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2020-06-28
Guida all’ecobonus. Incentivo al 110% sulle ristrutturazioni
L'ecobonus al 110% scalda i motori, in vista della sua partenza a luglio. Il decreto Rilancio, tra le varie misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini, ha infatti previsto anche un'agevolazione del 110% per tutte le attività di miglioramento energetico degli edifici. E dunque tutte le spese che verranno sostenute dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021, che avranno a oggetto uno di questi interventi, avranno diritto all'agevolazione prevista dal governo, che sarà spalmata in cinque quote annuali di pari importo, oppure potrà essere trasformata in un credito cedibile alla ditta che esegue i lavori o alla banca.
Nell'ecobonus 110% rientrano tutti i lavori per l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini e l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Se poi, a uno di questi interventi, si volesse affiancare l'installazione di una ricarica per i veicoli elettrici, allora l'agevolazione del 110% verrebbe estesa anche all'acquisto e alla posa delle colonnine. Da non dimenticare inoltre le precedenti agevolazioni energetiche previste dal decreto legge n. 63/2013. È stata infatti estesa l'agevolazione al 110% se si dovessero accorpare gli interventi previsti in passato a uno di quelli coperti dal nuovo ecobonus. Nel caso in cui non si scegliesse di unire i due interventi energetici, si potrebbe comunque usufruire dei vecchi sgravi fiscali (installazione del condizionatore, serramenti, eccetera) nelle percentuali e nelle modalità di spesa previste. Il nuovo bonus ha inoltre ricompreso anche le misure antisismiche e di messa in sicurezza degli edifici, che erano state stanziate dal dl n. 63/2013. Anche in questo caso si ha diritto all'agevolazione del 110% se si rispettano tutti i requisiti richiesti dal nuovo bonus.
Un altro aspetto da tenere particolarmente in considerazione, qualora si decidesse di effettuare degli interventi edilizi per poter usufruire dell'agevolazione, è il miglioramento energetico. Gli interventi che verranno svolti dalla ditta dovranno migliorare l'edificio almeno di due classi energetiche o, se questo non fosse possibile, della classe energetica più alta possibile, in base alla propria base di partenza. Il tutto deve essere messo nero su bianco, compilando un Attestato di prestazione energetica (Ape) da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Se non si dovesse rispettare questo criterio energetico non sarà possibile ottenere l'ecobonus. E dunque si dovranno pagare i lavori svolti senza agevolazioni. Il decreto prevede che nelle spese detraibili rientrino anche quelle relative al rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni relative al visto di conformità.
L'ecobonus al 110% si applica agli interventi portati a termine: dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professionisti, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), dagli istituti creati sotto la forma di società che però rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili di loro proprietà e gestiti per conto dei Comuni, e per gli interventi fatti su immobili delle cooperative che successivamente vengono assegnati in godimento ai propri soci.
Il decreto Rilancio prevede che il contribuente possa decidere se usufruire dell'ecobonus al 110% come sconto in fattura sul prezzo anticipato dal fornitore o se trasformarlo in un credito di imposta da cedere a chi si è occupato dei lavori, oppure alle banche. Nel caso in cui si scelga la strada della cessione bisogna però tener conto che si dovrà seguire una procedura dell'Agenzia delle entrate. Prima di avviarla ci si deve anche assicurare che la ditta o la banca in questione siano disponibili ad accettare il credito di imposta. Opzione non così scontata perché nel caso dell'impresa, se questa accettasse il credito di imposta, dovrebbe anticipare l'intera spesa, pagandola di tasca propria, iniziando a recuperare qualcosa soltanto l'anno dopo. Per le banche subentra invece il problema della fiducia, relativamente al fatto che effettivamente tutti i lavori siano stati portati a termine in maniera regolare. Da non dimenticare che la detrazione andrà ripartita tra gli aventi diritto e in cinque rate annuali di pari importo.
Sono state previste sanzioni penali e pecuniarie. Nel caso in cui l'operazione messa in atto costituisca un reato si dovrà risponderne penalmente. Inoltre, per tutti i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni non veritiere ci sarà una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 2.000 a un massimo di 15.000 euro, per ciascuna attestazione falsa rilasciata. Proprio per questo è stato anche previsto che la ditta che si occuperà dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni che farà. E comunque non dovrà essere inferiore ai 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Da non dimenticare che se venisse rilasciata una dichiarazione falsa, oltre a rischiare la multa, si verificherebbe anche la perdita dell'agevolazione per il soggetto che l'ha richiesta.
Come in tutte le misure che vengono previste e soprattutto nel caso delle agevolazioni fiscali, lo Stato si deve sobbarcare dei costi. E in questo caso il decreto Bilancio ha previsto che ci saranno oneri per il 2020 pari a 62,2 milioni di euro. La somma sale a 1.268,4 milioni per il 2021, e ancora a 3.239,2 milioni per il 2022. Per il 2023 sono previsti oneri per 2.827,9 milioni e per il 2024 e il 2025 spese per 2.659 milioni di euro. Questi si andranno dunque ad aggiungere al numero di agevolazioni fiscali già presenti in Italia e di cui si fa fatica a tenere il conto, oltre che a capire quanto effettivamente incidano sul bilancio dello Stato, sia nel medio che nel lungo periodo.
Attenzione ai criteri minimi ambientali. Basta fare un errore per ritrovarsi dal buono alle multe
In questa partita i requisiti minimi ambientali vanno tenuti d'occhio: se non vengono rispettati, l'ecobonus al 110% può svanire nel nulla. Il decreto Rilancio ha infatti previsto un'agevolazione per i lavori di riqualificazione energetica, ma le insidie sono dietro l'angolo. E dunque se l'impresa a cui viene affidato il progetto non rispetta i criteri ambientali minimi, previsti dal Dm n. 259/2017 (Cam), il privato può perdere l'accesso all'agevolazione fiscale.
Partiamo dal fatto che il decreto Rilancio stabilisce in modo preciso quali siano gli interventi che rientrano nell'agevolazione e dunque anche i criteri minimi ambientali a cui prestare particolarmente attenzione. Se si ha la necessità di effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, con un'incidenza superiore al 25%, si potrà richiedere l'ecobonus. Così come per interventi sulle parti comuni degli edifici o per gli immobili unifamiliari che hanno a oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con nuovi modelli conformi alla normativa e che permettono il miglioramento della classe energetica.
I criteri minimi ambientali da non sottovalutare riguardano in particolare gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, che interessano l'involucro dell'edificio. In questo caso i Cam prevedono che i materiali isolanti non debbano essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie. Non devono inoltre essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero e non possono essere formulati, o comunque prodotti, utilizzando dei catalizzatori al piombo spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica. Ma non finisce qui, perché se gli isolanti sono prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito. E se invece sono costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota «Q» o a quella «R» del regolamento Ce n. 1272/2008. E infine il materiale isolante usato dovrà essere costituito da una quantità minima di materiale riciclato.
Passaggio fondamentale è affidato al progettista che dovrà prescrivere come in fase di approvvigionamento l'appaltatore rispetti i criteri necessari.
Se si pensa poi che gli obblighi ambientali siano finiti ci si sbaglia. E infatti la ditta che svolge i lavori dovrà prestare attenzione anche al fatto che le diverse tipologie di materiali isolanti usati dovranno sempre essere certificati tramite dei documenti ufficiali. In questo caso si parla o di una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (Epd), conforme alla normativa Iso 14025, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti la presenza di contenuto riciclato. O di un'asseverazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, che segua la norma Iso 14021.
Oltre al mondo delle certificazioni in cui districarsi e agli innumerevoli requisiti minimi da rispettare si dovrà anche fare attenzione alla classe energetica di fine lavori che otterrà l'immobile. Al comma 3 dell'articolo 119 del dl Rilancio viene precisato infatti che per poter accedere all'agevolazione alla fine dei lavori ci deve essere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Se questo non fosse consentito, si deve far raggiungere la classe energetica più alta possibile allo stabile. Il salto deve essere accertato da un attestato di prestazione energetica (Ape) che descrive la situazione prima dell'intervento della ditta e subito dopo la fine dei lavori. E il tutto deve essere redatto da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Da tenere a mente che si possono far rientrare anche le spese per il rilascio della documentazione all'interno dell'agevolazione fiscale. L'attestazione e il salto energetico risultano dunque essere fondamentali per l'ecobonus. Senza, si possono anche aver fatto i lavori, ma non si potrà usufruire dell'agevolazione fiscale. È proprio per questo che bisogna incaricare un professionista esperto per eseguire una diagnosi dell'edificio, capire le caratteristiche e le criticità che caratterizzano il condominio riguardo alle parti comuni, oltre che i problemi dei singoli appartamenti. Quest'ultimo aspetto potrebbe infatti essere di fondamentale importanza, soprattutto in ottica di certificazione energetica. Può infatti capitare che per qualche appartamento ci sia bisogno di un intervento più strutturato e drastico per poter raggiungere come risultato finale la classe energetica prefissata. E quindi i criteri ambientali minimi che le imprese devono rispettare e il raggiungimento della classe energetica a fine lavori sono fondamentali per poter accedere all'ecobonus e non incorrere in sanzioni a posteriori. Se infatti i lavori vengono svolti in maniera non corretta (uso di materiali non idonei o false certificazioni) e il tutto dovesse essere scoperto successivamente in un controllo, l'Agenzia delle entrate chiederà al contribuente di rispondere per aver goduto di un'agevolazione non dovuta.
Dal cappotto termico al fotovoltaico. Tutti gli interventi edilizi agevolati
L'ecobonus al 110% permette di fare alcuni lavori di efficientamento energetico al proprio immobile, in modo da aumentare la classe energetica al massimo livello possibile. Secondo il decreto Rilancio, voluto dal governo guidato dal premier
Giuseppe Conte, si applica una detrazione pari al 110% per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal primo luglio al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro generale dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie, è prevista l'agevolazione del 110%. L'importo massimo dei lavori però non deve essere superiore ai 60.000 euro, da moltiplicare per il numero complessivo delle unità immobiliari che compongono l'edificio stesso.
I lavori sulle parti comuni che hanno a oggetto la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione rientrano nell'agevolazione del 110%.
In questo caso i nuovi impianti devono essere almeno pari alla classe energetica A, compresi quelli ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici. La spesa massima consentita non deve eccedere i 30.000 euro, da moltiplicare per il numero di unità immobiliare che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostitutivo.
Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici unifamiliari si può accedere all'agevolazione del 110% se si fanno interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (sono inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione). In questo caso la spesa non deve essere superiore ai 30.000 euro ed è compresa, nella somma, anche quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.
Si può ottenere il bonus 110% anche se si tratta di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici privati, pubblici a uso pubblico o di nuova costruzione. Le spese non devono essere superiori ai 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale. Da sottolineare come la detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. In questo caso l'ammontare complessivo deve essere nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Negli anni passati sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali riguardo a lavori di efficientamento energetico. E dunque, per esempio, è presente un'agevolazione del 50% per le spese, sostenute dal primo gennaio 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Queste e altre agevolazioni previste possono essere estese al 110% se vengono accorpate con un intervento di efficientamento energetico previsto dal decreto Rilancio.
Anche in questo caso il decreto legge n. 63/2013 aveva previsto delle agevolazioni per quanto riguardava gli interventi sismici sugli edifici. E dunque la percentuale della detrazione è estesa al 110% per questo genere di spese sostenute dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021. Se poi il credito relativo agli interventi viene ceduto a un'impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione per gli oneri sostenuti sale dal 19% al 90%.
Per l'installazione e la messa a terra della ricarica dei veicoli elettrici è prevista l'agevolazione al 110% solo se si accorpa questo intervento a uno di quelli previsti nel decreto Rilancio per quanto riguarda l'efficientamento energetico. E dunque, anche in questo caso, l'agevolazione prevista dal dl n. 63/2013 ha la possibilità di lievitare se si accorpano due lavori. Nel caso in cui non si abbia bisogno di ricorrere a un intervento, previsto esplicitamente dall'ecobonus 2020, si potranno fare i lavori per l'installazione della ricarica dei veicoli elettrici, godendo della vecchia agevolazione.
I rischi maggiori ricadono sugli architetti
Non tutto è bonus quello che luccica. Per professionisti e imprese l'ecobonus, così come definito finora dal decreto, è un percorso a ostacoli. Gli architetti avranno maggiori responsabilità, mentre le imprese dovranno sviluppare anche capacità di natura finanziaria e fare bene i calcoli prima di acquisire un cantiere. Il rischio è di farsi male con inaspettate remissioni economiche.
I professionisti svolgono un ruolo centrale nel meccanismo dei lavori con detrazione d'imposta. A loro spetta l'Ape, l'Attestazione di prestazione energetica dell'edificio, ante e post intervento. Devono anche asseverare che i lavori siano in linea con gli obiettivi della legge, dimostrando che sono state conseguite le due classi energetiche. Il professionista si assume una doppia responsabilità, nei confronti del pubblico e del privato. Oltre al rispetto di tali requisiti deve asseverare la congruità delle spese sostenute nel cantiere.
Dopodiché interviene un altro soggetto, il commercialista o il fiscalista. Questo deve porre il visto di conformità sulla documentazione nella quale si attesta la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla detrazione d'imposta del 110%. Pertanto l'operazione, per essere completata, prevede due asseverazioni e un visto di conformità.
Ma non è finita qui. Per avere il beneficio, oltre al miglioramento energetico dell'immobile, occorre che i materiali utilizzati soddisfino i criteri ambientali minimi, i cosiddetti Cam, stabiliti dal ministero dell'Ambiente. L'architetto deve verificare che l'impresa si attenga a queste linee guida e se ne assume la responsabilità. In caso di verifiche sarà lui a risponderne. La legge prevede controlli a campione per individuare eventuali abusi. Alcuni furbetti potrebbero approfittare del vantaggio fiscale, maggiorando le voci di costo. Il professionista potrebbe mettersi d'accordo con l'impresa, chiudere un occhio sui lavori e sui materiali utilizzati più a buon mercato, e lucrare sulla differenza di costo. «Per asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori effettuati, il decreto al momento non offre riferimenti di mercato. I costi degli interventi si rifanno a una serie di prezzari anche molto diversi tra loro, come quelli provinciali, regionali, nazionali, in merito ai quali non vi è alcuna indicazione certa. Quindi cosa si intende per congruità della spesa ancora non lo sappiamo, e diventa difficile per il professionista assumersi la responsabilità e i rischi del caso», afferma Walter Baricchi, membro del Consiglio nazionale degli architetti. Poi c'è il tema delle polizze assicurative che sono già un obbligo, ma «non essendoci un accordo tra governo e sistema assicurativo c'è il problema di possibili speculazioni al rialzo dei costi».
Stefano Bastianoni, segretario di Confartigianato edilizia, l'associazione delle piccole impresi edili, sottolinea che «l'iter burocratico per arrivare allo sconto è lungo e coinvolge diversi soggetti, ciascuno dei quali vuole avere, come è logico, un vantaggio economico. Il pericolo è che qualcuno ci rimetta».
Un ruolo decisivo è svolto dalle banche e dalle assicurazioni e in generale da quegli intermediari finanziari abilitati ad acquisire il credito d'imposta ceduto dalle imprese. «È la prima volta che viene consentito questo passaggio, finora ammesso solo per gli incapienti (contribuenti con redditi talmente bassi da non beneficiare di detrazioni, ndr), ma di fatto mai attivato. Anche se è un importante passo in avanti non mancano i punti oscuri e le problematiche. Insomma non è così semplice». Bastianoni lancia il sasso: «Il committente pretende subito la detrazione del 110%, ma l'impresa, per non trovarsi a corto di liquidità, deve costruire un piano finanziario; se ha le spalle solide può anticipare i pagamenti per materiali e dipendenti, diversamente, deve mettersi d'accordo con la banca per avere la garanzia che acquisisca il credito d'imposta. Le banche potrebbero essere particolarmente esigenti nella valutazione del merito creditizio. L'impresa dovrà quindi costruire una linea di finanziamento con l'istituto in modo da ottenere in anticipo la liquidità per fare i lavori e la certezza che questa dopo si assumerà il credito». Bastianoni punta il dito su un altro aspetto rilevante. «La cessione ha un costo. Il credito è pari al 110% proprio perché si presume che alla banca vada il 10%, ma questa potrebbe pretendere anche di più. Pertanto il costruttore dovrà sviluppare una capacità di natura finanziaria e fare bene i suoi calcoli prima di acquisire un cantiere, altrimenti rischia di rimetterci. Il piccolo imprenditore si trova schiacciato tra il committente, che vuole subito godere del vantaggio economico, e la banca, che per assumere il credito, pretende maggiori garanzie. Potrebbe riproporsi la situazione dei prestiti garantiti dallo Stato, con lungaggini e ritardi. E qui il tempo stringe, dal momento che il decreto indica come scadenza il 2021, anche se ci sono varie richieste per allungare i termini almeno fino al 2022».
