Separare le carriere sarà del tutto inutile se non si toglie ai pm la discrezionalità

*Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
L’intervenuta assoluzione di Matteo Salvini dai reati a lui contestati è stata pronunciata da giudici appartenenti, in base all’attuale assetto costituzionale della magistratura, allo stesso ordine giudiziario al quale appartengono i pubblici ministeri che avevano chiesto la condanna. Ciò induce a qualche riflessione in merito alla prospettiva che quell’assetto venga modificato separando la carriera dei magistrati del pubblico ministero da quella dei magistrati giudicanti.
Il governo, com’è noto, appare fermamente deciso a dar luogo a tale separazione, alla quale si mostrano altrettanto fermamente contrari tanto i partiti di opposizione quanto la magistratura associata. Accettando in partenza il rischio di essere annoverati tra coloro che Dante Alighieri (Inferno, canto III) definiva «a Dio spiacenti ed a’ nimici sui», può osservarsi che le ragioni poste a base di entrambe le posizioni appaiono, per un verso o per l’altro, criticabili.
Cominciando da quelle degli oppositori, esse si riducono, in sostanza, ad una soltanto: quella, cioè, che, mediante la separazione delle carriere, il governo vorrebbe, in realtà, indebitamente acquisire un più o meno surrettizio controllo sull’attività del pubblico ministero. A smentire, però, il fondamento di tale supposizione dovrebbe bastare il fatto che nel disegno di legge governativo n. 1917, attualmente all’esame della Camera, si propone, come nuova formulazione del fondamentale art. 104, primo comma, della Costituzione, la seguente: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Con il che, all’evidenza, risulta inequivocabilmente esclusa, come per il passato, ogni e qualsiasi possibilità di interferenza del potere esecutivo sull’esercizio delle funzioni, oltre che dei giudici, anche dei magistrati del pubblico ministero.
Quanto alle ragioni a sostegno della separazione delle carriere, anch’esse possono ridursi, in sostanza, ad una soltanto, che è quella della ritenuta necessità di dare compiuta attuazione all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che in ogni processo debba assicurarsi la parità delle parti, «davanti a giudice terzo e imparziale»; condizione, questa, che – si afferma – sarebbe incompatibile con l’appartenenza tanto del magistrato giudicante quanto di quello requirente allo stesso ordine giudiziario. Al che può rispondersi che, in realtà, a garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice, sono più che sufficienti le già vigenti norme che prevedono i casi in cui il giudice abbia l’obbligo di astenersi dal giudizio o possa essere ricusato da taluna delle parti, pubblica o privata che sia. E, del resto, a dimostrazione che la comune appartenenza al medesimo ordine giudiziario non comporti, per il giudice, il benché minimo ostacolo a dissentire dalle richieste del pubblico ministero, sta proprio il fatto dell’avvenuta assoluzione di Matteo Salvini, in contrasto con le argomentatissime richieste di severa condanna avanzate dalla pubblica accusa; assoluzione cui possono assimilarsi (per l’importanza e la notorietà dei casi) quelle, ad esempio, di Paolo Scaroni e Claudio Descalzi, dirigenti dell’Eni, e di Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica, accusati di corruzione internazionale e di cui pure i pubblici ministeri avevano chiesto la condanna. Né può dirsi che si tratti di eventi eccezionali, dal momento che le statistiche giudiziarie mostrano l’esistenza, con riferimento alla totalità dei processi, di un’altissima percentuale di imputati assolti all’esito del giudizio, pur a fronte di richiesta di condanna da parte del pubblico ministero.
Il vero problema della giustizia italiana, quindi, non è certo quello della mancanza di imparzialità e terzietà del giudice rispetto al pubblico ministero ma è piuttosto quello dell’eccessività dei casi in cui le accuse portate avanti dal pubblico ministero si rivelano, per effetto di pronunce assolutorie, del tutto prive di fondamento, dopo aver comportato, tuttavia, non di rado, l’inutile impiego di ingenti risorse umane e finanziarie e prodotto gravi e spesso irreparabili danni agli accusati. Ed è un problema che ha assunto particolare gravità a partire dall’entrata in vigore, nel 1988, dell’attuale codice di procedura penale nel quale, a differenza che nel precedente, è espressamente previsto che il pubblico ministero possa, di sua esclusiva iniziativa, andare alla ricerca di ipotetiche notizie di reato sulla cui base iniziare, poi, una volta che ritenga di averle trovate, l’azione penale. Il che si traduce nell’attribuzione di una discrezionalità che può facilmente assumere anche connotazioni di carattere politico, senza che ad essa faccia riscontro – come invece sarebbe imprescindibile in un sistema democratico – alcuna forma, diretta o indiretta, di responsabilità politica.
Lampante dimostrazione di tale anomalia è quella offerta proprio dal processo a carico di Matteo Salvini. Alla sua origine, infatti, vi è l’iniziativa autonomamente assunta dal procuratore della Repubblica di Agrigento che, in assenza di qualsivoglia denuncia di reato da parte di organi pubblici o di privati, volle recarsi a bordo della nave Open Arms per verificare le condizioni dei «migranti» ai quali era stata negata, fino a quel momento, l’autorizzazione allo sbarco. E fu all’esito di tale verifica che egli decise di aprire procedimento penale a carico, per il momento, di ignoti (tra i quali era già, peraltro, evidente che sarebbe poi dovuto rientrare Salvini) per il presunto reato di rifiuto di atti d’ufficio, cui si è poi aggiunto quello di sequestro di persona. Si tratta, perciò, di un procedimento del quale – se l’assoluzione sarà definitivamente confermata – potrà ben dirsi, date anche le circostanze sopra descritte, che non sarebbe neppure dovuto nascere.
Il guaio è, però, che analoghi procedimenti potrebbero continuare a nascere anche se si attuasse la separazione delle carriere, ma si lasciasse intatto (come sembra darsi per scontato) l’attuale potere di autonoma iniziativa del pubblico ministero nella ricerca, a sua totale e insindacabile discrezione, delle possibili notizie di reato. È su questo potere, invece, che occorrerebbe incidere, riportando il pubblico ministero alla sua originaria e tradizionale natura, che era quella di un organo che agiva, di regola, non d’iniziativa ma sulla sola base di notizie di reato fattegli pervenire da qualunque soggetto, pubblico o privato, nelle prescritte forme previste dal codice di procedura penale. Il che, senza escluderlo del tutto – cosa oggettivamente impossibile – gli rendeva, se non altro, più difficile di quanto sia divenuto attualmente il perseguire, profittando dei suoi poteri, finalità di ordine prevalentemente, se non anche esclusivamente, politico.






