2023-11-24
Giudici contro i diktat
(Getty Images)
Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste
Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.
Militare senza pass: non luogo a procedere
Andrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce.
Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro
La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?
Nessun licenziamento per il no alla mascherina
Lo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.
Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati
Due sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito».
Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo
È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.
Era positivo al funerale della fidanzata: assolto
Il 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.
Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitenti
L’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
Continua a leggereRiduci
Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste, non luogo a procedere per il militare senza green pass, nessun licenziamento per il no alla mascherina, scagionato l’uomo sul treno privo di tampone, bambino risarcito per il divieto di uscita, ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati. Ecco tutte le sentenze. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="annullate-le-sospensioni-dei-portuali-a-trieste" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.Militare senza pass: non luogo a procedereAndrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="divieto-di-uscire-bambino-risarcito-con-1-000-euro" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?Nessun licenziamento per il no alla mascherinaLo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinatiDue sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="scagionato-luomo-sul-treno-privo-di-tampone-negativo" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.Era positivo al funerale della fidanzata: assoltoIl 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitentiL’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
Alessia Pifferi (Ansa)
Secondo la corte d’Appello (presidente Ivana Caputo) i giornalisti e i conduttori di programmi tv avrebbero dovuto appiattirsi nella penombra, mandare in onda brani di musica classica ed esimersi dal trattare uno dei più terribili delitti degli ultimi anni, quello commesso da Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò morire di stenti da sola in casa la figlia Diana di 18 mesi per andare a festeggiare per sei giorni con il fidanzato. Poiché la faccenda suscitò parecchio clamore e una forte ondata di legittima indignazione, moltiplicata (difficile negarlo) dal consueto cialtronismo social, la corte ha deciso di riformare la pena inflitta in primo grado all’imputata (ergastolo) togliendo le aggravanti dei futili e abietti motivi, e riconoscendo le circostanze attenuanti (totale 24 anni).
Per il collegio giudicante di secondo grado, in favore della donna hanno pesato il contesto socio-famigliare nel quale era cresciuta, qualche défaillance cognitiva e soprattutto l’incidenza perniciosa di «quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove si è adusi a condannare e ad assolvere secondo pregiudizio e secondo copione». La sorpresa innesca una duplice reazione. E lo spontaneo «bentornati sulla Terra» alle toghe si spegne immediatamente, all’apparire del quesito supremo: cosa ci azzecca (per dirla alla Antonio Di Pietro) il circo con i suoi molesti malvezzi con la sacralità di una sentenza che dovrebbe sorvolare-annullare-dimenticare le esibizioni da bar di telecamere e popolino?
Verrebbe da dire, nulla. Almeno si spera. Sennò invece del codice penale, per stabilire innocenti e colpevoli sarebbe più opportuno usare il sorteggio. Da Avetrana alla strage di Erba passando per il delitto di Perugia (do you remember Meredith Kercher?); dalla tragedia di Yara Gambirasio all’omicidio di Giulia Tramontano, nessun processo ha potuto esimersi dall’essere affiancato da articoli, interviste, retroscena, inciampi e litigi nelle Procure, revisioni annunciate, programmi televisivi, comparsate di criminologi più o meno accreditati. Con apparizioni scomparenti di medium, cartomanti e del mago Otelma. Tutto ciò senza che la giustizia tenesse conto del Barnum. O almeno non lo ammettesse con candore, visto che - dopo averlo scatenato - nulla può per arginarlo o imbavagliarlo. Se davvero, in assenza di legittima suspicione, dovessimo pensare che Chi l’ha visto?, Quarto grado, «Ignoto X» condizionano non solo l’opinione pubblica (poco male, sono i media bellezza) ma anche quella dei giudici, saremmo nel giorno zero del diritto. E dovremmo autoconvocarci tutti in vista del Garlasco Show.
Il 14 luglio 2022 Alessia Pifferi aveva abbandonato nel lettino da campo della casa di Pontelambro (Como) la figlia Diana di un anno e mezzo, mentre dormiva, con accanto una bottiglietta d’acqua e un biberon di latte. Ed era uscita con una valigia contenente un buon numero di abiti da sera per andare a trovare a Leffe (Bergamo) il fidanzato. La bimba è rimasta sei giorni da sola. Alla nonna, che telefonava per sapere come stava la nipote, Alessia faceva credere di essere a casa e rispondeva: «Bene, sta dormendo». Invece stava morendo di stenti. Invece, prima di esalare l’ultimo respiro, tentò di mangiare un pannolino. Quando la trovò senza vita, la madre si giustificò dicendo che l’aveva affidata a una babysitter inesistente. Poi, lentamente, ammise l’agghiacciante verità. Due perizie psichiatriche hanno stabilito che era in grado di intendere e di volere.
La sentenza che, in assenza di fatti nuovi, smonta le architravi di un omicidio volontario efferato e derubrica la pena per «l’asfissiante morbosità mediatica» e per «la lapidazione verbale» costituisce un precedente. E non può non sorprendere anche per la deriva freudiana, per la volontà del collegio di andare oltre i codici e avventurarsi negli empirei rarefatti della psicanalisi. Scrivono i giudici: «Il processo televisivo ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla condotta processuale, ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove». Un’ammissione di debolezza, di condizionamento di tutto il sistema giudiziario. Con un finale da brivido: «Le sentenze vengono emesse in nome del popolo italiano, non dal popolo italiano». Lo davamo per scontato dal primo anno di giurisprudenza. Ora non più.
Continua a leggereRiduci
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 14 gennaio con Carlo Cambi
iStock
Secondo il giudice «non c’è stata violenza», anche se l’uomo ha agito senza che la bambina, vista l’età, potesse essere in grado di esprimere il consenso. È in questo spazio di equilibrismo giuridico, proprio mentre è in corso un acceso dibattito politico sulla riforma dell’articolo 609 bis del codice penale, che introduce il concetto del «consenso libero e attuale» (in assenza di una volontà chiara, presente e consapevole è violenza, stando al testo approvato alla Camera e che, al momento, è fermo al Senato per approfondimenti), che si colloca una pena che va dai 5 ai 10 anni invece dei 6-12 previsti per la violenza sessuale su minore. Tra i due reati, lo dice lo stesso impianto normativo richiamato nel processo, la differenza di pena è di 2 anni. Ed è esattamente lì che il ragionamento giudiziario si è spostato.
«I fatti sussistono e sono connotati sicuramente da particolare gravità», ammette l’avvocato Davide Scaroni, che difende l’imputato. Ma quella parola, violenza, è uscita dal dispositivo. L’avvocato Scaroni rivendica la correttezza giuridica: «Il mio assistito, sin dal momento del fermo, ha spiegato che tra di loro c’era una sorta di relazione e che non c’è stata mai violenza. Non ha mai negato quanto avvenuto, spiegando che si trattava di episodi consensuali». Poi ha aggiunto: «Il nostro codice prevede che ci sia possibilità di consensualità. Lo prevede anche sotto i dieci anni di età. Quindi vuol dire che il sistema contempla che possa esserci un consenso anche da persone di età molto contenuta». L’avvocato evidenzia anche la distanza dalla soglia minima della pena: «Il giudice si è ampiamente discostato dal minimo edittale. Come ritengo giusto che sia in un caso del genere che, seppur non connotato da violenza, mantiene ovviamente la propria gravità assoluta». Secondo Scaroni, il procedimento si è giocato tra «due versioni» contrapposte, «quella della persona offesa e quella dell’assistito». E «confrontando le due versioni con gli elementi di prova emersi durante le indagini preliminari», spiega, «immagino che il giudice possa aver ritenuto che ci fosse quantomeno un ragionevole dubbio che si sia trattato di atti sessuali con minorenne e non di violenza». Per il deposito delle motivazioni il giudice si è preso 90 giorni.
I fatti risalgono all’estate del 2024. Il luogo è il centro d’accoglienza di San Colombano in Val Trompia, un ex albergo che ospitava una ventina di richiedenti asilo (chiuso poco dopo l’arresto del bengalese). La bambina viveva lì con la madre. E anche il bengalese era ospite della struttura. Un giorno la bambina viene portata in ospedale per forti dolori addominali. I medici scoprono che è incinta. Madre e figlia vengono trasferite in una struttura protetta. L’uomo viene arrestato dopo aver ammesso di aver avuto dei rapporti con la piccola. Nel fascicolo del pubblico ministero viene ricostruito che la madre aveva notato un cambiamento nella figlia, «taciturna, triste e apatica», e aveva chiesto aiuto a un’educatrice. La verità emerge solo quando i medici decidono di procedere con un aborto terapeutico. Dal posto di polizia dell’ospedale parte la segnalazione. La squadra mobile si concentra su un unico sospettato, il profugo proveniente dal Bangladesh. Una dozzina di giorni dopo scatta il fermo. Davanti al gip, al momento della convalida, il ventinovenne fa scena muta.
