2023-04-12
Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid
(Getty Images)
E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.
Scuole
Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio.
Vaccinazioni
A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».
A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile».
Lockdown
Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini».
Coprifuoco
Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». Il coprifuoco, insomma, non poggia su evidenze scientifiche.
Tamponi
A dicembre 2022, il tribunale di Milano assolve un cittadino di 38 anni rinviato a giudizio per falso ideologico. L’uomo, che tre giorni prima era positivo (del tutto asintomatico), era stato fatto scendere dal treno Milano-Bari perché sprovvisto di tampone negativo. Il cittadino aveva dichiarato alla polizia ferroviaria la propria negatività, accertata la mattina prima di partire e confermata con ulteriore tampone negativo, effettuato una volta fatto scendere dal treno, ma la Procura aveva chiesto una condanna esemplare di due mesi di reclusione. Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale».
Mascherine
Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Dai lockdown alle mascherine, dai vaccini obbligatori al coprifuoco, dai tamponi alla Dad: si moltiplicano le sentenze che riconoscono ai cittadini i loro diritti violati dalle leggi liberticide di Giuseppe Conte, Mario Draghi e Roberto Speranza.Ci sono giudici in Italia. Quelli che hanno dichiarato illegittimi i decreti di Giuseppe Conte; quelli che hanno assolto chi violava lockdown e coprifuoco, rivendicando i propri diritti costituzionali e l’infondatezza scientifica dei provvedimenti antivirus del governo; quelli che hanno reintegrato sul posto di lavoro i sanitari che rifiutavano di sottoporsi al vaccino, i quali, checché ne dicesse Mario Draghi («Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone che non sono contagiose»), non rappresentavano per gli altri una minaccia infettiva più dei loro colleghi inoculati; quelli che hanno bocciato la didattica a distanza o la fastidiosa imposizione delle mascherine tra i banchi di scuola. Contro alcune di queste toghe si è scagliato addirittura l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza.E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.<div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="scuole" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Scuole Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio. <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="vaccinazioni" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Vaccinazioni A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="lockdown" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Lockdown Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="coprifuoco" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Coprifuoco Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». 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Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem6" data-id="6" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=6#rebelltitem6" data-basename="mascherine" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Mascherine Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
Papa Leone XIV (Ansa)
L’ennesimo codazzo del disordine sinodale è la pubblicazione del rapporto finale del nono Gruppo di studio sulle «questioni dottrinali, pastorali ed etiche emergenti». In sostanza, il rapporto con i fedeli Lgbt. L’ennesima mina che a Robert Francis Prevost toccherà disinnescare, dopo il caso delle benedizioni gay in Germania.
La relazione, infatti, cerca di occultare, dietro l’uso della neolingua catto-woke, un vero e proprio assalto al magistero. Lo si intuisce già dallo slittamento semantico che propone: gli autori dicono di ritenere «più appropriato qualificare le questioni in oggetto come questioni “emergenti” piuttosto che come questioni “controverse”». Essi annunciano, così, un «cambio di paradigma», che consentirebbe di trattare certe situazioni non più alla stregua di un «problema» da risolvere, evidenziando invece «la qualità globale dell’impegno che concerne l’insieme della comunità ecclesiale e l’integralità della persona», oltre che rimandando a «una possibile risorsa da discernere nella “conversazione nello Spirito” e nella “conversione relazionale”». Cristallino, eh? Se Gesù si fosse espresso in questi termini, non si sarebbe capito nemmeno da solo.
Quel che si capisce benissimo è dove che vogliano andare a parare le 24 pagine (su 32 totali) che precedono la prima occorrenza della parola «omosessuali»: a legittimare, appunto, le relazioni gay. Se non il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Al volumetto sono state allegate alcune testimonianze anonime, in particolare una proveniente dal Portogallo e l’altra dagli Stati Uniti, di cattolici Lgbt accolti dalle locali comunità ecclesiali, dopo un periodo di travagli e discriminazioni.
Il fedele lusitano allude apertamente al «mio matrimonio» e a «mio marito». Matrimonio. Marito. La Chiesa ritiene che l’unione omosessuale sia equiparabile alle nozze tra uomo e donna? Strano, perché il Dicastero per la Dottrina della fede, pur retto dal bergogliano Víctor Manuel Fernández, ha appena diffuso il testo di una lettera che il cardinale, nel 2024, indirizzò a monsignor Stephen Ackermann, vescovo di Trier, in risposta alla posizione della Conferenza episcopale tedesca sulle «benedizioni per le coppie che si amano». Il capo dell’ex Sant’Uffizio spiegava che, nonostante Fiducia Supplicans avesse liberalizzato - in modo maldestro - la pratica di benedire le unioni irregolari, la Chiesa di Germania si stava spingendo troppo in là. Tucho ricordava che la Chiesa «non ha il potere di conferire la sua benedizione liturgica» a coppie omosessuali e divorziati risposati, che non voleva «legittimare nulla» né «sancire […] nulla» e che non bisognava, dunque, «creare confusione», introducendo un «rito liturgico» o «forme di benedizioni simili a sacramentali». Tirare fuori quella missiva è stata la risposta della Santa Sede, ora guidata dal pontefice americano, all’ennesima fuga in avanti dei teutonici: il cardinale Reinhard Marx ha chiesto ai sacerdoti della sua diocesi, Monaco e Frisinga, di mettere a «fondamento della pratica pastorale» le benedizioni già bocciate dal Dicastero della Fede.
