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2026-01-06
Sul fine vita la Consulta si è fatta autogol
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La riaffermazione di tale principio si accompagna, tuttavia, nella stessa sentenza n. 204/2025, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale oggetto di ricorso, che, apparentemente in linea con il suddetto principio, impegnava le aziende sanitarie locali a fornire all’aspirante suicida «il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato».
L’incostituzionalità di tale disposizione - afferma la Corte - è dovuta al fatto che essa «invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute», dal momento che non si limita a semplici «norme di dettaglio» attuative dei suddetti principi, ma avrebbe dato luogo a «una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale». Giova, in proposito, ricordare che la tutela della salute è, appunto, una delle materie in cui, ai sensi dell’articolo 117, comma III, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».
Il ragionamento della Corte non farebbe una grinza se non fosse per il fatto che, nella sentenza n. 204/2025, la stessa Corte ha cura di precisare che la ritenuta incostituzionalità dell’articolo 7 della legge regionale toscana «lascia intatto il diritto», riconosciuto all’aspirante suicida dalla sentenza n. 132/ 2025, «di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura». Ciò in forza della «portata autoapplicativa» da riconoscersi - afferma sempre la Corte - alla suddetta sentenza. Ma una sentenza della Corte Costituzionale che abbia «portata autoapplicativa» e nella quale vengano - come nel caso di specie - dettati principi del tutto analoghi a quelli che potrebbero essere stabiliti con legge dello Stato, dovrebbe, con ogni evidenza, essere considerata idonea ad assolvere alla stessa funzione che l’articolo 117, comma III, della Costituzione assegna alla legge statale per la determinazione dei principi fondamentali ai quali dovrebbe poi attenersi la legislazione regionale. L’articolo 7 della legge regionale toscana, quindi, siccome del tutto aderente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza in questione, non sarebbe stato da dichiarare incostituzionale.
La declaratoria di incostituzionalità si rivela, però, paradossalmente, corretta proprio considerando che, in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, al principio affermato nella sentenza n. 132/2025 e confermato in quella n. 204/2025 non sembra affatto che possa attribuirsi carattere vincolante e meno che mai, quindi, «portata autoapplicativa». Si tratta, infatti, di un principio che non è in alcun modo conseguenziale alla già ricordata sentenza della stessa Corte n. 242/2019, essendosi questa limitata a rendere non punibile, a determinate condizioni, mediante declaratoria di parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, la condotta di chi presti aiuto al suicidio, senza con ciò attribuire all’aspirante suicida alcun diritto a ottenere quell’aiuto da parte di chicchessia, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale. A quest’ultimo, infatti, la Corte affida il solo compito di accertare che le suddette condizioni siano effettivamente sussistenti e che le modalità stabilite dall’interessato e dal medico di sua fiducia per l’esecuzione del suicidio non siano tali da offendere la dignità della persona e cagionarle sofferenze.
Lo stesso principio, inoltre, non può neppure dirsi funzionale alla decisione a suo tempo assunta con la sentenza n. 132/2025, in cui esso è enunciato, dal momento che tale sentenza, a sostegno della ritenuta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, fece essenzialmente leva sul fatto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non poteva dirsi accertata, in linea di fatto, l’assoluta irreperibilità, sul mercato, di strumenti che consentissero all’aspirante suicida, nonostante la sua condizione di paraplegico, l’autonoma assunzione del farmaco mortale. L’affermazione che del reperimento di quegli strumenti dovesse farsi carico, se necessario, il Servizio sanitario nazionale, rispondendo ciò a un diritto dell’interessato, aveva carattere meramente incidentale (c.d. «obiter dictum»); il che, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla dottrina giuridica, esclude in radice che ad essa possa attribuirsi carattere vincolante tanto nei confronti del Servizio sanitario nazionale quanto in quelli del legislatore ordinario.
