2025-02-24
Dal 2014 a oggi oltre 50 golpe in 30 Paesi
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Negli ultimi dieci anni ci sono stati, secondo le stime più prudenti, 51 golpe tentati, falliti o riusciti in 30 Paesi nel mondo. È un dato, questo, che porta con sé alcune opportune riflessioni, poiché dietro due numeri che riguardano i colpi di Stato e le nazioni, risiedono realtà complesse: è pressoché evidente che dai dati succitati si possa dedurre che, in ripetute circostanze, Putsch riusciti o falliti siano stati compiuti più volte all’interno di uno stesso Paese. In più di un caso, inoltre, è quantomai difficile essere certi di usare la terminologia corretta, parlando di «colpo di Stato», perché le condizioni sociali e politiche, nonché le informazioni in nostro possesso, sono difficili da penetrare. Tecnicamente, si parla di colpo di Stato «intendendo un fatto contro la legge e al di fuori della legge, volto a modificare il vigente ordinamento dei pubblici poteri». In alcune regioni del mondo, come l’Africa e il Sudamerica, hanno avuto un impatto profondo, determinando la caduta di governi e l’instaurazione di regimi militari o autoritari. L’Africa è senza dubbio la regione con il più alto numero di colpi di Stato. Dal periodo delle indipendenze a oggi, molti paesi hanno vissuto frequenti rovesciamenti di governo, spesso per mano di militari o gruppi armati. Tra i Paesi africani più colpiti troviamo il Sudan, che ha subito un golpe nel 2019 con la deposizione di Omar al-Bashir, al potere dal 1989. Due anni dopo, nel 2021, un altro rovesciamento ha destabilizzato ulteriormente il Paese, portando a una nuova transizione politica, ancora oggi incerta. Al Sudan fanno seguito Mali, Guinea, Tunisia e Burkina Faso, che tra il 2021 e il 2022 hanno visto i rispettivi governi sovvertiti.
Analizzando il caso maliano si evince la complessità di quanto accennato sopra. Il Mali è stato teatro di diversi colpi di stato negli ultimi anni: un fatto che riflette una crisi politica e istituzionale profonda. Nell’agosto del 2020 un gruppo di ufficiali dell’esercito maliano ha destituito il presidente Ibrahim Boubacar Keïta. La crisi politica era già in corso da mesi, con proteste di massa, che denunciavano corruzione, cattiva gestione economica e insicurezza causata dalla presenza di gruppi jihadisti nel Paese. Il colpo di stato era stato orchestrato da militari di alto rango, tra cui il colonnello Assimi Goïta, che aveva poi assunto il ruolo di vicepresidente nel governo di transizione. La giunta giustificava l’azione con la necessità di «salvare il Paese dal caos», promettendo elezioni democratiche. Ma il periodo di transizione è stato tutt’altro che stabile. La promessa di una transizione pacifica è durata poco: nel maggio 2021, Assimi Goïta rimuoveva il presidente di transizione Bah Ndaw e il primo ministro Moctar Ouane, accusandoli di tentare di sabotare la giunta militare. Così facendo Goïta si era assicurato il potere, con conseguente nomina di presidente ad interim.
Un anno dopo, il governo maliano annunciava di aver sventato un tentativo di colpo di stato da parte di un gruppo di ufficiali. Secondo le autorità, i cospiratori erano «sostenuti da uno stato occidentale», senza specificare quale, e volevano «destabilizzare il regime di transizione». Un pretesto per rafforzare la repressione? A partire da quel momento sono scattati arresti tra gli ufficiali sospettati e ulteriori restrizioni alla libertà di stampa e politica. Sul piano internazionale il Mali ha raffreddato i rapporti con la Francia, rafforzando invece la cooperazione con la Russia, anche attraverso il gruppo paramilitare Wagner.
A chiudere la serie dei golpe africani c’è il Gabon, dove nel 2023, dopo le elezioni generali e la dichiarazione della vittoria del presidente Ali Bongo, con un colpo di mano i soldati della guardia presidenziale hanno annunciato l’annullamento delle elezioni e la «dissoluzione del regime».
Particolare invece il caso della Tunisia, che si pone sul limite di quella zona grigia in cui non si sa se parlare di un vero e proprio golpe. Nel 2021, il presidente Kaïs Saïed si era attribuito unilateralmente pieni poteri costituzionali, revocando i membri del governo e congelando le attività del parlamento, sciogliendo quindi di fatto l’organo. Il destro per mettere in pratica il suo disegno di accentramento del potere glielo aveva fornito l’instabilità in cui in quel momento il Paese versava a causa della pandemia di Covid.
Attraversando l’Atlantico meridionale ci spostiamo in Sudamerica, una terra che ha alle spalle una lunga storia di colpi di Stato, molti dei quali durante la guerra fredda, quando gli equilibri tra Stati Uniti e Unione Sovietica influenzavano pesantemente la politica locale. L’ultimo golpe significativo in America Latina è stato quello che in Bolivia ha portato alla caduta di Evo Morales nel 2019. Dopo una controversa elezione, il presidente era stato costretto a lasciare il Paese a seguito di pressioni militari e proteste di piazza, non senza agitazioni, tra chi vedeva la deposizione di Morales come un atto necessario per ristabilire la democrazia e chi, invece, lo considerava un attacco alla volontà popolare.
