2022-12-01
Entrate, il Tar del Lazio demolisce il concorso
Il tribunale boccia la selezione di 175 dirigenti da parte dell’Agenzia. E parla di «errori marchiani nella valutazione dei titoli», sui quali la direzione avrebbe dovuto intervenire prima della graduatoria finale. Tutto da rifare, con conseguente danno erariale.«Manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa». Così il tribunale amministrativo regionale del Lazio, seconda sezione-ter (sentenza n. 14859 del 14 novembre), chiamato a valutare le decisioni della commissione giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito il 29 ottobre 2010. Per i giudici la graduatoria è frutto di «marchiani errori nella valutazione dei titoli», al punto da alterare lo stesso spirito del bando. «L’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso», sostiene il Tar, sono state compiute «in violazione delle regole fissate dal bando». Questo, infatti, «prevedeva che il concorso si dovesse svolgere mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato dal colloquio». In sostanza attribuendo, «perlomeno tendenzialmente pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati e alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio».Sennonché la commissione ha «talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale». E fa l’esempio del candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, il quale ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, pari ad appena poco più del 10% della valutazione astrattamente conseguibile per i titoli e, addirittura, pari ad appena il 5% sulla valutazione complessiva che il Bando richiedeva di esprimere «in duecentesimi».Altro svarione ha caratterizzato la valutazione dei titoli accademici e di studio (nel bando un punteggio massimo di 20). La Commissione, infatti, ha deciso di attribuire a ogni laurea magistrale, ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguita in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia, il punteggio di appena 0,5 per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello, rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5. «Pertanto», si legge nella sentenza, «un candidato teoricamente in possesso di 16 lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su 20». La stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni (nel bando era previsto un massimo di 10 punti) per le quali la commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun «libro» pubblicato come «autore», e 0,3 per ciascun «libro» pubblicato come «coautore», e 0,05 per ciascun «articolo» pubblicato su «riviste di settore» e quello di 0,01 per «pubblicazioni in atti congressuali». Ciò significa in altri termini, si legge nella sentenza, «che pure se si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato cinque monografie come unico autore e tre monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto».Tutto in contrasto con la lettera e con lo spirito del bando. Infatti, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione, «il che significa che la valutazione selettiva chiesta dal bando è stata in sostanza dimezzata». In sostanza, «le scelte della commissione divergono dall’invece necessario canone di razionalità operativa». Che non poteva sfuggire alla direzione dell’Agenzia in sede di approvazione della graduatoria finale. Ciò che getta un’ombra sull’attività della medesima direzione, la quale diventa colpevolmente complice degli svarioni della commissione e delle conseguenti responsabilità, anche sul piano del probabile danno erariale prodotto, oltre che dalla condanna alle spese processuali, dal vistoso «disservizio» che si è venuto a determinare. Infatti, l’annullamento della graduatoria ha l’effetto, per coloro i quali hanno assunto le funzioni, di determinare la sospensione delle stesse. Insomma, quei dirigenti, dal momento della notifica della sentenza non possono sottoscrivere atti.