«Le ditte attenderanno i soldi per un anno»
«È una misura importante per riaccendere il motore economico, ma non è sufficiente. Il mondo delle costruzioni ha necessità anche di altro, di riattivare tutte le opere pubbliche e ridare fiducia al mercato del privato, movimentando il risparmio che ora giace in banca. Inoltre la durata del beneficio del 110% al 2021 è troppo limitata per far attivare gli interventi. Tra approvazione del decreto e di tutte le norme attuative e gli studi energetici, alla fine resterà solo l'anno prossimo. Non si riuscirà a fare molto». Cautela, un po' di ottimismo ma anche la consapevolezza che è solo un'aspirina per un malato grave. È questa l'analisi del presidente dell'Ance, l'Associazione dei costruttori, Gabriele Buia.
Quali sono le ombre di questo decreto?
«Il problema principale riguarda la cessione del credito. Il proprietario di un immobile o di un condominio può ricevere uno sconto dall'impresa o cedere il credito all'impresa. Ma questa lo potrà utilizzare solo l'anno successivo alla fine dei lavori, quando compare nel cassetto fiscale. Quindi solo in quel momento potrà avere la liquidità. La grande novità rispetto al vecchio sisma bonus è la possibilità da parte delle imprese di cedere il credito anche a una banca, una compagnia di assicurazione o un intermediario finanziario autorizzato. Quindi il decreto allarga molto la casistica, prima non era possibile».
Ma se l'impresa cede il credito alla banca, questa fornisce subito la liquidità o impiega i tempi che ben conosciamo dei prestiti garantiti dallo Stato?
«Il problema è che la banca può acquistare il credito solo quando vede nel cassetto fiscale dell'impresa l'autorizzazione finale. Cioè quando è dimostrato in modo documentato che tutto è stato fatto in maniera corretta. Nonostante sia stata allargata la possibilità di cessione del credito, la banca, alla luce di questa normativa, potrà dare liquidità finale soltanto l'anno dopo: cioè quando anch'essa riceverà l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate a utilizzare quel credito».
In attesa dei tempi dell'Agenzia delle entrate e delle banche, l'impresa deve comunque far fronte ai costi dei lavori. Se è grande ce la fa, ma se è piccola?
«Se un'impresa fa un lavoro da 1 milione di euro, potrà vedere la liquidità di quel cantiere solo l'anno successivo. Questo è un problema perché le imprese non sono in grado di scontare direttamente il credito perché oggi non hanno liquidità».
Se le cose stanno così, c'è il rischio che il meccanismo non funzioni.
«Abbiamo presentato un emendamento chiedendo al governo di autorizzare il pagamento dell'utilizzo del credito a saldo. Chi fa i lavori non può aspettare l'anno successivo. Ogni mese si dovrà certificare che i lavori sono stati svolti correttamente e l'Agenzia delle entrate dovrà mettere immediatamente nel cassetto fiscale di chi ha acquisito il credito la possibilità di utilizzarlo. Dobbiamo fare in modo che le imprese vengano pagate mensilmente dalle banche o dagli intermediari finanziari autorizzati, a stati di avanzamento dei lavori. Tra l'altro, questo meccanismo sarebbe identico a quanto ammesso, fino a oggi, dalla stessa Agenzia delle entrate con lo sconto in fattura. Anche prima della fine dei lavori le imprese possono ottenere infatti il credito corrispondente ai lavori realizzati. Non vedo perché non possa continuare a funzionare così. Inoltre, abbiamo chiesto che l'operazione valga fino al 2023 e non solo fino al prossimo anno».
Un altro problema segnalato dai professionisti è l'assenza di un prezzario unico come riferimento per dichiarare la congruità della spesa relativa ai lavori effettuati. Come si scioglie questo nodo?
«Abbiamo suggerito un emendamento su questo tema, chiedendo di avere un riferimento unico per tutta Italia dei prezzi utilizzabili. Per accelerare le procedure. Caf e commercialisti devono asseverare la correttezza delle procedure e la congruità dei costi. Ma tutti devono far riferimento a un solo prezzario nazionale, quindi una semplificazione procedurale».
C'è ancora tanta burocrazia?
«Rispetto al vecchio sisma bonus questo è più snello, meno laborioso. Però occorrono integrazioni affinché sia più semplice e chiara la possibilità di operare. Il diavolo sta nei dettagli, come sempre. Il ruolo del professionista è importante. Deve dimostrare che le due classi energetiche siano state raggiunte. Lo Stato ha previsto penali in caso di controlli che dimostrino che non sono state raggiunte le due classi energetiche. I professionisti devono dotarsi di assicurazioni a tutela della propria professionalità perché lo Stato ha messo sanzioni severe. Con il 110% lo Stato paga il miglioramento energetico ed è comprensibile che chieda maggiori attenzioni da parte di tutti. Non si possono escludere azioni dolose. C'è anche la necessità di individuare imprese qualificate che garantiscano il ciclo produttivo, che non si fermino a metà dei lavori. L'Ance ha attuato un programma di qualificazione delle proprie imprese per testimoniare l'esigenza di appaltare i lavori ad aziende serie e competenti».
C'è il rischio di truffe?
«È sempre possibile, se il progettista calcola in maniera strumentale e se c'è connivenza tra proprietario, architetto e impresa per aver accesso al credito. Il decreto prevede sanzioni severe proprio per arginare il malcostume. Per questo le procedure vanno semplificate al massimo. Se si restringe l'incertezza interpretativa si arginano anche le truffe. Quello che non bisogna assolutamente fare è di impedire gli interventi per il rischio che qualcuno faccia il furbo».
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Con il decreto Rilancio è partita la maxi detrazione per stimolare gli interventi di edilizia finalizzati al risparmio energetico. Dall'isolamento termico, alla climatizzazione fino al fotovoltaico e ai lavori antisismici: ecco tutto ciò che occorre sapere.Attenzione ai criteri minimi ambientali. Basta fare un errore per ritrovarsi dal buono alle multe. Se l'impresa incaricata utilizza materiali isolanti non a norma, o è sprovvista di certificazione, l'agevolazione rischia di svanire nel nulla. E sull'energia meglio certificare lo stato di partenza.Dal cappotto termico al fotovoltaico. Tutti gli interventi edilizi agevolati. I lavori di efficientamento energetico eseguiti dal primo luglio alla fine del 2021 sono coperti dallo Stato. Occhio però agli importi massimi da non superare, alla documentazione dei costi e alle classi energetiche.I rischi maggiori ricadono sugli architetti. I professionisti si assumeranno la responsabilità con il pubblico e con il privato. Previsti controlli a campione.«Le ditte attenderanno i soldi per un anno». Gabriele Buia, il presidente dell'Associazione costruttori: «La direzione è giusta, ma c'è ancora troppa burocrazia. Le imprese non possono rimanere senza liquidità per così tanto tempo dopo la fine dei lavori. Non solo: la durata del beneficio andrebbe posticipata».Lo speciale comprende cinque articoli.L'ecobonus al 110% scalda i motori, in vista della sua partenza a luglio. Il decreto Rilancio, tra le varie misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini, ha infatti previsto anche un'agevolazione del 110% per tutte le attività di miglioramento energetico degli edifici. E dunque tutte le spese che verranno sostenute dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021, che avranno a oggetto uno di questi interventi, avranno diritto all'agevolazione prevista dal governo, che sarà spalmata in cinque quote annuali di pari importo, oppure potrà essere trasformata in un credito cedibile alla ditta che esegue i lavori o alla banca. Nell'ecobonus 110% rientrano tutti i lavori per l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali nelle parti comuni dei condomini e l'installazione di impianti solari fotovoltaici. Se poi, a uno di questi interventi, si volesse affiancare l'installazione di una ricarica per i veicoli elettrici, allora l'agevolazione del 110% verrebbe estesa anche all'acquisto e alla posa delle colonnine. Da non dimenticare inoltre le precedenti agevolazioni energetiche previste dal decreto legge n. 63/2013. È stata infatti estesa l'agevolazione al 110% se si dovessero accorpare gli interventi previsti in passato a uno di quelli coperti dal nuovo ecobonus. Nel caso in cui non si scegliesse di unire i due interventi energetici, si potrebbe comunque usufruire dei vecchi sgravi fiscali (installazione del condizionatore, serramenti, eccetera) nelle percentuali e nelle modalità di spesa previste. Il nuovo bonus ha inoltre ricompreso anche le misure antisismiche e di messa in sicurezza degli edifici, che erano state stanziate dal dl n. 63/2013. Anche in questo caso si ha diritto all'agevolazione del 110% se si rispettano tutti i requisiti richiesti dal nuovo bonus.Un altro aspetto da tenere particolarmente in considerazione, qualora si decidesse di effettuare degli interventi edilizi per poter usufruire dell'agevolazione, è il miglioramento energetico. Gli interventi che verranno svolti dalla ditta dovranno migliorare l'edificio almeno di due classi energetiche o, se questo non fosse possibile, della classe energetica più alta possibile, in base alla propria base di partenza. Il tutto deve essere messo nero su bianco, compilando un Attestato di prestazione energetica (Ape) da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Se non si dovesse rispettare questo criterio energetico non sarà possibile ottenere l'ecobonus. E dunque si dovranno pagare i lavori svolti senza agevolazioni. Il decreto prevede che nelle spese detraibili rientrino anche quelle relative al rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni relative al visto di conformità.L'ecobonus al 110% si applica agli interventi portati a termine: dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professionisti, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), dagli istituti creati sotto la forma di società che però rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili di loro proprietà e gestiti per conto dei Comuni, e per gli interventi fatti su immobili delle cooperative che successivamente vengono assegnati in godimento ai propri soci.Il decreto Rilancio prevede che il contribuente possa decidere se usufruire dell'ecobonus al 110% come sconto in fattura sul prezzo anticipato dal fornitore o se trasformarlo in un credito di imposta da cedere a chi si è occupato dei lavori, oppure alle banche. Nel caso in cui si scelga la strada della cessione bisogna però tener conto che si dovrà seguire una procedura dell'Agenzia delle entrate. Prima di avviarla ci si deve anche assicurare che la ditta o la banca in questione siano disponibili ad accettare il credito di imposta. Opzione non così scontata perché nel caso dell'impresa, se questa accettasse il credito di imposta, dovrebbe anticipare l'intera spesa, pagandola di tasca propria, iniziando a recuperare qualcosa soltanto l'anno dopo. Per le banche subentra invece il problema della fiducia, relativamente al fatto che effettivamente tutti i lavori siano stati portati a termine in maniera regolare. Da non dimenticare che la detrazione andrà ripartita tra gli aventi diritto e in cinque rate annuali di pari importo.Sono state previste sanzioni penali e pecuniarie. Nel caso in cui l'operazione messa in atto costituisca un reato si dovrà risponderne penalmente. Inoltre, per tutti i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni non veritiere ci sarà una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 2.000 a un massimo di 15.000 euro, per ciascuna attestazione falsa rilasciata. Proprio per questo è stato anche previsto che la ditta che si occuperà dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni che farà. E comunque non dovrà essere inferiore ai 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Da non dimenticare che se venisse rilasciata una dichiarazione falsa, oltre a rischiare la multa, si verificherebbe anche la perdita dell'agevolazione per il soggetto che l'ha richiesta.Come in tutte le misure che vengono previste e soprattutto nel caso delle agevolazioni fiscali, lo Stato si deve sobbarcare dei costi. E in questo caso il decreto Bilancio ha previsto che ci saranno oneri per il 2020 pari a 62,2 milioni di euro. La somma sale a 1.268,4 milioni per il 2021, e ancora a 3.239,2 milioni per il 2022. Per il 2023 sono previsti oneri per 2.827,9 milioni e per il 2024 e il 2025 spese per 2.659 milioni di euro. Questi si andranno dunque ad aggiungere al numero di agevolazioni fiscali già presenti in Italia e di cui si fa fatica a tenere il conto, oltre che a capire quanto effettivamente incidano sul bilancio dello Stato, sia nel medio che nel lungo periodo.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guida-allecobonus-incentivo-al-110-sulle-ristrutturazioni-2646279695.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="attenzione-ai-criteri-minimi-ambientali-basta-fare-un-errore-per-ritrovarsi-dal-buono-alle-multe" data-post-id="2646279695" data-published-at="1593297704" data-use-pagination="False"> Attenzione ai criteri minimi ambientali. Basta fare un errore per ritrovarsi dal buono alle multe In questa partita i requisiti minimi ambientali vanno tenuti d'occhio: se non vengono rispettati, l'ecobonus al 110% può svanire nel nulla. Il decreto Rilancio ha infatti previsto un'agevolazione per i lavori di riqualificazione energetica, ma le insidie sono dietro l'angolo. E dunque se l'impresa a cui viene affidato il progetto non rispetta i criteri ambientali minimi, previsti dal Dm n. 259/2017 (Cam), il privato può perdere l'accesso all'agevolazione fiscale. Partiamo dal fatto che il decreto Rilancio stabilisce in modo preciso quali siano gli interventi che rientrano nell'agevolazione e dunque anche i criteri minimi ambientali a cui prestare particolarmente attenzione. Se si ha la necessità di effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, con un'incidenza superiore al 25%, si potrà richiedere l'ecobonus. Così come per interventi sulle parti comuni degli edifici o per gli immobili unifamiliari che hanno a oggetto la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con nuovi modelli conformi alla normativa e che permettono il miglioramento della classe energetica. I criteri minimi ambientali da non sottovalutare riguardano in particolare gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, che interessano l'involucro dell'edificio. In questo caso i Cam prevedono che i materiali isolanti non debbano essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie. Non devono inoltre essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero e non possono essere formulati, o comunque prodotti, utilizzando dei catalizzatori al piombo spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica. Ma non finisce qui, perché se gli isolanti sono prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito. E se invece sono costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota «Q» o a quella «R» del regolamento Ce n. 1272/2008. E infine il materiale isolante usato dovrà essere costituito da una quantità minima di materiale riciclato. Passaggio fondamentale è affidato al progettista che dovrà prescrivere come in fase di approvvigionamento l'appaltatore rispetti i criteri necessari. Se si pensa poi che gli obblighi ambientali siano finiti ci si sbaglia. E infatti la ditta che svolge i lavori dovrà prestare attenzione anche al fatto che le diverse tipologie di materiali isolanti usati dovranno sempre essere certificati tramite dei documenti ufficiali. In questo caso si parla o di una dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (Epd), conforme alla normativa Iso 14025, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti la presenza di contenuto riciclato. O di un'asseverazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, che segua la norma Iso 14021. Oltre al mondo delle certificazioni in cui districarsi e agli innumerevoli requisiti minimi da rispettare si dovrà anche fare attenzione alla classe energetica di fine lavori che otterrà l'immobile. Al comma 3 dell'articolo 119 del dl Rilancio viene precisato infatti che per poter accedere all'agevolazione alla fine dei lavori ci deve essere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Se questo non fosse consentito, si deve far raggiungere la classe energetica più alta possibile allo stabile. Il salto deve essere accertato da un attestato di prestazione energetica (Ape) che descrive la situazione prima dell'intervento della ditta e subito dopo la fine dei lavori. E il tutto deve essere redatto da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Da tenere a mente che si possono far rientrare anche le spese per il rilascio della documentazione all'interno dell'agevolazione fiscale. L'attestazione e il salto energetico risultano dunque essere fondamentali per l'ecobonus. Senza, si possono anche aver fatto i lavori, ma non si potrà usufruire dell'agevolazione fiscale. È proprio per questo che bisogna incaricare un professionista esperto per eseguire una diagnosi dell'edificio, capire le caratteristiche e le criticità che caratterizzano il condominio riguardo alle parti comuni, oltre che i problemi dei singoli appartamenti. Quest'ultimo aspetto potrebbe infatti essere di fondamentale importanza, soprattutto in ottica di certificazione energetica. Può infatti capitare che per qualche appartamento ci sia bisogno di un intervento più strutturato e drastico per poter raggiungere come risultato finale la classe energetica prefissata. E quindi i criteri ambientali minimi che le imprese devono rispettare e il raggiungimento della classe energetica a fine lavori sono fondamentali per poter accedere all'ecobonus e non incorrere in sanzioni a posteriori. Se infatti i lavori vengono svolti in maniera non corretta (uso di materiali non idonei o false certificazioni) e il tutto dovesse essere scoperto successivamente in un controllo, l'Agenzia delle entrate chiederà al contribuente di rispondere per aver goduto di un'agevolazione non dovuta. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guida-allecobonus-incentivo-al-110-sulle-ristrutturazioni-2646279695.