2023-04-12
Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid
(Getty Images)
E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.
Scuole
Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio.
Vaccinazioni
A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».
A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile».
Lockdown
Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini».
Coprifuoco
Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». Il coprifuoco, insomma, non poggia su evidenze scientifiche.
Tamponi
A dicembre 2022, il tribunale di Milano assolve un cittadino di 38 anni rinviato a giudizio per falso ideologico. L’uomo, che tre giorni prima era positivo (del tutto asintomatico), era stato fatto scendere dal treno Milano-Bari perché sprovvisto di tampone negativo. Il cittadino aveva dichiarato alla polizia ferroviaria la propria negatività, accertata la mattina prima di partire e confermata con ulteriore tampone negativo, effettuato una volta fatto scendere dal treno, ma la Procura aveva chiesto una condanna esemplare di due mesi di reclusione. Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale».
Mascherine
Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Dai lockdown alle mascherine, dai vaccini obbligatori al coprifuoco, dai tamponi alla Dad: si moltiplicano le sentenze che riconoscono ai cittadini i loro diritti violati dalle leggi liberticide di Giuseppe Conte, Mario Draghi e Roberto Speranza.Ci sono giudici in Italia. Quelli che hanno dichiarato illegittimi i decreti di Giuseppe Conte; quelli che hanno assolto chi violava lockdown e coprifuoco, rivendicando i propri diritti costituzionali e l’infondatezza scientifica dei provvedimenti antivirus del governo; quelli che hanno reintegrato sul posto di lavoro i sanitari che rifiutavano di sottoporsi al vaccino, i quali, checché ne dicesse Mario Draghi («Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone che non sono contagiose»), non rappresentavano per gli altri una minaccia infettiva più dei loro colleghi inoculati; quelli che hanno bocciato la didattica a distanza o la fastidiosa imposizione delle mascherine tra i banchi di scuola. Contro alcune di queste toghe si è scagliato addirittura l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza.E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.<div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="scuole" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Scuole Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio. <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="vaccinazioni" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Vaccinazioni A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="lockdown" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Lockdown Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="coprifuoco" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Coprifuoco Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». 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Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem6" data-id="6" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=6#rebelltitem6" data-basename="mascherine" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Mascherine Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Tra Natale ed Epifania il turismo italiano supera i 7 miliardi di euro di giro d’affari. Crescono presenze, viaggi interni ed esperienze artigianali, con città d’arte e montagne in testa alle preferenze.
Le settimane comprese tra il Natale e l’Epifania si confermano uno dei momenti più redditizi dell’anno per il turismo italiano. Secondo le stime di Cna Turismo e Commercio, il giro d’affari generato tra feste, fine anno e Befana supera i 7 miliardi di euro. Un risultato che non fotografa soltanto l’andamento economico del settore, ma racconta anche un’evoluzione nelle scelte e nelle aspettative dei viaggiatori.
Nel periodo festivo sono attesi oltre 5 milioni di turisti che trascorreranno almeno una notte in una struttura ricettiva: circa 3,7 milioni sono italiani, mentre 1,3 milioni arrivano dall’estero. A questi si aggiunge una platea ben più ampia di persone in movimento: oltre 20 milioni di individui si sposteranno per escursioni giornaliere, soggiorni nelle seconde case o visite a parenti e amici.
Per quanto riguarda i flussi internazionali, la componente europea resta prevalente, con arrivi soprattutto da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Fuori dal continente, si segnalano presenze significative da Stati Uniti, Canada e Cina. Le preferenze delle destinazioni confermano una tendenza ormai consolidata. In cima alle scelte ci sono le città e i borghi d’arte, seguiti dalle località di montagna. Due modi diversi di vivere le vacanze natalizie: da un lato l’attrazione per il patrimonio culturale, i mercatini e le atmosfere urbane illuminate dalle feste; dall’altro la ricerca della neve, degli sport invernali e di un contatto più diretto con l’ambiente naturale.
