I Paesi d’origine devono garantire alla gente il diritto a non emigrare

Nella sua enciclica, Magnifica humanitas, papa Leone XIV, riprendendo quasi alla lettera un concetto già espresso da papa Francesco nel 2023, in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, ha affermato che, accanto al diritto di migrare, dovrebbe riconoscersi anche quello «a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare, comprese quelle legate alle ingiustizie economiche e alla crisi climatica».
Si tratta, in sostanza, del diritto a non subire la «costrizione» a emigrare. Ed essa è ravvisabile quando nel proprio Paese mancano le condizioni minime per una dignitosa e sicura sopravvivenza. Il che vale a distinguere tale situazione da quella nella quale l’emigrazione si presenti, invece, soltanto come la via più promettente per tentare il miglioramento delle proprie condizioni di vita. In questo secondo caso l’emigrazione costituisce null’altro che una libera scelta di ciascun individuo, che lo Stato di provenienza non dovrebbe, in linea di massima, ostacolare ma alla quale può contrapporsi, da parte dello Stato verso il quale si vuole emigrare, il diritto di rifiutare l’accoglienza se ritenuta, per una qualsiasi ragione, contraria al proprio interesse. Nel primo caso, invece, si può ritenere che lo Stato al quale il migrante si rivolge sia gravato da un «dovere di accoglienza» che, però, può definirsi propriamente «giuridico» solo quando ciò sia desumibile dalle norme interne del medesimo Stato, ovvero da convenzioni internazionali alle quali esso abbia aderito, come ad esempio la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo «status» dei rifugiati. Altrimenti rimane soltanto un generico quanto elastico «dovere morale» dal quale ciascuno Stato può, a sua totale discrezione, ritenersi o meno gravato, sulla base di considerazioni etiche e politiche che possono essere della più varia natura.
Alla stregua della suddetta distinzione, è poi facile comprendere che la mancanza di condizioni minime di dignitosa e sicura sopravvivenza costituisce un cerchio concentrico, ma di raggio ridottissimo rispetto a quello, enormemente più ampio, costituito dalla sola mancanza delle condizioni che consentano, senza lasciare il proprio Paese, un apprezzabile miglioramento del proprio livello di vita. Tanto per fare un esempio, la massiccia emigrazione italiana che ebbe luogo tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi anni del ventesimo non fu certamente dovuta, nella stragrande maggioranza dei casi, all’esigenza di sfuggire a quello che, altrimenti, sarebbe stato un inesorabile destino a morire di stenti, ma soltanto al legittimo desiderio di cercare, al di là dell’oceano, una fortuna che in Italia non sarebbe stato possibile trovare.
I nostri emigranti erano, quindi, del tutto equiparabili a quelli che oggi si definiscono i «migranti economici», per cui, come essi erano legittimamente respinti quando non avevano titolo o non rispondevano alle condizioni previste per essere accolti nel paese in cui volevano emigrare, anche gli attuali «migranti economici» possono essere respinti, per le stesse ragioni, dal nostro come da qualsiasi altro Paese nel quale abbiano manifestato l’intenzione di stabilirsi.
Vi è, poi, da chiedersi, a questo punto, su chi faccia carico, a fronte del diritto di ciascuno di non essere «costretto» a emigrare, il dovere di impedire l’insorgere di una tale costrizione. E a questo interrogativo non può che rispondersi, secondo logica e comune buonsenso, che un tale dovere incombe essenzialmente sulle pubbliche autorità dello Stato al quale ciascuno appartiene. Esse, infatti, sono in primo luogo responsabili della eventuale mancanza delle condizioni minime di dignitosa sopravvivenza per tutti i cittadini dello Stato amministrato, salve, naturalmente, le situazioni di emergenza createsi, ad esempio, per imprevedibili catastrofi naturali (ivi comprese quelle ipoteticamente prodotte da mutamenti climatici), ovvero quelle derivanti da aggressioni esterne o sommovimenti interni cui, da parte delle stesse autorità, non si sia in alcun modo data causa. Solo in via del tutto subordinata possono ammettersi responsabilità di altri Stati o di potenti organismi economici sovranazionali per vere o presunte «ingiustizie economiche» derivanti dall’abuso di posizioni di vantaggio acquisite nello Stato nel quale si manifesti il fenomeno dell’emigrazione.
Responsabilità, quelle ora dette, che ben difficilmente potrebbero essere esclusive, ma potrebbero tutt’al più concorrere con quelle delle autorità locali per aver esse contravvenuto al dovere di combattere, in tutti i modi possibili, l’affermarsi delle suddette posizioni di vantaggio, una volta resasi riconoscibile la loro nocività rispetto agli interessi della popolazione. Al riguardo può evocarsi, come esempio storico, quello del re Ferdinando II di Napoli, il quale non esitò a mettersi in fiero contrasto con quella che era allora la superpotenza britannica, fino a rischiare addirittura la guerra, per tutelare i legittimi interessi del Regno e delle popolazioni siciliane contro le vessatorie condizioni alle quali la Gran Bretagna pretendeva che le fosse fornito lo zolfo estratto dalle miniere della Sicilia. E il risultato, anche se non del tutto conforme alle attese, fu comunque quello di un miglioramento delle suddette condizioni.
Occorre, dunque, decidersi a lasciar finalmente cadere un certo, diffuso modo di pensare che tende, per un verso, a considerare frutto di «costrizione» quello che, invece, nella quasi totalità dei casi, è frutto soltanto di una libera, ancorché condizionata scelta di ciascun soggetto che decida di lasciare il proprio paese in cerca di miglior fortuna; per altro verso, ad esonerare i governanti dei paesi dai quali provengono i maggiori flussi migratori da ogni responsabilità con riguardo alla ritenuta esistenza, in essi, di condizioni tali da dar luogo alla vera o presunta «costrizione», per una parte della popolazione, ad intraprendere la via dell’emigrazione. Atteggiamento, quest’ultimo, all’origine del quale appare facilmente riconoscibile un residuo di vero e proprio «razzismo», tale dovendosi ritenere quello di chi, da una parte, in nome del più rigoroso antirazzismo, pretende giustamente il riconoscimento di uguali diritti e uguale dignità per gli appartenenti a qualsiasi etnia ma, dall’altra, ritiene normale che non ci si possa attendere, da chi appartiene a determinate etnie, l’adempimento degli stessi doveri e l’assunzione delle stesse responsabilità che gravano su chi appartenga alle altre.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione