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="dal-cappotto-termico-al-fotovoltaico-tutti-gli-interventi-edilizi-agevolati" data-post-id="2646279695" data-published-at="1593297704" data-use-pagination="False"> Dal cappotto termico al fotovoltaico. Tutti gli interventi edilizi agevolati L'ecobonus al 110% permette di fare alcuni lavori di efficientamento energetico al proprio immobile, in modo da aumentare la classe energetica al massimo livello possibile. Secondo il decreto Rilancio, voluto dal governo guidato dal premier Giuseppe Conte, si applica una detrazione pari al 110% per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal primo luglio al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro generale dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie, è prevista l'agevolazione del 110%. L'importo massimo dei lavori però non deve essere superiore ai 60.000 euro, da moltiplicare per il numero complessivo delle unità immobiliari che compongono l'edificio stesso. I lavori sulle parti comuni che hanno a oggetto la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione rientrano nell'agevolazione del 110%. In questo caso i nuovi impianti devono essere almeno pari alla classe energetica A, compresi quelli ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici. La spesa massima consentita non deve eccedere i 30.000 euro, da moltiplicare per il numero di unità immobiliare che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostitutivo. Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici unifamiliari si può accedere all'agevolazione del 110% se si fanno interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con quelli per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (sono inclusi anche gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione). In questo caso la spesa non deve essere superiore ai 30.000 euro ed è compresa, nella somma, anche quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito. Si può ottenere il bonus 110% anche se si tratta di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici privati, pubblici a uso pubblico o di nuova costruzione. Le spese non devono essere superiori ai 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale. Da sottolineare come la detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. In questo caso l'ammontare complessivo deve essere nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Negli anni passati sono state introdotte diverse agevolazioni fiscali riguardo a lavori di efficientamento energetico. E dunque, per esempio, è presente un'agevolazione del 50% per le spese, sostenute dal primo gennaio 2018 relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Queste e altre agevolazioni previste possono essere estese al 110% se vengono accorpate con un intervento di efficientamento energetico previsto dal decreto Rilancio. Anche in questo caso il decreto legge n. 63/2013 aveva previsto delle agevolazioni per quanto riguardava gli interventi sismici sugli edifici. E dunque la percentuale della detrazione è estesa al 110% per questo genere di spese sostenute dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021. Se poi il credito relativo agli interventi viene ceduto a un'impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione per gli oneri sostenuti sale dal 19% al 90%. Per l'installazione e la messa a terra della ricarica dei veicoli elettrici è prevista l'agevolazione al 110% solo se si accorpa questo intervento a uno di quelli previsti nel decreto Rilancio per quanto riguarda l'efficientamento energetico. E dunque, anche in questo caso, l'agevolazione prevista dal dl n. 63/2013 ha la possibilità di lievitare se si accorpano due lavori. Nel caso in cui non si abbia bisogno di ricorrere a un intervento, previsto esplicitamente dall'ecobonus 2020, si potranno fare i lavori per l'installazione della ricarica dei veicoli elettrici, godendo della vecchia agevolazione. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guida-allecobonus-incentivo-al-110-sulle-ristrutturazioni-2646279695.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="i-rischi-maggiori-ricadono-sugli-architetti" data-post-id="2646279695" data-published-at="1593297704" data-use-pagination="False"> I rischi maggiori ricadono sugli architetti Non tutto è bonus quello che luccica. Per professionisti e imprese l'ecobonus, così come definito finora dal decreto, è un percorso a ostacoli. Gli architetti avranno maggiori responsabilità, mentre le imprese dovranno sviluppare anche capacità di natura finanziaria e fare bene i calcoli prima di acquisire un cantiere. Il rischio è di farsi male con inaspettate remissioni economiche. I professionisti svolgono un ruolo centrale nel meccanismo dei lavori con detrazione d'imposta. A loro spetta l'Ape, l'Attestazione di prestazione energetica dell'edificio, ante e post intervento. Devono anche asseverare che i lavori siano in linea con gli obiettivi della legge, dimostrando che sono state conseguite le due classi energetiche. Il professionista si assume una doppia responsabilità, nei confronti del pubblico e del privato. Oltre al rispetto di tali requisiti deve asseverare la congruità delle spese sostenute nel cantiere. Dopodiché interviene un altro soggetto, il commercialista o il fiscalista. Questo deve porre il visto di conformità sulla documentazione nella quale si attesta la sussistenza dei presupposti per aver diritto alla detrazione d'imposta del 110%. Pertanto l'operazione, per essere completata, prevede due asseverazioni e un visto di conformità. Ma non è finita qui. Per avere il beneficio, oltre al miglioramento energetico dell'immobile, occorre che i materiali utilizzati soddisfino i criteri ambientali minimi, i cosiddetti Cam, stabiliti dal ministero dell'Ambiente. L'architetto deve verificare che l'impresa si attenga a queste linee guida e se ne assume la responsabilità. In caso di verifiche sarà lui a risponderne. La legge prevede controlli a campione per individuare eventuali abusi. Alcuni furbetti potrebbero approfittare del vantaggio fiscale, maggiorando le voci di costo. Il professionista potrebbe mettersi d'accordo con l'impresa, chiudere un occhio sui lavori e sui materiali utilizzati più a buon mercato, e lucrare sulla differenza di costo. «Per asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori effettuati, il decreto al momento non offre riferimenti di mercato. I costi degli interventi si rifanno a una serie di prezzari anche molto diversi tra loro, come quelli provinciali, regionali, nazionali, in merito ai quali non vi è alcuna indicazione certa. Quindi cosa si intende per congruità della spesa ancora non lo sappiamo, e diventa difficile per il professionista assumersi la responsabilità e i rischi del caso», afferma Walter Baricchi, membro del Consiglio nazionale degli architetti. Poi c'è il tema delle polizze assicurative che sono già un obbligo, ma «non essendoci un accordo tra governo e sistema assicurativo c'è il problema di possibili speculazioni al rialzo dei costi». Stefano Bastianoni, segretario di Confartigianato edilizia, l'associazione delle piccole impresi edili, sottolinea che «l'iter burocratico per arrivare allo sconto è lungo e coinvolge diversi soggetti, ciascuno dei quali vuole avere, come è logico, un vantaggio economico. Il pericolo è che qualcuno ci rimetta». Un ruolo decisivo è svolto dalle banche e dalle assicurazioni e in generale da quegli intermediari finanziari abilitati ad acquisire il credito d'imposta ceduto dalle imprese. «È la prima volta che viene consentito questo passaggio, finora ammesso solo per gli incapienti (contribuenti con redditi talmente bassi da non beneficiare di detrazioni, ndr), ma di fatto mai attivato. Anche se è un importante passo in avanti non mancano i punti oscuri e le problematiche. Insomma non è così semplice». Bastianoni lancia il sasso: «Il committente pretende subito la detrazione del 110%, ma l'impresa, per non trovarsi a corto di liquidità, deve costruire un piano finanziario; se ha le spalle solide può anticipare i pagamenti per materiali e dipendenti, diversamente, deve mettersi d'accordo con la banca per avere la garanzia che acquisisca il credito d'imposta. Le banche potrebbero essere particolarmente esigenti nella valutazione del merito creditizio. L'impresa dovrà quindi costruire una linea di finanziamento con l'istituto in modo da ottenere in anticipo la liquidità per fare i lavori e la certezza che questa dopo si assumerà il credito». Bastianoni punta il dito su un altro aspetto rilevante. «La cessione ha un costo. Il credito è pari al 110% proprio perché si presume che alla banca vada il 10%, ma questa potrebbe pretendere anche di più. Pertanto il costruttore dovrà sviluppare una capacità di natura finanziaria e fare bene i suoi calcoli prima di acquisire un cantiere, altrimenti rischia di rimetterci. Il piccolo imprenditore si trova schiacciato tra il committente, che vuole subito godere del vantaggio economico, e la banca, che per assumere il credito, pretende maggiori garanzie. Potrebbe riproporsi la situazione dei prestiti garantiti dallo Stato, con lungaggini e ritardi. E qui il tempo stringe, dal momento che il decreto indica come scadenza il 2021, anche se ci sono varie richieste per allungare i termini almeno fino al 2022». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guida-allecobonus-incentivo-al-110-sulle-ristrutturazioni-2646279695.