2018-09-21
Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo il nostro scoop sul 5%, audito l’imprenditore che stipulò (e poi risolse) un accordo con Di Donna, ex collega di Giuseppi presentatosi come «facilitatore» di affari con Invitalia. Il quale in Aula conferma i fatti.
E siamo a tre. È la terza volta, infatti, che un imprenditore sfila davanti ai membri della commissione Covid confermando sotto giuramento di essere stato avvicinato dall’avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio del leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, che insieme con il collega professor Gianluca Esposito si proponeva come «facilitatore» di finanziamenti pubblici e affari in cambio di sostanziose provvigioni.
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Occorre intervenire sui criteri base dell’assistenza legale: dalla verifica rigorosa dei redditi prodotti all’estero allo stop ai costi per i ricorsi presentati da chi proviene da «Paesi sicuri».
Il convulso bailamme suscitato dalla previsione, nel decreto legge «sicurezza bis», convertito «in extremis», il 24 aprile scorso, nella legge numero 54/2026, dell’incentivo economico a favore dei difensori che si siano adoperati per il rimpatrio volontario di stranieri irregolarmente presenti in Italia, ha lasciato un po’ in ombra tutte le altre disposizioni in materia di immigrazione contenute nel medesimo decreto.
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin ci spiega le prospettive della crisi energetica.
Agenti armati del CIMO (Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre) mantengono una forte presenza di sicurezza mentre operai e lavoratori marciano per le strade di Port-au-Prince (Getty Images)
L’Onu approva una nuova forza multinazionale per tentare di stabilizzare Haiti, dove le gang controllano gran parte di Port-au-Prince. Ma tra collasso istituzionale, crisi umanitaria e fragilità politica, la transizione resta estremamente incerta.
Totalmente fuori dal radar dei grandi media internazionali l’isola caraibica di Haiti rimane in una situazione drammatica, dove le gang restano padrone del paese. Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per Haiti ha annunciato che una nuova forza multinazionale per combattere le bande criminali sarà dispiegata gradualmente nei prossimi mesi.
Questa Forza di Repressione delle gang inizierà a sostituire l'attuale Missione multinazionale a supporto della polizia haitiana, con l'obiettivo di ristabilire l’ordine e soprattutto il monopolio della forza da parte del governo di Port au Prince. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un nuovo dispiegamento di 5.500 fra soldati ed agenti di polizia ed il primo contingente formato da 400 militari provenienti dal Ciad è già arrivato ad Haiti.
Il Palazzo di Vetro sembra finalmente voler fare qualcosa per aiutare la nazione caraibica, che ormai da cinque anni è in mano alla criminalità organizzata. La missione precedente, formata da poliziotti provenienti dal Kenya, non era mai stata finanziata ed attrezzata in maniera adeguata e gli agenti africani erano stati ininfluenti nella battaglia per il controllo della capitale. Dal Ciad in totale dovrebbero arrivare 1500 uomini, un contingente delle forze armate articolato in due battaglioni di fanteria. Ad Haiti le bande armate controllano circa il 75% della capitale Port-au-Prince, approfittando del collasso istituzionale seguito all’uccisione del presidente Jovenel Moïse ed al crollo dello stato. La polizia haitiana non riesce più a difendere nemmeno i quartieri governativi e vive asserragliata nelle caserme, dove subisce continui attacchi. Questa missione delle Nazioni Unite deve anche affrontare il problema di ricostruire un’entità statale che in questi anni è andata completamente persa. Le forze armate inviate potranno aiutare la popolazione, ma non saranno assolutamente sufficienti a garantire una transazione democratica per questa nazione che ha vissuto moltissime crisi nella sua travagliata storia.
Ad Haiti lo stato infatti non esiste più: da mesi i trasporti pubblici sono sospesi, i rifiuti non vengono raccolti ed i salari non vengono pagati. La maggioranza della popolazione è al limite della sopravvivenza e nel 75% dei quartieri della capitale sono le gang ad amministrare la vita quotidiana degli abitanti. Nonostante questa situazione le Nazioni Unite hanno espresso un giudizio positivo sul nuovo esecutivo guidato da Alix Didier Fils-Aimé, che sta faticosamente cercando di garantire una certa continuità dello Stato, sostenuta dal Patto nazionale per la stabilità, un accordo firmato da un grande rappresentanza della società civile. Anche il fatto che il governo abbia potuto ricominciare a riunirsi nella capitale, dopo tre anni, è visto come un fatto positivo. Le organizzazioni internazionali denunciano però una situazione umanitaria in rapido peggioramento con circa 1 milione e mezzo di persone sfollate che vivono in campi profughi o presso famiglie ospitanti, mentre si stima che entro la fine del 2026 circa 6,5 milioni di haitiani avranno bisogno di immediata assistenza umanitaria.
Stando a un recente rapporto, tra dicembre e febbraio oltre 2.400 persone sono state uccise, molte delle quali sospettate di essere membri di bande criminali, mentre la polizia sta cercando di intensificare le operazioni arruolando molti giovani disoccupati. Secondo il rapporto del BINUH (United Nations Integrated Office in Haiti), si registra un aumento del 23% degli omicidi rispetto al periodo precedente, con operazioni contro le bande criminali che hanno causato la morte di almeno 158 civili e il ferimento di oltre 100.
Lo scorso anno, più di 9.000 persone sono state uccise ad Haiti, e il paese registra un tasso di omicidi pari a 76 ogni 100.000 abitanti, uno dei più alti al mondo. A dicembre dovrebbe tenersi il primo turno delle elezioni, ma tutto resta estremamente aleatorio. Intanto il Primo ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé ha affermato che il governo di transizione «resta pienamente impegnato ad aiutare Haiti a uscire da questa crisi» e ha sottolineato che intende aumentare il numero di agenti di polizia e soldati, ribadendo che «lo Stato sta riprendendo il posto che gli spetta di diritto ed Haiti non perirà».
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