Anche l’attentatore di Nizza del 2016 (86 morti) fu subito infilato nella categoria dei disturbati mentali (Il Fatto Quotidiano, 15 luglio 2016). Non ci furono dubbi psichiatrici, invece, per i fatti di Macerata del 2018, quando un italiano ferì a colpi di pistola degli stranieri. In quel caso il mainstream fin dall’inizio garantì, all’incontrario, che lo sparatore era perfettamente in senno ma «vicino a movimenti di destra «( Sky Tg24, 3 febbraio 2018). Insomma, ecco la verità vera: noi Italiani siamo in buone condizioni mentali, ma cattivi. Gli altri invece sono buoni, ma «disturbati».
Anche all’estero va più o meno così: nel novembre 2023 uno straniero accoltellò tre bimbe di una scuola elementare di Dublino. Una morì. Appena la notizia si sparse, la popolazione spontaneamente scese in piazza. La notizia della bimba uccisa fini in secondo piano. Per la stampa mainstream irlandese erano cosa infinitamente più grave le «tensioni alimentate dalla destra xenofoba». L’ammazzatore di bambini? Solo un «disagiato», of course. Attentati. Islam. Immigrazione. Re-migrazione. Fermiamoci qui. Tiriamo fuori dalla memoria una cosa italiana di qualche mese fa: «Le bande di migranti mai integrate … sono la prova del fallimento del progetto multiculturale … è il momento di scegliere da che parte stare … Francia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e molti altri Paesi sono ormai sul punto di essere composti in gran parte da migranti, è giunto il momento di reagire e combattere, una parola sola: agire! ». Sarebbero queste le frasi per le quali l’attivista Andrea Ballarati (24 anni, organizzatore del Remigration summit il 17 maggio 2025), è stato rinviato a giudizio a Como per violazione della legge Mancino, che proibisce l’incitamento all’odio razziale. La notizia è del 16 febbraio di quest’anno. È possibile che nelle carte ci sia qualcosa di più che non semplicemente le frasi citate. Ove fossero solo quelle (ma lo crediamo inverosimile), facciamo qualche riflessione: con il termine «re-migrazione» si intende l’avvio di una procedura di espulsione in massa di stranieri irregolari dal nostro Paese. Si tratta di una esigenza ormai avvertita disperatamente da milioni di famiglie in tutto l’Occidente. Da quel che si legge, l’attivista si è fatto carico di creare un gruppo politico specificamente dedicato allo scopo.
Come sempre succede quando si contestano penalmente delle attività di propaganda, il processo coinvolge la libertà d’opinione, difesa dalla Costituzione, ma anche da una sterminata serie di leggi e convenzioni internazionali. Sull’altro versante, anche la propaganda dell’odio è proibita da leggi e convenzioni internazionali: in Italia, per esempio, è la legge Mancino del 1993, e prima ancora la legge Scelba, a vietare la propaganda di idee fondate sulla superiorità etnica, razziale o religiosa. I valori tutelati sono - si dice - la dignità, il diritto alla memoria, il diritto alla non discriminazione et similia; ma il guaio è che si tratta di concetti così elastici e storicamente fluttuanti che la loro esatta definizione è di fatto rimessa alle singole sentenze, che devono farsi carico di definire ove finisca l’odio e dove cominci la libertà di pensiero e di azione politica e perfino di religione. La questione riemerge periodicamente: su altro versante,
Il problema si pose ad esempio con il famoso Ddl Zan, che voleva potenziare i cosiddetti diritti Lgbt (eccetera) censurando malamente il pensiero difforme. Al Ddl Zan si oppose la stessa Cei, affermando che approvare quella legge significava «introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso» (Il Fatto Quotidiano, 10 giugno 2020). In genere, reati di questo tipo puntano a sanzionare non tanto l’abuso dei mezzi mediatici, ma proprio la divulgazione di determinati concetti intellettuali che la legge ritiene aggressivi in sé di maxi valori morali ed etici. Che quei contenuti producano danni effettivi è irrilevante. Sono vietati comunque.
II fatto è, però, che il profluvio di aggettivi e avverbi con cui sono scritte queste norme (legge Mancino e simili) non vale a dare un significato concreto ai valori tutelati. E la mancanza di significati univoci produce dubbi a cascata: cosa vuol dire «propaganda d’odio»? Credere in una differente categoria di valori morali è un reato di odio o rientra nella normale dialettica delle idee contrarie e opposte? è propaganda d’odio tentare di governare le infornate costanti di masse di individui non identificabili, poi destinati a vivere ai margini del mercato del lavoro, con rischi evidenti per l’ordine pubblico? O pensare che le violenze di immigrati di terza e quarta generazione siano la prova provata di una irredimibile differenza culturale e antropologica che non può essere rimossa con generiche omelie buoniste? Oppure, sul versante dei cosiddetti «valori» Lgbt (eccetera), è reato d’odio rifiutarsi di concepire terzi, quarti e quinti sessi oltre quelli naturali ? O considerare deleteria la propaganda Lgbt nelle scuole? O considerare l’aborto in contrasto con la morale e la cultura cristiana? O credere in una famiglia fatta di un normalissimo papà e di una normalissima mamma? E se questo è odio, allora qualcuno ci dica esattamente cosa ci è consentito dire o pensare, perché di sicuro quelle leggi non ce lo dicono.