Nel frattempo la testimonianza della bambina viene raccolta con incidente probatorio, in un’aula protetta. E proprio a seguito di quella deposizione la Procura aveva inquadrato i fatti come corrispondenti al reato di violenza sessuale aggravata. Ma tutto si è giocato sul consenso. Né durante l’inchiesta né all’udienza preliminare è diventato centrale il fattore culturale. «Ci tengo a evidenziarlo», dice ancora l’avvocato Scaroni, «questo non è stato un punto della discussione». Il legale ha affidato ai giornalisti anche un’altra precisazione: «Il termine pedofilia nel nostro codice penale non esiste, la pedofilia è una parafilia ma non è un termine utilizzato all’interno del codice penale, che parla invece di atti sessuali con minorenne e, proprio perché il consenso è viziato, si applicano esattamente le stesse pene della violenza sessuale». Contestazione che a Ciro Grillo è costata 8 anni. Una sproporzione che non è passata inosservata. «Aspettiamo le motivazioni e decideremo se fare appello», afferma il capo della Procura di Brescia Francesco Prete, che aggiunge: «C’è da valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto». Gli atti sessuali con minorenne non convincono neppure chi in aula ha sostenuto l’accusa.
Continua a leggereRiduci
La storia la conoscete: un vicebrigadiere in servizio a Roma, durante un intervento, ha sparato a un ladro, uccidendolo, dopo che questi aveva aggredito e colpito con un cacciavite, ferendolo, un suo collega. Per i giudici, il militare dell’Arma non avrebbe dovuto premere il grilletto. Forse, secondo loro, avrebbe dovuto girarsi dall’altra parte, ignorando il delinquente. Sta di fatto che il tribunale ha condannato Marroccella a tre anni di carcere, più addirittura di quanto richiesto dalla Procura.
Non solo: la sentenza ha disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 125.000 euro da pagare ai parenti del ladro. Significa che, essendoci la possibilità che la pena sia rivista in appello, il vicebrigadiere per ora non andrà in carcere per aver fatto il proprio dovere. Tuttavia, dovrà pagare subito la cifra disposta in favore dei famigliari della vittima. Insomma, se per ora ha la speranza di ottenere una revisione della condanna, Marroccella i soldi li deve cacciare subito, anche se ai fini di legge è ancora da considerarsi innocente.
Una cifra del genere rappresenta sei anni dello stipendio di un carabiniere, alla quale però si devono aggiungere le spese legali. Chiunque si trovasse in una simile situazione, se lasciato solo, rischierebbe di finire sul lastrico. A maggior ragione se i giudici, in aggiunta alla condanna, hanno anche previsto l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, una pena accessoria che impedisce di mantenere i gradi e di svolgere il proprio lavoro.
Il vicebrigadiere, dunque, va aiutato e sostenuto e sono lieto che i lettori della Verità e in generale chiunque abbia raccolto il nostro appello si siano dimostrati così generosi.
Tuttavia, non si tratta solo di aiutare Marroccella, cioè un servitore dello Stato, secondo noi ingiustamente accusato e condannato. Si tratta di non lasciare soli gli uomini delle forze dell’ordine. Troppo spesso chi garantisce la nostra sicurezza e ci difende da ladri, rapinatori e stupratori è perseguito più dei criminali. Troppe volte chi fa il proprio mestiere, fermando un delinquente, è trattato peggio del bandito che ha arrestato. A poliziotti e carabinieri si imputa ogni cosa, anche di non aver lasciato scappare un malvivente. A loro è raccomandato un uso proporzionale della forza, come se fosse facile dosare la reazione quando un energumeno si divincola e reagisce di fronte all’alt degli agenti e dei militari. Eppure, in un’operazione, polizia e carabinieri devono agire senza mai oltrepassare una sottile linea rossa che è tracciata dalla magistratura. Nel caso di Emanuele Marroccella il limite sarebbe stato superato da un eccesso colposo di uso delle armi. Cioè, di fronte al ladro che colpiva un collega, il carabiniere non doveva sparare. Ne deduciamo che doveva fare finta di niente. Ed è forse questo il messaggio più grave che viene inviato alle forze dell’ordine: fingete di non vedere, voltate lo sguardo da un’altra parte e, anche in condizioni estreme, dimenticate l’arma che avete nella fondina, perché un domani qualcuno potrebbe accusarvi di «eccesso colposo», che in caso di morte del rapinatore fanno tre anni di carcere, cinque di interdizione dai pubblici uffici e 125.000 euro di risarcimento.
La raccolta di fondi per Marroccella è una testimonianza rivolta a poliziotti e carabinieri, un grazie accompagnato da un sostegno non formale. Le nostre non sono soltanto parole, ma anche soldi. Quelli che non serviranno, visto che ormai abbiamo raggiunto una cifra importante, saranno impiegati per altri casi come quello del vicebrigadiere. Purtroppo lui non è il solo a finire negli ingranaggi della giustizia, ma La Verità e i suoi lettori saranno sempre al fianco delle forze dell’ordine e di chi, per aver fatto il proprio dovere, finisce nei guai.
Continua a leggereRiduci