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="le-ditte-attenderanno-i-soldi-per-un-anno" data-post-id="2646279695" data-published-at="1593297704" data-use-pagination="False"> «Le ditte attenderanno i soldi per un anno» «È una misura importante per riaccendere il motore economico, ma non è sufficiente. Il mondo delle costruzioni ha necessità anche di altro, di riattivare tutte le opere pubbliche e ridare fiducia al mercato del privato, movimentando il risparmio che ora giace in banca. Inoltre la durata del beneficio del 110% al 2021 è troppo limitata per far attivare gli interventi. Tra approvazione del decreto e di tutte le norme attuative e gli studi energetici, alla fine resterà solo l'anno prossimo. Non si riuscirà a fare molto». Cautela, un po' di ottimismo ma anche la consapevolezza che è solo un'aspirina per un malato grave. È questa l'analisi del presidente dell'Ance, l'Associazione dei costruttori, Gabriele Buia. Quali sono le ombre di questo decreto? «Il problema principale riguarda la cessione del credito. Il proprietario di un immobile o di un condominio può ricevere uno sconto dall'impresa o cedere il credito all'impresa. Ma questa lo potrà utilizzare solo l'anno successivo alla fine dei lavori, quando compare nel cassetto fiscale. Quindi solo in quel momento potrà avere la liquidità. La grande novità rispetto al vecchio sisma bonus è la possibilità da parte delle imprese di cedere il credito anche a una banca, una compagnia di assicurazione o un intermediario finanziario autorizzato. Quindi il decreto allarga molto la casistica, prima non era possibile». Ma se l'impresa cede il credito alla banca, questa fornisce subito la liquidità o impiega i tempi che ben conosciamo dei prestiti garantiti dallo Stato? «Il problema è che la banca può acquistare il credito solo quando vede nel cassetto fiscale dell'impresa l'autorizzazione finale. Cioè quando è dimostrato in modo documentato che tutto è stato fatto in maniera corretta. Nonostante sia stata allargata la possibilità di cessione del credito, la banca, alla luce di questa normativa, potrà dare liquidità finale soltanto l'anno dopo: cioè quando anch'essa riceverà l'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate a utilizzare quel credito». In attesa dei tempi dell'Agenzia delle entrate e delle banche, l'impresa deve comunque far fronte ai costi dei lavori. Se è grande ce la fa, ma se è piccola? «Se un'impresa fa un lavoro da 1 milione di euro, potrà vedere la liquidità di quel cantiere solo l'anno successivo. Questo è un problema perché le imprese non sono in grado di scontare direttamente il credito perché oggi non hanno liquidità». Se le cose stanno così, c'è il rischio che il meccanismo non funzioni. «Abbiamo presentato un emendamento chiedendo al governo di autorizzare il pagamento dell'utilizzo del credito a saldo. Chi fa i lavori non può aspettare l'anno successivo. Ogni mese si dovrà certificare che i lavori sono stati svolti correttamente e l'Agenzia delle entrate dovrà mettere immediatamente nel cassetto fiscale di chi ha acquisito il credito la possibilità di utilizzarlo. Dobbiamo fare in modo che le imprese vengano pagate mensilmente dalle banche o dagli intermediari finanziari autorizzati, a stati di avanzamento dei lavori. Tra l'altro, questo meccanismo sarebbe identico a quanto ammesso, fino a oggi, dalla stessa Agenzia delle entrate con lo sconto in fattura. Anche prima della fine dei lavori le imprese possono ottenere infatti il credito corrispondente ai lavori realizzati. Non vedo perché non possa continuare a funzionare così. Inoltre, abbiamo chiesto che l'operazione valga fino al 2023 e non solo fino al prossimo anno». Un altro problema segnalato dai professionisti è l'assenza di un prezzario unico come riferimento per dichiarare la congruità della spesa relativa ai lavori effettuati. Come si scioglie questo nodo? «Abbiamo suggerito un emendamento su questo tema, chiedendo di avere un riferimento unico per tutta Italia dei prezzi utilizzabili. Per accelerare le procedure. Caf e commercialisti devono asseverare la correttezza delle procedure e la congruità dei costi. Ma tutti devono far riferimento a un solo prezzario nazionale, quindi una semplificazione procedurale». C'è ancora tanta burocrazia? «Rispetto al vecchio sisma bonus questo è più snello, meno laborioso. Però occorrono integrazioni affinché sia più semplice e chiara la possibilità di operare. Il diavolo sta nei dettagli, come sempre. Il ruolo del professionista è importante. Deve dimostrare che le due classi energetiche siano state raggiunte. Lo Stato ha previsto penali in caso di controlli che dimostrino che non sono state raggiunte le due classi energetiche. I professionisti devono dotarsi di assicurazioni a tutela della propria professionalità perché lo Stato ha messo sanzioni severe. Con il 110% lo Stato paga il miglioramento energetico ed è comprensibile che chieda maggiori attenzioni da parte di tutti. Non si possono escludere azioni dolose. C'è anche la necessità di individuare imprese qualificate che garantiscano il ciclo produttivo, che non si fermino a metà dei lavori. L'Ance ha attuato un programma di qualificazione delle proprie imprese per testimoniare l'esigenza di appaltare i lavori ad aziende serie e competenti». C'è il rischio di truffe? «È sempre possibile, se il progettista calcola in maniera strumentale e se c'è connivenza tra proprietario, architetto e impresa per aver accesso al credito. Il decreto prevede sanzioni severe proprio per arginare il malcostume. Per questo le procedure vanno semplificate al massimo. Se si restringe l'incertezza interpretativa si arginano anche le truffe. Quello che non bisogna assolutamente fare è di impedire gli interventi per il rischio che qualcuno faccia il furbo».
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Verdura antica e di poco costo («tre palanche al mazz»), il ramolaccio un tempo era assai più diffuso. Poi, come accade ai poveri in un Paese diventato ricco, il ramolaccio è finito ai margini della società orticola che mira più ai consumi nei supermercati che al bene prezioso della biodiversità.
Originario dell’Est dell’Europa, conosciuto già da Egizi, Greci e Romani che lo apprezzavano per le notevoli proprietà salutari, il ramolaccio invernale, Raphanus sativus, è un ravanello superdotato, di colore nero. Ci sono diverse varietà di Raphanus, differenti tra loro per forma, colore e sapore: piccole, grandi, giganti, allungate, tonde, a candela, rosse, gialle, nere. A noi, qui, interessa il niger, nero, bello grassoccio, rotondo come l’«O» di Giotto, ma con il codino. È molto bello da vedere. Anche se è un ortaggio piuttosto sconosciuto e poco coltivato, capita ancora di adocchiarlo sui banchi del mercato cittadino o in uno dei vari mercatini della terra o in un negozio di ortofrutta il cui proprietario sia particolarmente sensibile alla biodiversità. Quando, pulito dalla terra e ben lavato, si taglia a fette, il forte contrasto che oppone la scorza corvina dalla polpa candida è uno spettacolo. Notte e giorno. Neve e carbone. Corpo scuro, anima candida.
Il ramolaccio invernale è decisamente piccante e questo, presso il consumatore italiano, non depone purtroppo a suo favore. Ma è un ortaggio che fa un monte di bene e si presta a molti usi in cucina: tagliato a striscioline o a fettine sottili in carpaccio o abbinato ad altre verdure crude; cucinato come i crauti; adoperato come ingrediente per salse piccanti; conservato sotto aceto. È utilizzato anche per zuppe e pare impossibile come una radice così acre, così spicy, riesca a trasformarsi in deliziosa e morbida vellutata.
Nella civiltà contadina era famoso come rimedio naturale antitosse e antinfiammatorio per le vie respiratorie. Qualche nonna avanti con gli anni lo consiglia ancora. E non solo lei, come vedremo più sotto. Una ricetta popolare suggerisce di scavare la rapa, farcirla di zucchero o miele e lasciarla riposare per 24 ore: si ottiene così uno sciroppo naturale espettorante. Il ramolaccio invernale è noto anche per la sua capacità di drenare le tossine e stimolare la produzione di bile, migliorando la digestione dei grassi. Per questo la tradizione popolare consiglia di consumarlo dopo pasti abbondanti. Il consiglio vale anche per chi eccede con il vino. Il medico di Alessandro Magno, il pitagorico Androcide, ne consigliava l’uso al suo poco docile paziente, grande condottiero e grande bevitore, per evitare le conseguenze dannose dell’uso eccessivo del «sangue della terra». Pare che l’antico medico vissuto a cavallo tra il quarto e il terzo secolo avanti Cristo, si basasse sull’osservazione che la vite si ritraeva o non fruttava bene se piantata accanto alle coltivazioni di rafani. È Plinio il Vecchio che ci racconta l’episodio. Il suggerimento di Androcide deve funzionare se dopo 2.000 e passa anni è arrivato fino alla soglia dei nostri giorni, fino all’altroieri. Nelle osterie dei nostri nonni era facile trovare una terrina di rapanelli sul bancone di mescita come rimedio popolare contro gli effetti dell’eccesso di vino. L’usanza si basava, appunto, sull’antica convinzione che i rapanelli, grazie alle loro proprietà rinfrescanti e depurative, potessero aiutare a mitigare i postumi di una sbornia o comunque favorire il benessere dopo aver tracannato parecchio.
Oltre alle proprietà medicinali, i Romani apprezzavano le qualità alimentari del ramolaccio invernale: lo dimostrano gli scritti di Columella e dello stesso Plinio, ma anche i moderni studi storici sulle risorse alimentari delle popolazioni vesuviane compiuti, tra gli altri, da Annamaria Ciarallo, compianta archeologa e botanica, autrice di numerosi libri sul «verde» pompeiano mediante la ricostruzione degli horti in base ai calchi delle radici.
