2023-04-12
Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid
(Getty Images)
E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.
Scuole
Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio.
Vaccinazioni
A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».
A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile».
Lockdown
Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini».
Coprifuoco
Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». Il coprifuoco, insomma, non poggia su evidenze scientifiche.
Tamponi
A dicembre 2022, il tribunale di Milano assolve un cittadino di 38 anni rinviato a giudizio per falso ideologico. L’uomo, che tre giorni prima era positivo (del tutto asintomatico), era stato fatto scendere dal treno Milano-Bari perché sprovvisto di tampone negativo. Il cittadino aveva dichiarato alla polizia ferroviaria la propria negatività, accertata la mattina prima di partire e confermata con ulteriore tampone negativo, effettuato una volta fatto scendere dal treno, ma la Procura aveva chiesto una condanna esemplare di due mesi di reclusione. Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale».
Mascherine
Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Dai lockdown alle mascherine, dai vaccini obbligatori al coprifuoco, dai tamponi alla Dad: si moltiplicano le sentenze che riconoscono ai cittadini i loro diritti violati dalle leggi liberticide di Giuseppe Conte, Mario Draghi e Roberto Speranza.Ci sono giudici in Italia. Quelli che hanno dichiarato illegittimi i decreti di Giuseppe Conte; quelli che hanno assolto chi violava lockdown e coprifuoco, rivendicando i propri diritti costituzionali e l’infondatezza scientifica dei provvedimenti antivirus del governo; quelli che hanno reintegrato sul posto di lavoro i sanitari che rifiutavano di sottoporsi al vaccino, i quali, checché ne dicesse Mario Draghi («Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone che non sono contagiose»), non rappresentavano per gli altri una minaccia infettiva più dei loro colleghi inoculati; quelli che hanno bocciato la didattica a distanza o la fastidiosa imposizione delle mascherine tra i banchi di scuola. Contro alcune di queste toghe si è scagliato addirittura l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza.E una parte dell’opposizione, in punta di diritto, che tribunali ordinari, amministrativi e giudici di pace hanno tenacemente portato avanti contro i diktat, è stata frustrata dalla sentenza della Consulta, la quale ha invece avallato il decreto dell’esecutivo di Mr. Bce sugli obblighi vaccinali. Ma sentenze, ordinanze e decreti dei magistrati che operano da Nord a Sud hanno comunque creato precedenti importanti. In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti. Forse, la giustizia non è morta di Covid.<div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="scuole" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Scuole Molti tribunali italiani condannano il governo per aver chiuso le scuole molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei, costringendo gli studenti alla Dad. A inizio gennaio 2021, il Tar della Campania boccia il governatore Vincenzo De Luca e apre al ritorno alle lezioni in presenza sia per le scuole elementari e medie sia per le superiori campane. Le evidenze scientifiche presentate dagli scienziati consultati dai ricorrenti del Comitato scuole aperte Campania mostrano quanto il contagio si diffonda di più se i bambini restano a casa. Il Comitato presenta una richiesta di risarcimento danni: il Consiglio di Stato a novembre 2022 sembra accoglierne le istanze pubblicando e notificando alle parti la sentenza. Dopo poche ore, la sentenza non è più visibile online e il Cds emette un decreto con il quale la «congela». Ad oggi non è stata ancora (ri)pubblicata.Anche il Tar Lombardia a gennaio 2021 accoglie il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del presidente della Regione dell’8 gennaio, con cui veniva disposta la Dad al 100% per tutte le scuole superiori fino alla data del 25 gennaio.Il 15 gennaio, il Tar dell’Emilia Romagna sospende l’ordinanza del presidente della Regione con cui Stefano Bonaccini disponeva la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiarendo che la Regione ha compiuto un «abuso di potere». Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso presentato da 21 genitori, «non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio che indurrebbero a un pronostico circa un più che probabile incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole» e in ogni caso «neppure è ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici […] più che in altri contesti». Mancano, al solito, le evidenze scientifiche. Di conseguenza l’ordinanza comprime «in maniera eccessiva», «immotivatamente» e «ingiustificatamente», il «diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola».A inizio 2021, il tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia sospende l’ordinanza di chiusura delle scuole decisa dal governatore Massimiliano Fedriga e dà ragione ai genitori degli studenti rappresentati dal comitato Scuola in presenza, contrari alle lezioni in Dad per tutto gennaio. I giudici amministrativi bocciano il provvedimento del governatore definendo le motivazioni dell’ordinanza come «irragionevoli e contradditorie».A fine febbraio 2021, il Tar del Lazio accoglie il ricorso presentato dal comitato di genitori fiorentini di Ri(n)corriamo la scuola, preoccupati delle conseguenze della Dad sull’apprendimento dei propri figli. Il tribunale sottolinea che, nel dpcm contestato, la decisione sulla Dad «non è supportata da specifiche indicazioni del Cts, né da studi orientati a verificare il ruolo dell’attività scolastica nella diffusione del contagio». Non ci sono le evidenze scientifiche, insomma. A ottobre il tribunale conferma l’illegittimità dei dpcm ai fini risarcitori. Anche il Consiglio di Stato conferma in fase cautelare quanto deciso dal Tar del Lazio. <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="vaccinazioni" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Vaccinazioni A marzo 2022 il Tribunale di Pistoia respinge il ricorso di una madre che, contro la volontà dell’ex coniuge, chiedeva al giudice l’autorizzazione a sottoporre i tre figli minori alla vaccinazione anti Covid. La sentenza dà ragione al padre riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato.A febbraio 2023 il tribunale di Monza rigetta il ricorso della madre di una minore di 15 anni che voleva sottoporre la figlia alla vaccinazione. Sostenuta dal padre, la ragazza si oppone alla richiesta materna, oltretutto presentata dopo l’allentamento delle misure restrittive. Secondo il tribunale, il ricorso presentato dalla madre è decontestualizzato e superato, inoltre la tipologia di vaccinazione è rischiosa per l’adolescente.Le toghe si muovono anche sul fronte delle sospensioni dal laovor. Ad aprile 2022, un giudice del lavoro di Padova accoglie il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa dal lavoro per inadempimento dell’obbligo vaccinale, valutato «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», perché «la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri». Il vaccino non impedisce il contagio, insomma, come la stessa Pfizer ammetterà a ottobre 2022.A luglio 2022 il tribunale di Firenze con un decreto d’urgenza sospende temporaneamente il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di Pistoia di esercitare perché non vaccinata. La psicologa è reintegrata dal giudice e potrà esercitare «in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati». Roberto Speranza perde le staffe: «È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci».A novembre 2022, il Tribunale dell’Aquila condanna un’azienda al pagamento di 2.500 euro, oltre che alla retribuzione arretrata, per aver sospeso una lavoratrice non vaccinata: «Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non trasmetta a sua volta».A marzo 2023 il tribunale militare di Napoli dichiara il «non luogo a procedere» nei confronti di un militare che si era introdotto in caserma sprovvisto di green pass: «Il fatto non sussiste». Secondo il giudice militare, l’imputato non vaccinato «non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass» perché «l’idoneità dei vaccini […] quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero».Sempre a marzo 2023, il tribunale di Firenze emette un’ordinanza nella quale conferma la revoca di un provvedimento di sospensione emanato dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di un ricorrente vaccinato «solo» con due dosi (e non con tre, perché colpito da eventi avversi post vaccinazione) oltre che guarito, e condanna lo stesso Ordine a rimborsare le spese. Motivazione: «I preparati anti Covid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini». Sempre nel capoluogo toscano, qualche giorno fa è stato assoluto un pasticcere trovato dai Nas a lavoro con il green pass di un’altra persona, perché lui rifiutava di completare il ciclo di vaccinazione. Il fatto è stato ritenuto «tenute» e «non punibile». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="lockdown" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Lockdown Il provvedimento «madre» contro tutte le restrizioni è adottato a luglio 2020 dal giudice di pace di Frosinone, che accoglie il ricorso di due cittadini, padre e figlia, multati di 400 euro durante il lockdown mentre andavano a fare rifornimento d’acqua a una fontanella. «Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello Stato di emergenza del 31 gennaio 2020 è illegittima e le sanzioni vanno annullate». Il tribunale di Frosinone, a ottobre 2022, rigetta l’appello confermando l’illegittimità dei dpcm del governo Conte.A marzo 2021 un giudice di Reggio Emilia assolve una coppia di Correggio, fermata il 13 marzo 2020 dai carabinieri e accusata di aver esibito un’autocertificazione falsa. La coppia era stata accusata di falso ideologico del privato in atto pubblico. Il giudice stabilisce che il fatto non costituisce reato: l’autocertificazione che il cittadino è costretto a compilare in base a un dpcm costituisce un «falso inutile». «Il dpcm è illegittimo», dichiara il giudice, perché vìola l’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale. L’illegittimità del lockdown e dell’obbligo di permanenza domiciliare imposto dal dpcm del 9 marzo 2020 viene sancita, a febbraio 2022, anche dal tribunale di Pisa, che assolve tre imputati sentenziando che la dichiarazione dello stato d’emergenza non ha fondamento legislativo: la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti «ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità». Il vulnus motivazionale risulta aggravato dal fatto che i verbali del Cts «sono stati […] addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati”».A dicembre 2022 il giudice di pace di Riva del Garda accoglie il ricorso di un quarantenne di Dro, sorpreso durante il lockdown dagli agenti della forestale mentre percorreva, da solo, un sentiero a 500 metri da casa. «Si era spostato dalla propria residenza senza motivi di necessità o urgenza», dichiarano gli agenti, e per questo gli comminano una sanzione di 400 euro. Il giudice annulla l’ordinanza e la sanzione, bacchettando le istituzioni: «L’estrema discrezionalità nell’interpretazione della normativa ha reso verosimile una confusione nei cittadini». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="coprifuoco" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Coprifuoco Ad aprile 2022, il giudice di pace di Chiavari annulla la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18. «La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio nelle fasce orarie in cui operava il divieto». 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Il giudice di Milano motiva l’assoluzione citando l’inoffensività della condotta dell’imputato e la mancata notifica del provvedimento: «La violazione della libertà personale è incostituzionale, può essere limitata con provvedimenti ad personam, un regolamento indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi Covid appare illegittimo e dunque incostituzionale». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem6" data-id="6" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/giustizia-restrizioni-covid-2659836859.html?rebelltitem=6#rebelltitem6" data-basename="mascherine" data-post-id="2659836859" data-published-at="1681244533" data-use-pagination="False"> Mascherine Ad agosto 2021 il Tar del Lazio dichiara illegittimi i dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedevano l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini sotto i 12 anni. Il ricorso è stato presentato dai genitori di una bambina di 9 anni, che contestavano la norma perché «immotivata e viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Cts e dall’Oms». L’obbligo di mascherina a scuola in Italia resterà tuttavia in vigore fino a giugno 2022. Il 9 marzo 2022 il giudice di pace di Bressanone accoglie il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa comminata per il mancato uso di mascherina. Il magistrato si rifà alla sentenza di Pisa per sostenere che «manca un presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» e annulla la sanzione.
