Giuseppe Capoccia, Procuratore di Lecce
Poi, come spesso accade, l’attesa è durata fino al 1989 quando fu varato il Codice Vassalli, frutto di una lunghissima gestazione: scomparve il giudice istruttore e si creò la Procura presso la Pretura. Ancora dieci anni dopo si introdusse in Costituzione il principio del giusto processo: «Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale».
Cosa significava l’inserimento di quell’articolo in Costituzione? Che in precedenza i processi erano ontologicamente ingiusti? Che i Costituenti avevano pensato a un processo senza il giudice terzo? No di certo! L’articolo 111 testimoniava che la sensibilità della società era cambiata, si era evoluta, accresciuta, migliorata e, a un dato momento, è stato necessario introdurre innovazioni che meglio rispondessero a questa nuova esigenza sociale.
Ha forse l’articolo 111 della Costituzione risolto i problemi del processo penale? No, ma non è la Costituzione che risolve i problemi pratici della giustizia penale (al pari dei problemi della sanità). Ma certamente le norme costituzionali stabiliscono i principi e indicano la via di una evoluzione sulla quale, infatti, il legislatore ordinario si è incamminato (e ancora prosegue) nell’intento di riequilibrare le posizioni delle parti, di aumentare gli spazi per la difesa, soprattutto in tema di libertà personale e di tutela della riservatezza e dignità delle persone indagate. Percorso lungo e non sempre lineare che, però, se osservato con un minimo di sguardo storico, evidenzia una direzione ben precisa.
E la separazione delle carriere (non solo delle funzioni) è un passaggio decisivo per porre il giudice in una posizione di assoluta terzietà rispetto alle parti processuali.
Giudice e Pm fanno mestieri diversi e devono avere percorsi professionali distinti e separati a partire dalla selezione iniziale; un percorso formativo che educhi e raffini capacità differenti.
L’approccio alla realtà da parte del Pm è propositivo, coltivando curiosità e spirito di ricerca, capacità di dirigere la polizia giudiziaria (e di non farsi da quella dirigere), attitudine a considerare una strategia investigativa nella prospettiva del dibattimento. E poi occorre che sia sempre aggiornato sulle tecniche di investigazione, sui nuovi strumenti, sulle specializzazioni dei consulenti tecnici; deve anche essere appassionato a conoscere l’evoluzione dei fenomeni criminali. E soprattutto deve essere pronto e disponibile alla collaborazione con i colleghi dell’ufficio, con altre Procure e con gli organismi dell’Unione europea e degli altri Stati: oggi non si può concepire alcuna indagine che abbia un qualche rilievo e che non coinvolga nella fase del coordinamento investigativo la Procura nazionale antimafia o Eurojust. L’epoca del Pm solitario, geloso del suo fascicolo, è definitivamente tramontata; l’autonomia del magistrato si misura nella sua capacità di collaborare lealmente con altri uffici, condividendo informazioni e atti, agendo di comune accordo, calibrando i tempi e riconoscendo le legittime esigenze dei colleghi: su questi parametri si deve misurare adesso il Pm che voglia essere realmente autonomo, ma al contempo responsabile. L’idea che autonomia e indipendenza siano la monade in cui è racchiuso il singolo Pm è oggi piuttosto la caricatura del nostro ruolo. La Procura è un ufficio giudiziario in cui predomina il profilo della collaborazione, della condivisione, del lavoro in gruppo: il frequente riunirsi in assemblea generale o per gruppi specializzati evidenzia una attitudine ad affrontare insieme questioni e problemi e trovare soluzioni nella sintesi delle differenti posizioni individuali: e tutti sono sollecitati, in correttezza e lealtà, a convergere verso posizioni condivise.
Al Giudice queste caratteristiche e questo lavoro di sintesi non interessano! Anzi il Giudice deve agire in maniera esattamente opposta: seduto sul suo ideale scranno, attende le richieste del Pm (e della Difesa), le valuta nella loro oggettività in quel luogo sacro e inviolabile che è la camera di consiglio ed esprime il suo giudizio.
Mi soffermo soltanto sulla fase delle indagini preliminari, allorquando il Pm agisce con la tutela del segreto istruttorio, di tanto in tanto domandando al Giudice un’autorizzazione per un atto particolarmente invasivo o per una misura cautelare. Sia chiaro: le indagini devono essere segrete, altrimenti non sarebbero indagini. Ma proprio in ragione di questa caratteristica e della occasionalità del suo intervento, egli non è coinvolto nelle investigazioni, non conosce e non deve conoscere il percorso investigativo che conduce il Pm a quella richiesta da valutarsi nella sua pura oggettività: legittimità della richiesta e adeguatezza degli argomenti. Il Giudice non deve occuparsi di considerazioni complessive dell’indagine, del suo sviluppo, della sua razionalità: interviene soltanto per singoli, isolati atti di cui giudica legittimità e motivazione. Figura lontanissima dal vecchio giudice istruttore che (come dice il nome) istruiva il processo, accompagnato dal Pm, formando una coppia inseparabile. È giunto il tempo in cui questo legame indissolubile tra giudice e Pm sia sciolto perché il processo accusatorio è tutt’altra cosa da quello inquisitorio. Le indagini sono condotte in autonomia dal Pm con la polizia giudiziaria, richiedendo l’intervento del giudice per singoli, isolati atti. E la necessaria frequentazione processuale (spesso quotidiana) non deve essere alterata dalla colleganza: è necessario che sia presidiata dalla separatezza delle carriere scolpita in Costituzione.
D’altro canto, nel panorama europeo la più recente creazione di un ufficio del Pm è stato Eppo (European public prosecutor’s office) che svolge investigazioni sui fatti che offendono gli interessi finanziari dell’Unione: si tratta di un ufficio separato e distinto dai giudici nazionali davanti ai quali propone e sostiene l’accusa. Non ha nulla a che vedere con i giudici. Totale estraneità. È questo è il modello europeo di Pm: indipendente e autonomo da ogni altro potere. Separato dal Giudice.