Alla base di questo successo concorrono diversi fattori. L’Italia continua a esercitare un forte richiamo quando si parla di tradizioni natalizie: dai presepi, in particolare quelli napoletani, ai mercatini dell’arco alpino, passando per i centri storici addobbati e le celebrazioni religiose che trovano a Roma uno dei loro punti centrali. Un insieme di elementi che costruisce un’offerta culturale difficilmente replicabile. Proprio la dimensione religiosa e identitaria del Natale italiano rappresenta un elemento di attrazione per molti visitatori nordamericani e per i turisti provenienti da Paesi di tradizione cattolica, spesso alla ricerca di un’esperienza percepita come più autentica rispetto a celebrazioni considerate eccessivamente commerciali. A questo si aggiunge la varietà climatica del Paese: temperature più miti al Sud e nelle isole per chi vuole evitare il freddo, condizioni ideali sulle Alpi per gli amanti dello sci e della montagna. Un segnale particolarmente rilevante arriva dalla crescita delle cosiddette esperienze, soprattutto quelle legate all’artigianato. Sempre più viaggiatori scelgono di affiancare alla visita dei luoghi la partecipazione diretta ad attività tradizionali: dalla preparazione della pasta fresca alle lavorazioni del vetro di Murano, fino alla ceramica umbra e toscana. È un approccio che indica un cambiamento nel modo di viaggiare, meno orientato alla semplice osservazione e più alla partecipazione.
Questo interesse incrocia diverse tendenze attuali: il bisogno di autenticità in un contesto sempre più standardizzato, la volontà di riportare a casa un’esperienza che vada oltre il souvenir e l’attenzione verso il “saper fare” italiano, riconosciuto come patrimonio immateriale di valore internazionale.
Sul piano economico incidono anche fattori più generali. La ripresa del potere d’acquisto delle classi medie in Europa e negli Stati Uniti, dopo anni di incertezza, ha sostenuto la propensione alla spesa per le vacanze. Il rafforzamento del dollaro favorisce i turisti statunitensi, mentre la fase di stabilizzazione successiva alla pandemia ha contribuito a ricostruire la fiducia nei viaggi. Il periodo natalizio rappresenta inoltre uno degli esempi più riusciti di destagionalizzazione, obiettivo perseguito da tempo dagli operatori del settore. Le strutture ricettive registrano livelli di occupazione elevati in settimane che in passato erano considerate marginali. Anche i collegamenti giocano un ruolo chiave: l’espansione dei voli low cost e il miglioramento dell’offerta ferroviaria rendono più accessibili non solo le grandi città, ma anche destinazioni meno centrali, favorendo una distribuzione più ampia dei flussi.
Accanto ai dati positivi emergono però alcune criticità. La concentrazione dei visitatori rischia di mettere sotto pressione alcune mete, mentre altre restano ai margini. Il turismo di prossimità, rappresentato dai milioni di italiani che si spostano senza pernottare in alberghi o strutture ricettive, costituisce un bacino ancora parzialmente inesplorato. Allo stesso tempo, la crescente domanda di esperienze personalizzate richiede investimenti in formazione e una maggiore integrazione tra operatori locali.
Le festività di fine anno restano comunque un motore fondamentale per l’economia del turismo, in grado di coinvolgere l’intera filiera: ristorazione, artigianato, trasporti e offerta culturale. Un patrimonio che, per continuare a produrre risultati nel tempo, richiede una strategia capace di innovare senza snaturare quell’autenticità che rappresenta il vero punto di forza del sistema italiano.