Nel XX secolo, Paesi come il Cile, con il golpe di Augusto Pinochet nel 1973, l’Argentina, con la dittatura del 1976-1983 e il Brasile (1964) hanno vissuto drammatici rovesciamenti di governo che hanno lasciato cicatrici profonde nelle società.
E se dalle Ande prendiamo un volo e ci spostiamo in quel del Mediterraneo, scopriamo che i colpi di Stato non sono soltanto episodi esotici che accadono nel Terzo e nel Quarto mondo. Il 15 luglio 2016 una fazione delle forze armate turche, in particolare ufficiali appartenenti all’esercito, all’aeronautica e alla gendarmeria, avevano tentato di sovvertire il governo di Recep Tayyip Erdoğan. I golpisti si erano identificati come il Consiglio per la pace nella Nazione (Yurtta Sulh Konseyi), dichiarando che il loro obiettivo era «ristabilire la democrazia e i diritti umani in Turchia». Avevano preso il controllo di alcune infrastrutture chiave, tra cui ponti a Istanbul e la sede della TV di Stato, e avevano dichiarato la legge marziale. Tuttavia, il tentativo fallì rapidamente grazie alla resistenza del governo, della polizia e di migliaia di cittadini che erano scesi in piazza su invito di Erdoğan.
Il governo turco attribuì il golpe alla rete di Fethullah Gülen, un predicatore islamico in esilio negli Stati Uniti, accusandolo di aver infiltrato istituzioni statali, incluse le forze armate, attraverso la sua organizzazione. In reazione a questo tentativo di Putsch, Erdoğan aveva avviato una vasta repressione, arrestando migliaia di militari, funzionari pubblici e giornalisti accusati di complicità.
Infine, non possiamo non concludere raccontando del golpe birmano del 2021, forse il più assurdo della storia recente. Khing Hnin Wai, insegnante di educazione fisica e di aerobica e content creator birmana, stava girando uno dei suoi video sul viale principale della capitale Naypyidaw, quando alle sue spalle erano spuntati i carri armati e i mezzi corazzati dell’esercito birmano che andavano a deporre l’ex leader Aung San Suu Kyi. La donna aveva affermato di non essersi accorta di nulla, impegnata com’era nei suoi balletti.
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L’Africa la regione più instabile, mentre in Sudamerica sovvertire il potere è una prassi. In Birmania il colpo di Stato avviene in diretta Facebook, mentre una content creator fa i balletti a Naypyidaw, la capitale.Negli ultimi dieci anni ci sono stati, secondo le stime più prudenti, 51 golpe tentati, falliti o riusciti in 30 Paesi nel mondo. È un dato, questo, che porta con sé alcune opportune riflessioni, poiché dietro due numeri che riguardano i colpi di Stato e le nazioni, risiedono realtà complesse: è pressoché evidente che dai dati succitati si possa dedurre che, in ripetute circostanze, Putsch riusciti o falliti siano stati compiuti più volte all’interno di uno stesso Paese. In più di un caso, inoltre, è quantomai difficile essere certi di usare la terminologia corretta, parlando di «colpo di Stato», perché le condizioni sociali e politiche, nonché le informazioni in nostro possesso, sono difficili da penetrare. Tecnicamente, si parla di colpo di Stato «intendendo un fatto contro la legge e al di fuori della legge, volto a modificare il vigente ordinamento dei pubblici poteri». In alcune regioni del mondo, come l’Africa e il Sudamerica, hanno avuto un impatto profondo, determinando la caduta di governi e l’instaurazione di regimi militari o autoritari. L’Africa è senza dubbio la regione con il più alto numero di colpi di Stato. Dal periodo delle indipendenze a oggi, molti paesi hanno vissuto frequenti rovesciamenti di governo, spesso per mano di militari o gruppi armati. Tra i Paesi africani più colpiti troviamo il Sudan, che ha subito un golpe nel 2019 con la deposizione di Omar al-Bashir, al potere dal 1989. Due anni dopo, nel 2021, un altro rovesciamento ha destabilizzato ulteriormente il Paese, portando a una nuova transizione politica, ancora oggi incerta. Al Sudan fanno seguito Mali, Guinea, Tunisia e Burkina Faso, che tra il 2021 e il 2022 hanno visto i rispettivi governi sovvertiti.Analizzando il caso maliano si evince la complessità di quanto accennato sopra. Il Mali è stato teatro di diversi colpi di stato negli ultimi anni: un fatto che riflette una crisi politica e istituzionale profonda. Nell’agosto del 2020 un gruppo di ufficiali dell’esercito maliano ha destituito il presidente Ibrahim Boubacar Keïta. La crisi politica era già in corso da mesi, con proteste di massa, che denunciavano corruzione, cattiva gestione economica e insicurezza causata dalla presenza di gruppi jihadisti nel Paese. Il colpo di stato era stato orchestrato da militari di alto rango, tra cui il colonnello Assimi Goïta, che aveva poi assunto il ruolo di vicepresidente nel governo di transizione. La giunta giustificava l’azione con la necessità