2023-11-24
Giudici contro i diktat
(Getty Images)
Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste
Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.
Militare senza pass: non luogo a procedere
Andrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce.
Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro
La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?
Nessun licenziamento per il no alla mascherina
Lo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.
Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati
Due sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito».
Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo
È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.
Era positivo al funerale della fidanzata: assolto
Il 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.
Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitenti
L’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
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Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste, non luogo a procedere per il militare senza green pass, nessun licenziamento per il no alla mascherina, scagionato l’uomo sul treno privo di tampone, bambino risarcito per il divieto di uscita, ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati. Ecco tutte le sentenze. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="annullate-le-sospensioni-dei-portuali-a-trieste" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.Militare senza pass: non luogo a procedereAndrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="divieto-di-uscire-bambino-risarcito-con-1-000-euro" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?Nessun licenziamento per il no alla mascherinaLo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinatiDue sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="scagionato-luomo-sul-treno-privo-di-tampone-negativo" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.Era positivo al funerale della fidanzata: assoltoIl 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitentiL’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
Pierbattista Pizzaballa (Getty Images)
La lettera, indirizzata alla chiesa di Gerusalemme, che ha giurisdizione su Israele, Palestina, Giordania e Cipro, offre innanzitutto una diagnosi lucida del presente. La guerra, scrive il Patriarca, «è diventata oggetto di un culto idolatra: non ci si siede più ai tavoli per evitare in modo assoluto i conflitti, ma li si tiene ben presenti come scenario possibile o, addirittura, inevitabile». In questo orizzonte, «i civili non sono più considerati vittime collaterali, ma diventano danni da imputare alla mancata resa del nemico o strumenti funzionali al raggiungimento del proprio scopo». La guerra, insomma, «agisce come fine a sé stessa».
Da questa constatazione emergono interrogativi etici inediti, specialmente di fronte all’uso dell’intelligenza artificiale nelle operazioni belliche. «Non si tratta più solo di armi sempre più sofisticate o di droni telecomandati: stiamo entrando in una fase in cui sono gli algoritmi a selezionare obiettivi, a compiere scelte che fino a ieri rimanevano esclusivamente umane». Il patriarca si chiede: «Cosa accade quando a decidere chi vive e chi muore è una macchina? Quale responsabilità resta all’uomo?».
La lettera affronta poi il tema del dolore e della vittimizzazione che nascono dalla guerra, con una distinzione che non può passare inosservata, specialmente con riferimento proprio alla situazione in Medio Oriente e a Gaza. «Di fronte alle tragedie e alle ingiustizie di questo tempo, il sentirsi vittima è una reazione profondamente diffusa. Ciascuno tende a percepire la propria tribolazione come unica e assoluta», ma «esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra chi possiede le armi e chi ne è minacciato, tra chi occupa e chi è occupato. Le responsabilità sono diverse. Riconoscere questa differenza è un atto di rispetto verso la giustizia e la verità».
Al cuore della riflessione del patriarca c’è Gerusalemme, non solo come realtà fisica ma come «modello di riferimento ideale». Uno sguardo che il Patriarca sviluppa a partire dal libro dell’Apocalisse. La città, nella visione biblica, «ha un cielo. Può sembrare banale o scontato», scrive Pizzaballa, «ma è il suo tratto distintivo più eloquente». Così il cuore della questione non è tecnico o politico, ma teologico: per costruire la città e tessere relazioni autentiche, «si deve partire innanzitutto dalla coscienza della presenza di Dio, il primato di Dio, la fede. Dio non deve essere escluso. Gerusalemme non è solo una questione di confini politici o accordi tecnici. La sua identità principale - la caratteristica più importante della Città e di tutta la Terra Santa - è quella di essere il luogo della rivelazione di Dio, il luogo dove le fedi sono a casa».
