
Parlo dopo oltre 45 anni di magistratura, in gran parte svolti con funzioni requirenti. Ho esercitato l’azione penale quando non era materia da talk show ma fatica quotidiana: fascicoli accumulati sulle scrivanie, scelte difficili, priorità imposte non dall’ideologia ma dal tempo e dalle risorse. Ho fatto il pubblico ministero quando la parola «toghe» non era una categoria sociologica, quando l’ufficio era un luogo di lavoro e non un campo di battaglia simbolico.
Angelo Giorgianni, ex magistrato
Ho visto indagini durare anni, assoluzioni doverose, errori, successi, cadute di credibilità e ricostruzioni pazienti. Ho conosciuto il peso di una richiesta di custodia cautelare, la solitudine di una decisione, la prudenza necessaria davanti a una prova fragile. Per questo, quando sento dire - come ha fatto Nicola Gratteri al forum del Fatto Quotidiano - che «col Sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti», non posso archiviare la frase come un eccesso polemico. È un’affermazione non dimostrata che tocca il cuore del patto costituzionale. Se fosse vera, saremmo davanti a una regressione democratica. Ma proprio l’esperienza mi impone di distinguere tra timori politici e conseguenze giuridiche. Il pubblico ministero, nel nostro sistema, è già parte processuale. Non è un giudice che ha smarrito la strada. È titolare dell’azione penale, formula imputazioni, sostiene l’accusa in dibattimento, impugna le sentenze. Questo assetto non nasce oggi. È il frutto della riforma del 1989 e della revisione costituzionale del 1999, che hanno consacrato il modello accusatorio.
La separazione delle carriere non muta la natura del processo. Non abolisce il contraddittorio. Non elimina il giudice terzo. Non cancella l’articolo 24 della Costituzione. Interviene sull’assetto ordinamentale, non sulle garanzie difensive ed elimina delle patologiche distorsioni registrate in questi anni. Dire che da questa modifica discenderà automaticamente una giustizia «per ricchi» significa sostenere un nesso causale che, allo stato, non è assolutamente dimostrato. Il problema dei costi della difesa esiste. L’ho visto con i miei occhi: collegi difensivi composti da più avvocati, consulenze tecniche sofisticate, investigazioni parallele. E ho visto, con la stessa chiarezza, difensori nominati d’ufficio lavorare con competenza e dedizione in condizioni difficili. Ma questo accade oggi. È sempre accaduto. Il patrocinio a spese dello Stato non viene abolito dalla riforma. Le regole del processo restano le stesse. Se esiste una diseguaglianza sostanziale tra chi può permettersi una difesa costosa e chi no, essa affonda le radici nella struttura economica del Paese, non nella collocazione ordinamentale del pubblico ministero. Attribuire alla separazione delle carriere la responsabilità di una disparità preesistente significa semplificare un problema complesso.
C’è poi l’argomento suggestivo del pm che deve essere «un giudice nella sua testa». Comprendo il senso etico della formula. Anch’io ho chiesto archiviazioni quando le prove non reggevano, ho sostenuto assoluzioni quando il diritto lo imponeva. Ma non perché mi sentissi giudice: lo facevo perché ero pubblico ministero e la legge me lo imponeva. Uno Stato di diritto non può fondarsi sull’intima disposizione d’animo dell’accusatore. Deve poggiare su regole chiare, ruoli distinti, controlli reciproci. La terzietà non è una qualità psicologica: è una garanzia strutturale. Se la garanzia dell’imputato dipendesse dalla «mentalità» del pm, allora il sistema sarebbe già fragile oggi. Comprendo - e lo dico senza ironia - le perplessità sul rischio di una dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo. È un timore legittimo. L’indipendenza del pm è un presidio contro le pressioni politiche. Nessuno che abbia fatto seriamente questo mestiere può prenderlo alla leggera. Ma proprio perché il tema è serio, va affrontato fino in fondo. Se il pubblico ministero non deve avere un ruolo politico - e su questo concordo - allora bisogna spiegare come si concilia questa affermazione con la discrezionalità di fatto dell’azione penale che oggi esercitiamo.
L’obbligatorietà dell’azione penale, nella sua formulazione costituzionale, è un principio nobile. Ma nella realtà quotidiana degli uffici giudiziari, con carichi ingestibili e risorse limitate, l’obbligatorietà si traduce inevitabilmente in una selezione. E la selezione non è mai neutra. Ogni Procura stabilisce priorità. Ogni capo dell’ufficio indica linee guida. Ogni sostituto, davanti a dieci fascicoli urgenti e 100 meno urgenti, decide dove concentrare energie e tempo. E purtroppo alcune volte si traduce in una scelta ideologica e/o politica. Ma è comunque una scelta che incide sull’ordine delle cose, sull’agenda pubblica, sulla percezione sociale del reato. Decidere di puntare con forza sulla corruzione o sulla microcriminalità; concentrare risorse sui reati ambientali o sui reati contro la persona; privilegiare le indagini finanziarie o quelle di strada: sono opzioni organizzative che producono effetti politici nel senso più alto del termine, perché incidono sulla distribuzione concreta dell’attenzione repressiva dello Stato. Non è politica di partito. Ma non è neppure un atto puramente tecnico.
Allora la domanda è questa: se oggi l’azione penale è, di fatto, selettiva e orientata da criteri organizzativi, possiamo davvero sostenere che il pubblico ministero sia completamente estraneo a una dimensione di indirizzo? Oppure dobbiamo ammettere che esiste una discrezionalità reale, che non è scritta nei codici ma si esercita nei corridoi delle Procure? Il punto non è accusare tutta la magistratura di politicizzazione. Sarebbe un’ingiustizia. Il punto è riconoscere che l’assenza di criteri trasparenti e democraticamente discutibili lascia spazio a una discrezionalità opaca, qualche volta paravento di scelte politiche, non sempre nobili. Se si teme l’indirizzo politico dell’esecutivo, bisogna anche interrogarsi sull’indirizzo implicito che già oggi si esercita all’interno dell’ordine giudiziario. La vera alternativa non è tra un pm eroicamente puro e un pm subordinato al governo. È tra un sistema che riconosce e regola la discrezionalità, rendendola trasparente e responsabile, e un sistema che la nega formalmente ma la pratica quotidianamente. Diversamente non può riconoscersi discrezionalità politica al pm e riferirla a chi istituzionalmente ce l’ha. Perché l’obbligatorietà assoluta, in un contesto di risorse finite, è una finzione. E le finzioni, prima o poi, si pagano in credibilità o in pericolose distorsioni.
Io non ho mai pensato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie di svolgere un ruolo politico. Ho applicato la legge. Ma ho dovuto scegliere, ogni giorno, cosa trattare prima e cosa dopo. E quella scelta non era solo tecnica: era una responsabilità che incideva sulla vita delle persone e sull’ordine delle priorità sociali. Si può essere contrari alla riforma. È legittimo. Si può ritenere che indebolisca l’assetto costituzionale. Ma affermare che trasformerà la giustizia in un privilegio per ricchi significa compiere un salto che, sul piano tecnico, non è dimostrato. La maturità istituzionale sta nel riconoscere i nodi reali, non nel coprirli con slogan. La giustizia non si rafforza negando la complessità. Si rafforza guardandola in faccia. Il resto è rumore. E il rumore, nelle aule di giustizia, non è mai stato una buona prova.