di «salvare il Paese dal caos», promettendo elezioni democratiche. Ma il periodo di transizione è stato tutt’altro che stabile. La promessa di una transizione pacifica è durata poco: nel maggio 2021, Assimi Goïta rimuoveva il presidente di transizione Bah Ndaw e il primo ministro Moctar Ouane, accusandoli di tentare di sabotare la giunta militare. Così facendo Goïta si era assicurato il potere, con conseguente nomina di presidente ad interim.Un anno dopo, il governo maliano annunciava di aver sventato un tentativo di colpo di stato da parte di un gruppo di ufficiali. Secondo le autorità, i cospiratori erano «sostenuti da uno stato occidentale», senza specificare quale, e volevano «destabilizzare il regime di transizione». Un pretesto per rafforzare la repressione? A partire da quel momento sono scattati arresti tra gli ufficiali sospettati e ulteriori restrizioni alla libertà di stampa e politica. Sul piano internazionale il Mali ha raffreddato i rapporti con la Francia, rafforzando invece la cooperazione con la Russia, anche attraverso il gruppo paramilitare Wagner.A chiudere la serie dei golpe africani c’è il Gabon, dove nel 2023, dopo le elezioni generali e la dichiarazione della vittoria del presidente Ali Bongo, con un colpo di mano i soldati della guardia presidenziale hanno annunciato l’annullamento delle elezioni e la «dissoluzione del regime».Particolare invece il caso della Tunisia, che si pone sul limite di quella zona grigia in cui non si sa se parlare di un vero e proprio golpe. Nel 2021, il presidente Kaïs Saïed si era attribuito unilateralmente pieni poteri costituzionali, revocando i membri del governo e congelando le attività del parlamento, sciogliendo quindi di fatto l’organo. Il destro per mettere in pratica il suo disegno di accentramento del potere glielo aveva fornito l’instabilità in cui in quel momento il Paese versava a causa della pandemia di Covid. Attraversando l’Atlantico meridionale ci spostiamo in Sudamerica, una terra che ha alle spalle una lunga storia di colpi di Stato, molti dei quali durante la guerra fredda, quando gli equilibri tra Stati Uniti e Unione Sovietica influenzavano pesantemente la politica locale. L’ultimo golpe significativo in America Latina è stato quello che in Bolivia ha portato alla caduta di Evo Morales nel 2019. Dopo una controversa elezione, il presidente era stato costretto a lasciare il Paese a seguito di pressioni militari e proteste di piazza, non senza agitazioni, tra chi vedeva la deposizione di Morales come un atto necessario per ristabilire la democrazia e chi, invece, lo considerava un attacco alla volontà popolare.Nel XX secolo, Paesi come il Cile, con il golpe di Augusto Pinochet nel 1973, l’Argentina, con la dittatura del 1976-1983 e il Brasile (1964) hanno vissuto drammatici rovesciamenti di governo che hanno lasciato cicatrici profonde nelle società.E se dalle Ande prendiamo un volo e ci spostiamo in quel del Mediterraneo, scopriamo che i colpi di Stato non sono soltanto episodi esotici che accadono nel Terzo e nel Quarto mondo. Il 15 luglio 2016 una fazione delle forze armate turche, in particolare ufficiali appartenenti all’esercito, all’aeronautica e alla gendarmeria, avevano tentato di sovvertire il governo di Recep Tayyip Erdoğan. I golpisti si erano identificati come il Consiglio per la pace nella Nazione (Yurtta Sulh Konseyi), dichiarando che il loro obiettivo era «ristabilire la democrazia e i diritti umani in Turchia». Avevano preso il controllo di alcune infrastrutture chiave, tra cui ponti a Istanbul e la sede della TV di Stato, e avevano dichiarato la legge marziale. Tuttavia, il tentativo fallì rapidamente grazie alla resistenza del governo, della polizia e di migliaia di cittadini che erano scesi in piazza su invito di Erdoğan.Il governo turco attribuì il golpe alla rete di Fethullah Gülen, un predicatore islamico in esilio negli Stati Uniti, accusandolo di aver infiltrato istituzioni statali, incluse le forze armate, attraverso la sua organizzazione. In reazione a questo tentativo di Putsch, Erdoğan aveva avviato una vasta repressione, arrestando migliaia di militari, funzionari pubblici e giornalisti accusati di complicità.Infine, non possiamo non concludere raccontando del golpe birmano del 2021, forse il più assurdo della storia recente. Khing Hnin Wai, insegnante di educazione fisica e di aerobica e content creator birmana, stava girando uno dei suoi video sul viale principale della capitale Naypyidaw, quando alle sue spalle erano spuntati i carri armati e i mezzi corazzati dell’esercito birmano che andavano a deporre l’ex leader Aung San Suu Kyi. La donna aveva affermato di non essersi accorta di nulla, impegnata com’era nei suoi balletti.
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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