttato le vacanze per dare l’assalto a negozi e supermercati. Hanno rubato di tutto. I poliziotti ovviamente si sono ben guardati dall’intervenire. E i dipendenti pure. A parte il povero Walker, mannaggia a lui. Il commesso del supermercato Waitrose ha visto un ladro che aveva riempito la borsa di coniglietti di cioccolato Lindt Gold Bunny (13 sterline l’uno) e anziché girare la testa dall’altra parte come impone il «protocollo di non intervento» ha cercato di fermarlo. C’è stata una colluttazione, il ladro ha lasciato la refurtiva ed è scappato. E lui, non pago, gli ha pure tirato dietro un pezzo di coniglietto di cioccolato. Fortuna che non l’ha preso, altrimenti insieme alla lettera di licenziamento gli davano pure il tentato omicidio.
Siamo arrivati a questo punto. Ma ci viene il sospetto che non ci fermeremo. Avanti di questo passo e tra poco arriverà una legge che imporrà un cartello in ogni locale pubblico: «Non è consentito fumare ma è consentito rubare». Potremmo suggerire, insieme al «protocollo di non intervento», anche una raccolta a punti per ladri. In effetti: perché riservare la Fidelity Card solo ai clienti dei supermercati? Ci vuole la Fidelity Card per rapinatori. Ogni dieci furti, si vince un set di posate o un bollitore. Ovviamente da sottrarre furtivamente fra gli applausi dei dipendenti. Consigliabile anche, accanto alla cassa automatica e alla cassa rapida, la cassa taccheggio per evitare ai delinquenti di dover mettersi in fila accanto a quei fessi che si ostinano a pagare. Pronta anche la campagna promozionale del due per tre: ogni due furti te ne danno in omaggio un terzo. Con ringraziamento del supermercato.
Non è meraviglioso? Per altro questa notizia ci aiuta anche a capire ciò che succede in Italia, e che a prima vista ci sembrava strano. Perché - ci chiedevamo - mandiamo a processo i carabinieri che fanno i posti di blocco (caso Ramy) e condanniamo quelli che cercano di fermare i rapinatori violenti (caso Marroccella)? Perché giustifichiamo chi fugge senza fermarsi all’alt e chi cerca di accoppare un militare «solo» con un cacciavite (ma che diamine: vuoi almeno dotarti di un bazooka? O di un mitragliatore? Che razza di delinquente sei?)? E perché condanniamo chi viene aggredito nella sua casa o nel suo negozio a risarcire i delinquenti che lo hanno aggredito (caso Roggero)? Ora è tutto più chiaro: stiamo andando verso Londra. Direzione: zuppa inglese. Vogliamo arrivare anche a noi a proclamare ufficialmente la libertà di furto con severe punizioni per chi si oppone all’inviolabile diritto di delinquere. Walker docet. Del resto l’Inghilterra non ha insegnato al mondo come costruire una democrazia? Ora può anche insegnare come distruggerla.
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(Ansa)
Il carabiniere che guidava è accusato di omicidio stradale con «eccesso colposo nell’adempimento del dovere». Ma una sentenza del Palazzaccio ribalta la tesi dei pm.
Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.
La sentenza in questione - della quale, sempre con riferimento al caso Ramy, era già stata data notizia sulla Verità dell’11 ottobre 2025 - è la n. 4963/2025 della III sezione civile. Essa riguarda un caso la cui dinamica era esattamente sovrapponibile a quella del caso Ramy, con la sola differenza che non vi era stato alcun evento mortale e che oggetto del contendere era soltanto la responsabilità civile per le lesioni che taluni appartenenti alla forza pubblica, impegnati nell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt, avevano subito per averlo volontariamente tamponato.
La decisione della Cassazione fu nel senso che di tali lesioni doveva rispondere, quale unico responsabile, il conducente del veicolo tamponato, dal momento che a carico del conducente di quello tamponante non era ravvisabile colpa alcuna, dovendosi la sua condotta considerare «doverosa e, pertanto, scriminata dall’art. 51 cod. pen.». Si noti che l’art. 51 del codice penale, che prevede, per quanto qui interessa, la non punibilità del fatto astrattamente qualificabile come reato se commesso nell’«adempimento di un dovere», è lo stesso articolo al quale si fa riferimento nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci, sostenendosi, però, che quest’ultimo lo avrebbe violato ponendo in essere una «condotta di guida sproporzionata» rispetto all’obiettivo, pur legittimamente perseguito, di bloccare il veicolo fuggitivo. Più in particolare, si addebita al carabiniere di aver mantenuto, nell’inseguimento, «una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga».
Difficile immaginare un più evidente contrasto fra tale impostazione accusatoria e il principio affermato nel citato precedente della Cassazione. Mentre per quest’ultimo, infatti, il tamponamento, non colposo ma addirittura volontario, del veicolo inseguito rientrava pienamente nei limiti della causa di giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere, per la Procura della Repubblica di Milano, invece, tali limiti sarebbero stati superati per il solo fatto che, senza neppure volerlo ma soltanto per colpa, il tamponamento o, comunque, la collisione erano avvenuti. E la colpa sarebbe consistita, in sostanza, a ben vedere, soltanto nell’avere il carabiniere condotto l’inseguimento proponendosi come obiettivo prioritario quello di bloccare il veicolo fuggitivo e non invece - come sembra che, secondo la Procura, sarebbe stato doveroso - quello di evitare, comunque, il pericolo di una collisione, anche a costo di consentire al veicolo fuggitivo di far perdere le proprie tracce. Un tale ragionamento appare evidentemente basato sul fallace presupposto che l’inseguimento di chi abbia violato un posto di blocco debba essere condotto in modo da curare prioritariamente l’esigenza che non venga a determinarsi alcun aumento del livello di rischio già liberamente accettato dall’autore della violazione con il darsi alla fuga. Il che, se fosse vero, comporterebbe che dovrebbe allora, ad esempio, considerarsi generatore di responsabilità a titolo di colpa anche il comportamento degli inseguitori che, per fermare la corsa del veicolo inseguito, lo colpiscano alle gomme facendole scoppiare o afflosciare, qualora, a causa di ciò, il conducente ne perda il controllo e, impattando in qualche ostacolo, rimanga ferito o ucciso.
Va da sé, naturalmente, che non può certo, per converso, sostenersi che qualsiasi condotta sia lecita quando abbia come scopo quello di bloccare la corsa del fuggitivo. È evidente, infatti, che, secondo l’indiscusso principio generale che regola tutte le cause di giustificazione dei reati, è necessario, perché la causa di giustificazione possa essere pienamente riconosciuta, che vi sia proporzione tra la condotta astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato e l’obiettivo lecito che, con quella condotta, si intende perseguire. Sarà, pertanto, sempre da escludere che possa invocare la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere l’agente della forza pubblica che, per bloccare la fuga di chiunque abbia commesso un qualsiasi illecito e non costituisca, al momento, un pericolo per alcuno, gli spari addosso. Ma è proprio il requisito della proporzionalità quello che risulta espressamente riconosciuto nella sentenza della Cassazione di cui si è detto e risulta, invece, escluso nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci. E ciò senza che di tale esclusione sia stata offerta, per quanto è dato sapere, alcuna valida spiegazione, tale non potendosi certamente ritenere quella costituita dal fatto che, come si mette in rilievo nella stessa richiesta, era già stata rilevata la targa del motociclo condotto da Fares Bouzidi e sul quale era trasportato Ramy. È di elementare evidenza, infatti, che il motociclo avrebbe potuto essere oggetto di furto, magari non ancora denunciato, per cui dalla targa non sarebbe stato possibile risalire all’identità dei due occupanti che, ovviamente, era invece necessario accertare. Di una tale evidenza è difficile pensare che possa non essersi resa conto la stessa Procura della Repubblica di Milano, per cui l’aver essa fatto leva sulla circostanza in questione per sostenere la propria decisione sembra rivelare una sorta di «accanimento accusatorio», tale da averla indotta, per raggiungere il proprio scopo, anche ad avvalersi di elementi palesemente privi di rilievo, contando forse sull’eventualità che essi producano comunque un qualche effetto. Un atteggiamento, questo, che, purtroppo, sembra sempre più diffuso tra gli uffici del pubblico ministero, a cominciare da quando, nell’ormai lontano 1989, è entrato in vigore l’attuale codice di procedura penale, basato appunto sul sistema definito, non per nulla, «accusatorio»; dal che è derivata la progressiva tendenza dei magistrati del pubblico ministero a considerarsi non più, come per il passato, organi «di giustizia» al pari, pur nella diversità delle funzioni, dei magistrati giudicanti, ma soltanto organi puramente «d’accusa». E i risultati, nel caso in discorso come in tanti altri, sono quelli che si vedono.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
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2026-04-08
Chris Giudice: «Per i giovani Internet è l’università fai da te di satanismo e violenza»
Nel riquadro, Chris Giudice (IStock)
L’esperto di esoterismo: «Sul Web circolano contenuti di ordini occulti in modo disorganizzato, che si mischiano a elogi delle stragi di massa».
