2023-11-24
Giudici contro i diktat
(Getty Images)
Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste
Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.
Militare senza pass: non luogo a procedere
Andrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce.
Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro
La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?
Nessun licenziamento per il no alla mascherina
Lo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.
Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati
Due sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito».
Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo
È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.
Era positivo al funerale della fidanzata: assolto
Il 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.
Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitenti
L’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
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Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste, non luogo a procedere per il militare senza green pass, nessun licenziamento per il no alla mascherina, scagionato l’uomo sul treno privo di tampone, bambino risarcito per il divieto di uscita, ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinati. Ecco tutte le sentenze. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="annullate-le-sospensioni-dei-portuali-a-trieste" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Annullate le sospensioni dei portuali a Trieste Il 26 ottobre, i portuali di Trieste hanno ricevuto giustizia. Ricordate la protesta del 15 ottobre 2021, quando migliaia di cittadini raggiunsero il capoluogo friulano per manifestare contro l’obbligo di Green pass? Le Forze dell’ordine usarono la mano pensante sugli operai che presidiavano lo scalo navale. Utilizzarono persino gli idranti. Al leader dei portuali, Stefano Puzzer, sarebbe stato comminato anche un Daspo: aveva osato allestire un banchetto abusivo in piazza del Popolo, a Roma, con le foto del Papa e di Mario Draghi, per esprimere il proprio dissenso verso il passaporto vaccinale. L’assenza dal lavoro dei suoi colleghi fu ritenuta ingiustificata da parte dell’azienda. Ma il giudice del lavoro di Trieste, Paolo Ancora, ha annullato le sospensioni disposte dalla ditta, costate altrettante trattenute dallo stipendio. Il legale degli undici portuali coinvolti, Nicola Sponzi, alla Verità ha parlato di «vittoria agrodolce». In primis, perché i provvedimenti disciplinari erano parsi da subito eccessivi; in più, perché «non c’è casistica», almeno non prima degli anni Settanta, di misure imposte per punire severamente uno sciopero. «Ci hanno accusato di aver organizzato manifestazioni non autorizzate», ha lamentato l’avvocato, «ma non erano manifestazioni, era uno sciopero! Che poi migliaia di cittadini siano giunti da tutta Italia per darci sostegno, non è certo imputabile» ai dipendenti poi sospesi. Così come non era colpa dei no pass se, nonostante l’elevatissima percentuale di vaccinati, i contagi da Covid continuassero a galoppare. Il sindaco forzista di Trieste se la prese proprio con i sit in dei portuali, ignorando l’effetto che potevano aver avuto le adunate in occasione della Barcolana, abituale e frequentatissima rassegna velistica triestina.Militare senza pass: non luogo a procedereAndrea Cruciani è il gup del tribunale militare di Napoli che ha sfidato le leggi del governo Draghi sull’obbligo vaccinale. Lo scorso 13 marzo ha stabilito il non luogo a procedere per un soldato che era entrato in caserma pur non essendo vaccinato e, dunque, non avendo il Green pass. Secondo il magistrato, la presenza fisica di quell’uomo in divisa non costituiva un pericolo, visto che anche i vaccinati potevano contagiare e contagiarsi. A ben vedere, «l’idoneità dei vaccini» a schermare dal virus si era «di fatto rivelata prossima allo zero». In più, militare aveva agito «in stato di necessità», cioè per proteggersi dai potenziali effetti collaterali dei farmaci anti Covid. Cruciani ha sferzato le sentenze della Consulta che hanno salvato l’iniezione coatta imposta da Mr Bce, sottolineando anche che considerare tollerabile la sospensione dello stipendio dava adito a un’interpretazione «esasperatamente formalistica e cinica», tale da svilire «la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro». Poche settimane prima, il 20 febbraio, la Corte aveva dato ragione proprio al magistrato di Napoli, giudicando incostituzionale l’obbligo di vaccinazione per i soldati da impiegare in particolari condizioni operative, fissato all’articolo 206 bis del Codice dell’ordinamento militare. La sentenza riguardava qualunque tipo di medicinale, ma Cruciani aveva citato esplicitamente i preparati anti Covid. L’aspetto interessante era che, stando alla Consulta, per varare un obbligo si dovrebbe determinare quale infezione il vaccino previene. Peccato che i rimedi a mRna non fossero idonei a schermare gli inoculati dal virus. E che la Corte, su questo punto, abbia poi fatto spallucce. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="divieto-di-uscire-bambino-risarcito-con-1-000-euro" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Divieto di uscire: bambino risarcito con 1.000 euro La Regione Sicilia gli aveva vietato persino di giocare all’aperto. La sua famiglia ha fatto ricorso e l’ha vinto. E ha riconosciuto un indennizzo simbolico a un ragazzino, undicenne all’epoca dell’ordinanza emessa dall’allora presidente, Nello Musumeci: 200 euro ogni 24 ore di illegittima prigionia. Totale: 1.000 euro. La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa siculo è arrivata a marzo, ma le motivazioni sono state pubblicate alla fine di ottobre. I magistrati hanno bocciato l’ordinanza dell’11 aprile 2020, con la quale l’attuale ministro della Protezione civile ed ex governatore vietava anche ai minorenni di uscire di casa, senza alcuna deroga, neppure per svolgere attività fisica. A differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, che ammetteva almeno una sgambata consolatoria «nei pressi della propria abitazione». Fu il successivo balletto di circolari del Viminale a stabilire che i «pressi» equivalevano a 500 metri dal proprio appartamento. Le toghe della Sicilia hanno ribadito che le scelte in materia di difesa dal Sars-Cov-2 erano di competenza esclusiva statale, come specifica la Costituzione quando si occupa di «profilassi internazionale». In più, il collegio ha bacchettato il comportamento delle Regioni, le quali «perseguivano il consenso semplicemente cercando di primeggiare quanto a imposizioni di divieti alla popolazione». Anche quando i diktat minacciavano di pregiudicare «crescita» e «formazione psicologica» dei più piccoli. Di mezzo ci è capitato Musumeci, ma come non ricordare i «lanciafiamme» e gli strali contro i «cinghialoni» dello Sceriffo campano, Vincenzo De Luca, campione di divieti e fautore della chiusura delle scuole?Nessun licenziamento per il no alla mascherinaLo scorso ottobre ha ottenuto giustizia Lorenzo Minzoni, 61 anni, cassiere all’Extracoop di Ravenna prima di finire licenziato per non aver obbedito alla disposizione aziendale di indossare le Ffp2. Quell’imposizione «era illegittima», scrive il giudice del lavoro Dario Bernardi, in quanto il quel periodo non c’era più l’obbligo di mascherina, era stato tolto col decreto legge 83 del 15 giugno 2022. Il protocollo tra governo e parti sociali stabiliva la possibilità di imporre la Ffp2 in condizioni di rischio, ma non era quella la situazione all’interno di un supermercato dove i clienti entravano senza dispositivi di protezione facciale. La dirigenza Coop aveva cercato in tutti i modi di obbligarlo ad andare al lavoro mascherato, chiamando perfino i carabinieri per farlo allontanare quando si presentava a volto scoperto. I militari non poterono far nulla, proprio perché non stava violando alcuna regola. E c’era anche una barriera di plexiglass tra i cassieri e i clienti, osserva il giudice nella sentenza, quindi non c’erano scuse di protezione necessaria. La Coop è stata condannata a pagare tutti gli stipendi arretrati, i contributi e a reintegralo nel posto di lavoro. Ha dovuto accollarsi anche le spese legali, sostenute dal povero cassiere per arrivare dimostrare che aveva ragione.Ricorsi accolti sulle multe agli over 50 non vaccinatiDue sentenze della scorsa estate hanno definito illegittima la multa di 100 euro inflitta agli ultracinquantenni che al 15 giugno 2022 non avevano rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid primario o di richiamo. Il giudice di pace di Padova, Davide Piccinni, e quello di Fano, Pericle Tajariol, hanno accolto il ricorso di due over 50 che si erano visti recapitare l’ingiunzione di pagamento. Avviso illegittimo, dal momento che il 31 dicembre 2022 era entrata in vigore la legge che sospendeva i pagamenti delle sanzioni (per un obbligo vaccinale ormai decaduto), quindi anche l’attività di riscossione doveva risultare congelata. Entrambe le sentenze pongono l’accento sulla discriminazione anticostituzionale dell’obbligatorietà, sulla mancanza di condizioni che giustificassero un trattamento sanitario obbligatorio e sul fatto che i vaccini non possono essere considerati strumenti di prevenzione in quanto non impediscono di contagiare e di contagiarsi. La sanzione era dunque illegittima e l’Agenzia delle entrate riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Tajariol dichiarava anche di «discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i giudici di merito». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem3" data-id="3" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sentenze-covid-assoluzioni-2666344640.html?rebelltitem=3#rebelltitem3" data-basename="scagionato-luomo-sul-treno-privo-di-tampone-negativo" data-post-id="2666344640" data-published-at="1700779567" data-use-pagination="False"> Scagionato l’uomo sul treno privo di tampone negativo È da tempo che i giudici mettono in dubbio la costituzionalità dei divieti introdotti durante la pandemia. Il 4 gennaio di quest’anno, il tribunale di Milano ha assolto un trentottenne che, un anno prima, fu fatto scendere da un treno partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bari, perché non aveva con sé un tampone che ne dimostrasse la negatività al Covid, in seguito all’esecuzione di un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura chiedeva la condanna per la violazione dell’obbligo di quarantena, ma la giudice, Sofia Fioretta, ha stabilito che «il fatto non sussiste». L’indiziato, infatti, era asintomatico e non era in grado di mettere a repentaglio la salute pubblica. Inoltre, l’azienda sanitaria di competenza non lo aveva mai messo in isolamento. La sanzione, però, presupponeva un ordine ad personam; quello generalizzato costituiva una violazione della libertà personale: «Un regolamento generale e indifferenziato che impone la quarantena ai positivi Covid», si leggeva nella sentenza, «appare illegittimo e dunque incostituzionale». Ad aver sbagliato, insomma, non era quell’uomo; semmai, il governo, che con un dpcm aveva calpestato i diritti individuali, sanciti dalla Carta fondamentale. Con l’inevitabile ritardo, attribuibile all’espletamento delle normali procedure giudiziarie, abbiamo così appreso che le restrizioni di Giuseppe Conte e Roberto Speranza rappresentavano un abuso. Il «modello italiano» era un modello da non imitare.Era positivo al funerale della fidanzata: assoltoIl 6 aprile scorso, il giudice monocratico Nidia Genovese del tribunale di Lucca assolve Emanuele, 30 anni, di Torre del Lago, che nell’agosto del 2021 era stato denunciato per non aver rispettato la quarantena. Voleva partecipare al funerale di Katia, la fidanzata con cui viveva, morta di Covid. Era disperato, si era presentato con la mascherina ma non intendeva rinunciare a darle l’ultimo saluto. Anche il giovane era positivo, avrebbe dovuto non uscire di casa. Le esequie della donna furono trasmesse da Rai3 perché allora il decesso di un non vaccinato faceva notizia, non si perdeva occasione per amplificare un evento luttuoso. I carabinieri, dopo aver visto le immagini della cerimonia, chiesero conferma alla Asl e la ottennero: Emanuele doveva sottostare alla quarantena. L’uomo fu denunciato, non aveva rispettato il diktat dell’allora ministro Roberto Speranza. Non per andare in discoteca, si era limitato a una presenza in chiesa e al camposanto che nemmeno a un detenuto si nega. Ma i lockdown sortirono anche l’effetto di alimentare sospetti e delazioni, si toccò il fondo nel denunciare il vicino di casa che non obbediva ai dpcm. Le forze dell’ordine purtroppo eseguirono ordini scellerati. Due anni dopo, un giudice ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato del giovane, Fernando Pierantoni, che sottolineava la piccolezza della trasgressione in un contesto così drammatico. Emanuele aveva violato le regole solo per dare l’ultimo saluto alla sua fidanzata. Per questo è stato assolto.Prof, veterinari, dottori. Le rivincite dei renitentiL’accanimento contro i non vaccinati è stato sconfessato in più occasioni. A maggio 2022, il giudice Giuseppe Grosso della sezione lavoro del tribunale di Grosseto accoglie il ricorso di un’insegnante che era stata allontanata dalla cattedra. Per il preside, non bastava che fosse guarita dal Covid, doveva anche vaccinarsi, perciò l’aveva confinata in biblioteca. Il giudice ritenne illegittimo il provvedimento, perché per la docente che aveva contratto l’infezione non era ancora scaduto il termine entro il quale iniziare il ciclo vaccinale. Pochi mesi dopo, a luglio, un altro giudice del lavoro, Lorenzo Audisio del tribunale di Torino, impone il reintegro di un veterinario che da gennaio era stato sospeso, senza retribuzione. Nell’Asl svolgeva funzioni meramente amministrative, non forniva un servizio sanitario o socio sanitario. All’azienda sanitaria fu imposto di farlo tornare a lavorare pagando gli arretrati non versati. A settembre 2022 arriva un’altra sentenza che riammette al lavoro una persona guarita dal Covid, ma non vaccinata. Il giudice Eleonora Carsana del tribunale di Tempio, in Sardegna, ordina che torni al suo incarico una dottoressa mamma di quattro bimbi, contraria a inocularsi nei tre mesi successivi all’infezione che l’aveva colpita. Paga le spese legali anche l’Ordine dei medici di Sassari, che l’aveva sospesa due volte. Questo novembre, il tribunale del lavoro di Parma ha disposto il risarcimento di una docente di italiano, allontanata dall’istituto in cui lavorava perché il preside non accettava il certificato medico di impossibilità a vaccinarsi.
