«Chiunque, nell’atto di compiere un’azione delittuosa e violenta contro la persona o la proprietà altrui, subisce un danno alla propria persona, non può chiedere il risarcimento per quel danno». Quello enunciato è un articolo che non esiste nel nostro ordinamento e lo propongo ritenendolo giusto. Opinione personale, naturalmente, come opinione personale è il senso di «giustizia» che sto invocando, ma proverò a motivarlo. Il caso che ho in mente è quello che la cronaca ci presenta continuamente: per esempio, il ladro che entra di notte a casa tua, gli spari, lo mutili o uccidi e lui (o chi per lui) ti chiede i danni.
Ho sempre pensato che la legge dovesse essere impostata con una logica ferrea, quasi matematica, e credo che questo sia anche lo spirito dei giuristi. Nella pratica, anche in casi ove mi son trovato coinvolto personalmente per lo più come consulente, ho dovuto constatare che la legge è contraddittoria e che troppo è lasciato all’arbitrio di giudici.
Per esempio, anche se la mia proposta di norma non esiste, l’articolo 1227 del Codice civile prevede che «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». Che, nel caso in parola, significa «se il ladro si fosse astenuto dall’introdursi surrettiziamente in casa altrui». Anzi, esistono anche sentenze di Cassazione secondo cui non è risarcibile il danno subito da chi si espone volontariamente a un rischio o nell’ambito di un’attività illecita (il solito ladro del nostro esempio).
Cosa succede, allora, quando le cronache registrano vittime dell’aggressione che, avuta la meglio sull’aggressore, sono poi condannate a risarcirlo? Il sospetto è che prevalgano le idee politiche di quel giudice che, per qualche misteriosa ragione, preferisce «punire» l’aggredito ritenendolo responsabile di colpe che sono nascoste nella mente dello stesso giudice. Non mi sto inventando niente, come ci riportano le cronache dei comportamenti di alcuni giudici; in cui soccorso arriva la contraddizione logica tra l’articolo 1227 detto sopra e il 52 del Codice penale, che considera la difesa legittima «sempre che essa sia proporzionale all’offesa». Ecco: all’auspicio dell’introduzione di un articolo come quello che ho formulato all’inizio, auspico pure che queste parole siano soppresse dall’articolo 52 e per le ragioni che seguono.
Affinché una difesa, degna di essere motivo per invocare l’articolo 52 del Codice penale, sia efficace, essa deve sempre essere stata sovrabbondante rispetto all’offesa, cosicché qualunque difesa efficace potrebbe essere sempre «punita» e una difesa non punibile sarebbe solo quella che soccombe all’offesa. Alla fine, la proporzionalità enunciata nell’articolo è una sottilissima linea di demarcazione affidata solo alla valutazione personale del giudice. Una valutazione che non solo può essere inficiata dalle idee personali di questi, ma che è senz’altro inficiata dal fatto di essere effettuata «col senno di poi», per così dire.
Dell’individuo che ti entra in casa notte tempo vorremmo, invece, avere non solo il diritto ma anche il dovere di presumere il peggio e cioè che è armato ed è un assassino e vorremmo avere il diritto di potergli sparare se ne abbiamo l’opportunità, soprattutto se in camera da letto ci sono bambini che abbiamo il dovere difendere. Se questi diritti-doveri ci fossero riconosciuti, allora la conclusione dell’articolo 52 è inopportuna e, viceversa, mantenere quelle conclusioni implica che non ci è consentito di prevenire il peggio. Una prima obiezione è che non è detto che l’intruso voglia uccidere e che molte volte gli intrusi non hanno ucciso. Già, ma siccome sappiamo che alle volte hanno ucciso, potremmo sapere in quale delle volte rientra il nostro caso solo accettando il rischio di essere uccisi.
Un’altra obiezione è: «Non ci si può fare giustizia da sé». A parte il fatto che chi spara aggredito in casa propria non si sta facendo giustizia (lo sarebbe se, venuto a conoscenza del nome e dell’abitazione del ladro che l’ha derubato, gli andasse a casa per «punirlo»), all’obiezione segue la domanda: e chi deve fare giustizia? «Lo Stato», sarebbe la risposta. Però, forse, lo Stato non dovrebbe avere la pretesa di essere il solo a fare giustizia quando, di fatto, si astiene dall’esercitarla. Il poveretto accusato dallo Stato di essersi fatto giustizia da solo alla decima volta che si è trovato al cospetto di malviventi avrà pure il diritto di chiedere conto allo Stato della giustizia fatta le nove volte precedenti: solo uno Stato che dimostri di aver fatto giustizia può reclamare di essere il solo a poterla esercitare.
C’è un altro elemento a favore della assoluta esclusione di risarcimenti all’aggressore e dell’articolo proposto all’inizio. La vittima che reagisce in un modo che poi lo Stato punisce sta, di fatto, subendo un danno (la punizione) che non avrebbe subito se l’aggressore non lo avesse aggredito. Allora, è l’aggressore che ha messo la vittima nelle condizioni di infrangere, suo malgrado, la legge: sarebbe, così, prefigurabile una richiesta di risarcimento da parte della vittima punita dallo Stato contro l’aggressore. Cosicché, anche quando nell’articolo 52 si volessero mantenere le parole «sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», bisognerebbe escludere in modo esplicito, netto e chiaro, risarcimenti all’aggressore.
Per concludere il ragionamento: il principio che, a mio avviso, dovrebbe passare è che un aggressore deve essere consapevole dei rischi che corre con l’azione aggressiva e non può lamentarsi se quei rischi si sono tramutati in danno.