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I computer che guidano i mezzi non sono più stati in grado di calcolare come muoversi anche perché i sensori di bordo leggono lo stato dei semafori e questi erano spenti. Dunque Waymo in sé non ha alcuna colpa, e soltanto domenica pomeriggio è stato ripristinato il servizio. Dunque questa volta non c’è un problema di sicurezza per gli occupanti e neppure un pericolo per chi si trova a guidare, piuttosto, invece, c’è la dimostrazione che le nuove tecnologie sono terribilmente dipendenti da altre: in questo caso il rilevamento delle luci dei semafori, indispensabili per affrontare gli incroci e le svolte. Qui si rivela la differenza tra l’umano che conduce la meccanica e l’intelligenza artificiale: innanzi a un imprevisto, seppure con tutti i suoi limiti e difetti, un essere umano avrebbe improvvisato e tentato una soluzione, mentre la macchina (fortunatamente) ha obbedito alle leggi di controllo. Il problema non ha coinvolto i robotaxi Tesla, che invece agiscono con sistemi differenti, più simili ai ragionamenti umani, ovvero sono più indipendenti dalle infrastrutture della circolazione. Naturalmente Waymo può trarre da questo evento diverse considerazioni. La prima riguarda l’effettiva dipendenza del sistema di guida dalle infrastrutture esterne; la seconda è la valutazione di come i mezzi automatizzati hanno reagito alla mancanza di informazioni. Infine, come sarà possibile modificare i software di controllo affinché, qualora capiti un nuovo incidente tecnico, le auto possano completare in sicurezza il servizio. Dall’esterno della vicenda è invece possibile valutare anche altro: le tecnologie digitali applicate alle dinamiche automobilistiche non sono ancora sufficientemente autonome. Sia chiaro, lo stesso vale per navi e aeroplani, ma mentre per questi ultimi gli algoritmi dei droni stanno già portando a una ricaduta di tecnologia che viene trasferita ai velivoli pilotati, nel campo automobilistico c’è ancora molto lavoro da fare. Proprio ieri, sempre negli Usa, il pilota di un velivolo King Air da nove posti è stato colpito da un malore. La chiamano “pilot incapacitation” e a bordo non c’era nessun altro che potesse prendere il controllo e atterrare. Ed è qui che la tecnologia ha salvato aeroplano e occupanti: il passeggero che sedeva accanto all’uomo ha premuto il tasto del sistema “Autoland”, l’autopilota ha scelto la pista idonea per lunghezza più vicina alla posizione dell’aereo e alla rotta percorsa, ha avvertito il centro di controllo e anche messo il passeggero nelle condizioni di dichiarare la necessità di un’ambulanza sul posto. L’alternativa sarebbe stato un disastro aereo con diverse vittime. La notizia potrebbe sembrare senza alcuna correlazione con quanto accaduto a San Francisco, ma così non è: il produttore del sistema di navigazione dell’aeroplano è Garmin, ovvero il medesimo che fornisce navigatori al settore automotive. E che prima o poi vedremo fornire uno dei suoi prodotti a qualche costruttore di automobili.
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Getty Images
Era inoltre il 22 dicembre, quando il Times of Israel ha riferito che «Israele ha avvertito l'amministrazione Trump che il corpo delle Guardie della rivoluzione Islamica dell'Iran potrebbe utilizzare un'esercitazione militare in corso incentrata sui missili come copertura per lanciare un attacco contro Israele». «Le probabilità di un attacco iraniano sono inferiori al 50%, ma nessuno è disposto a correre il rischio e a dire che si tratta solo di un'esercitazione», ha in tal senso affermato ad Axios un funzionario di Gerusalemme.
Tutto questo, mentre il 17 dicembre il direttore del Mossad, David Barnea, aveva dichiarato che lo Stato ebraico deve «garantire» che Teheran non si doti dell’arma atomica. «L'idea di continuare a sviluppare una bomba nucleare batte ancora nei loro cuori. Abbiamo la responsabilità di garantire che il progetto nucleare, gravemente danneggiato, in stretta collaborazione con gli americani, non venga mai attivato», aveva detto.
Insomma, la tensione tra Gerusalemme e Teheran sta tornando a salire. Ricordiamo che, lo scorso giugno, le due capitali avevano combattuto la «guerra dei dodici giorni»: guerra, nel cui ambito gli Stati Uniti avevano colpito tre siti nucleari iraniani, per poi mediare un cessate il fuoco con l’aiuto del Qatar. Non dimentichiamo inoltre che Trump punta a negoziare un nuovo accordo sul nucleare di Teheran con l’obiettivo di scongiurare l’eventualità che gli ayatollah possano conseguire l’arma atomica. Uno scenario, quest’ultimo, assai temuto tanto dagli israeliani quanto dai sauditi.
Il punto è che le rinnovate tensioni tra Israele e Teheran si stanno verificando in una fase di fibrillazione tra lo Stato ebraico e la Casa Bianca. Trump è rimasto irritato a causa del recente attacco militare di Gerusalemme a Gaza, mentre Netanyahu non vede di buon occhio la possibile vendita di caccia F-35 al governo di Doha. Bisognerà quindi vedere se, nei prossimi giorni, il dossier iraniano riavvicinerà o meno il presidente americano e il premier israeliano.
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