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Alberto Stasi (Ansa)
Ieri, nell’aula del tribunale di Pavia, quell’ombra è stata cancellata dall’incidente probatorio. «È stato chiarito definitivamente che Stasi è escluso». Lo dice senza giri di parole all’uscita dal palazzo di giustizia Giada Bocellari, difensore con Antonio De Rensis di Stasi. «Tenete conto», ha spiegato Bocellari, «che noi partivamo da una perizia del professor Francesco De Stefano (il genetista che nel 2014 firmò la perizia nel processo d’appello bis, ndr) che diceva che il Dna era tutto degradato e che Stasi non poteva essere escluso da quelle tracce». È il primo elemento giudiziario della giornata di ieri. La stessa Bocellari, però, mette anche un freno a ogni lettura forzata: «Non è che Andrea Sempio verrà condannato per il Dna. Non verrà mai forse neanche rinviato a giudizio solo per il Dna». Gli elementi ricavati dall’incidente probatorio, spiega, sono «un dato processuale, una prova che dovrà poi essere valutata e questo lo potrà fare innanzitutto la Procura quando dovrà decidere, alla fine delle indagini, cosa fare». Dentro l’aula, però, la tensione non è stata solo scientifica. È stata anche simbolica. Perché Stasi era presente. Seduto, in silenzio. E la sua presenza ha innescato uno scontro.
«È venuto perché questa era una giornata importante», spiega ancora Bocellari, aggiungendo: «Tenete conto che sono undici anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente abbiamo assunto un risultato nel contraddittorio». Una scelta rivendicata senza tentennamenti: «Tenete conto anche del fatto che lui ha sempre partecipato al suo processo, è sempre stato presente alle udienze e quindi questo era un momento in cui esserci, nel massimo rispetto anche dell’autorità giudiziaria che oggi sta procedendo nei confronti di un altro soggetto». E quel soggetto è Sempio. Indagato. Ma assente. Una scelta opposta, spiegata dai suoi legali. «In ogni caso non avrebbe potuto parlare», chiarisce Angela Taccia, che spiega: «Il Dna non è consolidato, non c’è alcuna certezza contro Sempio. Il software usato non è completo, anzi è molto scarno, non si può arrivare a nessun punto fermo». Lo stesso tono lo usa Liborio Cataliotti, l’altro difensore di Sempio. «Confesso che non mi aspettavo oggi la presenza di Stasi. Però non mi sono opposto, perché si è trattato di una presenza, sia pur passiva, di chi è interessato all’espletamento della prova. Non mi sembrava potessero esserci controindicazioni alla sua presenza». Se per la difesa di Sempio la presenza di Stasi è neutra, sul fronte della famiglia Poggi il clima è diverso. L’avvocato Gian Luigi Tizzoni premette: «Vedere Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione». Ma la linea processuale è chiara. Durante l’udienza i legali dei Poggi (rappresentati anche dall’avvocato Francesco Compagna) hanno chiesto che Stasi uscisse dall’aula perché «non è né la persona offesa né l’indagato». Richiesta respinta dal gip Daniela Garlaschelli come «irrilevante e tardiva», perché giunta «a sei mesi di distanza dall’inizio dell’incidente probatorio». Stasi è stato quindi ammesso come «terzo interessato». Ma l’avvocato Compagna tiene il punto: «Credo che di processuale ci sia poco in questa vicenda, è un enorme spettacolo mediatico». E attacca sul merito: «La verità è che le unghie sono prive di significato, visto che la vittima non si è difesa e giocare su un dato che non è scientifico è una follia».
La perita Denise Albani, ricorda Compagna, «ha ribadito che non si può dire come, dove e quando quella traccia è stata trasferita e quindi non ha valore». Deve essersi sentito un terzo interessato anche il difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (indagato a Brescia per un’ipotesi di corruzione in atti giudiziari riferita all’archiviazione della posizione di Sempio nel 2017). L’avvocato Domenico Aiello, infatti, ha alzato il livello dello scontro: «Non mi risulta che esista la figura della parte processuale del “terzo interessato”. Si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione». E insiste: «Sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout od osservatore interessato. Ancora una grave violazione del Codice di procedura penale. Spero non si sostituisca un candidato innocente con un altro sfortunato innocente e a spese di un sicuro innocente».
