2021-09-23
Finalmente il decreto in «Gazzetta». E c’è l’escamotage salva giudici
Cade l'ipotesi, presente in bozza, della sospensione dei lavoratori senza carta verde.Dal 16 al 21 settembre: tanto tempo è passato dal Consiglio dei ministri che ha discusso la bozza di decreto sul green pass, rispetto alla firma del presidente della Repubblica e alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Certo, secondo costume tanto surreale quanto ormai abituale da diversi anni, il 16 stesso si è tenuta una conferenza stampa alla presenza di quattro ministri. Ma in assenza del testo del decreto. La domanda è: rispetto al comunicato con cui Palazzo Chigi ha sintetizzato la seduta del Cdm, il testo del decreto presenta deviazioni significative? Apparentemente, no. Ma, sotto la superficie delle cose, diversi aspetti appaiono assai discutibili. Il primo (e questo già si sapeva): l'efficacia del decreto è differita nel tempo, cioè scatterà solo il 15 ottobre. Ma come si fa a usare lo strumento del decreto legge, che presuppone il requisito dell'«urgenza», per una misura destinata a scattare quasi un mese dopo? Il capo dello Stato, di recente, aveva puntigliosamente richiamato governo e Camere a non utilizzare la decretazione in modo improprio. Possibile che davanti a questa macroscopica anomalia Sergio Mattarella non abbia eccepito? Possibile che si dia per accettabile (com'è stato sostenuto in conferenza stampa dai ministri) che il governo puntasse e punti sull'«effetto annuncio»?Ma veniamo al testo, dove vanno evidenziati un aspetto anomalo (già inserito nel comunicato del 16) e due novità più fresche. L'aspetto anomalo è la parte in cui (articolo 1, comma 12) si stabilisce che «gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo». La contraddizione è evidente: si rende omaggio formale all'autonomia di Camere e Corte costituzionale; ma poi il governo le obbliga a uniformarsi a una sua decisione. Ciò detto, ecco le due novità più succose. La prima ha a che fare con il lavoro. I giornali di ieri, anticipando il testo del decreto, hanno valorizzato il fatto che, oltre allo stop della retribuzione del lavoratore senza green pass, non ci sarebbe più stata la sospensione. E adesso? Sia per il lavoro pubblico che per quello privato, gli articoli 1 e 3 contengono un identico comma 6 che recita così: «I lavoratori […], nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde […], sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione […], senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». Apparentemente, dunque, c'è una esplicita norma di chiusura che impedisce conseguenze disciplinari, fino al licenziamento. Ma l'avvocato giuslavorista Marco Proietti, interpellato dalla Verità, solleva quello che definisce un doppio «cortocircuito» nel settore privato. Per un verso, infatti, poniamo il caso di un lavoratore che, sfornito di green pass, venga allontanato per un tempo ampio, ad esempio fino a fine dicembre. Nulla potrà impedire (anche comprensibilmente) al datore di lavoro, a gennaio, di dire al lavoratore che l'attività è stata riorganizzata e che il suo posto di lavoro è stato soppresso. Per altro verso, si pone un tema di gerarchia delle fonti: cosa prevale tra questo decreto legge e i contratti collettivi? Ad esempio, esistono contratti collettivi che, dopo alcuni giorni di assenza ingiustificata, possono innescare provvedimenti disciplinari fino al licenziamento. Morale: se prevalesse questa interpretazione, un lavoratore potrebbe essere licenziato non per la mancanza del green pass in sé, quanto per l'assenza ingiustificata oggettivamente determinatasi. Come si vede, si tratta di temi delicatissimi e tutt'altro che risolti. L'altra novità succosa riguarda i magistrati (articolo 2). Anche qui, in apparenza, tutto sembra andare nella direzione prevista: anche per loro obbligo di green pass (non invece per avvocati, periti, testimoni, che ovviamente non sono dipendenti pubblici). Ma attenzione: il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che, in mancanza del green pass, i magistrati non possano «accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa». E il comma 2 definisce tale assenza «ingiustificata». Apparentemente, tutto ok.E però l'avvocato Alessio Palladino fa notare alla Verità una potenziale scappatoia. Il giudice civile svolge larga parte della sua attività per via scritta e telematica, quindi senza necessario contatto fisico con le parti. Lo stesso giudice penale, che pure sarebbe chiamato alla oralità e alla contraddittorietà del processo, può tuttavia ricorrere all'escamotage di disporre il rinvio di un'udienza per «eccesso di carico del ruolo». E una riprogrammazione del ruolo è possibile anche in sede di processo del lavoro (tranne le prime udienze). Con malizia si potrebbe concludere che la norma c'è, ma il buco pure: e che un giudice senza green pass può riuscire (da metà ottobre a dicembre) a non recarsi fisicamente negli uffici giudiziari. Senza conseguenze.
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