• Il governo deve ancora approvare il saldo e stralcio, ma entro fine dicembre saranno cancellate d’ufficio le cartelle sotto i 1.000 euro emesse dal 2000 al 2010. Per chiudere i processi con l’Agenzia delle entrate bisogna presentare domanda entro il 31 maggio 2019.
  • Rottamazione ter: la somma, senza sanzioni e interessi, sarà divisa in dieci rate su cinque anni.

Lo speciale contiene due articoli.

Ritorna il saldo e stralcio delle cartelle. Dopo un primo momento di crisi tra Movimento 5 stelle e Lega (Luigi Di Maio accusò «una manina» di aver modificato il testo del decreto fiscale numero 119/2019) torna in pista la proposta portata avanti delle Lega del «saldo e stralcio delle cartelle». Il 6 dicembre 2018 il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea Confimi industria ha infatti dichiarato di essere «convito che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani ed Equitalia (Agenzia delle entrate e riscossione, ndr). Gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni. L’artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che è schiavo di una cartella da 40.000 euro da una vita deve poter tornare a vivere, e quella cartella va stracciata. Ne sono straconvinto e questo c’è nel contratto di governo».

Dunque la pace fiscale 2019 e lo stralcio delle cartelle dovrebbe arrivare al Senato con un emendamento ad hoc. Ma la nuova norma risulta essere ben diversa rispetto a quelle originariamente pensate. Fino a due mesi fa si parlava infatti della possibilità di «riaprire il 730». E dunque di poter fare una dichiarazione integrativa da presentare all’Agenzia delle entrate. Con il documento si sarebbero dunque andati a denunciare nuove somme. Di queste si sarebbe dovuto pagare solo il 6%, il 10% o il 25% in base al proprio Isee o sull’indice di liquidità. Sempre a ottobre si parlava di poter far rientrare nella pace fiscale le somme fino a 1 milione di euro, poi si è passato a 500.000 e poi ancora a 200.000 euro. A oggi la situazione è ben diversa. Non si parla più di dichiarazione integrativa e il range è ben inferiore. Potranno infatti accedere alla agevolazione le cartelle esattoriale che oscillano tra i 30 e i 90.000 euro e sarà chiesto di saldare il 15% della somma totale (non si sa ancora se comprensiva di more e sanzioni oppure no). A questo punto la cartella verrà stralciata.

Se dunque da una parte abbiamo un emendamento ad hoc che non è stato inserito del Dl 119/2019, dall’altra c’è la pacificazione fiscale delle controversie tributarie (articolo 6 del Dl 119/2019), già approvata in via definitiva. Il vantaggio introdotto riguarda la creazione di un regime più vantaggioso in base al grado di giudizio raggiunto in sede di contenzioso con l’Agenzia delle entrate. Se l’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata entro il 24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto), è contraria all’amministrazione fiscale sono previsti degli sconti sull’importo oggetto della sentenza (accettando di pagare, si toglie allo Stato la possibilità di ricorrere in appello e si elimina il rischio di veder ribaltata la sentenza). E dunque: nell’ipotesi in cui la sconfitta dell’Agenzia delle entrate sia stata pronunciata con una sentenza di primo grado si pagherà la metà dell’importo totale. Se invece la sconfitta dell’amministrazione è stata stabilita tramite una sentenza di secondo grado si pagherà un quinto del valore della controversia. Ma gli sconti non finisco qui perché nel caso in cui una controversia sia relativa solamente alle sanzioni senza essere collegata al tributo è possibile definirla pagando il 15% del valore totale (se l’ultima pronuncia non cautelare è stata favorevole all’Agenzia delle entrate) o il 40% del valore della lite negli altri casi (quando per esempio non è stata ancora emessa alcuna pronuncia oppure se c’è stato un rinvio di pronuncia da parte della Cassazione).

Le controversie tributare che possono godere degli sconti fiscali sono quelle aventi come oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni), quelle pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Cassazione, a chi è stato notificato il ricorso di primo grado entro il 24 ottobre 2018 o tutte quelle controversie in cui il processo è ancora in corso. Non rientrano nella definizione agevolata tutte quelle controversie in cui sono parte amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (Agenzia del demanio o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Per accedere alla definizione agevolata i contribuenti devono presentare l’apposita domanda entro il 31 maggio 2019 e versare l’importo dovuto della controversia. Nel caso in cui si ottenga il pagamento a rate, entro il 31 maggio 2019 dovrà essere versata la prima rata. Se invece è possibile estinguere la lite senza pagare alcun importo, la definizione si perfezionerà con la sola presentazione della domanda.

Attenzione perché per ciascuna controversia autonoma dovrà essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo (il modello sarà approvato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate e dunque sarà possibile trovarlo sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Per definire la controversia il contribuente dovrà dunque presentare la domanda e versare un importo pari al valore della controversia. La somma dovrà dunque essere al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Il versamento dovrà essere fatto usando il modello F24 e gli appositi codici tributo, che saranno definiti dall’Agenzia delle entrate. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o, nel caso si parli di importi superiori ai 1.000 euro, in massimo 20 rate trimestrali. Se si avrà diritto alla rateizzazione entro il 31 maggio 2019 si dovrà versare la prima rata. I termini di versamento delle altre rate saranno il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2019.

È inoltre previsto lo stralcio delle cartelle fino a un’importo di 1.000 euro per i debiti accumulati tra il 2000 e il 2010. Il contribuente non dovrà inviare nessuna richiesta, dato che sarà l’amministrazione a comunicare in modo telematico le quote annullate e a provvedere entro il 31 dicembre.


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