2023-01-08
«Caso da manuale di legittima difesa. La gru era una minaccia mortale»
Nel riquadro, Mario Esposito
Il docente di diritto costituzionale dell’università di Lecce Mario Esposito: «L’uomo arrestato ad Arezzo non aveva scelta. Solo sparando all’aggressore ha potuto salvare la famiglia. Insostenibile l’accusa di omicidio volontario».«Se con un mezzo di irresistibile forza qual è una ruspa da movimento terra qualcuno minaccia la vita di un uomo, dei suoi familiari ed è determinato a distruggere i loro beni e l’unico modo per fermarlo è prendere il fucile, mi pare che ricorrano tutte le componenti per la causa di giustificazione della legittima difesa», spiega alla Verità Mario Esposito, professore di diritto costituzionale all’Università del Salento, mentre Sandro Mugnai, il fabbro cinquantatreenne di San Polo, zona collinare che sovrasta Arezzo, attende l’udienza di convalida del suo arresto con l’accusa di omicidio volontario per aver sparato cinque colpi di fucile da caccia (uno a vuoto e quattro andati a segno) contro l’operaio albanese Gezim Dodoli che si era avventato contro la sua abitazione, uccidendolo. Gli avvocati che difendono Mugnai, Marzia Lelli e Piero Melani Graverini, hanno già annunciato, infatti, che mireranno a dimostrare che si è trattato di un gesto di legittima difesa (l’interrogatorio di garanzia è fissato per questa mattina alle 12 davanti al gip del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini). «Di primo acchito appare come un caso da manuale», dice subito il prof Esposito che, però, ricorda che si tratta «di un tema particolarmente delicato».Le strade, per ora, sono ancora tre: l’omicidio volontario, l’eccesso di legittima difesa e la legittima difesa.«Io escluderei l’omicidio volontario. Se fosse un caso di mia competenza, stando a quello che apprendo dalla stampa, in scienza e coscienza punterei sulla legittima difesa, escludendo subito anche l’eccesso di legittima difesa. Cosa avrebbe dovuto fare l’aggredito per fermare l’aggressore? Ha eliminato il rischio per la sua vita, per i suoi congiunti e per i suoi beni, evitando danni ulteriori a terzi che potessero essere nelle vicinanze (nell’abitazione al momento dell’aggressione c’erano anche altri parenti, ndr). In questo caso fatico a capire come non si possa trattare di legittima difesa. Se per assurdo, invece, avesse tirato una bomba a mano sotto la ruspa, avrebbe sì eliminato il rischio per sé e la sua famiglia, ma avrebbe potuto procurare danni ad altri».Parliamo, dunque, di una reazione che appare proporzionata all’aggressione? «Se minacciano me e i miei beni con un mezzo di irresistibile forza, uso appunto questi termini perché sono tecnicamente rilevanti nel diritto penale, e non ho tempo per chiamare le forze dell’ordine perché il pericolo è imminente (l’albanese aveva già distrutto con la benna la porta e una finestra dell’abitazione per poi dare uno scossone al tetto e colpire l’abitazione all’altezza del solaio del primo piano, sorretto da travi di legno, ndr), cosa posso fare per evitare il peggio?».Però Mugnai si è ritrovato con l’accusa di omicidio volontario.«Parliamo sempre in astratto. Mi chiedo a questo punto: uccidere l’aggressore non diventa mai legittimo? Si dica allora con chiarezza che la legittima difesa non comprende la morte dell’aggressore, così si sa che davanti a una minaccia con un mezzo di irresistibile forza, davanti al quale non si può scappare né reagire, si è destinati a morire».Ovviamente si punterà tutto sui principi di necessità della reazione e di rigorosa proporzione tra difesa e offesa.«E c’è un altro principio importante, sul quale a volte non si riflette: la norma sulla legittima difesa ha anche una funzione di prevenzione generale. Sapere che se entro in un’abitazione e sono determinato ad aggredire i presenti, se poi questi si difendono sono scriminati da una norma che in qualche modo li protegge, questo fa da deterrente. In caso contrario si aprirebbe la strada per mettere la legge dalla parte di chi aggredisce. E questo sarebbe assurdo, oltre che molto pericoloso, perché significherebbe dire all’aggredito che non potrà mai reagire in misura sufficiente».Vorrebbe quindi dire doversi arrendere a quella che lei ha definito la «forza irresistibile».«Da giurista non riesco nemmeno a immaginarla una situazione di questo tipo. La norma c’è e quando ne ricorrono le condizioni la scriminante (ovvero una particolare situazione in presenza della quale un fatto, che normalmente sarebbe stato considerato illecito, tale non è perché consentito dalla legge, ndr) della legittima difesa va applicata, soprattutto quando è evidente la volontà di uccidere da parte dell’aggressore. Non si può decidere, così, arbitrariamente, di buttare giù una casa con una ruspa, sapendo che all’interno ci sono delle persone e soprattutto non potendo escludere a priori che l’aggressione avrebbe potuto concludersi con la morte di queste. Qualsiasi fosse stata la ragione della controversia, l’aggressore avrebbe potuto rivolgersi alle istituzioni». C’è un ulteriore aspetto da valutare: Mugnai avrebbe sparato cinque colpi, uno a vuoto e quattro andati a segno. Ora gli investigatori stanno cercando di capire se la prima volta che ha fatto fuoco con il suo fucile da caccia regolarmente detenuto è stato per tentare di dissuadere l’aggressore.«Se davanti a una furia e a una determinazione così univoche l’aggredito ha sparato anche un colpo per dissuasione e l’azione non si è arrestata, allora era evidente che non l’avrebbe fermata neppure l’intervento delle forze dell’ordine. Ripeto, in linea di principio non può passare il messaggio per i cittadini che se qualcuno aggredisce un’abitazione con una ruspa non si può ricorrere ad alcuna forma di difesa, compresa quella estrema dell’omicidio».
Il fiume Nilo Azzurro nei pressi della Grande Diga Etiope della Rinascita (GERD) a Guba, in Etiopia (Getty Images)
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