Ma nel rapporto del Gruppo di studio n. 9 del Sinodo compare un’intervista dagli Usa, che è ancora più esplicita di quella realizzata in Portogallo. La corrispondente vaticana Diane Montagna ha identificato il testimone statunitense, il quale ringrazia Dio «per mio marito» e si presenta come l’autore del libro Lgbtq catholic ministry, past and present, che reca la prefazione del noto prete arcobaleno, il gesuita James Martin. L’innominato, allora, non può che essere Jason Steidl: è l’uomo la cui foto con il compagno, mentre entrambi venivano benedetti dallo stesso padre Martin, comparve il 21 dicembre 2023 sul New York Times, scatenando un vespaio di polemiche. L’immagine, in effetti, somigliava alla celebrazione di un matrimonio gay.
D’altronde, nel comitato di teologi che ha prodotto il documento compaiono figure quali Maurizio Chiodi, sostenitore della pastorale Lgbt e convinto che, in alcune circostanze, gli atti omosessuali siano «moralmente buoni». Tutto coerente con i toni della relazione sinodale, che per giustificare l’inosservanza della dottrina pattina tra espressioni alate e retoriche evanescenti: la «narrazione», la «cultura della trasparenza» e quella «del rendiconto e della valutazione», il dovere di accogliere le «istanze che le pratiche credenti esprimono e mettono in atto», nonché di piegare i principi alle esigenze dei «contesti».
Se la decisione di nominare vescovi senza il consenso di Roma romperà, per ovvi motivi, la comunione della Fraternità San Pio X con la Santa Sede, sarebbe bizzarro se il Vaticano non iniziasse a prendere provvedimenti seri anche per arginare queste martellanti campagne di demolizione del magistero «da sinistra». Per il Papa chiamato a riparare le crepe che si erano aperte durante il pontificato di Francesco, lo scisma arcobaleno è più allarmante degli attacchi di Trump. Il presidente Usa non è eterno e le sue sparate, semmai, stanno compattando i cattolici. La vera grana - il Vangelo insegna - un regno ce l’ha quando si divide in sé stesso.
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A Roma, al termine del Med9, il vicepremier Antonio Tajani annuncia la nascita di una coalizione tra Ue, Balcani, Golfo, Nord Africa e Lega Araba per garantire sicurezza alimentare e accesso ai fertilizzanti attraverso lo stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile.
Laura Boldrini (Ansa)
La missione guidata da Laura Boldrini nei campi sahrawi si inserisce in un contesto altamente sensibile, tra accuse sul ruolo dell’Algeria nella destabilizzazione del Sahara e del Sahel e la controversa posizione del Fronte Polisario, che alimentano tensioni politiche e diplomatiche.
La recente missione istituzionale del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nei campi sahrawi di Tindouf arriva in uno dei momenti più delicati per la sicurezza del Sahel. Una visita che rischia di trasformarsi in un errore politico e diplomatico. Dietro la narrativa umanitaria sul Fronte Polisario e sulla causa sahrawi si muovono infatti accuse pesantissime che chiamano in causa il ruolo dell’Algeria e dell’Iran nella destabilizzazione del Sahara e del Mali attraverso reti jihadiste, infiltrazioni dei servizi segreti e gruppi armati utilizzati come strumenti geopolitici.
La delegazione guidata da Laura Boldrini ha visitato i campi profughi di Tindouf, in Algeria, per incontrare esponenti del Fronte Polisario, movimento nato nel 1973 e sostenuto da Algeri. Prima della visita ai campi, i parlamentari italiani hanno visto anche le autorità algerine, compreso il vicepresidente del Parlamento. Formalmente si è trattato di una missione dedicata ai diritti umani e alla situazione del popolo sahrawi. Politicamente, però, il viaggio rischia di essere interpretato come una legittimazione di un sistema opaco attorno al quale ruotano accuse di collusioni con reti jihadiste e traffici nel Sahel.
