2024-12-18
Toghe a testuggine per la Corte Ue
Il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro (Imagoeconomica)
L’Anm in linea col Colle: «L’organo giurisdizionale non sia un bersaglio». Intanto una pronuncia della Consulta indica una via per facilitare i trattenimenti dei migranti.Mentre Ursula von der Leyen promette di velocizzare al massimo la «revisione» del concetto di Paese terzo sicuro, allineandosi a quanto chiesto ieri da Giorgia Meloni, e con l’Anm che continua a polemizzare, una decisione della Corte costituzionale potrebbe sbrogliare la matassa dei trattenimenti dei migranti in Albania.Partiamo dall’Anm: «Apprezzo», dice all’Ansa il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, Salvatore Casciaro, «che il presidente del Consiglio orienti adesso lo sguardo sulla necessità di intervenire politicamente sulla disciplina europea, se del caso anticipandone la vigenza, lasciando così chiaramente intravedere che individua lì i principali ostacoli all’attuazione delle linee politiche nazionali sui rimpatri dei migranti. A fronte di tale mutato approccio», aggiunge Casciaro, «mi sembra però poco coerente continuare a definire ideologici i provvedimenti dei giudici italiani solo perché, cogliendo aspetti di contrasto con la disciplina dell’Unione europea, non si sono allineati alle norme nazionali». La toga ha poi espresso l’auspicio che la Corte Ue non divenga «anch’essa bersaglio di analoghe ingenersoe critiche». Intanto però, come dicevamo, una sentenza della Corte costituzionale delinea uno scenario suggestivo per quel che riguarda la vicenda dei trattenimenti degli immigrati nel Cpr in Albania. Tali trattenimenti, disposti dalle Questure, non sono mai stati convalidati dai tribunali italiani. Cosa c’entra allora la Consulta? Ieri, la Corte costituzionale ha stabilito che la misura di prevenzione del foglio di via, disposta dal questore nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, non restringe la libertà personale dell’interessato, ma semplicemente limita la sua libertà di circolazione. Pertanto, essa non richiede l’intervento di un giudice, come prescritto invece dall’articolo 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale. Spetterà poi al giudice amministrativo e al giudice penale, scrive la Consulta, verificarne la legittimità e proporzionalità nel singolo caso concreto, rispettivamente quando l’interessato proponga ricorso contro il provvedimento del questore, o sia imputato in sede penale per la violazione degli obblighi stabiliti nel provvedimento. Il caso riguardava un uomo rinviato a giudizio per avere fatto più volte ritorno nel Comune di Taranto, dal quale era stato allontanato mediante foglio di via, motivato dal questore sulla base della sua pericolosità sociale. La Consulta è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 2 del Codice antimafia, che attribuisce al questore il potere di disporre la misura senza prevedere la sua necessaria convalida da parte di un giudice. La Corte, nella sentenza depositata ieri, ha ritenuto di dover confermare la propria costante giurisprudenza, alla quale del resto il legislatore si è da tempo orientato nel configurare la disciplina delle misure di prevenzione e dei cosiddetti «Daspo», provvedimenti emanati dal questore che vietano a chi si è macchiato di reati da stadio di accedere agli impianti sportivi. Il Daspo può prevedere o meno l’obbligo di firma: in quest’ultimo caso, più grave e che prevede una convalida del giudice, il diffidato deve presentarsi al commissariato durante l’orario della partita della sua squadra del cuore. Il Daspo «semplice», invece, non ha bisogno di una convalida: il diffidato può fare ricorso al Tar.A questo punto, ragionando per analogia, anche il trattenimento di un richiedente asilo nel Cpr, come il foglio di via e il Daspo, potrebbe essere fatto rientrare tra i provvedimenti del questore che non hanno bisogno di una convalida del giudice, e contro i quali l’immigrato potrebbe poi ricorrere affidandosi al tribunale. Ciò ci riporta a quanto sostenuto sulla Verità da Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Cassazione, il quale proponeva una norma in virtù di cui «il provvedimento che dispone il “trattenimento” dei migranti non debba essere sottoposto (com’è, invece, attualmente) a procedura obbligatoria di convalida giudiziaria ma possa soltanto essere oggetto, da parte dell’interessato, di eventuale impugnazione davanti a un giudice che su di essa debba quindi decidere. Il che», aggiungeva Dubolino, «sarebbe perfettamente in linea con la direttiva europea numero 33/2013, che, all’articolo 9, prevede espressamente che la necessaria “verifica giudiziaria” del trattenimento disposto dall’autorità amministrativa possa indifferentemente avvenire “d’ufficio e/o su domanda del richiedente”. E analoga previsione è contenuta nell’articolo 11 del regolamento europeo numero 146/2024».
Tedros Ghebreyesus (Ansa)
Giancarlo Tancredi (Ansa)