2020-07-17
La legge permette di chiudere i porti
Gabriele Maricchiolo:NurPhoto via Getty Images
Il lockdown ha sospeso i diritti costituzionali: le stesse ragioni di salute pubblica si possono usare contro gli arrivi sulle coste. Ma i giallorossi si rifiutano per ideologia.Proviamo a immaginare che un bel giorno venga emanato un decreto legge con il quale si stabilisca che, perdurando la situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, l'esecutivo è facoltizzato a disporre che sia temporaneamente sospesa l'efficacia di tutte le norme, interne o internazionali, che impongano o consentano l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale di soggetti che lo abbiano raggiunto in modo illegale. Le urla di raccapriccio da parte delle «anime belle» (quali rappresentate, ad esempio, dall'onorevole Laura Boldrini) sarebbero assordanti e a esse si aggiungerebbero, per buona misura, le sussiegose elucubrazioni di una pletora di giuristi, o presunti tali, i quali spiegherebbero come e qualmente disposizioni di tal genere sarebbero in grave e insanabile contrasto con tutta una serie di principi costituzionali e non potrebbero quindi trovare applicazione. Come minimo, verrebbero evocati l'articolo 2, l'articolo 10 e l'articolo 117 della Costituzione: il primo perché in base a esso «la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo», tra i quali sarebbe facile fra rientrare il diritto a essere accolti quando si fugge da situazioni di guerra, di carestia o di oppressione politica; il secondo perché stabilisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» e garantisce il diritto di asilo a ogni straniero «al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione»; il terzo perché stabilisce che il potere legislativo dev'essere esercitato nel rispetto non solo della Costituzione ma anche «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Tutto vero e tutto giusto.Si dà il caso, però, che con un altro decreto legge, non immaginario, stavolta, ma reale, e cioè con il dl numero 19 del 2020, poi convertito in legge numero 35 del 2020, l'esecutivo, proprio in considerazione dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, sia stato facoltizzato ad adottare provvedimenti, poi effettivamente adottati, palesemente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. Basti ricordare, fra questi:1 i provvedimenti con i quali, in deroga al principio della inviolabilità della libertà personale solennemente affermato dall'articolo 13 della Costituzione, è stato imposto alla generalità dei cittadini di non allontanarsi dalla propria abitazione, o dal proprio Comune o dalla propria regione se non per specifiche, valide e documentate ragioni, da sottoporre alla valutazione delle autorità;2 i provvedimenti con i quali, in deroga al diritto di riunione e al diritto di manifestazione del pensiero, stabiliti dall'articolo 17 e dall'articolo 21 della Costituzione, è stata data attuazione al citato dl numero 19/2020 nella parte in cui prevedeva la possibilità di «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso»;3 i provvedimento con i quali, in deroga al diritto stabilito dall'articolo 19 della Costituzione di libera professione della propria fede religiosa e di libero esercizio, in privato o in pubblico, del relativo culto (purché non contrario al buon costume), è stata vietata la pubblica celebrazione di funzioni religiose. Il tutto sotto minaccia di gravi sanzioni, amministrative nella generalità dei casi, ma anche di carattere penale, per il caso di allontanamento dalla propria abitazione di soggetto risultato positivo al virus e pertanto sottoposto alla misura della quarantena applicata dal sindaco, quale autorità sanitaria locale.Ora, può senz'altro ammettersi che l'eccezionalità del grave pericolo per la salute pubblica derivante dalla pandemia sia valsa a conferire una qualche legittimità a tutti questi provvedimenti, sulla scorta, se si vuole, dell'articolo 32 della Costituzione, per il quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse delle collettività». Se così è, tuttavia, dovrebbe anche escludersi, «per la contraddizion che nol consente», la illegittimità dell'immaginario decreto legge di cui si è detto all'inizio, non potendo ragionevolmente dubitarsi che, perdurando lo stato di emergenza da Covid-19, il massiccio afflusso di soggetti non previamente controllati e provenienti da parti del mondo nelle quali il virus è diffuso come e forse più che in Italia dia luogo, nonostante ogni possibile misura cautelativa da parte delle autorità italiane, a un oggettivo, sensibile aumento del rischio di contagio per l'intera popolazione del nostro Paese. Non si può certo sostenere, infatti, che i già ricordati articoli 2, 10 e 117 della Costituzione, ipoteticamente violati da una tale provvedimento, abbiano maggior peso degli altri la cui violazione, come si è visto, è stata tranquillamente realizzata con il dl numero 19/2020. Sarebbe tuttavia segno di imperdonabile ingenuità il prospettarsi la benché minima possibilità che dall'attuale maggioranza governativa scaturisca un provvedimento del genere di quello da noi ipotizzato. A che serve, quindi, tutto questo discorso? Serve solo a dimostrare a quanti ancora nutrissero, in proposito, qualche dubbio, che l'assenza di quella possibilità non può in alcun modo essere attribuita a insuperabili ostacoli di natura giuridica. Essa è invece da attribuire solo ed esclusivamente alla pervicace volontà politica di quanti, pur eletti dal popolo italiano, non si fanno scrupolo di salvaguardare a tutti i costi, in ossequio ai propri pregiudizi ideologici, il preteso diritto dei «migranti» a essere accolti in Italia, facendolo prevalere sul sacrosanto diritto del popolo italiano a non essere esposto a rischi per la propria salute maggiori di quelli che, in una situazione come quella attuale, siano oggettivamente impossibili da evitare.