
Difficile non condividere l’indignazione e lo sconcerto - di cui si è reso interprete, sulle colonne di questo giornale, il direttore Maurizio Belpietro - generati in larga parte della pubblica opinione dalla condanna, in primo grado, del vicebrigadiere dei carabinieri Emmanuele Marroccella, oltre che a tre anni di reclusione, anche al versamento di una provvisionale di 125.000 euro. Ed è senz’altro meritevole di attenzione l’idea, espressa anche da Franco Battaglia, nell’articolo a sua firma comparso sulla Verità del 18 gennaio scorso, che sarebbe opportuno un intervento normativo per impedire che casi del genere si ripetano.
Va detto, però, che un tale intervento difficilmente potrebbe consistere - come invece si vorrebbe - nella pura e semplice esclusione del diritto al risarcimento del danno quando esso sia stato prodotto, come nel caso in questione, da soggetto che abbia agito in presenza sì di una causa di giustificazione - qual’era, nella specie, quella dell’uso legittimo delle armi - ma eccedendo colposamente i limiti entro i quali l’azione doveva essere contenuta per risultare pienamente giustificabile. In tal caso, infatti, in base all’art. 55 del codice penale, si rende configurabile, a carico dell’autore di tale condotta, quando essa sia punibile anche a titolo di colpa, proprio il reato per il quale Marroccella è stato condannato. E la condanna per un qualsiasi reato, in base alla tassativa e ineludibile previsione dell’art. 185, comporta di necessità anche quella al risarcimento dei danni in favore della persona offesa o, nel caso in cui questa sia morta, dei suoi congiunti. Una norma che escludesse l’operatività della norma ora citata per il solo caso che la vittima del reato di eccesso colposo stesse a sua volta commettendo un reato sarebbe, con ogni probabilità, destinata a cadere sotto la mannaia della Corte costituzionale per manifesta violazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, qualora il reato di eccesso colposo non abbia causato la morte della vittima, il diritto di quest’ultima ad ottenere il risarcimento del danno si accompagna all’obbligo di risarcire, a sua volta, il danno prodotto alla vittima del reato da essa commesso. Le due posizioni, quindi, risultano perfettamente equilibrate. Qualora, invece, dall’eccesso colposo sia derivata la morte della vittima, il fatto che quest’ultima stesse a sua volta commettendo un reato non potrebbe giustificare la totale esclusione, «a priori», dei suoi prossimi congiunti dal diritto al risarcimento per la perdita comunque subita, in difformità di quanto generalmente previsto per i prossimi congiunti di chi sia stato vittima di un qualsiasi reato diverso dall’eccesso colposo.
Un eventuale intervento normativo, quindi, ad altro risultato non potrebbe mirare se non a quello di imporre particolari limiti e condizioni ai quali, in fattispecie come quella in discorso, dovrebbe sottostare il risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima. Ma, a tal fine, potrebbe già essere sufficiente una puntuale e rigorosa applicazione del principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui il risarcimento dovuto ai congiunti della vittima di un fatto ingiusto altrui dev’essere sempre ridotto in misura corrispondente all’eventuale concorso di colpa della stessa vittima nella causazione dell’evento mortale. E non sembra potersi dubitare che sia qualificabile come concorso di colpa della vittima anche il reato commesso da quest’ultima ed al quale colui che ne ha cagionato la morte si sia legittimamente opposto, eccedendo però colposamente i limiti entro i quali avrebbe dovuto contenere la sua reazione. In tal senso, del resto, ha già avuto modo di esprimersi la Cassazione penale, affermando, con la sentenza n. 17571 del 1989, in un caso di eccesso colposo in legittima difesa, che il risarcimento dovuto alla vittima di tale reato doveva essere adeguatamente ridotto in considerazione del concorso di colpa configurabile a carico di colui che aveva posto in essere l’aggressione dalla quale era nata la necessità della difesa. Applicando tale principio, non appare troppo azzardato affermare che, nel caso del carabiniere Marroccella, il risarcimento dovuto ai familiari della vittima avrebbe potuto essere pressoché azzerato, attesa l’entità dell’incidenza causale che nella produzione dell’evento mortale aveva avuto l’illecito comportamento della vittima. Non risulta, però, per quanto è dato sapere, che, nel caso di cui si parla, il giudice si sia preoccupato, nello stabilire l’entità della somma dovuta, a titolo di provvisionale, ai congiunti dell’ucciso, di valutare se ed in quale misura fosse configurabile, a carico di quest’ultimo, un concorso di colpa per cui quella somma dovesse essere proporzionalmente ridotta. Si tratta di una manchevolezza - se così stanno le cose - difficilmente giustificabile ed alla quale, quindi, in sede di appello, ove non si addivenga ad una totale assoluzione del Marroccella, con conseguente esclusione di ogni suo obbligo risarcitorio, dovrebbe porsi rimedio. E qualora ciò non avvenisse, a provvedervi dovrebbe essere, come giudice di ultima istanza, la Corte di cassazione, in continuità con l’indirizzo a suo tempo espresso nella sentenza sopra citata.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione





