2023-04-12
Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid
(Getty Images)
E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.
Scuole
Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio.
Vaccinazioni
A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».
A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile».
Lockdown
Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini».
Coprifuoco
Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». Il coprifuoco, insomma, non poggia su evidenze scientifiche.
Tamponi
A dicembre 2022, il tribunale di Milano assolve un cittadino di 38 anni rinviato a giudizio per falso ideologico. L’uomo, che tre giorni prima era positivo (del tutto asintomatico), era stato fatto scendere dal treno Milano-Bari perché sprovvisto di tampone negativo. Il cittadino aveva dichiarato alla polizia ferroviaria la propria negatività, accertata la mattina prima di partire e confermata con ulteriore tampone negativo, effettuato una volta fatto scendere dal treno, ma la Procura aveva chiesto una condanna esemplare di due mesi di reclusione. Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale».
Mascherine
Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Dai lockdown alle mascherine, dai vaccini obbligatori al coprifuoco, dai tamponi alla Dad: si moltiplicano le sentenze che riconoscono ai cittadini i loro diritti violati dalle leggi liberticide di Giuseppe Conte, Mario Draghi e Roberto Speranza.Ci sono giudici in Italia. Quelli che hanno dichiarato illegittimi i decreti di Giuseppe Conte; quelli che hanno assolto chi violava lockdown e coprifuoco, rivendicando i propri diritti costituzionali e l’infondatezza scientifica dei provvedimenti antivirus del governo; quelli che hanno reintegrato sul posto di lavoro i sanitari che rifiutavano di sottoporsi al vaccino, i quali, checché ne dicesse Mario Draghi («Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone che non sono contagiose»), non rappresentavano per gli altri una minaccia infettiva più dei loro colleghi inoculati; quelli che hanno bocciato la didattica a distanza o la fastidiosa imposizione delle mascherine tra i banchi di scuola. Contro alcune di queste toghe si è scagliato addirittura l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza.E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.<div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="scuole" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Scuole Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio. <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="vaccinazioni" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Vaccinazioni A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="lockdown" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Lockdown Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="coprifuoco" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Coprifuoco Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». 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Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem6" data-id="6" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=6#rebelltitem6" data-basename="mascherine" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Mascherine Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
(iStock)
E ieri ha portato a casa la sua missione con il voto favorevole della maggioranza (Pd, Avs-Ecolò e Lista Funaro), il no di Italia viva e l’astensione di M5s e Spc (Sinistra progetto comune). Non proprio un bel segnale per il campo largo, anche se grillini e rifondaroli sono all’opposizione.
Fatto sta che da domani anche nelle zone che vanno da Campo di Marte e San Jacopino fino alle aree Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca (sottozona A3 e A4), gli Airbnb saranno tabù. Per intenderci, le sottozone A3 e A4 corrispondono a 11,21 chilometri quadrati e racchiudono 67.780 abitazioni.
Non uno scherzo. Anche perché da tempo i paletti fiorentini sono i più rigidi del Paese. Oltre a non ammettere nuove autorizzazioni per i cosiddetti contratti turistici, ora anche nei territori più periferici (l’allargamento riguarda più di 500 nuove strade) saranno «inammissibili» cucine inferiori ai 9 metri quadrati, l’impatto acustico dovrà essere limitato entro determinate soglie e a chi dovesse violare le regole saranno comminate sanzioni fino a 10.000 euro.
Insomma, un’altra bella botta per la proprietà privata e per i cittadini che magari hanno ricevuto un piccolo immobile in donazione, hanno sempre pagato le tasse e rispettato le regole, ma ora non sono liberi di metterlo a reddito come meglio credono.
«Non ho gradito i tempi e le modalità con cui è stata frettolosamente portata in aula la delibera», spiega alla Verità il vicepresidente del consiglio comunale, lato Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, «l’emergenza abitativa non può ricadere sui privati. Bloccare le locazioni turistiche nella corona attorno ai viali vuol dire semplicemente trasferire il fenomeno ancor più in periferia».