La lettera si sofferma quindi sulla Gerusalemme celeste dell’Apocalisse, «che scende dal cielo, da Dio», e ne trae una lezione decisiva per la città terrena. «Giovanni afferma: “Non vidi alcun tempio”. Non perché venga meno la Presenza di Dio, ma perché Essa non è più concentrata in uno spazio separato». Di conseguenza, «non esistono spazi nei quali Dio è presente e altri nei quali non lo è. Non ci sono luoghi in cui Egli ascolta e altri in cui non ascolta». Per la Gerusalemme terrena, spesso lacerata dall’«ossessione per l’occupazione degli spazi e per la proprietà», questo è un monito severo: l’uso di Dio per giustificare barriere o esclusioni nega la sua stessa natura.
Per abitare questa storia martoriata, occorre quindi un nuovo modo di vedere la realtà attraverso la «lampada dell’Agnello», una luce «pasquale», scrive Pizzaballa, che appartiene a chi ha donato la vita per amore. Questa luce permette di scorgere la vita anche tra le macerie, insegnando a riconoscere in ogni persona una creatura fatta a immagine di Dio.
La terza parte della lettera delinea 13 ambiti pastorali, dal dialogo ecumenico all’accoglienza, dalla cura degli anziani al rifiuto della cultura di violenza. Vie da percorrere per incarnare questa luce nuova. È significativo però che il Patriarca indichi come primo ambito «il primato della liturgia e della preghiera». Perché, scrive, «c’è una tentazione sottile che dobbiamo riconoscere: quella di ridurre la liturgia e la preghiera a uno strumento, a qualcosa che serve per ottenere qualcos’altro, fosse pure la pace, la fine della guerra, la soluzione dei problemi. La preghiera non è un mezzo. […] Chi prega trova fiducia, anche quando sembra impossibile, perché forse la preghiera non cambia tutto né porta risultati immediati e tangibili, ma trasforma il nostro modo di vedere le cose».
La lettera si chiude con l’immagine evangelica che le dà il titolo: i discepoli che, dopo l’ascensione, «tornarono a Gerusalemme con grande gioia». «Anche noi», conclude il Patriarca, «desideriamo tornare alla nostra Gerusalemme quotidiana - le nostre case, le nostre parrocchie, le nostre comunità, il nostro impegno quotidiano - con quella stessa gioia. Non una gioia ingenua, che ignora le fatiche. Ma una gioia pasquale, che sa che la luce vince le tenebre, che la vita sconfigge la morte, che l’amore disarma l’odio». Questa gioia è la vera resistenza per quella che papa Leone XIV ha definito «ora oscura della storia».
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Maurizio Landini
Si tratta di decisioni da adottare in una fase molto complicata, perché il tema delle risorse finanziare resta centrale in un quadro di forte incertezza, causata dall’impatto economico e energetico del conflitto in Medio Oriente e dal mancato rispetto dell’obiettivo di deficit al 3%. Che come è noto comporta il mantenimento della procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia e lascia aperta la possibilità, da parte del nostro governo, di valutare un possibile scostamento di bilancio. Tutte questioni che dovranno essere oggetto di un auspicabile confronto con la Commissione europea, con l’obiettivo di ottenere una maggiore flessibilità finanziaria.
Immaginiamo già le critiche dell’opposizione di sinistra nei confronti del governo reo di non aver fatto nulla per impedire questo stato di cose e persino di aver strumentalmente convocato il cdm per assumere le decisioni sul lavoro a ridosso del Primo Maggio, solo per silenziare i sindacati e i lavoratori, saturando lo spazio mediatico, e inviando messaggi rassicuranti per garantire in qualche modo che il potere d’acquisto non sarà ulteriormente intaccato dall’onda lunga delle speculazioni.
La verità è che l’anno appena trascorso ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la questione salariale è stata affrontata nel dibattito pubblico italiano. Dopo anni di attenzione discontinua, il tema è emerso come problema strutturale. Anche nelle zone economicamente più avanzate del Paese, la dinamica salariale è oggi al centro delle attenzioni non solo perché è una questione nazionale ma anche perché è sempre più evidente che non riguarda soltanto l’equità sociale, ma incide direttamente sulla competitività del sistema economico.
