2021-07-16
Estinzione anticipata di un prestito: alle banche un regalo da 2,5 miliardi
Gli emendamenti di Lega e Fi inseriti nel dl Sostegni bis annullano la norma Ue. Adesso il cliente non ha più diritto al rimborso di tutti i costi connessi a un finanziamento in caso di chiusura prima della scadenza.Due pagine di testo all'interno del decreto Sostegni bis e approvate alla Camera possono valere 2,5 miliardi di regalo alle banche e mettere in ginocchio un'intera categoria di lavoratori: gli intermediari finanziari. Si tratta, in parole povere, di una modifica voluta da Forza Italia e dalla Lega dell'articolo 125 sexies del Testo unico bancario, una norma nata in seguito a una sentenza dell'11 novembre 2019 della Corte di giustizia europea secondo cui il consumatore aveva diritto a una riduzione (e quindi a un rimborso) di tutti i costi connessi a un finanziamento in caso di estinzione anticipata. Sul tema la Banca d'Italia aveva già precisato, venendo in aiuto degli istituti bancari, che vi erano due tipi di oneri da sostenere in caso di apertura di un finanziamento: quelli «recurring», cioè legati alla durata del finanziamento ed effettivamente restituiti, e quelli «up front», legati quindi all'apertura della pratica e quindi non rimborsabili. La precisazione di XX Settembre ebbe, però, un effetto disastroso. La maggior parte degli istituti finì per classificare la gran parte dei costi legati ai finanziamenti sotto la categoria «up front», in modo da limitare i rimborsi chiesti dalla clientela. A seguito della sentenza Lexitor e di una situazione divenuta poco sostenibile, però, in Italia l'Arbitro bancario aveva riconosciuto l'immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia, confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successivo al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.Oggi, però, le carte in tavola sono state rimescolate di nuovo a danno dei consumatori. Il nuovo articolo 125 del Testo unico bancario voluto da Sestino Giacomoni in quota Forza Italia e da Claudio Borghi e Giuseppe Bellachioma (Lega) torna a dare «ragione» alla Banca d'Italia sostenendo che vi sia una parte di onere non rimborsabili. «(...) Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla di sottoscrizione dei contratti», si legge nella norma.In parole povere, ciò significa che, fino all'entrata in vigore della legge, le banche potranno continuare a non rimborsare interamente i clienti che avranno estinto in anticipo un finanziamento. Successivamente all'entrata in vigore della norma, a seguito «delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti in materia di sottoscrizione dei contratti», agli istituti basterà indicare nero su bianco nei contratti che gli oneri legati all'accensione di un finanziamento non saranno rimborsabili e il gioco è fatto. I consumatori meritevoli che avranno estinto una qualche forma di finanziamento in anticipo sulla tabella di marcia non vedranno un euro di rimborso.In realtà la norma dovrebbe passare in Senato senza modifiche, il che significa che è solo questione di tempo. Da mercoledì 21 il Senato inizierà l'esame del decreto e ci sarà tempo per esaminarlo fino al 24 luglio, giorno della sua scadenza. L'emendamento viene indicato avere come scopo quello di «rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie». In che modo? «Con due milioni di consumatori utenti della cessione del quinto e prestiti personali tagliati fuori, oltre due miliardi di euro che le banche terranno indebitamente nelle proprie tasche», spiega a La Verità l'avvocato Marco Turchi, legale di varie associazioni per la tutela dei consumatori.Non solo, la nuova norma rischia di sgravare le banche ulteriormente, intervenendo sul loro rischio di impresa: «la banca finanziatrice», si legge nel testo della norma, «ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito (agente in attività finanziaria) per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito».«Vale a dire che le banche che restituissero tutti i costi al consumatore, possono andare a recuperare dai singoli agenti sul territorio la quota dei compensi che rappresentano la loro retribuzione», spiega Turchi. «Questa norma da “Robin Hood alla rovescia" provocherà il passaggio del rischio di impresa trasferito sugli agenti e mediatori, mettendo a rischio 30.000 posti di lavoro», dice l'esperto del foro di Roma.