E la pensano allo stesso modo le oltre 400 persone che si sono riunite ieri in piazza della Signoria per protestare contro la delibera. «Il settore degli affitti brevi», spiegano i promotori del Coordinamento 4 Giugno, «coinvolge ormai migliaia di famiglie fiorentine e rappresenta una componente importante dell’economia cittadina. È sbagliato indicarlo come il principale responsabile del problema abitativo. Esiste certamente un tema casa e un disagio abitativo, che non va sottovalutato. Ma la risposta non può essere quella di limitare la proprietà privata o colpire i piccoli proprietari. Il problema si affronta aumentando l’offerta di alloggi attraverso la rigenerazione urbana, il recupero del patrimonio inutilizzato e l’acquisizione di nuovo patrimonio abitativo da destinare alla locazione a canoni sostenibili». Quindi i dettagli del caso Firenze. «Oggi, il Comune ha oltre 800 alloggi in edilizia residenziale pubblica inutilizzati e di conseguenza non può aggiungere il problema abitativo ai piccoli proprietari privati perché non è credibile oltre che ingiusto. Noi diciamo sì alle regole e ai controlli contro l’abusivismo, ma no a provvedimenti ideologici che rischiano di penalizzare famiglie, lavoratori e piccoli risparmiatori senza produrre benefici concreti sul fronte dell’emergenza abitativa».
Anche perché poi succede che i fondi e le società immobiliari abbiano il via libera alle locazioni brevi di appartamenti di extra lusso, mentre i privati restano a bocca asciutta.
Contraddizione che è diventata palese quando il Tar, qualche giorno fa, ha dato il via libera alla possibilità di fare attività di Airbnb in un mega palazzo vicino al Duomo che conta più di 100 alloggi extra lusso.
Il complesso Bufalini è di proprietà della società di gestione del risparmio Namira, che ha acquistato i circa 18.000 metri quadrati del complesso nel 2024 da Tom Barrack e oggi lo gestisce attraverso il fondo Kalon.
Perché Namira può fare Airbnb e i fiorentini no? Di chi è la colpa? Secondo i giudici del tribunale regionale, la variante di aprile del piano urbanistico comunale dello scorso anno aveva escluso il complesso Bufalini dal blocco previsto per gli Airbnb (in base anche a una convenzione del 2017, che non escludeva la destinazione turistica) e anche se la Funaro ha approvato un regolamento che vieta nuovi affitti brevi nell’area Unesco, «la licenza» resta.
Il sindaco si dice pronto a ricorrere al Consiglio di Stato, ma non risponde ad alcune semplici domande che molti dei suoi cittadini le stanno ponendo.
Esistono altri immobili in centro nella stessa situazione? Sono state concesse ulteriori eccezioni alle rigidissime regole imposte dalla sinistra? Sono ipotizzabili nuove varianti urbanistiche nel centro della città che aprono le porte agli affitti brevi, magari per i soliti alloggi extra lusso in mano ai fondi?
La Funaro non risponde. Ma se emergessero nuovi edifici che per un motivo o per l’altro ottengono l’autorizzazione a fare Airbnb, al danno per i cittadini fiorentini si aggiungerebbe la beffa, e il sindaco perderebbe completamente la faccia.
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Rocco Basilico e Leonardo Maria Del Vecchio (Ansa)
A stipularla Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico sotto la regia della madre, Nicoletta Zampillo ultima moglie di Leonardo Del Vecchio. l’accordo spiana la strada a Leonardo Del Vecchio verso la maggioranza assoluta di Delfin, la cassaforte di famiglia. Vuol dire controllare un impero globale. La holding oggi vale circa 42 miliardi e che custodisce non soltanto il controllo di Essilor Luxottica, ma anche partecipazioni strategiche in Generali, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit.
Dentro quelle mura lussemburghesi si concentrano quote, potere, dividendi, influenza e soprattutto la lunga ombra di uno dei più grandi imprenditori italiani del dopoguerra. Ecco perché la tregua assume un significato che va ben oltre il tradizionale romanzo familiare degli eredi. Sul tavolo c’era l’architettura di uno degli snodi più delicati del capitalismo italiano. Per settimane la tensione era salita come la pressione dentro una pentola dimenticata sul fuoco.