A rendere ancora più controversa questa visita è la recente posizione degli Stati Uniti. Washington ha infatti condannato gli attacchi attribuiti al Fronte Polisario contro la città di Smara, nel Sahara Occidentale, sostenendo che tali azioni compromettano gli sforzi diplomatici e minaccino la stabilità regionale. In un messaggio pubblicato su X, la missione americana presso le Nazioni Unite ha denunciato violenze «contrarie allo spirito dei recenti negoziati», chiedendo una soluzione definitiva del conflitto nel Sahara. Nel frattempo anche l’Unione Europea ha rafforzato il sostegno al piano di autonomia proposto dal Marocco come base per la soluzione della controversia. Durante una visita ufficiale a Rabat, l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha dichiarato che «una vera autonomia potrebbe rappresentare una delle soluzioni più realistiche» per arrivare a una soluzione politica definitiva. Kallas ha inoltre invitato tutte le parti a partecipare ai negoziati «senza precondizioni e sulla base del piano di autonomia presentato dal Marocco».
La posizione europea, approvata dai 27 Stati membri, è stata formalizzata in un comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita. Bruxelles ha inoltre accolto favorevolmente la Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sostiene il rilancio del processo politico sulla base dell’iniziativa marocchina di autonomia sotto sovranità di Rabat. Un orientamento che rappresenta un ulteriore isolamento politico del Fronte Polisario e della linea sostenuta dall’Algeria. A denunciare il ruolo ambiguo di Algeri è soprattutto l’antropologo britannico Jeremy H. Keenan, autore di The Dark Sahara, testo che descrive il rapporto tra servizi segreti algerini e terrorismo islamista nel Nord Africa. Secondo Keenan, dalla fine degli anni Novanta il Mali settentrionale sarebbe stato trasformato in un laboratorio di destabilizzazione controllata.
In quel periodo numerosi militanti del GIA, il Gruppo Islamico Armato protagonista della guerra civile algerina, sarebbero stati progressivamente spinti verso il Sahara. Non come una forza militare visibile, ma come una presenza destinata a radicarsi tra le comunità tuareg attraverso matrimoni, commerci e traffici illegali. L’obiettivo sarebbe stato creare nel Sahel un ecosistema instabile ma controllabile. Per Keenan la svolta avvenne dopo l’11 settembre 2001. Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika comprese che la guerra globale al terrorismo lanciata dagli Stati Uniti poteva diventare un’enorme opportunità strategica. L’Algeria usciva dal Decennio Nero, segnato da massacri, accuse contro esercito e servizi segreti, isolamento internazionale e sanzioni. Aveva bisogno di ricostruire la propria immagine e ottenere nuove forniture militari occidentali.
Secondo Keenan, Algeri doveva presentarsi come un partner indispensabile nella lotta al terrorismo. Ma per riuscirci era necessario che la minaccia jihadista si espandesse nel Sahara. Le accuse diventano ancora più gravi quando Keenan affronta il ruolo del DRS, i servizi segreti algerini. Nel suo libro sostiene che il DRS non si sarebbe limitato a infiltrare i gruppi islamisti, ma avrebbe contribuito direttamente alla loro creazione e manipolazione. Arriva persino a sostenere che Djamel Zitouni, storico leader del GIA, fosse controllato dai servizi algerini.
Keenan cita anche le dichiarazioni di John Schindler, ex funzionario dell’intelligence americana, secondo cui il GIA sarebbe stato in larga parte una creazione del DRS, utilizzata per screditare gli islamisti attraverso massacri indiscriminati e attentati. Questo schema, sostiene Keenan, sarebbe stato successivamente esportato nel Sahel attraverso il GSPC, poi trasformato in AQMI, Al-Qaeda nel Maghreb Islamico. Secondo questa ricostruzione, l’Algeria avrebbe favorito anche l’ascesa di gruppi come MUJAO e Ansar al-Din per colpire politicamente i movimenti tuareg laici e autonomisti. Nel 2003 il rapimento di 32 turisti europei nel Sahara da parte del gruppo guidato da Amari Saifi, noto come «El Para», ex militare delle forze speciali algerine, segnò un punto di svolta. L’episodio venne utilizzato per presentare il Sahara come nuovo fronte di Al-Qaeda e favorì il dispiegamento occidentale nel Sahel attraverso l’Iniziativa Pan-Sahel, antenata dell’AFRICOM americano.