Non può in alcun modo condividersi, quindi, l’opinione di chi - come il senatore del Pd Alfredo Bazoli, secondo quanto riferito sulla Verità del 31 dicembre scorso nell’articolo a firma di Carlo Tarallo - sostiene che il legislatore ordinario, nel dettare la disciplina generale in materia di fine vita, non potrebbe «in alcun modo derogare» al principio in questione giacché quello in esso affermato sarebbe «un diritto pienamente riconosciuto e dunque pienamente eseguibile». Deve invece ritenersi, al contrario, che il legislatore ordinario sia perfettamente libero di seguire o non seguire l’indicazione della Corte Costituzionale circa il ruolo da attribuirsi al Servizio sanitario nazionale, senza che, nella seconda di tali ipotesi, la sua scelta possa cadere, alla prima occasione, sotto la mannaia della stessa Corte; ciò sempre che, naturalmente, quest’ultima resista alla ricorrente tentazione di esorbitare dai limiti delle proprie funzioni; sul che, ovviamente, dati i numerosi precedenti, nessuno può azzardarsi a mettere la mano sul fuoco.
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La Corte costituzionale ribadisce l’esistenza di un diritto al suicidio medicalmente assistito con il coinvolgimento dell’Ssn. Allo stesso tempo, però, dichiara nulla la normativa con cui la Regione Toscana aveva cercato di darvi attuazione.*Presidente di sezione emerito della Corte di CassazioneCon la sentenza n. 204/2025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla presidenza del consiglio dei ministri avverso la legge regionale toscana n. 16/2025 in materia di fine vita, ha, tra l’altro, confermato un principio già espresso nella precedente sentenza n. 132/2025: quello, cioè, secondo cui la persona che si trovi nelle condizioni stabilite dalla stessa Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 242/2019 (e alla quale possa, quindi, essere prestato aiuto al suicidio senza che chi lo presta incorra nel reato di cui all’articolo 580 del codice penale) avrebbe il «diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego». La riaffermazione di tale principio si accompagna, tuttavia, nella stessa sentenza n. 204/2025, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale oggetto di ricorso, che, apparentemente in linea con il suddetto principio, impegnava le aziende sanitarie locali a fornire all’aspirante suicida «il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato». L’incostituzionalità di tale disposizione - afferma la Corte - è dovuta al fatto che essa «invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute», dal momento che non si limita a semplici «norme di dettaglio» attuative dei suddetti principi, ma avrebbe dato luogo a «una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale». Giova, in proposito, ricordare che la tutela della salute è, appunto, una delle materie in cui, ai sensi dell’articolo 117, comma III, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato». Il ragionamento della Corte non farebbe una grinza se non fosse per il fatto che, nella sentenza n. 204/2025, la stessa Corte ha cura di precisare che la ritenuta incostituzionalità dell’articolo 7 della legge regionale toscana «lascia intatto il diritto», riconosciuto all’aspirante suicida dalla sentenza n. 132/ 2025, «di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura». Ciò in forza della «portata autoapplicativa» da riconoscersi - afferma sempre la Corte - alla suddetta sentenza. Ma una sentenza della Corte Costituzionale che abbia «portata autoapplicativa» e nella quale vengano - come nel caso di specie - dettati principi del tutto analoghi a quelli che potrebbero essere stabiliti con legge dello Stato, dovrebbe, con ogni evidenza, essere considerata idonea ad assolvere alla stessa funzione che l’articolo 117, comma III, della Costituzione assegna alla legge statale per la determinazione dei principi fondamentali ai quali dovrebbe poi attenersi la legislazione regionale. L’articolo 7 della legge regionale toscana, quindi, siccome del tutto aderente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza in questione, non sarebbe stato da dichiarare incostituzionale. La declaratoria di incostituzionalità si rivela, però, paradossalmente, corretta proprio considerando che, in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, al principio affermato nella sentenza n. 132/2025 e confermato in quella n. 204/2025 non sembra affatto che possa attribuirsi carattere vincolante e meno che mai, quindi, «portata autoapplicativa». Si tratta, infatti, di un principio che non è in alcun modo conseguenziale alla già ricordata sentenza della stessa Corte n. 242/2019, essendosi questa limitata a rendere non punibile, a determinate condizioni, mediante declaratoria di parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, la condotta di chi presti aiuto al suicidio, senza con ciò attribuire all’aspirante suicida alcun