
Certamente meno feroce (per fortuna), ma altrettanto inesorabile della Stasi. Parliamo dell'apparentemente innocuo Istat, l'Istituto nazionale di statistica: eppure una norma risalente al 1989 (per i feticisti di numeri e norme, è il decreto 322 di quell'anno), che nessuno ha mai pensato di abrogare, lo rende potenzialmente peggiore di uno stalker, più assillante dei call center delle compagnie telefoniche, più devastante di qualunque spamming telefonico, e per giunta con licenza di obbligarti alla risposta. Di forzarti alla collaborazione «spintanea», anziché spontanea.
Ma alle cattive notizie arriveremo tra un attimo. Partiamo da quella (teoricamente) buona. Su richiesta avanzata l'estate scorsa dalla Presidenza del Consiglio, l'Agcom ha appena assegnato all'Istat (e ai call center di cui si avvale) un numero speciale, chiaramente riconoscibile: 1510.
E questa è la parte - per così dire - buona: se sullo schermo del nostro telefono vediamo comparire «1510», sapremo chi ci sta chiamando. Dunque, una novità all'insegna della trasparenza: sarà chiaro chi è dall'altra parte dell'apparecchio. E, per converso, l'Istat non potrà avvalersi di altre numerazioni e travestimenti: dovrà necessariamente chiamarci da quel numero, presentando un «biglietto da visita» riconoscibile.
Attenzione, però (e qui scatta la norma del 1989: roba da Germania Est prima della caduta del Muro, appunto): se l'Istat chiama, siamo obbligati a rispondere. L'articolo decisivo del decreto è il 7, che reca il titoletto «obbligo di fornire dati statistici», e recita così: «È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».
E fin qui uno sarebbe indotto a tirare un sospiro di sollievo: la cosa - si potrebbe pensare - riguarda solo i soggetti pubblici, che logicamente devono fornire dati ai fini delle rilevazioni statistiche dell'Istat. E invece no, perché l'articolo 7 prosegue minacciosamente: «Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'Istat, con delibera del Consiglio dei Ministri, è annualmente definita - in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica - la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma». Insomma, avete capito bene: anno per anno sono definiti temi e materia su cui pure famiglie, imprese e singoli sono tenuti a fornire informazioni.
E allora capite bene che perfino la notizia teoricamente buona di cui parlavamo poco fa, e cioè la riconoscibilità del numero 1510, diventa un trappolone: nessuno potrà più dire di non sapere, o di non aver capito che era l'Istat a chiamarlo. Non si potrà più sfuggire. Anzi, si potrà perfino essere perseguiti in caso di mancata collaborazione.
Chi lo dice? Il solito decretino del 1989, stavolta all'articolo 11: «Sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite: a) nella misura minima di lire 400.000 e massima di lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società». Avete capito bene, aggiornando il cambio dalla lira all'euro: fino a 2.000 euro per le persone, e a 5.000 per le imprese. Una stangata pazzesca.
Leggendo l'articolo 11, sembra davvero di stare dentro il film Le vite degli altri sullo spionaggio di Stato nella Germania Est: «L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi della medesima legge». Gli uffici statistici trasformati in cellule di controllo e delazione nei confronti dei cittadini che abbiano osato sfuggire.
E dove finiscono i soldi? Elementare, Watson: alla stessa Istat, come spiega l'articolo 7: «I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».
Seguono dettagli veramente surreali. Nella sua grande bontà, l'Istat consente ai trasgressori di avere uno sconticino, se pagano entro 2 mesi. Chiunque riceva una contestazione per non aver risposto, può appellarsi al prefetto. Ma se il prefetto dice no, non ci sono santi: occorre pagare.
Sia chiaro: l'Istat non concede né riduzioni né cancellazioni né rateizzazioni. Peggio: una volta che il malcapitato cittadino sia in difetto, non può cavarsela nemmeno rispondendo in seconda battuta alle domande. Deve pagare e basta.
Che dire? C'è da rimanere basiti per il fatto che, in un Paese libero nell'anno di grazia 2019, ci siano ancora norme che concepiscano in questi termini il rapporto tra stato e cittadino: con il secondo ridotto a suddito al servizio del primo. Che aspettano governo e maggioranza a cassare queste norme? Mantengano l'obbligo, com'è giusto, per gli organi pubblici, ma non per privati, famiglie e imprese.





