Salvatore Sfrecola, già presidente di sezione della Corte dei conti
Se saranno confermate le notizie che abbiamo letto su alcuni giornali. la manifestazione di sabato 15 marzo a Roma, in Piazza del Popolo, «Una piazza per l’Europa», darà lavoro alla Corte dei conti. L’ipotesi, infatti, è quella di «danno erariale» per spese erogate per finalità estranee a quelle istituzionali dal Comune dei Roma e dall’università di Parma. Il primo avrebbe speso intorno ai 270.000 euro per l’organizzazione dell’evento. L’università, per parte sua, avrebbe sostenuto le spese per una trasferta a Roma in pullman di studenti e professori.
È evidente che, a una prima valutazione, queste spese non hanno una finalità istituzionale, che è la condizione per la quale un onere può essere posto a carico di un bilancio pubblico. In sostanza, la spesa per essere conforme alla legge dev’essere prevista da una norma e stanziata in bilancio. Ora, non sappiamo come il Comune di Roma intenderà giustificare queste spese, che sono certamente rilevanti e che normalmente vengono addebitate agli organizzatori, come le spese per l’affitto, palco, impianto di amplificazione, pulizia straordinaria delle strade, transenne, occupazione del suolo pubblico e ogni altro costo, compresi gli straordinari della polizia locale per un comizio di natura politica anche se non partitica, che non può costituire un evento istituzionale.
Né è giustificabile la spesa sostenuta dall’università di Parma per consentire a un gruppo di 50, tra professori e studenti, di partecipare alla manifestazione. Non c’era una ricerca da fare, non c’era un’attività didattica da svolgere. Attività che non risultano dal portale dell’ateneo, sul quale si legge che era stato organizzato «un pullman per studentesse, studenti e personale che desiderino partecipare alla manifestazione».
I responsabili del servizio che ha disposto la spesa, a Roma e a Parma, saranno chiamati a fornire chiarimenti alle Procure regionali della Corte dei conti, del Lazio e dell’Emilia-Romagna. Spese contra legem che costituiscono «danno erariale» perché poste illegittimamente a carico di un bilancio pubblico, per negligenza o imperizia, quanto meno gravemente colposa, e che vanno pertanto risarcite a iniziativa del pubblico ministero presso la Corte dei conti, titolare dell’azione di responsabilità amministrativa nell’interesse dell’erario.
Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’ennesimo tentativo di elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, dei giudici costituzionali mancanti, così frustrando l’impegno dei «pontieri», quei politici di buona volontà, che qualche nome avevano messo insieme per superare l’impasse che rende il collegio ridotto ai minimi del funzionamento. Sono, infatti, quattro sui quindici che costituiscono il collegio i giudici da eleggere.
Si è già scritto e detto a proposito della scelta dei giudici costituzionali e della mancata intesa tra i partiti, che in passato c’è sempre stata, considerato il quorum richiesto ed anche per togliere agli eletti il marchio di una sola parte politica che non va bene per giudici chiamati a decidere sulla costituzionalità delle leggi con equilibrio e imparzialità.
Non è un’intesa facile anche perché ognuno dei protagonisti, reali o virtuali, dell’ipotetica e auspicata intesa, ha l’esigenza di apparire determinante della scelta, anche in vista di impegni prossimi della Corte, come quello della ammissibilità dei quesiti referendari sulla legge dell’autonomia differenziata, dopo la sentenza numero 192, del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme della legge numero 86/2024 cosiddetta Calderoli.
Altre sono evidentemente anche le questioni di cui la Consulta dovrà occuparsi per cui la completezza del Collegio è essenziale al suo buon funzionamento. Siamo alla vigilia di un accordo possibile? Cambiando metodo nonché candidati (ormai in parte «bruciati») anche perché, ad una ragionevole valutazione del più recente passato, con l’esclusione di Nicolò Zanon e di Giovanni Pitruzzella chiamato a sostituirlo, negli ultimi decenni quasi tutti i giudici della Consulta sono stati scelti tra personalità dell’area del centrosinistra e, in alcuni casi, con requisiti soggettivi che parte della dottrina considera non coerenti con la disposizione costituzionale che li riguarda.
I giudici, infatti, a norma dell’articolo 135 della Costituzione, «sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con più di venti anni di esercizio». E si è osservato che i nominati e gli eletti, appartenenti a queste categorie, spesso non lo erano al momento della loro nomina e/o elezione. E se per i magistrati è espressamente previsto che possano essere anche «a riposo», analoga possibilità non è (e non può esserlo) data ai professori ed agli avvocati, di nomina presidenziale o di elezione parlamentare. Infatti, se la Costituzione avesse voluto prevedere che gli stessi potevano essere (anche) a riposo al momento della nomina o dell’elezione, l’avrebbe espressamente previsto. Mentre la norma si riferisce chiaramente (si rileggano sul punto gli atti dell’Assemblea costituente) ai professori ordinari di materie giuridiche «in servizio» o avvocati che abbiano esercitato (con continuità) per almeno 20 anni la professione legale. Perché chi è «in servizio» rappresenta, nel suo ambito, nella comunità scientifica, anche per prestigio istituzionale, un ruolo libero da condizionamenti. Lo stesso per gli avvocati che devono aver dimostrato, nel campo professionale, un indiscutibile profilo di eccellenza in uno specifico ambito, non di certo dei «tuttologi» iscritti ad un albo professionale.
Abbiamo, invece, assistito a nomine e/o elezioni di figure non appartenenti o riferibili alle categorie che la Costituzione ha inequivocabilmente indicato, ma che la stessa Corte, invocando l’autodichia, ha «certificato» ex post per quieto vivere.