diritto a ottenere quell’aiuto da parte di chicchessia, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale. A quest’ultimo, infatti, la Corte affida il solo compito di accertare che le suddette condizioni siano effettivamente sussistenti e che le modalità stabilite dall’interessato e dal medico di sua fiducia per l’esecuzione del suicidio non siano tali da offendere la dignità della persona e cagionarle sofferenze. Lo stesso principio, inoltre, non può neppure dirsi funzionale alla decisione a suo tempo assunta con la sentenza n. 132/2025, in cui esso è enunciato, dal momento che tale sentenza, a sostegno della ritenuta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, fece essenzialmente leva sul fatto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non poteva dirsi accertata, in linea di fatto, l’assoluta irreperibilità, sul mercato, di strumenti che consentissero all’aspirante suicida, nonostante la sua condizione di paraplegico, l’autonoma assunzione del farmaco mortale. L’affermazione che del reperimento di quegli strumenti dovesse farsi carico, se necessario, il Servizio sanitario nazionale, rispondendo ciò a un diritto dell’interessato, aveva carattere meramente incidentale (c.d. «obiter dictum»); il che, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla dottrina giuridica, esclude in radice che ad essa possa attribuirsi carattere vincolante tanto nei confronti del Servizio sanitario nazionale quanto in quelli del legislatore ordinario. Non può in alcun modo condividersi, quindi, l’opinione di chi - come il senatore del Pd Alfredo Bazoli, secondo quanto riferito sulla Verità del 31 dicembre scorso nell’articolo a firma di Carlo Tarallo - sostiene che il legislatore ordinario, nel dettare la disciplina generale in materia di fine vita, non potrebbe «in alcun modo derogare» al principio in questione giacché quello in esso affermato sarebbe «un diritto pienamente riconosciuto e dunque pienamente eseguibile». Deve invece ritenersi, al contrario, che il legislatore ordinario sia perfettamente libero di seguire o non seguire l’indicazione della Corte Costituzionale circa il ruolo da attribuirsi al Servizio sanitario nazionale, senza che, nella seconda di tali ipotesi, la sua scelta possa cadere, alla prima occasione, sotto la mannaia della stessa Corte; ciò sempre che, naturalmente, quest’ultima resista alla ricorrente tentazione di esorbitare dai limiti delle proprie funzioni; sul che, ovviamente, dati i numerosi precedenti, nessuno può azzardarsi a mettere la mano sul fuoco.
Bernardo Lodispoto (Imagoecoenomica)
Secondo l’ipotesi investigativa, il presunto corruttore sarebbe un imprenditore della zona, piuttosto conosciuto, nonché quasi omonimo di un altro imprenditore già coinvolto in un’altra indagine che riguarda la Provincia. I due sarebbero legati da un rapporto di parentela. Le Fiamme gialle che hanno eseguito un decreto firmato dai pm della Procura di Trani, Marco Gambardella e Francesco Tosto, che coordinano un fascicolo aperto lo scorso anno e che si fonda su una serie di intercettazioni, cercavano in particolare una cartellina gialla, convinte, probabilmente dal contenuto delle conversazioni captate, che all’interno ci fosse il denaro, ovvero il corrispettivo di una possibile mazzetta.
Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano locale, il contenitore sarebbe effettivamente stato trovato dai finanzieri che hanno effettuato la perquisizione, ma all’interno non ci sarebbero stati i contanti.
Proprio le intercettazioni avrebbero fatto emergere gli indizi di un presunto patto corruttivo che coinvolgerebbe Lodispoto, Marchio Rossi e il consigliere Sgarra, ai quali a vario titolo l’imprenditore si sarebbe rivolto per aggiudicarsi un appalto relativo a una strada sul territorio provinciale. Secondo quanto risulta a La Verità, alcuni degli indagati potrebbero aver presentato ricorso al tribunale del Riesame. E forse gli atti che verranno depositati in quella sede potranno rendere più chiare le singole responsabilità che i pm attribuiscono agli indagati. Lodispoto, che nella vita svolge la professione di avvocato, è alla guida della Provincia Bat dal 26 settembre 2019, con il sostegno anche di una parte del centrodestra, ed è una delle colonne della politica del territorio. Sindaco di Santa Margherita di Savoia per la prima volta dal 1987 al 1990, è stato poi eletto due volte, nel 1994 e nel 1998, consigliere della Provincia di Foggia. Incarico lasciato nel 1999 per andare a ricoprire la carica di assessore provinciale alle Risorse economiche e finanziarie. Nel 2008, racconta il suo curriculum, viene di nuovo eletto consigliere provinciale a Foggia, ruolo che ricopre contestualmente, tra il 2009 e il 2014, nella neonata Provincia Bat. Nel 2018 viene di nuovo eletto sindaco a Santa Margherita di Savoia e poi confermato nel 2023, in entrambi casi sostenuto da una coalizione civica.