Ma al di là dei compiti che un governo deve avere nell’attivare politiche fiscali a favore del lavoro e nella predisposizione di un quadro macroeconomico che permetta al sistema produttivo di operare nel migliore dei modi, vi è da dire che l’esecutivo, in quanto datore di lavoro pubblico, ha agito relativamente bene, rinnovando i contratti della scuola e degli enti locali e predisponendo il tavolo per il rinnovo del contratto della sanità pubblica. Possiamo dire altrettanto delle organizzazioni sindacali e datoriali?
Non sarebbe davvero stato male se nel recente dibattito il segretario Cgil e il presidente di Confindustria avessero preso coscienza dei loro compiti e delle loro responsabilità nell’affrontare i problemi del mondo del lavoro e dei lavoratori. Ad esempio prendendo atto che nonostante il sistema contrattuale italiano sia da considerarsi tra i migliori in Europa, in realtà la contrattazione ha mostrato limiti strutturali: oltre agli enormi ritardi nei rinnovi del settore privato, non è riuscita a garantire aumenti adeguati, spesso legati a una produttività ferma a diversi anni fa. Sindacati e imprese dovrebbero sapere che le ragioni di questo ritardo persistente sono note e strutturali: il peso elevato delle pmi, la centralità di settori a basso valore aggiunto come il turismo, edilizia e i servizi alla persona, un sistema di relazioni industriali frammentato e in alcuni comparti molto debole, livelli di competenze ancora insufficienti - sia dal lato dei lavoratori sia dei manager - e un passaggio scuola-lavoro ampiamente migliorabile - continuano a comprimere la dinamica delle retribuzioni.
Soprattutto appare evidente l’incapacità di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche e di mercato e di conseguenza mantenendosi non raramente minimi retributivi molto bassi. Inoltre in questi anni si è assistito ad una proliferazione di contratti siglati da organizzazioni sindacali e datoriali con una bassa rappresentatività, generando effetti perversi di «dumping salariale e contrattuale».
A queste criticità si aggiunge un paradosso, ovvero che i record occupazionali possono costituire il terreno per una nuova stagnazione salariale. Con l’aumento del costo del capitale, molte imprese hanno scelto di espandere il fattore lavoro rinviando investimenti e digitalizzazione. In definitiva sé si vuole affrontare la questione salariale, il governo dovrà fare la sua parte ma le parti sociali, sindacato e datori di lavoro, non possono essere da meno e dovrebbero mostrare più coraggio e lungimiranza. Ingredienti che finora hanno dimostrato di non avere.
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L’operazione, coordinata dalla Questura di Roma, è stata preceduta da un’attività di analisi informativa e di mappatura delle criticità, con particolare attenzione alle dinamiche di occupazione abusiva stratificatesi nel tempo all’interno del complesso di proprietà di Ater Roma. Subito dopo l’accesso allo stabile da parte delle forze dell’ordine, i tecnici di Ater hanno avviato le operazioni di bonifica degli spazi. Durante l’intervento non è stato trovato alcun occupante all’interno della struttura. Un gruppo iniziale di una decina di attivisti, poi cresciuto fino a quasi un centinaio, si è arrampicato sul tetto in segno di protesta.
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Alla fine degli anni ’40 la Vespa ebbe la sua veste definitiva, con caratteristiche che manterrà per i decenni a venire. Nell’ultimo scorcio del decennio, a pochi anni dalla fine della guerra, Piaggio aveva riguadagnato anche i macchinari per la produzione in serie, persi sotto le bombe alleate negli stabilimenti di Pontedera. Il decennio si era concluso con l’introduzione della «125», evoluzione della prima e più spartana «98» del 1946. Nel 1951 la casa presentò la nuova Vespa «ottavo di litro», con notevoli migliorie tecniche nei cavi del cambio, nella sospensione anteriore e nella riduzione delle vibrazioni garantite dalla presenza di silent block. Lo stampaggio realizzato da moderne presse americane permise anche di abbassare i listini, dando di fatto uno slancio inarrestabile alla motorizzazione dell’Italia postbellica. Accanto alla rinnovata «125» la casa di Pontedera lanciò nel 1952 un modello ancora più economico, la oggi rarissima «125 U», dove la lettera «U» stava per «utilitaria». Lo scooter era riconoscibile dal cofano motore ridotto a semplice copertura degli organi, aperto lateralmente e dal faro anteriore di dimensioni ridotte. In Italia non ebbe grandissimo successo, mentre fu più apprezzata all’estero dove furono esportate in Svezia, Venezuela e Iran (in Venezuela furono adottate dalla polizia, in Iran dalle poste). Anche in Italia, la Vespa fu compagna del lavoro quotidiano dei difficili anni della ricostruzione, con la versione motocarro presentata già nel 1948 (con il nome provvisorio di TriVespa), poi diventata sempre più diffusa con il nome di «Ape».