Chris Giudice è dottore in storia e sociologia dell’esoterismo occidentale, ed è probabilmente lo studioso che meglio conosce le nuove forme di satanismo che si diffondono a partire dai gruppi online. Circoli come quelli che frequentavano in Rete anche alcuni ragazzi italiani che nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé sulle pagine di cronaca. Ad esempio il diciassettenne di Perugia che è stato fermato per terrorismo di recente e progettava una strage a scuola.
Tanto si è scritto riguardo le frequentazioni online di questi ragazzo. Satanismo, accelerazionismo, neonazismo. Raccontata così sembra una commistione perfino un po’ caricaturale di suggestioni. Di che gruppi parliamo davvero?
«Non siamo di fronte a semplici spauracchi, ma il racconto mediatico tende a essere impreciso. Nella maggior parte dei casi non esistono ordini occulti o società segrete con strutture stabili o catene di comando chiaramente identificabili. Piuttosto, ci troviamo di fronte ad ambienti fluidi, spesso privi di confini chiari tra partecipazione, osservazione e semplice esposizione. Il riferimento più noto resta l’Order of nine angles, un ordine occulto di area satanista nato in Inghilterra tra gli anni Settanta e Ottanta. A partire dagli anni 2010, però, il suo materiale ha iniziato a circolare online in modo sempre più autonomo, perdendo il legame con un contesto unitario. In questa fase, più che un’organizzazione, si ha una circolazione di materiali che possono essere riutilizzati in contesti completamente diversi».
Come nel caso di Perugia.
«Il caso di Perugia mostra come questi elementi si inseriscano oggi in ecosistemi più ampi: non solo riferimenti all’occulto, ma anche immaginari legati ai mass shooter, simbologie neonaziste e retoriche accelerazioniste. In questi ambienti, la violenza assume una dimensione performativa, quasi simulata in anticipo. Accanto a questo emergono fenomeni come 764 o No lives matter, che non sono ordini in senso proprio ma ambienti digitali frammentari. Qui l’occulto funziona soprattutto come linguaggio: elementi simbolici usati spesso fuori contesto per intensificare la trasgressione. Il punto non è tanto “chi appartiene a cosa”, quanto il fatto che esista un lessico condiviso - esoterico, nichilista e politico - che circola liberamente online e che rende possibile una forma di partecipazione anche senza un reale coinvolgimento strutturato».
Quali sono gli obiettivi di questi gruppi?
«Non esiste quasi mai un obiettivo unitario. Più che un progetto, si tratta di una postura: la trasgressione estrema come strumento di trasformazione individuale. Nel caso dell’Order of nine angles, questo è esplicito: il superamento dei limiti viene concepito come pratica. Quando questi contenuti circolano fuori contesto, però, perdono struttura e vengono semplificati. Il caso di Perugia è esemplare: il riferimento alla Werwolf division e ai mass shooter mostra un immaginario costruito attraverso elementi diversi - suprematismo, cultura mass shooter, retoriche accelerazioniste - in cui la violenza viene pensata e, in parte, messa in scena prima ancora di essere compiuta, anche attraverso la ricerca e la condivisione di materiali tecnici, manuali e istruzioni, che trasformano l’idea in qualcosa di operativamente praticabile. In ambienti come 764 o No lives matter, questa logica si radicalizza: la trasgressione diventa fine a sé stessa, un gesto da compiere e talvolta da condividere. La violenza diventa performativa. L’obiettivo non è tanto cambiare il mondo in modo strutturato, quanto mettere alla prova sé stessi attraverso il superamento dei limiti, anche in assenza di un obiettivo esterno chiaramente definito».
