I pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, nel settembre 2023 chiedevano la non punibilità di Cappato perché aveva aiutato a suicidarsi due malati terminali «nel rispetto delle procedure», in quanto rifiutavano trattamenti di sostegno vitale. ll gip, che prima aveva sollevato la questione davanti alla Consulta, ha convenuto e archiviato. In entrambi i casi «il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato e da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione».
La signora Elena A. non accettava di sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia, l’ex giornalista Romano N. non voleva iniziare un trattamento di nutrizione-idratazione artificiale tramite Peg, procedura endoscopica che mediante una sonda collega la cavità gastrica all’esterno. Entrambi erano morti in Svizzera, nell’agosto e nel novembre 2022, accompagnati da Coppato.
Filomena Gallo, segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, ha definito la decisione del giudice «un passaggio giuridico decisivo, già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2024 e ribadito con la n. 66 del 2025: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo». Per l’avvocato Gallo, sarebbe la «conferma che la via indicata dalla Corte è già oggi giuridicamente praticabile: il rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quando siano prescritti dal medico ma non accettati dalla persona malata, non può escludere l’accesso all’area di non punibilità delineata dalla Consulta».
In realtà la Corte, intervenendo sulla questione della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in alcuni casi delimitati e a stringenti condizioni, con l’ultima sentenza del 2025 non allarga le maglie. Non è necessario, conferma, che ai fini dell’accesso al suicidio assistito, «il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento», di sostegno vitale, «al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire»; però ritiene «essenziale» il carattere «che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio».
I giudici costituzionali hanno ribadito che il suicidio assistito deve avvenire «nell’ambito di una seria assistenza medica», e che deve esserci «la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative», prima di qualsiasi decisione che il paziente possa prendere. Questo, «anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».
L’altra condizione, evidenzia la Consulta, «è quella del necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito». Inoltre, è necessario il «parere del comitato etico territorialmente competente, funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito».
Non può passare dunque il concetto che, «nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia» e con la non punibilità dell’aiuto al suicidio, risulti tollerato anzi si incentivi, la trasferta all’estero per porre fine alla propria vita dopo aver rifiutato trattamenti vitali applicati o solo prospettati.
La Corte sottolinea le condizioni per accedere al suicidio assistito: se questo, per un verso, «amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, crea - al tempo stesso - rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 della Costituzione».
La Consulta mette in guardia, inoltre, sulla possibilità che «in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole», che decidano di togliersi di mezzo invece di avvertire la solidarietà collettiva.
Per questo, la Corte rinnova l’appello al legislatore «affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito».