
Tra meno di due mesi saremo tutti noi chiamati al voto per l’ennesimo referendum. Tuttavia, non si tratta di un referendum qualunque, bensì di un referendum confermativo. Ne consegue che, qualunque sial’affluenza alle urne, il risultato del referendum sarà, in ogni caso, determinante, giacché, se dovesse prevalere l’opzione favorevole, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere voluta dal governo di Giorgia Meloni verrà confermata e le norme approvate dal Parlamento entreranno a far parte della nostra Costituzione. Invece, dovesse prevalere l’opzione contraria, sostenuta prevalentemente dai settori giustizialisti della nostra opinione pubblica, la riforma costituzionale in questione verrà rigettata e l’assetto della giustizia italiana rimarrà uguale a quello presente.
Nel corso degli ultimi cento anni il processo penale è stato più volte riformato: si è passati da un codice di stampo liberale (Mortara 1913) ad un codice approvato sotto l’ordinamento corporativo di tipo fascista nel 1930, per poi approdare, negli anni Ottanta del secolo scorso, ad un codice che, in totale controtendenza rispetto al precedente, nel quale il processo era inquisitorio, prevede un processo penale accusatorio di stampo anglosassone, dove il giudice, almeno sulla carta, deve essere terzo ed imparziale rispetto a pubblico ministero, titolare dell’accusa, e avvocato.
Tuttavia la riforma del primo codice di procedura penale dell’epoca repubblicana veniva portata avanti in maniera anomala, giacché la carriera dei magistrati requirenti e giudicanti rimaneva unita come era sotto il precedente codice di procedura penale di stampo inquisitorio. Di conseguenza ad esempio oggi, pur essendo un fatto insueto, è possibile passare dalla funzione all’altra e magistrati che svolgono funzioni completamente giudicanti possono decidere la promozione o il trasferimento di un magistrato requirente.
Con la separazione delle carriere le due figure saranno nettamente distinte come è previsto in tutti gli ordinamenti caratterizzati dal processo accusatorio e il processo penale non sarà più quella partita di calcio nella quale, fondamentalmente, una delle due squadre e l’arbitro fanno la stessa carriera.
I due Csm, in caso di vittoria del Sì, saranno composti per la stragrande maggioranza (il 66%) da giudici sorteggiati e questo intervento risulta essenziale per garantire una maggiore indipendenza dei membri di Palazzo Bachelet, restituendo a tali entità la funzione di organi di alta amministrazione, pienamente svincolati dal controllo delle correnti della magistratura.
Dalla presente disamina si evince che la riforma costituzionale, distinguendo nettamente la figura del pubblico ministero da quella del giudicante, rafforza nettamente, anziché indebolire il profilo di indipendenza del magistrato da influenze esterne proprio stabilendo il sorteggio per i componenti dei due Csm e dell’Alta Corte disciplinare.
Oltre a ciò, manifestamente infondata è l’affermazione dei sostenitori del No secondo la quale la riforma in questione sarebbe finalizzata a sottoporre i magistrati al potere politico. Infatti, per avere dei magistrati sottoposti al potere politico sarebbe necessario che quest’ultimo controlli gli organi che ne decidono promozioni, trasferimenti, valutazioni, sanzioni. Chiaramente, nel caso di specie, il potere politico nel nuovo assetto non ha e non avrà mai il controllo di nessuno dei due Csm, né tantomeno dell’Alta Corte, giacché il 66% dei componenti dei due Csm e il 60% dei componenti dell’Alta Corte sono magistrati. Dunque, da una semplicissima analisi di questi numeri va da sé che, essendo i membri laici, ovvero non magistrati, in forte minoranza in tutti e tre gli organi, la politica non ha alcuna possibilità di controllare i giudici. Per questa ragione, tutti gli appelli alla difesa della Carta costituzionale rivolti con tono spesso accorato, come se fossimo in una situazione di emergenza democratica, altro non sono che allarmi infondati.
Inoltre, da studioso di storia e osservatore, vedo in tali allarmi l’ennesimo capitolo di una narrazione portata avanti da taluni settori dell’opinione pubblica (nella stragrande maggioranza dei casi fortemente antioccidentali) che, dagli anni Settanta in poi, hanno descritto l’Italia come un Paese semiautoritario, prossimo ad un colpo di Stato, lontano da standard democratici, narrazione che, allora, insieme a suggestioni rivoluzionarie, portò ad un clima di violenza generalizzata e, nei casi più estremi, anche alla lotta armata. Per queste ragioni io, da sostenitore del Sì, auspico un confronto sereno e pacato sul tema tenendo conto che viviamo in una Nazione nella quale la democrazia è forte e stabile da ottanta anni e che nel voto del 22-23 marzo 2026, a prescindere dal risultato, non è in gioco la nostra democrazia.
Infine, sono convinto che un sì al referendum, oltre ad avere gli effetti positivi precedentemente descritti, avrà effetti positivi indiretti sull’efficienza del sistema giustizia in generale, giacché aprirà la strada, con una futura legge ordinaria, a un temperamento o limitazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, principio ordinamentale generale e astratto che impone ad ogni pubblico ministero di esercitare l’azione penale in presenza di qualsiasi evidenza di reato. Il principio in questione, pur essendo un principio astrattamente giusto poiché fondato sull’idea di dare a tutti i procedimenti penali un pari trattamento, costituisce nella pratica il maggiore impedimento al corretto funzionamento della macchina giudiziaria.
Immaginate l’altissimo numero di notizie di reato (2.400.000 all’anno), che soltanto 2.000 pubblici ministeri sono chiamati a trattare, immaginate che i processi che trattate voi sapete bene che si prescriveranno e, nonostante ciò, voi siete obbligati a trattarli ugualmente, a sentire i testimoni, a disporre perizie, in altre parole a spendere inutilmente denaro dei contribuenti sapendo che ciò non servirà assolutamente a nulla, immaginate che, mentre in un Paese anglosassone un pm può negoziare con un soggetto trovato in possesso di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti di far cadere le accuse rivolte contro di lui qualora questi gli consenta la cattura di un grosso carico di sostanze stupefacenti, magari del valore di milioni di euro, un Pubblico ministero italiano non può fare tutto ciò, ebbene tutto ciò è conseguenza proprio del principio di cui sopra, che costringe la macchina giudiziaria a insistere nel difendere tutto, dimenticando come diceva Federico Il Grande, che «chi vuol difender tutto non difende nulla».
Dunque, pensate anche agli effetti positivi in termini di riduzione della durata dei processi che conseguirebbero ad un temperamento del principio di obbligatorietà dell’azione penale e alla conseguente riduzione dei tempi necessari per concludere il procedimento penale con l’assoluzione di una persona innocente, che spesso vive la vicenda come un grande dramma personale.
Per queste ragioni e per quanto esposto prima, anche nell’ottica di un ragionamento complessivo volto a privilegiare, come autorevolmente sostenuto dal filosofo Edmund Burke, l’osservazione concreta della realtà rispetto a un sistema fondato su idee astratte, spesso utopistiche, esprimo il mio parere favorevole alla riforma costituzionale, rimarcando che siamo di fronte a un bivio e che, probabilmente, dal fattore astensionismo dipenderà l’avanzamento delle riforme nel campo giudiziario o, considerata la difficoltà delle revisioni costituzionali, il mantenimento dello status quo per almeno un ventennio.
Federico Moleti, pubblico ministero