Nel 1953 la Vespa fu consacrata sul grande schermo nel film culto «Vacanze romane» con Gregory Peck e Audrey Hepburn. L’attore americano guidava una «125» (V31T) faro basso del 1951 che fece il primo giro «virtuale» del mondo. Gli anni ’50 catapultano la Vespa in cima ai desideri degli italiani, seguita dalla rivale Lambretta Innocenti. Con la crescita delle vendite (500.000 esemplari alla fine del 1953) si alza anche la cilindrata. La «150 GS» del 1955 è la prima ad avere velleità sportive, con una potenza di 8 Cv e il cambio a 4 marce che permetteva alla GS di infrangere il muro dei 100 km/h. Fu messa in listino anche la vespa 150 «VL», una versione più tranquilla della GS, ribattezzata «struzzo» per la particolare forma della carenatura del faro anteriore al manubrio. Nel 1958 sarà rinnovata anche la «125» con l’adozione dei semigusci e dei comandi nascosti nel manubrio. Questo modello fu utilizzato nelle scene degli inseguimenti dei paparazzi ne «La Dolce Vita» di Federico Fellini.
All’inizio degli anni Sessanta la spinta del boom economico comincia a ridursi, mentre la motorizzazione degli italiani passa dalle 2 alle 4 ruote (con l’immissione sul mercato delle utilitarie Fiat «600» e «500» dalla metà del decennio precedente). Piaggio risponde alla contrazione con un’altra idea vincente. Nel 1963 presenta la prima Vespa «50», caratterizzata dalle dimensioni ridotte, dando vita alla generazione delle «small frame». Fu l'ultima Vespa firmata da Corradino D'Ascanio. Guidabile senza patente e a partire dai 14 anni, la nuova «50» si inserì nel mondo dei ciclomotori scalando in pochissimo tempo le classifiche di vendita. Nelle cilindrate più alte, per la prima volta la Vespa si presentò al pubblico con un motore da 180cc. Nel 1964 esce la «180 Super Sport», uno degli scooter più veloci sul mercato con i suoi 105 km/h di punta. Anche le linee sono rinnovate, con il faro trapezoidale e un disegno più squadrato, che porrà fine alle bombature accentuate della prima generazione dello scooter Piaggio. Anche la serie «piccola» vedrà evoluzioni a partire dalla metà del decennio. Nel 1965 vengono presentate due meteore da 90cc. con il telaio della «50», di cui una sportiva, la 90 «SS» caratterizzata da un finto serbatoio tra sellino e manubrio, che in realtà è un portaoggetti. Il manubrio, più stretto e inclinato verso il basso ricordava quelli utilizzati sulle moto sportive. Nello stesso anno viene lanciata la «125 Nuova», base small frame per quella che nel 1967 inizierà la serie best seller delle piccole targate, la «Primavera». Alla fine degli anni Sessanta Piaggio presenta una rinnovata 180cc, la «Rally», dotata di un faro di grandi dimensioni e per la prima volta del bauletto portaoggetti dietro la scocca anteriore. Il decennio si chiude con l’ampliamento dell’offerta sui »Vespini» da 50cc, con la nuova «50 N» dal telaio allungato per un maggiore confort di marcia e con la versione lusso con cromature, la «50 L». Nel 1969 Piaggio presenta una delle Vespa più iconiche della sua lunga storia: al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano compare una Vespa 50 dal faro rettangolare, così come il fanalino posteriore ed il sellino a «gobba». E’ la «50 Special», il sogno dei ragazzi degli anni Settanta.
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