Le conseguenze furono devastanti soprattutto per le popolazioni tuareg. Il turismo sahariano crollò, intere economie locali vennero distrutte e le comunità nomadi finirono associate al terrorismo internazionale. Nel 2012, dopo la caduta di Gheddafi in Libia e il ritorno nel Sahel di combattenti tuareg armati, scoppiò la nuova rivolta dell’Azawad. Il MNLA proclamò l’indipendenza del nord del Mali, ma poco dopo AQMI, Ansar al-Din e MUJAO presero il controllo delle principali città del nord. Per Keenan anche questa dinamica sarebbe stata favorita dal DRS algerino per impedire il consolidamento di un’entità tuareg autonoma. Dietro la partita militare si muovevano anche enormi interessi energetici. I bacini di Taoudeni e Gao, ricchi di petrolio, gas, oro e uranio, rappresentano una delle grandi poste strategiche del Sahara. Secondo Keenan, Algeri avrebbe utilizzato la propria influenza politica per favorire Sonatrach e ottenere concessioni energetiche nel nord del Mali. È in questo contesto che la visita della delegazione italiana nei campi di Tindouf appare profondamente inopportuna. Quei campi non sono semplicemente un simbolo umanitario, ma uno dei centri nevralgici di una crisi geopolitica e securitaria che da anni alimenta instabilità nel Sahel. Mentre il Mali sprofonda nel caos, i gruppi jihadisti proliferano e il Sahel continua a trasformarsi in una delle aree più instabili del pianeta, una visita istituzionale italiana nei campi controllati dal Polisario rischia dunque di assumere un significato politico ben diverso da quello ufficialmente dichiarato.
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Ansa
Prefetto e i vertici delle forze dell’ordine hanno valutato bene contesto, circostanze e condizioni e ieri hanno comunicato agli organizzatori dell’iniziativa che il raduno degli esponenti di estrema destra, quindi, non si terrà più in piazza Galvani, nel centro storico, ma in piazza della Pace. Le motivazioni della scelta sono ben chiare: l’obiettivo è quello di evitare possibili scontri e momenti di tensione e conflitti ideologici che potrebbero degenerare. Quello che si potrebbe temere è che ci possano essere anche delle contro manifestazioni da parte di collettivi che non gradiscono l’operato del raduno della Remigrazione. In realtà, al momento, non si ha notizia di eventuali proteste da parte di altri movimenti. Però sia la scelta della precedente location che, adesso, lo spostamento del luogo hanno sollevato un mare di polemiche.
Collettivi e movimenti di sinistra non volevano la manifestazione nel centro storico; mentre gli organizzatori non sono soddisfatti di questo spostamento. Ieri mattina, sono stati convocati in Questura e hanno appreso del cambiamento del luogo dell’evento, nonostante ne avessero avuto conferma. La manifestazione è in programma per le 16 di sabato e prevede la formazione di un presidio finalizzato alla raccolta firme per la legge sulla remigrazione. Stefano Colato, referente per Bologna del comitato «Remigrazione e Riconquista», ha spiegato perché è stata scelta quella piazza: «Non c’è stato praticamente margine di trattativa, ci hanno consegnato una lista di prescrizioni per qualsiasi posto a parte piazza della Pace. Ci hanno assegnato d’ufficio quella piazza». In realtà, dopo il divieto di riunirsi in piazza Galvani, nel centro storico, gli organizzatori avevano proposto di spostarsi in altri luoghi della città come piazza Minghetti o piazza Carducci. Ma nessuna loro richiesta è stata accolta. E come ha precisato Colato non c’è stato modo di far accogliere la loro richiesta: «Ripeto: non c’è stato margine di trattativa. Il motivo della necessità dello spostamento? Ragioni di ordine pubblico, ci è stato detto». Da quanto è emerso i partecipanti non dovrebbero essere tantissimi, tra i cento e i centocinquanta.
In realtà, l’organizzazione del raduno della Remigrazione ha sollevato non poche polemiche e creato diverse tensioni perché, da quanto è emerso nel corso di una riunione, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sua Giunta avrebbero espresso più volte il loro disaccordo allo svolgimento della manifestazione. Il loro timore è che questo evento possa degenerare causando momenti di violenza e aggressioni fisiche. Alla fine, quindi, al termine del vertice in Prefettura, si è deciso di proseguire sul terreno della prudenza e cercare una location che possa garantire la sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica. Tutto si dovrà svolgere senza alcun rischio ed evitando qualsiasi tipi di disordine. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è rimasto molto «deluso» dallo spostamento della location dell’evento e all’agenzia Dire ha spiegato il perché: «Con lo spostamento della manifestazione per la remigrazione prevista sabato a Bologna in piazza Galvani, ma appunto traslocata in piazza della Pace, si è fatta una scelta che premia i prepotenti. Si crea un precedente per il quale manifestazioni che qualcuno sostiene essere foriere di problemi di ordine pubblico non si possono svolgere come previsto. Da ora in poi anche le manifestazioni dei Pro Pal e dei violenti, quelli davvero violenti, vengano decentrate. Altrimenti passerebbe il messaggio che è la sinistra che decide chi può dire cosa e dove, il che è inaccettabile».
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