Pare che i Romani facessero anche un terribile uso improprio - almeno quando Roma viveva tempi più casti e castigati moralmente - del ramolaccio. Una legge non scritta, ma crudelmente applicata, permetteva al marito tradito, in caso di flagrante adulterio, di sodomizzare con la radice piccante di un raphanus (la storia non ne specifica la varietà, ma sicuramente non era un rapanello) l’amante della moglie colto in fallo.
Durante il Medioevo il raphanus, probabilmente per la sua piccantezza, era considerato simbolo della lite. Aveva, quindi, valore negativo ma si poteva neutralizzarlo e consumare benissimo l’ortaggio purché, prima di mangiarlo, lo si benedicesse.
Come detto, il ramolaccio invernale ha stretti legami di parentela con il ravanello (Raphanus Sativus): appartengono entrambi alla famiglia delle Brassicaceae. Il niger rispetto al cuginetto rosso ha foglie e radici molto più grandi e resiste bene al freddo. L’apparato fogliare può raggiungere i 30 cm di altezza; la radice può arrivare anche al mezzo chilo. Ci sono diversi tipi di ramolaccio invernale nero: rotondi, conici e allungati a cilindro, di grosso o medio calibro.
Per la buona presenza di vitamine e la lunga conservabilità, veniva stivato in botti sulle navi per combattere lo scorbuto, terribile malattia che affliggeva i marinai causata dalla prolungata carenza di vitamina C. A confermare i rimedi della nonna a base di ramolaccio, ci sono le attestazioni degli studiosi moderni: il raphanus stimola l’appetito, la tonicità dell’apparato respiratorio e l’attivazione delle cellule epatiche; è diuretico, antiallergico. Il ravanello nero, in particolare, è utile nel curare bronchiti, tosse convulsa, reumatismi, malattie dell’apparato genito-urinario e coliche epatiche. A quanto pare fa bene anche ai giovani che patiscono la stanchezza. Mangiare ramolacci sotto esami o nei periodi di stress scolastico o di cambio di stagione, aiuta l’organismo a tener duro. A ulteriore conferma delle virtù salutari del ramolaccio nero c’è anche un modo di dire lituano che corrisponde al nostro «sano come un pesce». Nel Paese baltico, per descrivere lo stato di ottima salute di un individuo, dicono: «È sano come un ravanello nero».
Concludiamo suggerendo il più semplice dei modi di mangiare il Raphanus sativus niger: la sua preparazione al carpaccio. Per due persone basteranno due ramolacci invernali neri di media grossezza. Dopo averli lavati - se si vuole togliere un po’ di piccantezza basta lavarli ancora sotto acqua corrente - e sbucciati (volendo si può tenere anche la buccia nera, che fa un bell’effetto, ma in questo caso si deve strofinare ben bene il rafano per togliere tutta la terra), si affettano a rondelle sottili e si stendono su un piatto di portata. A questo punto si usa il sale q.b. sul carpaccio in modo che faccia perdere all’ortaggio acqua e piccantezza. Buttata l’acqua in eccesso e benedetto il ramolaccio con una emulsione di olio d’oliva extravergine buono (due terzi), aceto balsamico (un terzo), senape e un pizzichino di pepe, il carpaccio è pronto. È un buon abbinamento per i piatti di carne.
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Ovs
Sotto la sua guida, Ovs ha superato la logica della semplice insegna per evolversi in una piattaforma di marche, capace di coniugare accessibilità, qualità e identità. Una svolta costruita nel tempo, investendo su persone, stile, organizzazione e innovazione operativa, senza mai perdere di vista la sostenibilità economica per valorizzare ogni brand del gruppo, da Upim a Croff, da Stefanel a Goldenpoint. In un settore attraversato da forti discontinuità, Beraldo ha dimostrato che la crescita non è il frutto di scorciatoie, ma di una gestione coerente e di lungo periodo. È da questa traiettoria che prende le mosse questa chiacchierata con La Verità, in cui l’amministratore delegato racconta i risultati, le scelte e le priorità future di un gruppo che continua a crescere controcorrente.
In un mercato definito ancora debole, Ovs ha chiuso il 2025 con vendite in crescita del 7% e un Ebitda atteso a +11%. Che cosa vi ha permesso di fare meglio del mercato?
«Negli ultimi anni abbiamo lavorato per trasformare Ovs da semplice insegna a piattaforma di marche. Oggi il cliente non entra solo per cercare un prezzo o un prodotto funzionale, ma perché si riconosce in un’identità: Piombo, Les Copains, Altavia, B.Angel sono trattate come vere marche, con uno stile, una comunicazione e una relazione emotiva con il consumatore. A questo si aggiunge un forte lavoro sul prodotto: qualità dei materiali, attenzione ai fit, chiarezza di assortimento. È questa combinazione che ci consente di crescere più del mercato».
Tutte le insegne crescono anche nel perimetro like-for-like. È un segnale strutturale?
«In Italia il mercato non offre spinte strutturali: la crescita è il risultato di scelte molto mirate. Se cresciamo trimestre dopo trimestre è perché la progettualità messa in campo viene premiata dai clienti. Non è un automatismo, è una conquista continua».
Donna e Beauty sono indicati come i segmenti più dinamici. Perché?
«Nel womenswear cresciamo perché siamo migliorati molto rispetto al passato. Il mercato donna è fermo, ma è grande, e stiamo guadagnando quote grazie al rafforzamento del prodotto e del team stile. Nel beauty, invece, cresciamo anche perché il mercato è strutturalmente in espansione, trainato dalla skincare, e intercetta una domanda legata alla cura di sé. Ovs è diventata una destinazione riconosciuta anche per questa categoria».
Ci sono segmenti più in difficoltà?
«Se il segmento «donna» cresce leggermente e quello «uomo» rimane stabile, la fascia «kids» è in calo. La nostra risposta è duplice: da un lato riduciamo la dipendenza dal bambino grazie alla crescita della donna; dall’altro difendiamo il kidswear puntando sulla qualità, soprattutto nel neonato, dove cresciamo nonostante il mercato in contrazione».
L’apertura del primo negozio diretto in India ha dato segnali molto positivi. È l’inizio di una strategia più ampia?
«Sì. Dopo un primo tentativo in joint venture, abbiamo deciso di investire direttamente creando una filiale e un team locale. Il primo negozio sta performando molto bene e abbiamo già acquisito la location per il secondo, a Mumbai. I primi mesi confermano che l’India è pronta per un progetto strategico di Ovs».
L’Ebitda cresce nonostante l’inflazione sui costi. Quanto conta l’efficienza operativa?
«È fondamentale, ma non può sostituire il valore del prodotto. L’efficienza è una leva, ma la crescita nasce dalla capacità di offrire qualità, design e identità di marca a prezzi accessibili».
La generazione di cassa è aumentata di oltre il 20%. Come la utilizzerete?
«In modo equilibrato: investimenti, remunerazione degli azionisti e rafforzamento della struttura finanziaria. La solidità raggiunta ci consente di sostenere lo sviluppo e riconoscere il valore creato».
Parlate di innovazione digitale nelle operations. Qual è il progetto chiave?
«Non esiste un singolo progetto, ma molti interventi diffusi: logistica, previsione della domanda, distribuzione in-season e post-distribuzione. Grazie ad algoritmi avanzati possiamo riallocare i prodotti in tempo reale tra i negozi, migliorando l’efficienza e riducendo gli sprechi».
Quanto sono centrali dati e Intelligenza artificiale?
«Sono centrali soprattutto nella gestione delle scorte. L’Ia applicata ai dati ci consente di capire perché un prodotto funziona in un punto vendita e non in un altro e di intervenire in modo sempre più mirato. È utilizzata anche nei contenuti, nelle immagini e nella personalizzazione dell’esperienza cliente».
Quanto incide il fattore cambio, in particolare il dollaro?
«Molto. Chi opera nel segmento dei prezzi accessibili ed è attento alla qualità deve produrre fuori dai mercati maturi. Gran parte degli acquisti è denominata in dollari, quindi il cambio incide direttamente su costi e competitività».
Goldenpoint cresce del 10% nei primi sette mesi di consolidamento. Che ruolo avrà?
«Goldenpoint è uno dei pilastri della crescita futura. È un marchio noto, con buone posizioni retail e poca concorrenza strutturata. Siamo intervenuti sul ringiovanimento del prodotto, soprattutto in intimo e leggings, abbiamo visto una risposta immediata del mercato. Dove il prodotto è stato rinnovato, la crescita è stata evidente. Il lavoro continuerà».
Guardando al 2026, una sola priorità strategica?
«Crescita, redditività e rafforzamento del posizionamento di lungo periodo. Sono obiettivi interconnessi, non alternativi».