La lista degli ex professori ed ex avvocati (magari iscritti sì all’albo da oltre 20 anni ma che non hanno mai esercitato e magari sono al momento anche politici in servizio attivo) è lunga e sono difficilmente ascrivibili, in tal senso, alla categoria dei «tecnici».
Andrebbe, dunque, spostata l’attenzione, finalmente, dal come votare su chi scegliere, cioè sulle caratteristiche soggettive previste come garanzia dalla Costituzione, soprattutto se indicati come «tecnici», o presunti tali, anche aldilà delle quote di genere.
Una piccola statistica sul recente passato, senza in alcun modo mettere in dubbio l’autorevolezza degli attuali giudici e dei loro predecessori, rivela che il presidente (ora emerito anche in quello), Augusto Barbera, al momento dell’elezione era in pensione da 7 anni, a nulla rilevando se professore emerito al momento della nomina. Ugualmente Franco Modugno, in pensione da 7 anni, Marco D’Alberti, in pensione da 4 anni. In precedenza Giuliano Amato, era in pensione, come Paolo Grossi e addirittura Giuliano Vassalli. Anche Paolo Maria Napolitano, consigliere di Stato in servizio, eletto dal Parlamento il 5 luglio 2006, non apparteneva ad una delle categorie eleggibili dal Parlamento in quanto la scelta di un magistrato amministrativo spetta al collegio elettorale della sua magistratura. A meno che, in pensione, sia nel frattempo passato nella categoria degli avvocati.
Nei mesi scorsi, infatti, sono circolati (o fatti circolare) - sempre improvvidamente - il nome di autorevoli magistrati amministrativi (in servizio e non a riposo) presi da qualcuno in considerazione per essere eletti nella quota parlamentare, destinata invece ai soli professori o avvocati. Oltre alla impossibilità come già rilevato, ci sarebbe (anche) la inopportunità perché si andrebbe a falsare la quota destinata già per norma costituzionale ai magistrati.
Continua sui giornali e nei dibattiti televisivi la polemica sulla mancata elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, del giudice costituzionale mancante, e si analizzano le strategie, della maggioranza e dell’opposizione, che hanno determinato questa situazione di stallo. E si polemizza, da parte di alcuni commentatori, sul nome indicato dal presidente Meloni, quello del prof. Francesco Saverio Marini, ordinario di Diritto pubblico, che si vorrebbe incompatibile con il ruolo di componente della Consulta in quanto consulente giuridico del presidente del Consiglio e quindi autore di alcune iniziative legislative, come quella sul cosiddetto «premierato».
Pochi rilevano l’ipocrisia di questa osservazione perché trascurano casi precedenti, di personalità politiche chiamate a svolgere funzioni di giudice della Consulta, eletti dalle Camere o nominati dal presidente della Repubblica. In primo luogo Giuliano Amato, più volte ministro, presidente del Consiglio, esponente di primo piano del Partito socialista italiano, quindi chiamato a giudicare in quella sede norme che, molto probabilmente, saranno state approvate da parlamentari del suo partito o comunque della sua area politica.
Lo stesso Mattarella è giunto al Quirinale avendo attraversato l’omonima piazza dove siede la Corte costituzionale, della quale è stato componente, avendo svolto un ruolo importante nella Democrazia cristiana e nel governo, di ministro e di vicepresidente del Consiglio.
Nessuno ha messo in dubbio l’indipendenza dell’uno e dell’altro perché, come ha sentenziato la stessa Corte, a proposito delle nomine governative al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, i consiglieri nominati da Palazzo Chigi perdono il collegamento con la loro pregressa posizione istituzionale nel momento in cui diventano giudici e, pertanto, indipendenti.
E qui si impone qualche altra riflessione perché non va trascurato che la Corte costituzionale è un giudice «politico» come è evidente nella sua composizione se, su 15 giudici, dieci sono eletti o nominati da personalità politiche, tanto i cinque di competenza del Parlamento quanto i cinque nominati dal capo dello Stato. Pochi, inoltre, hanno osservato come i presidenti della Corte costituzionale, nelle annuali relazioni sull’attività svolta, abbiano sistematicamente manifestato idee nettamente politiche, come quelle di sollecitare le Camere a fare questa o quella legge, dimenticando che il Parlamento è sovrano e decide di fare o di non fare, perché questa è scelta della politica e il giudice delle leggi, che deve verificare la coerenza di una norma ai princìpi della Costituzione, ha solo questo compito e non quello di richiamare il Parlamento a legiferare in un certo modo o su una determinata materia. Eppure, nessuno dei presidenti di Camera e Senato, presenti nell’occasione, si è alzato per dire al presidente della Corte di stare al suo posto.
La polemica quindi su Francesco Saverio Marini, giurista illustre, figlio d’arte, si potrebbe dire, per essere figlio di Annibale che la Consulta ha presieduto, è assolutamente fuor di luogo.
A margine, tuttavia, non si può fare a meno di osservare che sarebbe bene, considerata la maggioranza richiesta per l’elezione, che i partiti trovino una ragionevole intesa intorno a personalità che, pur in qualche modo «di area», siano identificabili per la loro indipendenza, per la loro cultura giuridica e per il loro equilibrio, che è una virtù della quale poco si parla ma che invece è naturalmente connaturata all’esercizio di funzioni giurisdizionali.
Lasciare la Corte per troppo tempo, come in questa occasione (quasi un anno), priva di uno dei giudici, in un collegio tutto sommato ristretto, è un fatto gravissimo che denota incapacità della maggioranza e dell’opposizione di dialogare proficuamente su un’istituzione di garanzia per giungere ad una congiunta identificazione dei possibili candidati. Come, del resto, è sempre accaduto.