Luciano Darderi (Ansa)
Nella giornata del «round of 16» è stato infatti l’azzurro numero 17 Atp a prendersi la scena, superando in rimonta nientemeno che Alexander Zverev, che nella classifica mondiale è dietro soltanto ai due mostri sacri Sinner e Carlos Alcaraz. Sulla terra rossa della Grand Stand Arena Darderi è riuscito nell’impresa di riscrivere una partita che sembrava ormai perduta. Specialmente dopo aver incassato un primo set senza storia, perso 6-1 in appena mezz’ora, dando per lunghi tratti l’impressione di non riuscire a reggere il ritmo imposto dal tedesco. Andamento che si stava confermando anche nel secondo parziale, facendo pensare a chiunque che la sfida fosse ormai indirizzata. A chiunque tranne che al ventiquattrenne italo-argentino, che non ha mai smesso di crederci. Dopo che Zverev è salito fino al 4-2 e ha avuto in mano il controllo dell’incontro, qualcosa è cambiato. Darderi ha iniziato a trovare continuità da fondo campo, sostenuto da un pubblico sempre più coinvolto, mentre dall’altra parte il tedesco ha progressivamente perso lucidità. Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del secondo set, un’autentica battaglia nella quale Zverev si è fatto annullare quattro match point. Luciano è rimasto aggrappato alla partita con pazienza e coraggio, fino a chiudere 12-10 grazie anche a un doppio fallo finale del suo avversario. Lì, di fatto, il match è finito. Zverev è uscito mentalmente dalla partita e nel terzo set non ha reagito. Darderi ha cavalcato l’inerzia e l’entusiasmo del Foro Italico, dominando 6-0 il parziale decisivo e conquistando così la prima vittoria in carriera contro un top ten. Una serata che difficilmente dimenticherà e che gli vale anche i primi quarti di finale in un Masters 1000, dove affronterà il baby fenomeno spagnolo Rafael Jódar. «È stata una partita molto dura, non mi sentivo bene nel primo set», ha spiegato a caldo Darderi. «Poi sono riuscito a girarla anche perché Zverev mi ha regalato qualcosa. La gente mi ha aiutato tanto, sono molto felice».
Più lineare, invece, il pomeriggio di Sinner sul centrale. Contro l’altra rivelazione di questa edizione, Andrea Pellegrino, il numero uno del mondo ha controllato il «derby» senza particolari difficoltà, imponendosi (6-2, 6-3) e centrando la qualificazione ai quarti. Per il pugliese resta comunque un torneo oltre ogni aspettativa, mentre Sinner continua a macinare record: con quella contro Pellegrino sono diventate 31 le vittorie consecutive nei Masters 1000, eguagliando un primato che apparteneva a Novak Djokovic. «Il derby qui in Italia è sempre speciale», ha detto Jannik dopo la vittoria. «Sono molto felice per Andrea, ha fatto un torneo straordinario». Poi uno sguardo al prosieguo del torneo, dove se la vedrà con il russo Andrej Rublev: «I quarti sono già un turno importante. Il giorno di riposo mi aiuterà».