Nel 2019, come detto, viene eletto presidente della Provincia Bat. Non senza tensioni, almeno nell’ultimo anno, visto che nel luglio scorso gli esponenti del Pd della giunta provinciale hanno rimesso le deleghe, chiedendo discontinuità su ambiente e rifiuti. Insomma, una carriera politica quasi quarantennale, finora senza inciampi giudiziari. Tanto che la notizia dell’indagine su di lui, filtrata un mese dopo le perquisizioni, ha colto molti di sorpresa. Nel 2020, però, Lodispoto era scivolato su una buccia di banana comunicativa, che aveva scatenato una polemica a livello nazionale.
In un video promozionale sulle iniziative della notte di San Silvestro, si vedeva Lodispoto che, imitando il dialetto siciliano con panama in testa e occhiali da sole specchiati, prometteva di lavorare bene per tutti. Una mossa che, in virtù del fatto che la che manifestazione era prevista in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale ucciso dalla mafia, aveva scatenato le ire dei parlamentari di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato e Fabio Rampelli, che avevano anche presentato un’interrogazione parlamentare. Lodispoto si era difeso sostenendo di essere stato inserito nello spot a sua insaputa, ma la vicenda aveva portato a una polemica tra l’allora governatore della Puglia Michele Emiliano, che accusava i due deputati di Fdi di aver «inventato» un suo «coinvolgimento su una vicenda che non solo non mi riguarda ma di cui tutti ignoravano l’esistenza, me compreso, sino a poche ore fa. Io non ho problemi a dire che con la mafia non si scherza e che quel video non mi piace».
L’ormai ex presidente della Puglia aveva anche annunciato un’azione legale nei confronti di Gemmato e Rampelli: «Ci vediamo in tribunale». I due parlamentari si erano detti stupiti «della mancata reazione a questa vergogna del governatore Emiliano, magistrato in aspettativa che ha combattuto la mafia pugliese nella sua carriera togata forse perché sostenuto nelle elezioni primarie per la presidenza della Regione dallo stesso Lodispoto».
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Ecco #DimmiLaVerità del 7 gennaio 2026. Il nostro Alessandro Rico commenta l'emergenza sicurezza: omicidi e delitti in serie ma non si riesce a mettere un argine.
In questa puntata di Segreti smontiamo uno dei miti più duri a morire sul delitto di Garlasco: il presunto movente legato al computer di Alberto Stasi. Le nuove analisi chiariscono cosa fece davvero Chiara Poggi in quei minuti chiave e fanno crollare una narrazione che per anni ha orientato opinione pubblica e processo.
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Oltre 13 milioni di euro assegnati alle federazioni del tiro nel riparto 2026 di Sport e Salute fotografano una disciplina spesso invisibile nel dibattito pubblico. Tra tesserati ufficiali, praticanti non censiti e risultati internazionali continui, il tiro sportivo italiano si conferma un movimento strutturato, attivo tutto l’anno e non legato solo all’appuntamento olimpico.
Il tiro sportivo in Italia è un movimento in crescita più di quanto raccontino i numeri. Non perché manchino risultati o strutture, ma perché si tratta di una disciplina che sfugge per sua natura alle rilevazioni immediate e alla visibilità ciclica dei grandi eventi. Stimare con precisione le dimensioni del tiro sportivo nel nostro Paese non è semplice: i dati sono frammentati tra più federazioni e specialità, e una parte consistente dei praticanti non rientra nei circuiti ufficiali.
Le stime più attendibili parlano comunque di oltre 100.000 tesserati, distribuiti tra tiro a volo, tiro a segno, tiro dinamico e altre discipline affini. A questa base va aggiunta una platea informale di appassionati che frequentano poligoni e campi di tiro senza un tesseramento stabile: una fascia difficilmente quantificabile, ma che secondo alcune valutazioni potrebbe arrivare a diverse centinaia di migliaia di persone. Numeri che non collocano il tiro tra gli sport di massa, ma che ne confermano la solidità all’interno del sistema sportivo nazionale. Questo quadro trova una prima conferma nel riparto dei contributi pubblici per il 2026 deliberato da Sport e Salute. Su un totale di 344,4 milioni di euro destinati agli organismi sportivi, il comparto del tiro – escludendo il tiro con l’arco – riceve complessivamente oltre 13 milioni di euro. Una cifra che riflette risultati internazionali continui e una capacità organizzativa valutata positivamente dal Modello algoritmico dei contributi (MaC), lo strumento adottato per misurare performance, crescita e utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.
Nel dettaglio, la Federazione italiana Tiro a volo supera i 7,19 milioni di euro, collocandosi attorno alla quindicesima posizione nel ranking generale dei contributi. L’Unione italiana Tiro a segno riceve poco più di 4 milioni, mentre la Federazione italiana Discipline con Armi sportive da caccia si attesta sopra 1,55 milioni. Più contenuta in valore assoluto, ma significativa sul piano percentuale, la quota assegnata alla Federazione italiana Tiro dinamico sportivo, che registra l’incremento massimo consentito dal sistema, pari al 15%. I finanziamenti si inseriscono in un contesto più ampio di crescita del sistema sportivo italiano, sostenuto da un meccanismo di autofinanziamento attivo dal 2019 e da una politica pubblica orientata a premiare non solo il merito agonistico, ma anche l’impatto sociale e la sostenibilità gestionale. Le risorse complessive destinate allo sport, alimentate in larga parte dal prelievo fiscale generato dal calcio professionistico, hanno continuato ad aumentare nonostante la crisi pandemica, con effetti visibili sull’ampliamento della base dei praticanti.
Al di là dei numeri, il tiro sportivo resta una disciplina che vive soprattutto nella quotidianità dei poligoni e dei campi di tiro. È uno sport strutturato su percorsi formativi graduali, che possono iniziare in giovane età con le armi ad aria compressa e proseguire, nel tempo, verso specialità più complesse. La progressione è scandita da livelli tecnici precisi e da un sistema di controlli che pone la sicurezza come requisito imprescindibile. Allenatori, istruttori e ufficiali di gara garantiscono il rispetto delle regole e accompagnano i tiratori, soprattutto quelli alle prime armi, in un contesto rigidamente regolamentato.
Dal punto di vista della prestazione, il tiro sportivo richiede un equilibrio specifico tra precisione tecnica, forza mentale e condizione fisica. La stabilità del gesto, la capacità di concentrazione e la gestione della pressione sono fattori determinanti, tanto quanto l’allenamento muscolare. È una combinazione che spiega perché i percorsi agonistici siano spesso lunghi e perché i risultati arrivino dopo anni di lavoro lontano dall’attenzione mediatica. Il legame con le Olimpiadi contribuisce a dare visibilità alla disciplina, ma ne rappresenta solo una parte. Il tiro sportivo è presente quasi ininterrottamente nel programma dei Giochi moderni e oggi comprende sei specialità olimpiche, tra bersagli fissi e mobili. Tuttavia, la sua struttura non si esaurisce nel quadriennio olimpico: vive di attività federale costante, di competizioni nazionali e internazionali e di un movimento che, pur restando lontano dalle prime pagine, continua a produrre risultati e praticanti.
Lo stanziamento per il 2026 conferma questa continuità. Più che un’attenzione episodica, i fondi destinati al tiro sportivo certificano l’esistenza di un settore che funziona, cresce in modo misurato e contribuisce, nel suo perimetro, alla tenuta complessiva dello sport italiano. Un mondo che emerge raramente nel dibattito pubblico, ma che esiste ben oltre la vetrina olimpica.
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