2022-01-09
Arriva il testo del decreto: retrodatato, disordinato. E restano dubbi sulle multe
Francesco Paolo Figliuolo (Ansa)
Magheggio in Gazzetta Ufficiale. Il dl resta esposto a modifiche tramite futuri dpcm. I guariti guadagnano sei mesi senza contravvenzioni, agli avvocati servirà la card.Attorno all’1.40 di sabato mattina è stato finalmente pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale il decreto sui due obblighi, quello vaccinale per gli over 50, partito quindi da ieri e in vigore fino al 15 giugno, e il super green pass al lavoro sempre per gli ultracinquantenni, che scatterà il prossimo 15 febbraio.Ma cosa cambia rispetto alla bozza finita sul tavolo del Cdm del 5 gennaio? E quali sono i punti ancora poco chiari? Resta l’applicazione dell’obbligo vaccinale sia ai cittadini italiani sia agli europei residenti in Italia e agli stranieri iscritti e non iscritti al Sistema sanitario nazionale. Tra le novità, invece, segnaliamo che non solo i magistrati ma anche gli avvocati non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass. L’obbligo di esibire la certificazione verde è esteso anche «ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia». La disposizione non si applica invece «ai testimoni e alle parti del processo». E l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso del green pass, viene precisato, «non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento». Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo, inoltre, i colloqui in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari saranno consentiti solo a chi è in possesso del green pass. Scatterà invece dal primo febbraio l’obbligo di certificazione verde per l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate entro 15 giorni con un altro decreto del presidente del Consiglio. Sempre dal primo febbraio, l’obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l’obbligo di esibire il green pass base.I dettagli più attesi del decreto erano quelli relativi alle sanzioni, tema su cui però restano ancora molte lacune (tanto che ieri in tv lo stesso sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, non sapeva se la multa per chi non si vaccina ci fosse una volta sola, o se invece venisse reiterata). In generale, è prevista una sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario; che, a decorrere dall’1 febbraio, non hanno completato il «ciclo vaccinale primario»; o che, a partire sempre dall’1 febbraio, non hanno fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi». Quindi, attenzione anche ai tempi del booster, considerando pure le non poche difficoltà registrate in varie regioni per accaparrarsi la prenotazione per il richiamo. Oggi noi abbiamo circa il 45% degli over 50 e il 40% degli over 60 che non hanno fatto la terza dose. Molti lavorano. E quindi correranno a farla creando l’ennesimo «imbuto». Non a caso, il commissario, Francesco Paolo Figliuolo, ha invitato le Regioni a procedere con aperture di prenotazioni straordinarie e con un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale, organizzando anche giornate dedicate e accesso agli hub senza prenotazione (i cosiddetti open day, che però rischiano di non gestire correttamente le scorte delle dosi nei magazzini). Tornando alle multe, la sanzione 100 euro è irrogata dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate e i proventi andranno al fondo emergenze. I destinatari dell’avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio hanno comunque 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl «l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità». Anche l’infezione da Covid determina «il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute». La data però sta nell’articolo 9 di un altro dl, il numero 52, dove si scrive che «a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Sars-Cov-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde [...] che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». Un ginepraio, insomma. La sensazione è che, avendo affastellato tante norme, si siano dimenticati di armonizzarle. Non solo. Gli stessi termini e scadenze previsti in alcuni articoli del decreto, per esempio nella parte relativa all’obbligo di green pass per i servizi essenziali, potrebbero essere cambiati con un Dpcm varato nei prossimi giorni/settimane/mesi. Segnaliamo, infine, un’anomalia formale: il testo, che dovrebbe essere stato firmato dal presidente della Repubblica nella tarda serata di venerdì, è stato inserito in Gazzetta dopo la mezzanotte, quindi l’8 gennaio, eppure la Gazzetta è stata retrodata al 7. Non è la prima volta che succede, è capitato in passato per altri dl, come quelli fiscali, ma in questo caso si tratta di un provvedimento assai più impattante sulla vita di qualche milione di persone. E se si è deciso che il diritto sia solo una fisima, allora la stessa elasticità dovrebbe valere anche per cittadini e imprese, che non possono restare soggetti a termini e adempimenti stringenti.
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