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I risultati dell’ultima semestrale registrano ricavi per 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi. L’utile operativo adjusted è stato di 500 milioni, il cash flow delle attività industriali è andato in negativo per 2,3 miliardi, mentre le consegne sono scese del 6% rispetto al medesimo periodo del 2024. Non è che le aspettative fossero molto migliori, ma Stellantis ha spiegato che anche per il 2026 sospenderà le previsioni, oltre a sospendere i dividendi. Qui gli analisti si aspettavano una cedola simbolica, ma non lo zero assoluto.
Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha voluto fare pulizia e ha deciso di mettere a bilancio 22,5 miliardi di oneri di ristrutturazione. Di questi, ben 14 sono per rimettersi in carreggiata negli Stati Uniti, dove la dottrina Trump, che ha tolto gli incentivi all’elettrico e penalizza le delocalizzazioni dei colossi dell’auto, ha già portato Ford e Gm a «riconvertirsi» alle benzine e a riportare in patria le produzioni spostate in Messico e in Canada. Negli Stati Uniti, primo mercato di sbocco del gruppo, le consegne di Stellantis sono scese del 25% su base annua. Mentre in Europa, c’è stato un calo un calo del 6%, spiegato con problemi nella transizione dei vari modelli. Vanno bene, invece, i mercati di Medio Oriente e Africa (+30% entrambi) e il Sud America, che cresce del 20%.
Filosa però vede una ripresa del mercato, con le consegne cresciute del 9% nel terzo trimestre del 2025 e il portafoglio ordini Usa in forte ripresa (+150% nel 2025 sul 2024). Del resto Stellantis ha investito 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti, proprio per adattarsi alle politiche di Donald Trump, e altri 10 miliardi in Europa, dove nell’ultimo anno ha lanciato dieci modelli nuovi.
Sono numeri che sembrano confermare la strategia per la quale è stato scelto, a metà dello scorso anno, un manager come Filosa: focalizzarsi sugli Usa e tenere le posizioni in Europa, ma chiarendo ai governi e a Bruxelles che, senza incentivi e regole certe, salta tutto. Il manager è stato esplicito anche ieri: «La principale differenza tra il mercato americano e quello europeo sta proprio nella regolamentazione. Noi continueremo a investire in Ue, ma potremmo fare di più ed è difficile, perché le regole imposte non sono chiare e penalizzano le case europee». Case europee, va ricordato, che però si sono già ampiamente tutelate con il ricorso a Pechino. I tedeschi di Audi, Volkswagen e Mercedes montano già componenti cinesi e Vw andrà in Cina a costruire auto, mentre chiude stabilimenti in Germania. Quanto a Stellantis, ha varato una joint venture con i cinesi di Leapmotor, che stanno invadendo il mercato italiano usando la rete vendite ex Fiat e con modelli clamorosamente simili (ma elettrici).
Filosa ha anche puntato il dito su «criticità pregresse» e su una «sovrastima del ritmo della transizione ecologica». E ha spiegato che in passato, «abbiamo tagliato costi in maniera eccessiva, licenziando ad esempio molti ingegneri che invece ci aiutano a sviluppare prodotti innovativi». Tanto che lui ha fatto subito assumere 2.000 ingegneri, ovviamente in gran parte negli Stati Uniti. Al netto della normale enfasi sugli errori dei predecessori, va ricordato che Tavares ha lasciato la guida di Stellantis il 3 dicembre 2024 con una liquidazione di quasi 80 milioni di euro e dopo aver riempito la famiglia Agnelli-Elkann di dividendi. Da allora il gruppo è stato gestito dal presidente John Elkann, che poi ha nominato Filosa il 28 maggio 2025. Elkann, che attraverso Exor controlla il 14% di Stellantis, oggi deve accettare una cura da cavallo che richiede un grosso sforzo negli Stati Uniti. Lo fa dopo aver puntato tutto su Trump, dal quale è andato in visita lo scorso primo aprile. Ora lo scherzetto anti elettrico del presidente Usa costa a Stellantis 14 miliardi negli Usa, il tutto dopo che negli anni scorsi la stessa Stellantis era stata tra le case automobilistiche più favorevoli alla transizione ecologica. Dalla nascita di Stellantis (2021) a oggi, Exor ha incassato cedole per oltre 2 miliardi, mentre nei quattro anni di Tavares (2021-2024) sono stati prodotti 55 miliardi di utili e distribuiti in totale 14 miliardi di dividendi. Per Exor (ieri -2,3% ad Amsterdam), questa semestrale è una brutta notizia, anche se molto meno di un tempo. A fine settembre, con il titolo poco sopra gli 8 euro, il valore netto di Stellantis era di 3,8 miliardi e pesava per il 10% sugli asset totali dei Exor. Oggi, con l’azione scesa a 6,2 euro, la capitalizzazione di mercato è sprofondata a 18,1 miliardi e si è dimezzata in un solo anno. Servirebbe forse un aumento di capitale, per Stellantis, ma per ora si è optato per un bond da 5 miliardi, perché i grandi soci non si vogliono diluirsi. Anche questo non deve essere piaciuto molto, in Borsa. Intanto, sembra avverarsi sempre più la profezia consegnata a Ferragosto a un settimanale portoghese da Tavares: «Alla fine l’auto la faranno solo gli Usa e la Cina». Dimenticò di dire che gli ha dato una bella mano.
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Il consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2023/970 del Parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023, sulla trasparenza salariale che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, tramite la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Secondo il ministro del Lavoro, Marina Calderone, il provvedimento «rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale. Il testo potrà arricchirsi nel passaggio parlamentare e gli ulteriori confronti con le parti sociali, perché la valorizzazione del talento di tutte e di tutti è una condizione essenziale per un mondo del lavoro moderno e inclusivo».
L’obiettivo è eliminare il divario salariale di genere (gender pay gap) attraverso una maggiore trasparenza e strumenti di tutela. Si applica a datori di lavoro pubblici e privati e riguarda, salvo alcune esclusioni, i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e contratti a termine), estendendosi per alcuni aspetti anche ai candidati durante la fase di selezione. Secondo dati Eurostat del 2023 le donne guadagnano in media il 12% in meno rispetto agli uomini. Peraltro, questo divario ha ripercussioni trasformandosi in un gap pensionistico rilevante (oltre il 26% in media Ue secondo dati Eurostat del 2024). Se quindi il punto di partenza è condivisibile, quello che fa discutere sono gli strumenti e il rischio di indesiderati effetti collaterali. In base alle nuove norme i datori di lavoro avranno l’obbligo di fornire alle persone in cerca di occupazione informazioni sulla retribuzione iniziale e sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati. Ai datori di lavoro è fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti professionali. Ma soprattutto, una volta assunti, i lavoratori avranno il diritto di chiedere ai loro datori di lavoro, informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono analoghe attività o di pari valore. Potranno anche essere richiesti i criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera che devono essere, dice la direttiva Ue, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Le imprese con più di 500 dipendenti dovranno riferire annualmente all’autorità nazionale competente, sul divario retributivo di genere all’interno. Per le imprese tra 100 e 250 dipendenti questa comunicazione avverrà ogni tre anni. Quando l’organico è sotto i 100 dipendenti non c’è obbligo di comunicazione. Se dovesse emergere un divario retributivo superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi e neutri dal punto di vista del genere, le imprese saranno obbligate a intervenire svolgendo una valutazione delle retribuzioni con i sindacati. I dipendenti che dovessero aver subito discriminazioni retributive potranno avere un risarcimento, compresi gli stipendi arretrati e i relativi bonus.
Questo significa un aggravio organizzativo importante per l’azienda che potrebbe dover fronteggiare una raffica di contestazioni. E soprattutto si apre il tema delle risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo della parità salariale. Sarà interessante vedere se anche i contratti collettivi dovranno tenere conto del fatto che i rinnovi dovranno essere modulati per colmare il divario esistente. Al tempo stesso c’è il rischio che si scateni un vespaio di invidie e gelosie mettendo uomini e donne l’uno contro l’altro nella gestione degli incrementi salariali aziendali.
Per quelle aziende tenute alla comunicazione, nel caso emerga una differenza del livello retributivo tra uomini e donne pari o superiore al 5%, il datore di lavoro avrebbe sei mesi di tempo per rimediare.
Il tema è capire come dare le giuste risposte a una questione sulla quale tutti sono d’accordo in termini di principio ma che andrà gestita con attenzione ed equilibrio. C’è insomma da evitare il rischio di «eccesso di reazione», tema che si è posto all’attenzione in questi giorni con la notizia riportata dal New York Times secondo cui le iniziative dell’azienda Nike a favore della diversità potrebbero aver rappresentato una discriminazione a danno dei lavoratori bianchi. La Enoc (la commissione americana per le pari opportunità) sta indagando su «accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione «nei confronti dei dipendenti bianchi del gruppo di abbigliamento sportivo».
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