L’unica nota stonata della giornata azzurra è arrivata dalla sconfitta di Lorenzo Musetti contro Casper Ruud. Il toscano, già apparso in difficoltà fisica nei giorni scorsi, ha ceduto nettamente (6-3 6-1) in una partita condizionata dai problemi alla coscia sinistra: «Chiedo scusa al pubblico, ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto», ha ammesso il carrarino nel post partita.
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@ManuelRighi
Uno dei modi migliori per entrare in contatto con un territorio è penetrarne la natura. C’è chi lo fa in contemplandola e chi attraversandola attivamente. Il Trentino si presta a tutto, grazie a un ambiente variegato, che alterna montagne, laghi e fiumi.
Gli amanti degli sport acquatici hanno un’ampia gamma di possibilità tra cui scegliere. Il rafting, per esempio, praticando il quale si smuovono adrenalina, spirito di squadra e rapporto con la natura. Non un semplice sport, ma un’esperienza a tutto tondo che consente di percepire contemporaneamente sé stessi, l’altro e il fiume, diventando tutt’uno. Punto di riferimento per questa attività outdoor è la Val di Sole con il suo fiume (il Noce), citato dal National Geographic come uno dei migliori al mondo per le discese fluviali a bordo dei raft, speciali gommoni che le squadre da quattro/sei persone devono portare a destinazione con coraggio e attenzione. Si tratta di una disciplina che non richiede alcuna competenza in particolare, a esclusione del nuoto. È comunque bene esercitarla al seguito di una guida esperta, che prima della partenza spiegherà ai partecipanti cosa fare e non fare durante la traversata. Il fiume Noce dona 28 bellissimi chilometri navigabili, tra rapide e tratti più tranquilli che consentono, nel frattempo, di ammirare boschi e vette, garantendo emozioni autentiche grazie all’alternanza di un’attività ad alto tasso di energia e gioia e quieta bellezza paesaggistica.
Non per niente il rafting viene considerato terapeutico, tanto da essere utilizzato per cementare lo spirito di squadra tra familiari e amici, ma anche tra colleghi, uniti da un obiettivo comune al di fuori dell’ambiente lavorativo e delle classiche dinamiche aziendali. I centri rafting del Trentino mettono a disposizione il necessario equipaggiamento: tute in neoprene, giubbotto salvagente, pagaia e casco protettivo; è altresì necessario che i partecipanti arrivino con un abbigliamento sportivo, costume incluso. Il fiume Noce è percorribile anche in canoa e kayak, ma per avere un contatto ancora più ravvicinato con la forza dell’acqua l’ideale è l’hydrospeed, che prende il nome dal bob fluviale con cui affrontare l’acquatico avversario.
Un altro modo per godersi l’estate trentina è il wakeboard, sport che nasce dalla fusione tra sci acquatico e snowboard. Come il rafting, è uno sport adrenalinico ma fattibile anche per coloro che sono alle prime armi. Nella Regione esistono due impianti, situati tra il lago di Ledro e il lago di Terlago. Qui si viene trainati non dal classico motoscafo, ma da un cable wakeboard, ossia una fune simile a uno skilift. Velocità, equilibrio e leggerezza: il wakeboard permette di divertirsi e volare letteralmente sull’acqua.
Lakeline è il centro di Terlago, che propone un percorso di circa 230 metri dotato di strutture galleggianti per salti ed evoluzioni aeree. Benché si tratti di una disciplina adatta a tutti, il centro mette a disposizione - oltre al noleggio attrezzatura - una scuola wakeboard. Al lago di Ledro, precisamente in località Pur, si trova invece il Be Wake System: qui il wakeboard viene presentato nella sua variante più semplice, adatta anche ai bambini dai 7 anni in su. Un’attività che libera dalle calorie e - soprattutto - dallo stress in eccesso, rafforzando i muscoli e il sistema cardiorespiratorio.
C’è poi il canyoning, che consiste nella discesa a piedi, ma tramite l’ausilio di corde, di gole percorse da piccoli corsi d’acqua. Una sorta di fusione tra alpinismo e sport fluviali, da realizzare in gruppo e al seguito di guide professionali. Ovviamente i livelli di difficoltà differiscono a seconda della propria preparazione.
Lo speleologo francese Alfred Martel viene considerato il precursore del canyoning, grazie alle esplorazioni da lui condotte durante i primi anni del Novecento nelle Gole di Verdon. Dalla scienza allo sport il passo fu relativamente breve: negli anni Ottanta francesi e spagnoli vi si dedicavano assiduamente. Per chi è in cerca di questo genere di dinamismo, il lago di Ledro, il Garda Trentino e l’area di Campiglio Dolomiti - con la Val Brenta, il torrente Palvico e il Rio Roldono - sono i luoghi ideali. Scivoli e piscine naturali producono contesti di straordinaria bellezza, all’interno dei quali muoversi diviene un’esperienza completa per il corpo e per lo spirito.
Il brivido della velocità in montagna è un’altra storia con le downhill bike
Dall’acqua alla terra: lo sport, in Trentino, prevede un contatto dinamico con Madre Natura anche attraverso i cosiddetti bike park, strutture attrezzate per le mountain bike.Non si pensi al classico trekking: per questo tipo di attività occorrono infatti biciclette da downhill, dato che si tratta di percorsi in discesa su terreni ripidi e scoscesi, dove il rischio di cadute è piuttosto alto. I salti, le curve paraboliche e gli ostacoli, ma anche i north shore (strutture in legno da attraversare a tutta velocità) e i rock garden rendono felicissimi i biker più spericolati. I centri del Trentino-Alto Adige offrono sempre impianti di risalita e bike shuttle, furgoni che trasportano le biciclette al punto di partenza.Come per gli sport acquatici, anche in questo caso è necessario utilizzare l’attrezzatura adeguata, composta da protezioni per le ginocchia e i gomiti, caschi integrali, paraschiena e guanti. Questo sport può essere praticato in Val di Sole, dove si trovano cinque trail differenti per difficoltà e tre trail enduro. In località Pellizzano esiste anche un Kids Bike Park, dedicato al divertimento dei bambini.La parte più interessante del Bike Park Val di Sole è sicuramente costituita dal Black Snacke, famoso percorso di Coppa del Mondo. È il tracciato più impegnativo e, per questo, adatto solo a esperti e a spericolati che abbiano voglia di mettersi alla prova su terreni particolarmente scoscesi a partire da quota 1.500 metri. Dalla medesima altitudine si dipanano anche tre trail di recente realizzazione, alcuni in stile flow - dunque senza particolari ostacoli - e altri più naturali.Una telecabina da otto posti consente una semplice risalita a tre rider con le loro biciclette. Nella parte bassa del bike park si trova un’altra attrazione degna di nota: il four cross (4x), una discesa per gare a quattro, utilizzata ogni anno anche per il Campionato del Mondo di 4x.Il Bike Park Val di Sole aprirà la stagione indicativamente tra fine maggio e inizio giugno. Il Paganella Bike Park è un’altra area spettacolare non solo per gli amanti della disciplina, ma anche per l’utilizzo che è stato fatto del territorio. Trattasi di tre bike zone nate nel 2010 dalla trasformazione di vecchi sentieri e mulattiere, divenuti ormai tracciati all’avanguardia dotati di tutto il necessario per i praticanti.Non è un caso che sia stato inserito nel circuito del Gravity Card, che permette ai possessori della tessera di muoversi liberamente tra i ventotto migliori bike park d’Europa. Il Fassa Bike Park è situato nel cuore delle Dolomiti della Val di Fassa, sopra Canazei. Il primo bike park del Nord-Est propone dodici linee per tutti i livelli, pensate sia per i principianti che per gli esperti.Infine la San Martino Bike Arena sorge al cospetto delle Pale di San Martino e offre tre tracciati per un totale di dieci chilometri. Nemmeno qui manca un efficiente impianto di risalita, costituito da una cabinovia ad agganciamento automatico che in soli dodici minuti raggiunge i 2.200 metri di altitudine.Il risultato? Discese emozionanti, garantite anche dai wall ride, megaparaboliche in cui usare la forza centrifuga per percorrerle nella parte più alta senza il rischio di cadere. Anche la San Martino Bike Arena aprirà per il ponte del 2 giugno, ma per le prime due settimane solo per durante i weekend.
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