Ma questi ambienti attirano soltanto giovanissimi o anche adulti?
«L’ingresso oggi è quasi sempre giovanile. I canali sono quelli dell’ecosistema digitale: Telegram, Discord, Signal, ma anche chat legate ai videogiochi. Non si tratta di percorsi di studio, ma di traiettorie informali: si entra in una chat, si seguono link, si condividono materiali, spesso senza una piena consapevolezza del contesto. Non è un caso che videogiochi come Roblox abbiano limitato le funzionalità di chat, introducendo verifiche dell’età e restrizioni nei contatti tra utenti, proprio per ridurre questo tipo di esposizione. Il passaggio verso contenuti più estremi avviene in modo graduale. Gli adulti sono presenti, ma meno visibili: possono facilitare o orientare, ma raramente emergono come punti di riferimento espliciti. Il primo contatto avviene quindi molto presto, all’interno di spazi digitali che possono diventare, nel tempo, luoghi di radicalizzazione».
Esiste un vero e proprio reclutamento?
«Non nel senso classico. Non ci sono affiliazioni formali né rituali obbligati. Il modello è più sfumato e spesso più efficace. Si tratta di esposizione progressiva: si entra per curiosità e si resta perché il contenuto diventa via via più radicale. Il passaggio è graduale e spesso poco consapevole. Più che una figura che recluta, c’è un ambiente che orienta e che, attraverso la ripetizione e l’esposizione continua, rende certe posizioni progressivamente plausibili. Chat e gruppi funzionano come spazi di normalizzazione, in cui certi linguaggi diventano familiari. A questo si aggiungono dinamiche di riconoscimento e appartenenza, che rafforzano il coinvolgimento. In alcuni casi emergono anche forme di pressione più dirette, ma restano inserite in un ecosistema che funziona senza una struttura formale».
In estrema sintesi: in che cosa crede un odierno satanista?
«Serve distinguere. Esistono forme di satanismo contemporaneo strutturate e non violente - come la Church of Satan o il Temple of Set - che non hanno nulla a che vedere con questi contesti. Negli ambienti più frammentari, invece, il satanismo non è tanto un sistema di credenze quanto un insieme di pratiche. Al centro c’è il superamento dei limiti: infrangere tabù, costruire un’identità in opposizione. Questo lo colloca nell’ambito della Left-Hand Path, ma in forma semplificata. Rimane l’elemento operativo: l’atto, la trasgressione, la prova. Non c’è una dottrina vera e propria, ma materiali usati spesso fuori contesto. A questo si aggiunge l’ibridazione con linguaggi politici estremi e con una cultura digitale che amplifica e ricombina i contenuti. Si tratta, più che di un sistema di credenze, di una pratica identitaria, che non richiede una piena adesione teorica, ma piuttosto una disponibilità all’azione».
Secondo lei quelle che abbiamo descritto sono manifestazioni, magari estreme, di disagio come spesso si dice? Qualcosa di simile a quello che un tempo erano i sassi dal cavalcavia, per citare un triste esempio?
«Il disagio è una componente, ma non basta a spiegare il fenomeno. Ridurre tutto a malessere giovanile rischia di semplificare. Qui non siamo davanti a un gesto impulsivo. Questi atti si inseriscono in un quadro di riferimenti - testi, simboli, narrazioni - che li rendono significativi per chi li compie. C’è spesso preparazione e, in alcuni casi, una vera e propria messa in scena anticipata. Il confronto con episodi come il lancio di sassi è fuorviante: lì prevale l’impulso, qui una costruzione di senso, anche rudimentale. Questo elemento è centrale per comprendere il fenomeno. Il gesto viene percepito come qualcosa che dimostra, che si inserisce in una traiettoria. È un modo di dare senso all’azione, anche in forme estreme, e di collocarsi in una narrazione personale».
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