Il giudice distingue tra certificati fondati su accertamenti oggettivi e documenti che invece non troverebbero riscontro clinico o risulterebbero addirittura in contrasto con esami diagnostici e pareri specialistici, tra i quali quelli psichiatrici. Secondo la toga, i medici, in alcuni casi, si sarebbero limitati a dichiarare la non idoneità senza disporre ulteriori verifiche o indicare cure. E una volta escluso il trasferimento nei centri di rimpatrio gli immigrati tornavano a girovagare per Ravenna.
Il 10 luglio 2025, in particolare, una infettivologa ha certificato la non idoneità di un ventiseienne ghanese utilizzando un modulo prestampato diffuso dalla Società italiana di medicina delle migrazioni e circolato tra i colleghi come modello per opporsi ai trattenimenti nei Cpr. Quando la questura ha chiesto chiarimenti sarebbe arrivato un secondo referto che annullava il precedente ipotizzando una sospetta malattia polmonare cronica. Diagnosi che, però, non avrebbe trovato conferma dopo una radiografia del torace.
Il giovane era stato identificato dopo aver danneggiato una pensilina del trasporto urbano. Pochi giorni dopo era stato arrestato per un furto aggravato in un supermercato e accusato anche di resistenza, minacce e violenza a pubblico ufficiale. Quando viene accompagnato in ospedale per la visita medica, gli accertamenti (esami del sangue, radiografia e controllo toracico) non rilevano alcuna patologia. Viene comunque dichiarato non idoneo al trasferimento sulla base del sospetto di scabbia e di una presunta fragilità dovuta all’abuso di alcol e sostanze. Le analisi, però, avevano escluso la presenza della scabbia. E quanto alla fragilità, osserva il gip, è lo stesso giovane, in Italia da dieci anni, ad avere scelto di non intraprendere alcun percorso di disintossicazione, una circostanza che non può essere considerata un impedimento al trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri.
Alla stessa dottoressa il giudice attribuisce anche altri certificati ritenuti falsi, tra cui uno che avrebbe ribaltato proprio la valutazione di uno psichiatra. Su undici certificati firmati da una seconda infettivologa, invece, otto sarebbero stati considerati falsi. In due casi, anche questa volta, la non idoneità sarebbe stata giustificata con il sospetto di scabbia, ma senza alcuna visita dermatologica. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche un confronto con lo psichiatra che aveva visitato lo straniero. Dopo avere appreso che il giovane voleva restare in Italia, la dottoressa avrebbe manifestato l’intenzione di aiutarlo.
Nelle chat tra colleghi sarebbe comparsa anche una frase che il giudice considera significativa: «Il modo per esprimere il dissenso è la non idoneità».
Il giudice per le indagini preliminari ricorda che le certificazioni mediche sono comunque valutazioni professionali, ma precisa che esistono criteri oggettivi o generalmente accettati. In diversi casi, secondo l’accusa, quei criteri sarebbero stati disattesi consapevolmente, inducendo in errore i destinatari delle attestazioni, tra cui la questura. Per questo il giudice valuta quelli che definisce dei «falsi valutativi» come penalmente rilevanti e colloca le condotte contestate dalla Procura nella cornice di un «movente ideologico». Perché al centro dell’indagine non ci sono soltanto i certificati medici ma gli effetti che quei documenti, nei casi in cui sono risultati non corrispondenti alla realtà, avrebbero prodotto sulle procedure di rimpatrio. Trattenendo, così, in Italia immigrati inviati dalle autorità al trattenimento per l’espulsione.