La materia è scivolosa: la minaccia penale, quando è in ballo la libertà di opinione, rischia di essere un rasoio impugnato dalla parte della lama. Tanto più che l’articolo 21 della nostra Costituzione o il Primo emendamento della Costituzione Usa o i tanti trattati e proclami sulla libertà di opinione, ad altro non servono se non a tutelare il dissenso politico, cioè «l’unico diritto che conta» , come diceva Rosa Luxemburg: «il diritto di pensarla diversamente». Se così è, la minaccia penale asfissiante rischia solo di essere una spinta al pensiero uniformante e dogmatico. Ed è tutt’altro che una ipotesi: nel 2023 alcuni parlamentari italiani annunciarono una proposta di legge contro i cosiddetti «negazionisti climatici», prospettando il gabbio per scienziati come Antonino Zichichi, Carlo Rubbia e Franco Prodi («Bonelli: ora una legge contro i negazionisti climatici», Avvenire dell’1 luglio 2023). Altrove, è spuntata perfino l’idea di introdurre il concetto di «negazionismo economico» (la rivista bocconiana Eco, maggio 2024). Ma i «negazionismi» sono davvero un male o non piuttosto un lievito salutare per la ricerca scientifica, storica ed economica? Prima di rispondere, procuratevi un avvocato.
Torniamo al processo penale: al crocevia della legge Scelba (divieto di ricostituzione del partito fascista) e della legge Mancino (divieto di propaganda di odio) abitano dei reati cosiddetti «di pericolo», che rientrano un po’ tutti nella categoria dei reati di opinione. Una recentissima sentenza della Cassazione a sezioni unite, del 2024, ha stabilito che in questi casi è solo il singolo giudicante che deve valutare l’effettiva sussistenza del pericolo. Insomma: non basta avere delle posizioni sgradite. Occorre che siano «effettivamente» pericolose, cioè che possano creare davvero i presupposti dell’azione violenta. La sentenza è una boccata di ossigeno ed un po’ ci protegge dalle sfuriate dell’inquisizione pagana, Lgbt o green che sia, ma - come si vede - la palla è sempre nel campo del singolo giudice. Con risultati paradossali: in materia di legge Scelba, per esempio, che punisce il «pericolo» di ricostituzione del partito fascista, si registrano cose amene. Per un raduno milanese di militanti in pubblico si è fatto un processo.
Risultato: i manifestanti che avevano chiesto il rito abbreviato sono stati condannati (2018) e quelli che, invece, avevano optato per il giudizio dibattimentale sono stati assolti (2019). Le motivazioni? Uguali e opposte. In pillole: la prima sentenza condanna perché la manifestazione era «pubblica »; la seconda assolve perché la manifestazione era pubblica, ma «c’era poca gente». La manifestazione era esattamente la stessa. Tot capita, tot sententiae. Decide il singolo giudice caso per caso. Non il legislatore per tutti i casi. Ma il giudice è solo un uomo immerso nel mondo dell’uomo e, come tutti, ha il suo personale bagaglio intellettuale, fatto di giudizi e di pre-giudizi. Un bel problema, specie di questi tempi, in cui un certo correntismo giudiziario non si cura nemmeno più di nascondere la sua precisa scelta ideologica (referendum docet).
Insomma : lasciare che ciascun giudice sia arbitro in terra del Bene e del Male, che disegni ogni volta i confini di una cosa così incommensurabilmente importante come la libertà di opinione, è una soluzione rischiosa. Ma il panorama normativo è quello che è, e delega alla magistratura compiti che forse sarebbero più adatti al legislatore. Conclusione: con le leggi «anti-odio» e i conseguenti processi ci dovremo fare l’abitudine, visto che le tensioni vanno a crescere. Immigrazionismo fuori controllo, radicalismo islamico, tensioni sociali, conflitti culturali e religiosi e politici. Il processo al ventiquattrenne Ballarati per istigazione all’odio va, quindi, seguito attentamente. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Se si tratta solo delle frasi che dice lui, quel processo sarà un interessante laboratorio per stabilire quali siano in Italia i confini della libertà di opinione in tema di immigrazione.
Intanto - mentre scriviamo- registriamo che due delle vittime di Modena hanno perso le gambe. Brutta cosa, ma c’è di peggio. Vuoi mettere le sofferenze inaudite del macellatore, affetto da «disturbo schizoide» per colpa del Servizio sanitario nazionale che non lo aveva guarito o della università locale che non gli dava lavoro? Insomma, le vittime si mettano l’anima in pace: così vanno le cose nel mondo post democratico del 2026. A chi non gli sta bene, peste lo colga.