Da una parte Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenito del fondatore di Luxottica, impegnato a portare a termine il grande riassetto della holding. Dall’altra Rocco Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo e del banchiere Paolo Basilico, deciso a contestare il percorso scelto per la redistribuzione delle quote. La battaglia si era rapidamente trasferita nelle aule del Granducato. Basilico aveva impugnato davanti al Tribunale del Lussemburgo le delibere approvate dall’assemblea di Delfin. Nel mirino c’erano due decisioni particolarmente rilevanti: l’aumento dei dividendi e soprattutto l’operazione destinata a consentire a Leonardo Maria di acquistare il 25% della holding detenuto dai fratelli Luca e Paola Del Vecchio.
Una partita gigantesca. Perché quel 25% rappresenta una quota che, ai valori correnti della cassaforte, sfiora gli 11 miliardi. Una di quelle somme che smettono di essere denaro e diventano geografia economica.
L’operazione avrebbe portato Leonardo Maria Del Vecchio al 37,5% di Delfin, consolidando una posizione destinata a renderlo il principale punto di riferimento della governance futura. Un progetto complesso anche dal punto di vista finanziario.
Per sostenere l’acquisto era infatti previsto un finanziamento da circa 10 miliardi una delle operazioni più rilevanti mai viste in una vicenda successoria italiana. Un’architettura che richiedeva stabilità, certezze giuridiche e soprattutto l’assenza di nuvole legali all’orizzonte.
Le contestazioni giudiziarie rischiavano invece di trasformarsi in una fastidiosa sabbia negli ingranaggi.
Nel frattempo si era aggiunto un altro capitolo.
A fine maggio Nicoletta Zampillo aveva inviato una lettera al consiglio di amministrazione di Delfin manifestando la volontà di rimettere in discussione la rinuncia effettuata nel 2022 a metà della quota del 25% a lei destinata dal marito a favore del figlio Rocco.
Un passaggio che aveva contribuito ad aumentare ulteriormente la temperatura.
Gli osservatori finanziari seguivano gli sviluppi come si segue una finale di Champions League. Per una ragione semplice: dietro la disputa familiare c’erano asset che pesano enormemente sugli equilibri economici del Paese. Delfin possiede infatti il 32,4% di Essilor Luxottica, il campione mondiale dell’occhialeria nato dalla fusione che ha cambiato la geografia del settore. Ma non basta. Controlla anche il 17,5% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit.
Tradotto dal linguaggio delle partecipazioni a quello della realtà: una quota rilevante del risparmio italiano, del credito alle imprese, delle assicurazioni e della finanza nazionale passa direttamente o indirettamente sotto l’ombrello della cassaforte creata da Del Vecchio.
Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni delle ultime ore, sia Leonardo Maria Del Vecchio sia Rocco Basilico si sarebbero impegnati a ritirare le rispettive iniziative giudiziarie. Una scelta che consente di sbloccare un'impasse che durava ormai da settimane e che rischiava di allungare ulteriormente i tempi del riassetto.
La tregua arriva a quattro anni dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio.
Quattro anni nei quali l’eredità del fondatore ha continuato a esercitare una forza gravitazionale impressionante. Come accade spesso nelle grandi dinastie imprenditoriali, il patrimonio non è soltanto una questione economica. È anche una questione di leadership, di visione, di equilibrio tra rami familiari e di gestione del potere.
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Ansa
Anzi, ieri è stato ucciso, da una bomba di mortaio, un casco blu del contingente Onu Unifil. È accaduto nell’area di Marjayoun, vicino Dibbine, nell’avamposto «Miguel de Cervantes» di militari spagnoli. La granata ha ucciso un militare di nazionalità serba e ha ferito un militare spagnolo e uno salvadoregno.
