2018-09-21
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Nel Vicentino lasciato a piedi uno studente di 15 anni che non trovava l’abbonamento.
Prima o poi toccherà fare un decreto Sicurezza anche per proteggere i ragazzini dai guidatori dell’autobus. Per carità, nessuno ha ancora picchiato nessuno, ma a dieci giorni dall’incredibile vicenda dell’undicenne fatto scendere e costretto a camminare per sei chilometri nella neve, arriva un nuovo saggio di inutile rigore austroungarico. A Vicenza, un ragazzo disabile di 15 anni è stato lasciato per strada perché temeva di non avere il biglietto con sé. In realtà, era addirittura abbonato. «Le regole si applicano, ma senza umiliare e senza abbandonare: mai lasciare solo un disabile», ha commentato il governatore Veneto Luca Zaia. L’episodio non sarebbe comunque meno grave se non ci fosse di mezzo una disabilità.
Lunedì il quindicenne esce da scuola e sale sull’autobus nel quartiere San Felice, per tornare a casa, che è parecchio distante. Come ha raccontato la mamma al Giornale di Vicenza, «credeva di aver dimenticato l’abbonamento: nella sua completa onestà lo ha detto subito all’autista e lui lo ha fatto scendere». Insomma, una piccola botta di ansia, affrontata «autodenunciandosi», nella speranza di trovare un minimo di umanità. E invece, nulla. Il guidatore è stato inflessibile. Pioveva pure e il minore ha chiamato il nonno per farsi venire a prendere. Poi è stata informata la mamma, stupitissima, perché il figlio ha l’abbonamento, che per altro ha trovato poco dopo. La signora ha protestato con l’azienda locale di trasporti, che promette la solita «rapida inchiesta», ma intanto già si cosparge il capo di cenere. Dice il presidente di Svt, Marco Sandonà: «A nome dell’azienda vorrei scusarmi pubblicamente con lo studente e la sua famiglia per questo increscioso episodio».
L’azienda ha subito aperto una procedura di contestazione nei confronti del proprio dipendente. Possibile che la disabilità non fosse molto evidente, ma non sposta più di tanto i termini della questione perché un quindicenne è un quindicenne.
Se ne rende conto lo stesso Sandonà, che spiega: «Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti, a maggior ragione quando si tratta di minorenni, che in nessun caso devono essere lasciati a terra». E aggiunge un’osservazione non banale: «La giusta applicazione delle regole deve sempre e comunque tenere conto della persona che abbiamo di fronte, proprio perché trasportiamo persone». Anche la mamma dimostra una certa pacatezza quando dice: «Non capisco perché mio figlio sia stato fatto scendere. Non avrebbero dovuto semplicemente fargli una multa che poi noi avremmo potuto contestare dimostrando che mio figlio è in possesso di un regolare abbonamento?». Si vede che l’autista non aveva tempo di multare un innocuo ragazzino.
Il regolamento dell’azienda di trasporti vicentina prevede che una multa possa essere annullata entro 15 giorni, se l’utente dimostra di avere un biglietto o un abbonamento valido. In ogni caso sul grave infortunio della municipalizzata interviene anche Zaia, per il quale «il rispetto viene prima di ogni procedura. Non è solo un fatto di regole, ma di umanità, di responsabilità e di buon senso».
Tre qualità che sono forse sospese nel Veneto che ospita le Olimpiadi invernali, almeno a bordo dei mezzi pubblici. È incredibile, ma a Vicenza si ripete, in versione anche peggiore, quello che è successo nel Bellunese appena dieci giorni fa, con la notizia che ha fatto il giro d’Italia. Si tratta di quel ragazzino di 11 anni che non aveva il biglietto «olimpico» ma solo biglietti ordinari (avrebbero potuto essere cumulati), ed è stato fatto scendere dall’autobus. Non aveva il cellulare e quindi ha camminato fino a casa per sei chilometri nella neve, dove è arrivato in condizioni pietose.
Questi due episodi, che si spera non siano la punta di un iceberg, confermano che dal Covid in poi questo non è un Paese per bimbi e ragazzini. Prima li hanno rinchiusi a casa senza motivo, ora escono e chiunque abbia un minimo di autorità li bullizza. Tutto intorno, bande di maranza senza biglietto non vengono degnate di uno sguardo. Nessuno chiede gesti di eroismo a chi guida l’autobus spesso in condizioni difficili, ma mostre i muscoli con undicenni e disabili non è il modo di rifarsi.
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Ansa
Nonostante l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, i giudici del processo «Angeli e demoni» scagionano i familiari dei piccoli: «Nessun riscontro oggettivo degli abusi che hanno portato all’allontanamento, ma il fine dei servizi sociali non era ingannare».
I giudici che hanno assolto Bibbiano fissano, nella loro sentenza da 1.650 pagine, un dato: nei casi esaminati (che riguardano 12 minorenni), gli abusi attribuiti alle famiglie di origine non sono stati dimostrati. Le ipotesi che avevano portato all’allontanamento dei minori non trovano, valutano i giudici del tribunale di Reggio Emilia, riscontri oggettivi che avrebbero potuto reggere in un processo penale. I bambini, in sostanza, sono stati tolti alle loro famiglie non dopo fatti accertati, ma sulla base di valutazioni che il processo non conferma. Tutto ruotava attorno a una sfilza di accuse di falso, contenute nelle relazioni dei servizi sociali, che avrebbero avuto, secondo la Procura, la finalità di trarre in errore i giudici del tribunale per i minorenni.
La rappresentazione dei fatti presentata dai pm, in sostanza, sarebbe stata dolosamente artefatta. L’istruttoria, però, secondo i giudici, pur avendo dimostrato che, all’epoca dei fatti, le operatrici dei servizi sociali non avessero elementi oggettivi da cui desumere che il bambino fosse stato vittima di abusi intrafamiliari, ha stabilito che non avrebbero avuto una tale «convinzione», ancorché infondata. Non solo. Limitano, e di molto, l’azione dei servizi sociali: «La funzione probatoria che connota le relazioni del servizio sociale», scrivono, «non coincide con la funzione probatoria richiesta dalla giurisprudenza per l’individuazione degli atti pubblici dotati di fede privilegiata». Quelle relazioni erano carta straccia? In realtà i giudici, che hanno assolto gli operatori anche dall’accusa di frode processuale, li salvano con questo passaggio: «Difatti, rispetto agli operatori sociali, […] l’istruttoria, oltre ad aver escluso la sussistenza di condotte assimilabili a quelle concepite nelle imputazioni, ha dimostrato come gli stessi abbiano sempre agito su specifico mandato del tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)».
E non è finita: «Gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria, ovvero proprio il soggetto che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni». È il resoconto di un cortocircuito giudiziario. «Sebbene molte di queste (relazioni, ndr) siano state tacciate di falsità», aggiungono i giudici, «non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». La conclusione: «Da ciò consegue […] che sia le decisioni che l’operato del servizio, diversamente da quanto ipotizzano nei capi in cui si contesta la frode processuale, non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano».
Ogni volta che la sentenza esamina le condotte attribuite ai genitori o ai familiari (abuso sessuale, maltrattamento, pregiudizio grave), però, la conclusione è sempre la stessa: le ipotesi non reggono alla prova dibattimentale. Le ricostruzioni non superano la soglia «dell’oltre ogni ragionevole dubbio». La formula usata dai giudici è questa: «Non solo non si è dimostrata la sussistenza, in positivo, di condotte di tal fatta (gli abusi, ndr), ma l’istruttoria dibattimentale ha restituito un quadro del tutto divergente». La sentenza chiarisce che le ipotesi di abuso nascono e si sviluppano all’interno di un circuito valutativo, costruito attraverso relazioni, osservazioni, interpretazioni. Ma quando queste ipotesi arrivano in aula non diventano fatti. Restano ipotesi. I giudici spiegano che le valutazioni dei servizi sociali non sono prove. Non hanno «fede privilegiata». E soprattutto non possono trasformarsi, da sole, in accertamenti di eventi storici. Le ricostruzioni prospettate «non trovano riscontro in elementi oggettivi». I rilievi contenuti nelle relazioni poi usate per allontanare i minorenni dai loro genitori, per quanto non provate, stando alle valutazioni del tribunale, avrebbero avuto come fine quello «di tutelare i minori e aiutarli a elaborare i propri vissuti».
Alla fine non ha sbagliato nessuno. La sentenza, però, un passo ulteriore lo fa. Spiega che la partita non è chiusa. Ma che è aperto un altro fronte. Quello civile. In un caso in particolare, argomentano i giudici, «il provvedimento giudiziale di sospensione della responsabilità genitoriale, che ha determinato una lesione ingiusta del diritto» del minorenne «a mantenere un rapporto con i propri genitori e del diritto di questi a esercitare le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale», avrebbe causato «un danno patrimoniale e non patrimoniale». Perché anche se l’allontanamento è avvenuto sulla base di presupposti non del tutto provati nel processo, qualcuno comunque dovrà rispondere delle conseguenze.
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Ecco #DimmiLaVerità dell'11 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini commenta il voto di fiducia di oggi sull'Ucraina e i rapporti col partito di Vannacci.
Intellò, radical chic e progressisti si ribellano contro il termine «maranza» ed esortano a usare «immigrati di seconda generazione» o «risorse».







