
Sette psicologi non riescono a ottenere giustizia, dopo essere stati sospesi durante il Covid e non aver potuto esercitare l’attività nemmeno da remoto con i mezzi della telecomunicazione, in quanto non vaccinati. Avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le loro richieste di annullare, o dichiarare illegittimi, i provvedimenti disposti dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, ma in Appello le loro domande non sono ritenute degne di passare al vaglio della Consulta.
Eppure, il Tar regionale aveva sospeso i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non prevedevano «la possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali di prossimità o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2». Inoltre, il tribunale amministrativo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 44 del 1° aprile 2021 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», che introduceva l’obbligo della vaccinazione anche se si lavorava da remoto, a differenza di quanto stabilito nell’aprile dello stesso anno.
Originariamente, infatti, la sospensione era riferita a «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Non poteva esserci legittimità nell’impedire il lavoro di uno psicologo da remoto, per questo il Tar aveva sottoposto la questione alla Corte costituzionale. Nel dicembre 2022, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tar della Lombardia, ritenendo che sugli obblighi vaccinali avesse competenza esclusiva il giudice ordinario, non quello amministrativo.
Se ne è occupato dunque il Tribunale di Milano, rigettando le istanze degli psicologi e condannandoli al pagamento delle spese, nonostante la domanda di giustizia posta innanzi al giudice ordinario fosse non di stabilire se la norma accusata fosse legittima o no, ma di rimettere il caso alla Corte costituzionale come già aveva fatto il Tar.
I professionisti allora hanno fatto ricorso, ma la Corte d’appello di Milano con sentenza pubblicata questo mese ha rigettato l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado. La Corte sostiene che la Consulta avesse già respinto la questione di legittimità, ma il giudice delle leggi, in realtà, si era limitato a dire che non fosse «una decisione di merito», scrive nel libro Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi (Zanichelli, 2024) Nicolò Zanon, già vice presidente della Corte costituzionale, riferendosi proprio a quella sentenza.
Il professore lo dice chiaramente: la questione «viene fermata in punto di ammissibilità». In realtà, «la Consulta non ha mai esaminato la questione della legittimità costituzionale del divieto di lavoro da remoto per psicologi libero-professionisti “non ottemperanti”», sottolinea l’avvocato Stefano de Bosio, legale degli psicologi. E l’unica sentenza citata dalla Corte d’Appello è la 14/2023, con la quale la Consulta aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana relativamente all’obbligo vaccinale per il virus Sars-Cov-2 del personale sanitario. Il giudice delle leggi non si è pronunciato sulla sproporzionalità della sanzione del divieto di lavoro da remoto.
Ci pensa la Corte d’Appello, che non può decidere nel merito una questione di legittimità costituzionale, a intervenire sostenendo che vietarlo è «nel solco della legittima applicazione del principio di precauzione». Trova la giustificazione, legittima la decisione. In questo modo, però, «è stato violato l’obbligo di sottoporre alla Corte costituzionale la questione, già sollevata dal Tar Lombardia», dichiara l’avvocato, che adesso ricorrerà in Cassazione.
Intanto, i professionisti sono costretti a pagare circa 30.000 euro di spese legali all’Ordine degli psicologi che aveva impedito loro di lavorare. «La decisione favorevole del Tar di Milano avrebbe quanto meno legittimato la compensazione delle spese», commenta De Bosio. Doveva essere una sorta di punizione, per scoraggiarli dal ricorrere in terzo grado?
C’è un altro aspetto importante. Qualora la legge in questione fosse giudicata incostituzionale, è molto pericoloso il ragionamento della Corte d’Appello di Milano, secondo il quale se la pubblica amministrazione «si è limitata a dare applicazione alle norme di legge vigenti, rispetto alle quali non aveva alcuna discrezionalità», non risponde delle proprie azioni, né civilmente, né penalmente.
«Si tratta esattamente del medesimo argomento in diritto esibito al processo di Norimberga», afferma De Bosio. «Proprio per questo furono emanate, nel dopoguerra, le carte costituzionali e la convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il principio di legalità formale non possa essere invocato quando i valori compromessi siano compresi nei “diritti fondamentali”, quali sono, in particolare, la “libertà di cura”». Conclude: «I governi hanno uno spazio di discrezionalità “politica”, ma sono inibiti dall’emanare sanzioni o misure sproporzionate».