Il caduto era il sergente Milovan Jovanovic, che avrebbe compiuto 37 anni domani, essendo nato il 6 giugno 1989 a Kraljevo e lascia una moglie e due figli. Il suo decesso è avvenuto dopo un vano ricovero in elicottero al Centro medico universitario di Beirut. Si conferma una volta di più la precaria posizione dell’Unifil, schierato in Libano dal 1978 e sempre fra due fuochi. Attualmente l’Unifil è sotto il comando del generale italiano Diodato Abagnara e conta 7.478 uomini, fra cui 746 italiani. L’esercito israeliano ha attribuito a Hezbollah la morte del serbo, affermando che «una serie di colpi di mortaio provenienti dalla zona di Qotrani ed effettuati da Hezbollah». Poi l’esercito libanese rilevava: «Le truppe israeliane si sono ritirate da Debbine, nel distretto di Marjeyoun, per facilitare il monitoraggio del cessate il fuoco».
Nella notte era arrivato l’assenso di Beirut a un cessate il fuoco concordato con Israele, con la mediazione dell’amministrazione americana di Donald Trump. Accordo basato sul disarmo di Hezbollah e su «aree pilota» sgomberate dalla presenza israeliana e di Hezbollah e presidiate da truppe libanesi. Alla milizia sciita si chiede il ritiro a Nord del fiume Litani. Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato che «i negoziati sono stati difficili e sono ripresi dopo l’intervento del segretario di Stato americano Marco Rubio». La tregua diverrebbe effettiva «24 ore dall’approvazione definitiva» e sarebbe preparatoria di negoziati dal 22 giugno. Da parte israeliana, il premier Benjamin Netanyahu ha discusso l’accordo con il suo gabinetto di sicurezza nazionale, ma il problema pare lo stesso del precedente cessate il fuoco di ottobre 2024: il rifiuto di Hezbollah di consegnare le armi. Se il ministro della Difesa Israel Katz si dice soddisfatto, il titolare della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, parla di «grave errore» evocando complicità fra governo libanese e sciiti. Naim Qassem, capo di Hezbollah, ha già definito l’accordo «una capitolazione e una sconfitta». Stando a indiscrezioni del giornale israeliano Haaretz, Qassem rifiuterebbe l’accordo su impulso dell’Iran, dato che gli ayatollah non intendono separare la crisi nel Golfo Persico da quella libanese, come invece vorrebbe Trump.
Un funzionario israeliano ha anticipato alla testata Ynet che l’esercito ebraico «rimarrà nelle aree conquistate» fra cui la cresta del castello di Beaufort, e che «proseguiranno le operazioni per smantellare Hezbollah». Afferma che il senso dell’accordo è «spingere lo stato libanese ad affrontare Hezbollah», risolvendo il problema di una milizia che è uno «Stato nello Stato». Proprio ieri il Consiglio dell’Unione europea ha approvato aiuti per 100 milioni di euro destinati «al rafforzamento dell’esercito libanese». In giornata Israele ha compiuto raid con droni e aerei, colpendo Sohmor e altri siti nella valle della Bekaa, come la diga di Qaraoun, oltre a un’automobile sulla strada Kfar Kila e Zefta, facendo sei morti e otto feriti. Hezbollah ha lanciato razzi sui soldati israeliani, oltre a droni che sono stati abbattuti. Gli sciiti hanno però rivendicato la distruzione di un carro armato israeliano al castello di Beufort con un missile.
Ieri, dopo che il direttore del Mossad, David Barnea, ha lasciato l’incarico a Roman Gofman, il Jerulasem Post ha rivelato che l’uccisione, il 27 settembre 2024, dello storico capo di Hezbollah Hassan Nasrallah con un raid aereo sarebbe dovuta a speciali sistemi di puntamento installati nel suo quartier generale da spie del servizio segreto ebraico. Nel frattempo, è aumentato il numero delle vittime del raid israeliano su Gaza: si parla di 11 morti, inclusi dei bambini.
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Donald Trump (Ansa)
Uno scoglio sul tavolo è del resto quello della crisi libanese: non è infatti un mistero che la Repubblica islamica voglia la risoluzione del conflitto tra Israele ed Hezbollah come parte integrante di un eventuale accordo con la Casa Bianca. «La nostra condizione iniziale per accettare un cessate il fuoco nella guerra regionale è stata un cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso», hanno affermato, ieri, i pasdaran, per poi aggiungere: «Il nemico deve cessare urgentemente gli attacchi contro il popolo libanese e ritirarsi immediatamente oltre i confini internazionali, evacuando i territori occupati del Libano e riconoscendo l’integrità territoriale del Libano».
