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2026-01-28
Ddl Stupri, tanto rumore per nulla: era meglio lasciare la legge com’era
Giulia Bongiorno (Imagoeconomica)
- L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.
- Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».
Lo speciale contiene due articoli.
Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.
Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato.
Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».
Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona».
Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica».
In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.
Sì al nuovo testo: pene fino a 13 anni
Novità per il disegno di legge contro la violenza sulla donne: ieri la relatrice del ddl, la presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno della Lega, ha presentato un nuovo testo che prevede pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (violenza o minaccia). Il testo base del ddl è stato approvato con 12 voti a favore e 10 contrari dalla Commissione. La polemica con le opposizioni ruota intorno al cambiamento della parola «consenso» che appariva invece nel testo approvato alla Camera. Perché questo cambiamento? «Perché loro (le opposizioni, ndr)», ha spiegato la Bongiorno, «dicevano che questo consenso quasi dovesse essere presunto, secondo me non si deve presumere, nei contesti si deve accertare. Ho voluto ancorare questo dissenso ai casi concreti, recependo la famosa convenzione di Istanbul. È molto più facile accertare la contrarietà di una volontà piuttosto che accertare un consenso che molti hanno detto: “Come lo deve esprimere? Con un modulo?”. Personalmente», ha aggiunto la Bongiorno, «io voglio mettere al centro la donna e non voglio che qualcuno pensi che noi a tutti i costi ce ne infischiamo delle loro perplessità. Il testo base è stato votato ed è stato approvato», ha aggiunto la Bongiorno, «ma è un punto di partenza. Al centro di tutto deve restare la volontà della donna». Annuncia barricate la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione femminicidio, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Giustizia: «Il suo testo straccia il patto Meloni-Schlein», ha argomentato la Valente, «perché Bongiorno ha scritto una legge che mette al centro non il consenso della donna, ma il dissenso, facendo quindi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza attuale. L’avvocata Bongiorno lo sa benissimo. Dovendo provare il dissenso all’atto sessuale in un’aula di tribunale, una donna che ha subito stupro dovrà provare di essersi difesa, di avere reagito, di avere scalciato. Il carico sarà tutto sulle donne, che saranno rivittimizzate, più di quanto già avviene. Siamo di fronte ad un’inversione a U», ha aggiunto la Valente, «rispetto alla legge sul consenso approvata all’unanimità alla Camera, noi faremo tutto quello che potremo per evitare che il Parlamento approvi una legge sbagliata. Lo faremo accanto a tutte le associazioni femminili e femministe e le reti e i centri antiviolenza che in queste ore stanno urlando il loro no». »Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato», ha dichiarato invece la dem Michela Di Biase.
Al Senato i gruppi di opposizione hanno chiesto e ottenuto nuove audizioni sul disegno di legge perché il testo base adottato ieri nella riformulazione della relatrice Giulia Bongiorno «è cambiato completamente», come hanno riferito tra gli altri la senatrice dem Anna Rossomando, Ada Lopreiato del M5s e Ivan Scalfarotto di Italia viva.
L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».Lo speciale contiene due articoli.Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato. Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso». Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona». Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica». In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ddl-stupri-consenso-2675054333.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="si-al-nuovo-testo-pene-fino-a-13-anni" data-post-id="2675054333" data-published-at="1769609289" data-use-pagination="False"> Sì al nuovo testo: pene fino a 13 anni Novità per il disegno di legge contro la violenza sulla donne: ieri la relatrice del ddl, la presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno della Lega, ha presentato un nuovo testo che prevede pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (violenza o minaccia). Il testo base del ddl è stato approvato con 12 voti a favore e 10 contrari dalla Commissione. La polemica con le opposizioni ruota intorno al cambiamento della parola «consenso» che appariva invece nel testo approvato alla Camera. Perché questo cambiamento? «Perché loro (le opposizioni, ndr)», ha spiegato la Bongiorno, «dicevano che questo consenso quasi dovesse essere presunto, secondo me non si deve presumere, nei contesti si deve accertare. Ho voluto ancorare questo dissenso ai casi concreti, recependo la famosa convenzione di Istanbul. È molto più facile accertare la contrarietà di una volontà piuttosto che accertare un consenso che molti hanno detto: “Come lo deve esprimere? Con un modulo?”. Personalmente», ha aggiunto la Bongiorno, «io voglio mettere al centro la donna e non voglio che qualcuno pensi che noi a tutti i costi ce ne infischiamo delle loro perplessità. Il testo base è stato votato ed è stato approvato», ha aggiunto la Bongiorno, «ma è un punto di partenza. Al centro di tutto deve restare la volontà della donna». Annuncia barricate la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione femminicidio, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Giustizia: «Il suo testo straccia il patto Meloni-Schlein», ha argomentato la Valente, «perché Bongiorno ha scritto una legge che mette al centro non il consenso della donna, ma il dissenso, facendo quindi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza attuale. L’avvocata Bongiorno lo sa benissimo. Dovendo provare il dissenso all’atto sessuale in un’aula di tribunale, una donna che ha subito stupro dovrà provare di essersi difesa, di avere reagito, di avere scalciato. Il carico sarà tutto sulle donne, che saranno rivittimizzate, più di quanto già avviene. Siamo di fronte ad un’inversione a U», ha aggiunto la Valente, «rispetto alla legge sul consenso approvata all’unanimità alla Camera, noi faremo tutto quello che potremo per evitare che il Parlamento approvi una legge sbagliata. Lo faremo accanto a tutte le associazioni femminili e femministe e le reti e i centri antiviolenza che in queste ore stanno urlando il loro no». »Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato», ha dichiarato invece la dem Michela Di Biase. Al Senato i gruppi di opposizione hanno chiesto e ottenuto nuove audizioni sul disegno di legge perché il testo base adottato ieri nella riformulazione della relatrice Giulia Bongiorno «è cambiato completamente», come hanno riferito tra gli altri la senatrice dem Anna Rossomando, Ada Lopreiato del M5s e Ivan Scalfarotto di Italia viva.
Angelo Bonelli con Elly Schlein (Ansa)
Il lunedì del «prenda posizione» questa volta è davvero originale perché vede noti mangiapreti come Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Angelo Bonelli vestirsi da chierichetti (ed Elly Schlein da suora) pur di sollecitare, premere, incalzare la maggioranza a fare qualcosa di scontato: difendere papa Leone XIV dalle insolenti parole di Donald Trump.
Tutti reduci dalla notte dell’Innominato, tutti in processione con i ceri al posto dei vessilli della Cgil. La scena è singolare, i teologi usciti dal comitato centrale mettono perfino tenerezza. Bonelli parla di blasfemia con la giugulare gonfia neanche fosse un allievo di don Baget Bozzo: «Giorgia Meloni augura buon viaggio al Papa in Africa ma tace vergognosamente sulla blasfemia di Trump. Da cattolico sono indignato. Meloni richiami l’ambasciatore Usa e pretenda le scuse formali». Il leader di Avs è così disturbato da scambiare la premier per una papessa o per il cardinale Pietro Parolin, attribuendole doveri di supplenza nella diplomazia vaticana.
Il fastidio degli adoratori dei sassi dell’Adige è curiosamente determinato dal tono della solidarietà di Giorgia Meloni al pontefice, ritenuto troppo poco papalino. «Desidero rivolgere al Papa il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa», aveva vergato in mattinata la premier. «Possa il Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace nel solco tracciato dai suoi predecessori». Non essendoci la parola «Trump» si era scatenata la bagarre.
Così Meloni ha ritenuto di precisare qualche ora più tardi: «Pensavo che il senso della mia dichiarazione fosse chiaro, ma lo ribadisco. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa cattolica ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra». La polemica dell’opposizione è palesemente strumentale anche perché lo stesso tono istituzionale utilizzato da palazzo Chigi percorre l’augurio di Sergio Mattarella: non nomina mai la Casa Bianca ma nessuno si permette di «vergognarsi».
La processione continua. Nicola Zingaretti sgomita per mostrarsi in prima fila sul sagrato: «Non siamo di fronte a una divergenza politica ma a un tentativo esplicito di piegare l’autorità morale a una logica di propaganda. Noi stiamo con il Papa». E ci mancherebbe. Con un dettaglio inedito: è la prima volta. Perché a fungere oggi da guardie svizzere sono gli stessi leader politici schierati da anni e in modo ferreo con l’aborto «senza se e senza ma», con l’utero in affitto e i bambini comprati nelle fiere, con l’eutanasia come ultima allegra scampagnata. Punti fermi dell’ideologia progressista che vedono il pontefice da 2.000 anni sull’altro fronte. Perfino più vicino, nei valori non negoziabili, a Trump che a loro.
Elly Schlein da sempre ripete: «Non sono credente, sono laica». Ma non potendo farsi sorprendere dagli autonominati «catechisti per un giorno» decide di indossare il velo con buone ragioni: «Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è un atto gravissimo che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere». Tra i finti flagellanti c’è anche Matteo Renzi in fiocchetto e bermuda da capo scout. È meraviglioso vedere prìncipi e vestali del laicismo anticlericale aggrapparsi alla veste bianca per opportunismo politico. «I Trump passano, i papi restano. Ma non c’è nessuno che sventolava il cappellino Maga che oggi avverta il bisogno di stigmatizzare l’attacco della Casa Bianca? Tajani è ancora a Cologno Monzese a rapporto? Salvini potrà mai ritrovare la favella?».
Sempre concentrato su se stesso, il poco credibile prevosto di Italia viva si era dimenticato di aprire la homepage di tutti i siti. Matteo Salvini: «Se c’è una persona che si sta spendendo sul tema della pace e sulla soluzione del conflitto è papa Leone. Attaccare il Papa, uomo simbolo di pace e guida spirituale di miliardi di cattolici, non mi sembra una cosa utile e intelligente da fare». Antonio Tajani: «Nutro grandissimo rispetto nei confronti del Papa; è un uomo forte, determinato, parla di fede e di pace dal primo giorno. Condivido profondamente il suo pensiero». Maurizio Lupi (Noi Moderati): «Solidarietà piena al pontefice dopo le inopportune parole di Trump. In un tempo pieno di incertezze e irrazionalità è ancora una volta la Chiesa a indicare la via».
Tutto rientrato nell’alveo di un’intelligente normalità? No, perché quando arriva il vespro si materializza Giuseppe Conte. «Le parole del Papa sono la migliore reazione agli inqualificabili attacchi di Trump. Però Meloni, madre cristiana, ancora non si è schierata. Prenda posizione». Lo ha fatto due volte, ma nell’oratorio del centrosinistra la realtà è un optional.
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Trump nei panni di Gesù nell'immagine postata su Truth (Ansa)
E non perché noi abbiamo perso il senso dell’umorismo, ma perché a un certo punto, ci sia consentito dirlo con sfumatura nazional-populista, anche basta. Non ci sono mai piaciuti i discorsi pregiudizialmente ostili a The Donald, e anzi per l’uomo abbiamo nutrito inizialmente una certa simpatia. Dopo tutto aveva cominciato piuttosto bene, picconando il woke e presentandosi come il presidente della pace. Certo, non ha risolto il conflitto ucraino in 24 ore come promesso, ma che quella fosse una esagerazione da comizio lo sapeva perfino lui: l’importante era offrire segnali distensivi sulla Russia. Abbiamo tollerato certe sue uscite di pessimo gusto come i video propagandistici su Gaza trasformata in una sorta di nuova Dubai perché poco dopo si era prodigato per ottenere una sottospecie di tregua al massacro (un rallentamento dei bombardamenti era meglio che niente). Abbiamo perfino compreso la ratio dei dazi, per quanto rischiassero di mettere in difficoltà l’economia europea, perché in fondo il gioco sporco della Germania sulle esportazioni era noto e negli anni aveva danneggiato pure noi. E comunque le politiche green europee erano decisamente peggio delle gabelle americane. Abbiamo portato pazienza sull’attacco al Venezuela. Maduro non piaceva a nessuno, e in quel caso l’uso della forza era circoscritto, la strategia era piuttosto chiara e gli obiettivi sono stati velocemente raggiunti. Poi però è arrivato l’attacco all’Iran. E avrà pure qualche ragione, come sostengono certi strenui difensori di Washington, ma ogni tanto bisognerebbe anche ricordarsi che gli alleati vanno trattati con rispetto. Un rispetto per lo meno uguale a quello che gli Usa riservano a Israele. Invece Trump si è imbarcato in una impresa che i suoi più lungimiranti collaboratori gli avevano presentato come complessa e preferibilmente evitabile. Lo ha fatto a nostro danno, senza offrire nulla in cambio e senza un orizzonte chiaro. Sarà anche vero che lo scopo è colpire la Cina, ma se a farne le spese devono essere gli europei, beh allora anche no, grazie. E saranno brutti e cattivi gli ayatollah, come no. Però, di nuovo, occorre avere un po’ di rispetto. Dichiarare che «un’intera civiltà morirà stanotte» non è retorica bellica, è una aberrazione che dovrebbe suscitare vergogna, se non altro perché rende l’Occidente (o presunto tale) esattamente uguale ai nemici che dice di voler combattere in nome della libertà. In ogni caso, non si è trattato solo dell’Iran, ma pure del Libano. È stata lasciata mano libera a Benjamin Netanyahu, dalla cui brama di annientamento sinceramente non vorremmo essere né contagiati né sfiorati. Il Trump che si voleva presidente della pace è morto, sepolto sotto le bombe israeliane e sotto le stupidaggini proferite da certi consiglieri in fase di eccitazione militare. Adesso tocca al Papa. Il quale, con tutta evidenza, fa infuriare Donald perché non è controllabile e a differenza dei rappresentanti delle Chiese di Stato può agire senza condizionamenti politici. Trump, in escalation mistica, prima si finge Spirito santo sostenendo di averlo fatto eleggere. Poi si tramuta in Martin Lutero e lo copre di insulti perché osa parlare di pace. Infine si paragona a Cristo e si fabbrica da solo sui social ritratti da venerare. Non sappiamo se qualche svalvolato pastore evangelico o qualche bellicoso protestante-sionista abbia convinto il presidente di essere un nuovo Messia. Di certo nelle sue azioni si legge una buona dose di esaltazione apocalittica, emerge l’antico vizio dei puritani che si credevano i soli illuminati da Dio, investiti dalla missione sacra di redimere il mondo. Ma poco importa: Trump dovrebbe sapere che chi si crede il Messia ritornato, di solito, non fa una bella fine, e il più delle volte porta alla rovina un bel po’ di innocenti. Si, lo ammettiamo: Donald ci è stato simpatico, tempo fa. Ma adesso (non da oggi) ci suscita un solo commento: anche basta.
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