
Il giurista e deputato socialista nel 1919 elaborò la sua visione garantista in un articolo critico sulla riforma del processo penale. Il pm e il giudice dovevano avere due percorsi separati per evitare la «fabbrica delle condanne» creata dal controllo politico sulla magistratura.
La sintesi del pensiero di Giacomo Matteotti in merito alla separazione delle carriere è tutta in un articolo di poche pagine apparso nel 1919 sulla «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza» diretta da Luigi Lucchini. Il deputato socialista e fine penalista prendeva le mosse da una critica all’ultima riforma del Codice di procedura penale entrata in vigore appena sei anni prima. Nel 1913 la riforma Finocchiaro Aprile aveva sostituito il vecchio codice del 1865, di fatto un adattamento del codice del Regno di Sardegna del 1859, nel quale le carriere delle parti giudicante e requirente erano unite e inserite in una rigida struttura gerarchico-burocratica.
Il pm dipendeva direttamente dal Ministero della Giustizia e i giudici e i pm potevano essere liberamente trasferiti o rimossi per volere dell’esecutivo. La riforma del 1913 cercò di mitigare l’impianto che affondava le proprie origini in era napoleonica con una serie di modifiche proprie del pensiero liberale, come l’istituzione del giudice istruttore per mitigare il palese svantaggio della difesa durante le fasi preliminari del processo penale. Tuttavia, sull’indipendenza delle parti dal potere politico l’intervento del 1913 fu solo di facciata, perché in sostanza lasciava la figura del pubblico ministero ancora legata all’influenza politica, nonostante l’introduzione di alcune formule (difesa del «bene comune» da parte del pm) che apparivano più come proclami che come realtà di fatto nelle fasi del processo penale.
La critica del Matteotti penalista, che si era formato con Alessandro Stoppato (giurista tra gli autori della riforma del 1913) mirava ad andare molto più in là di quelli che riteneva dei passi troppo timidi. La sua visione del sistema giuridico e dei protagonisti del processo penale erano una summa di garantismo molto avanzata per l’epoca. Matteotti partiva contestando la natura ancora «ibrida» dell’accusa rappresentata dal pubblico ministero, che si traduceva in un’istruttoria sbilanciata a evidente sfavore della difesa. Il fatto poi che parte requirente e giudicante mantenessero lo stesso iter nelle carriere, per il giurista di Fratta Polesine portava alla naturale creazione di una «casta», in quanto le due parti potevano essere influenzate da una sorta di «spirito di corpo» dovuto alla pregressa esperienza dei giudici come pm. Aggiungendo il fatto che l’influenza politica era ben radicata nelle due figure, Matteotti riteneva che il giudice dovesse essere totalmente separato dalla figura dell’accusa, per non far sì che il processo penale diventasse una «fabbrica delle condanne».
Chiarissime in merito sono le idee di Matteotti in questo passaggio dell’articolo del 1919:
«La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi» […]
Uno Stato giudice e parte allo stesso tempo era incompatibile con lo svolgimento di un giusto processo. L’influenza reciproca tra pm e giudice di fatto permaneva anche dopo la riforma liberale. Ed è questo l’aspetto più critico che già il titolo dell’articolo di Matteotti mirava a sottolineare. Il pm, descritto nella riforma del 1913 come super partes secondo formule che parevano non essere applicate de facto, era e continuava a essere, secondo l’autore, una «parte». Questa analisi, pur non negando il principio secondo cui il pm agisse per il bene collettivo, era funzionale a far risaltare la terzietà della figura del giudice, che doveva rimanere indipendente di fronte alle due parti e non influenzabile. La separazione delle carriere si inseriva in quanto strumento per garantire i principi che in seguito saranno inclusi nelle formule del «giusto processo» che Matteotti anticipò di molti anni.
Il garantismo di Matteotti e la sua visione del sistema giudiziario non trovarono spazio e furono oscurati dall’avvento del fascismo. Con le riforme Rocco (1930) e Grandi (1941) si tornò a una rigida unificazione delle carriere e al controllo gerarchico da parte dell’esecutivo. Anche dopo il 1948 e la nascita del Csm come organo di garanzia dell’autonomia della magistratura, le carriere di giudici e pm sono rimaste unite. Ai tempi di Matteotti, però, gli effetti del «processo mediatico» erano naturalmente sconosciuti. Il ruolo del pubblico ministero come protagonista dei media e diretto interlocutore del «popolo» spettatore non poteva essere allora immaginato da Matteotti. Tanto meno l’ondata giustizialista che seguì la stagione dei grandi processi in cui si è assistito a un rivolgimento delle parti, dove gli odierni sostenitori del «No» nel referendum sulla riforma Nordio forse dimenticano, additandone la natura «fascista», quanto il Matteotti giurista sostenne più di un secolo fa.