Mercoledì, Washington, Beirut e Gerusalemme avevano emesso un comunicato congiunto, concordando un cessate il fuoco «subordinato alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah». Tuttavia, ieri, il leader della stessa Hezbollah, Naim Qassem, ha bollato l’accordo tra Libano e Israele come una «resa». Ha quindi affermato che gli attacchi contro il Nord dello Stato ebraico proseguiranno fin quando continueranno i bombardamenti israeliani sul Paese dei Cedri. Poco dopo, un funzionario di Hezbollah ha confermato il rifiuto della tregua. Bisognerà quindi capire quale impatto avrà questa situazione sul destino della diplomazia tra Stati Uniti e Iran. D’altronde, un altro scoglio riguarda Hormuz. Ieri, il ministero degli Esteri iraniano ha detto che Teheran «non intende riscuotere tasse di passaggio, dazi di transito o pagamenti per i diritti di transito», ma soltanto delle tariffe di servizio. Non è al momento chiaro come reagirà Washington, che si è sempre espressa contro eventuali pedaggi imposti dalla Repubblica islamica nello Stretto.
Nel frattempo, Donald Trump avrebbe deciso di non riprendere le ostilità con Teheran, a meno che la Repubblica islamica non uccida dei soldati americani. Non solo. Oltre a dire che le trattative con il regime khomeinista starebbero andando «molto bene», il presidente statunitense non ha escluso l’eventualità di incontrare la Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei: un Khamenei che, secondo Washington, sarebbe coinvolto nei negoziati e che, ieri, ha esortato gli iraniani a «preservare l’unità nazionale». In tutto questo, mercoledì, il presidente americano ha ammesso di aver definito «pazzo» Benjamin Netanyahu durante un litigio telefonico, ma ha anche cercato di gettare acqua sul fuoco. «Abbiamo lavorato molto bene insieme. Bibi mi piace molto. E lavoro molto bene con lui», ha detto. Lunedì, Trump si era notevolmente irritato con il premier israeliano, ritenendo che i raid dello Stato ebraico su Beirut avrebbero compromesso le trattative in corso tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica.
Insomma, l’inquilino della Casa Bianca sta cercando di salvaguardare il processo diplomatico con Teheran, tentando di raffrenare sia Hezbollah che Gerusalemme. Tuttavia, nel mezzo di queste manovre complicate, Trump si sta ritrovando a dover affrontare una grana interna. L’altro ieri, la Camera dei rappresentanti, anche attraverso il voto favorevole di quattro deputati repubblicani dissidenti, ha approvato una risoluzione che esige la conclusione del conflitto in Iran: una circostanza che, neanche a dirlo, ha profondamente irritato il presidente statunitense. «Con una votazione insignificante, la Camera ha votato, con quattro repubblicani corrotti e tutti i democratici, per limitare i miei poteri di guerra, proprio nel bel mezzo delle trattative finali per porre fine alla guerra con la Repubblica islamica dell’Iran. Chi mai farebbe una cosa così antipatriottica?», ha tuonato Trump, ieri, su Truth.
Come riportato da The Hill, non è chiaro se la risoluzione abbia forza di legge e se sia quindi vincolante. Bisognerà inoltre attendere l’eventuale ok del Senato. Ciò detto, dal punto di vista politico, si configura potenzialmente un problema per il presidente americano. Continua infatti ad aumentare la pressione su di lui, affinché chiuda la questione iraniana. Ricordiamo che, sulla base del War powers act, il presidente deve ottenere l’ok del Congresso, qualora le azioni militari da lui ordinate superino i 60 giorni. Tuttavia, l’amministrazione Trump ha finora sostenuto che le ostilità con Teheran sono terminate a seguito del cessate il fuoco stipulato l’8 aprile e prorogato a tempo indeterminato il 21 dello stesso mese: il che, argomenta la Casa Bianca, renderebbe inutile richiedere e ottenere l’autorizzazione da parte del potere legislativo. Sarà quindi necessario capire in che modo questa questione si intersecherà con le trattative iraniane. E se avrà degli impatti in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre.
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