Ma mentre le polemiche rimbalzano fuori dall’aula, dentro il dato resta tecnico. E su quel dato, paradossalmente, tutti escono soddisfatti. «Dal nostro punto di vista abbiamo ottenuto risposte che riteniamo molto ma molto soddisfacenti sulla posizione di Sempio», dice Cataliotti. Taccia conferma: «Siamo molto soddisfatti di com’è andata oggi». La difesa di Sempio ribadisce che il dato è neutro, parziale, non decisivo. La difesa di Stasi incassa l’esclusione definitiva del Dna. E alla fine l’incidente probatorio ha fatto la sua parte. Ha prodotto una prova. Ha chiarito un equivoco storico. E ha lasciato ognuno con il proprio argomento in mano. Fuori dall’aula, però, il processo mediatico si è concentrato tutto sulla presenza di Stasi e sull’assenza di Sempio, come se l’innocenza o la colpevolezza di qualcuno fosse misurabile a colpi di apparizioni sceniche.
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E come si può chiamare un tizio che promette «appena posso (violare la legge, ndr) lo rifaccio»?. «Costi quel che costi», disse Luca Casarini, «al vostro ordine continuerò a disobbedire, perché obbedisco ad altro, di fronte al quale le vostre leggi ingiuste e criminali, ciniche e orribili non possono niente». Quelle contestate sono le leggi dello Stato italiano, approvate dal Parlamento italiano, vigilate dalla Corte costituzionale italiana, rispettate dalla maggioranza degli italiani. Ma per Casarini e compagni si possono ignorare. Anzi, si devono violare. E nessuno può permettersi il diritto di critica e di chiamarli pirati. «Abbiamo disobbedito a un ordine ingiusto e inumano del ministero dell’Interno», disse Beppe Caccia, capo missione di Mediterranea, «ma così facendo abbiamo obbedito al diritto marittimo, alla Costituzione italiana, alle leggi dell’umanità». Chi si può arrogare il diritto di stabilire che ci si può infischiare di una legge? Ve la immaginate quale sarebbe la reazione di fronte a un tizio che ignora il codice della strada o la normativa fiscale e dice che lui risponde a una legge superiore? E vi ricorda qualche cosa la definizione di «legge criminale»? Negli anni della contestazione lo Stato era criminale, le misure repressive, i divieti autoritari. Come sia finita si sa.
Il soccorso in mare ha un obiettivo politico: è un’azione che mira a «contrastare e a sovvertire il sistema capitalista e patriarcale» come ha spiegato don Mattia Ferrari, il cappellano di Mediterranea. «Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal decreto sicurezza bis. Siamo stati costretti a farlo», ha aggiunto Carola Rackete, la capitana che nella foga di attraccare nonostante le fosse stato negato il diritto allo sbarco andò a sbattere con la sua nave contro una motovedetta della Guardia di finanza. E costoro non si possono definire pirati? Chiamarli tali, perché come diceva il filosofo Giulio Giorello a proposito dei bucanieri, ritengono la loro coscienza «superiore a ogni legge», sarebbe diffamatorio? E quale offesa alla propria reputazione, quale danno, avrebbero patito, di grazia? È evidente che le querele hanno un obiettivo: tappare la bocca a chi esprime un giudizio critico, impedire alla libera stampa di dire quel che pensa e di chiamare le cose con il loro nome.
Da una settimana si discute di giornali comprati e venduti, perché John Elkann ha messo in vendita Repubblica e La Stampa. Ma la minaccia all’articolo 21 della Costituzione non viene da un imprenditore greco o italiano che compra una testata, bensì dal tentativo di imbavagliare chi si oppone, con le inchieste e le notizie, alla strategia dell’immigrazione, arma - come predica don Ferrari - usata per abbattere il sistema capitalistico e patriarcale. Sono certo che di fronte alla sentenza contro Panorama non si leveranno le voci degli indignati speciali. Quelle si alzano solo quando condannano Roberto Saviano a pagare mille euro per aver chiamato bastardi Meloni e Salvini. Visti i risultati, mi conveniva titolare «I nuovi bastardi».
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