Il cuore della decisione è nella qualificazione del ruolo attribuito ad Hannoun in quanto finanziatore di Hamas. Per i giudici non si tratta di un simpatizzante, di un militante o di un intermediario occasionale. L’indagato viene collocato all’interno di una rete stabile, strutturata e consapevole, che attraverso associazioni formalmente benefiche ha garantito un flusso continuo di risorse verso Hamas, rafforzandone la capacità di sopravvivenza e di azione. L’ordinanza dedica ampio spazio alla ricostruzione del funzionamento di queste realtà, descritte come strumenti operativi attraverso i quali la raccolta fondi veniva presentata come umanitaria, ma inserita in un contesto di piena consapevolezza della destinazione finale delle risorse. È qui che il tribunale compie una scelta interpretativa netta: il finanziamento non perde rilevanza penale perché veicolato attraverso finalità umanitarie dichiarate, né perché destinato a un’organizzazione che esercita anche funzioni di governo locale.
Il Riesame respinge in modo esplicito il tentativo difensivo di separare l’ala politica, sociale e amministrativa di Hamas dalla sua dimensione terroristica. Secondo il collegio, questa distinzione non regge né sul piano fattuale né su quello giuridico. Hamas viene descritta come soggetto unitario, dotato di una strategia complessiva in cui l’assistenza sociale, la propaganda, il consenso politico e la violenza armata concorrono allo stesso obiettivo. In questo quadro, le associazioni riconducibili ad Hannoun non vengono considerate meri contenitori neutri, ma ingranaggi funzionali di un sistema più ampio, idoneo a garantire continuità finanziaria e copertura operativa.
Un passaggio particolarmente delicato dell’ordinanza riguarda l’utilizzabilità della documentazione acquisita tramite canali di cooperazione internazionale, in particolare quella proveniente dalle autorità israeliane. La difesa aveva sostenuto l’inutilizzabilità dei materiali, evocando il rischio di una prova politicamente orientata e priva delle garanzie proprie del contraddittorio. Il tribunale respinge l’eccezione con una motivazione, che segna un punto fermo: non si è in presenza di atti anonimi o di informazioni occulte, ma di documentazione formalmente trasmessa nell’ambito della cooperazione giudiziaria e investigativa internazionale, acquisita secondo le procedure previste dall’ordinamento italiano. I giudici chiariscono che la provenienza estera degli atti non ne determina automaticamente l’illegittimità, né tantomeno l’inutilizzabilità patologica. La documentazione israeliana che non è anonima, viene considerata un elemento valutabile, soprattutto in fase cautelare, dove il giudizio non è di colpevolezza ma di gravità indiziaria.
Viene inoltre sottolineato come tali atti non siano isolati, ma trovino riscontro e conferma in intercettazioni, flussi finanziari, rapporti associativi e dichiarazioni raccolte in Italia, escludendo che l’impianto accusatorio poggi su fonti unilaterali o non verificabili. In questo senso il tribunale sposta il baricentro dalla polemica sulla fonte alla tenuta complessiva del mosaico indiziario. La fase cautelare, ricordano i giudici, non richiede una prova piena ma una valutazione d’insieme capace di reggere il vaglio di ragionevolezza: non basta smontare un singolo elemento, occorre incrinare l’intero impianto. Ed è proprio qui che la documentazione estera viene ricondotta alla sua funzione processuale di tassello, non di pilastro esclusivo. Il quadro accusatorio prende forma nella convergenza tra conversazioni intercettate, ricostruzione dei rapporti associativi e movimenti di denaro, letti come condotte funzionali a un programma unitario.
Sul piano probatorio, il collegio valorizza la coerenza interna degli elementi raccolti. Le intercettazioni non vengono lette come frammenti isolati o come semplici espressioni retoriche, ma come indicatori di consapevolezza, continuità e condivisione di obiettivi. Il linguaggio utilizzato, i riferimenti alla necessità dei fondi, gli incontri con i vertici di Hamas, il ruolo attribuito ai donatori esteri e la centralità del sostegno economico nella strategia del gruppo jihadista assumono, nella lettura del tribunale, un significato inequivoco, incompatibile con la tesi di una mera attività solidaristica o informativa. Secondo il tribunale del Riesame, le associazioni riconducibili a Mohammed Hannoun non operavano come semplici soggetti umanitari, ma come strutture funzionali a un sistema stabile di sostegno economico a Hamas. I giudici evidenziano come la raccolta fondi, presentata in forma solidaristica, fosse caratterizzata da continuità, organizzazione e reiterazione, elementi incompatibili con un’attività episodica o emergenziale. Per i giudici del Riesame le associazioni riconducibili ad Hannoun non operavano come semplici soggetti umanitari, ma come strutture funzionali a un sistema stabile di sostegno economico a Hamas. La raccolta fondi, presentata in forma solidaristica, era caratterizzata da continuità e organizzazione, elementi incompatibili con un’attività episodica. Le risorse venivano ritenute idonee a rafforzare l’organizzazione nel suo complesso. L’ordinanza sottolinea la piena consapevolezza dell’indagato circa la destinazione finale dei fondi e chiarisce che la veste umanitaria non esclude la rilevanza penale della condotta.