Rimpatri volontari, nessun diritto verrebbe violato. Perciò la Costituzione è rispettata

In occasione della conversione in legge formale del decreto legge n. 23/2026 (c.d. «sicurezza»), già approvato dal Senato della Repubblica e ora in discussione alla Camera dei deputati, è stato previsto che, nei programmi di rimpatrio volontario assistito, il ministero dell’Interno possa avvalersi anche della collaborazione del Consiglio nazionale forense.
È stato, inoltre, stabilito che le linee guida ministeriali disciplinino i criteri per la corresponsione dei compensi ai singoli rappresentanti legali e che al difensore munito di mandato, il quale assista lo straniero nella presentazione della richiesta di adesione al programma, spetti un compenso soltanto se alla domanda segua la partenza effettiva dell’interessato. Il dossier parlamentare della Camera chiarisce, infatti, che la novità consiste proprio nell’inserimento del Consiglio nazionale forense tra i soggetti collaboratori e nel riconoscimento di un compenso collegato all’esito finale del rimpatrio volontario assistito.
I rilievi del Colle, da quanto pare emergere, si concentrano su un punto preciso. Il pagamento del legale non viene collegato all’attività professionale in sé, ma al verificarsi di un risultato che coincide con l’obiettivo perseguito dal programma di rimpatrio. Da qui nasce il dubbio di costituzionalità. Un difensore retribuito solo se lo straniero parte potrebbe essere percepito come economicamente orientato verso un esito predeterminato. In questa prospettiva, il rapporto fiduciario con l’assistito rischierebbe di essere alterato, perché il professionista non apparirebbe più del tutto estraneo all’interesse dell’amministrazione. Nello stesso quadro problematico viene letto anche il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense, che verrebbe collocato non sul terreno proprio della rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, bensì dentro il meccanismo operativo dei rimpatri e dei pagamenti.
A ben vedere, però, questi rilievi non reggono sul piano strettamente costituzionale. Il diritto di difesa, è bene ricordarlo, è violato quando la legge impedisce di agire in giudizio, svuota la tutela tecnica o rende la difesa solo apparente. Qui non accade nulla di tutto questo. La disciplina contestata non elimina ricorsi, non impedisce allo straniero di rivolgersi a un avvocato, non gli sottrae rimedi giurisdizionali e non lo obbliga ad aderire al programma. Regola, piuttosto, una fase distinta e preliminare, relativa all’assistenza nella presentazione di una domanda che resta, per definizione normativa, volontaria. L’articolo 24 della Costituzione vigente protegge il nucleo essenziale della difesa, non impone che ogni attività professionale connessa a una procedura amministrativa debba essere retribuita secondo un unico schema possibile.
Non basta neppure affermare che il compenso possa orientare il professionista. Perché vi sia un vizio di costituzionalità occorrerebbe dimostrare che la legge di conversione trasformi il difensore in una «longa manus» dell’amministrazione oppure che condizioni in modo giuridicamente vincolante la libertà di scelta dell’assistito. Questo passaggio, nel testo, non c’è. Il cliente, infatti, resta libero di aderire o non aderire e il difensore resta vincolato al mandato, ai doveri di lealtà, indipendenza e correttezza propri della professione. Un possibile problema di opportunità, o anche di deontologia, non coincide automaticamente con una lesione costituzionale.
Del resto, il Testo fondamentale del 1948 non è violato ogni volta che il legislatore costruisce male un incentivo. È violato solo quando il meccanismo normativo incide realmente sul contenuto essenziale del diritto protetto. Qui quell’incisione non emerge. Lo stesso vale per il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense. La scelta può essere criticata, anche severamente, sotto il profilo dell’assetto ordinamentale dell’avvocatura, tuttavia non per questo diventa incostituzionale. Per arrivare a tale conclusione bisognerebbe mostrare che l’inserimento del Consiglio nel procedimento comprometta in modo diretto e necessario la difesa tecnica del singolo. Anche questo nesso, però, non si ricava dalla disposizione normativa. Ora, al di là del fatto che il legislatore statale avrebbe potuto scegliere una soluzione diversa, i rilievi del Colle esprimono soprattutto una forte obiezione di merito istituzionale. Varrebbe la pena ricordare che «non omne quod displicet, Constitutioni repugnat» («Non tutto ciò che non persuade contrasta con la Costituzione»).






