Durante la campagna referendaria in corso abbiamo ascoltato, per la verità da entrambi i fronti, affermazioni non pertinenti ai quesiti referendari e francamente infelici, talvolta disdicevoli. Richiamo per tutte, sul Fronte del No, quanto affermato da un noto procuratore della Repubblica circa l’elettorato calabro, laddove si è affermato che gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere voteranno Sì. Un’affermazione che è sembrata riguardare tutti gli elettori e non semplicemente una parte, operando una summa divisio tra le persone per bene, che voteranno No, e le altre che voteranno Sì.
Ciò che, però, mi ha suscitato maggiore indignazione e tristezza è stato quello che definisco il «furto» della Costituzione da parte del fronte del No, in particolare dall’Associazione nazionale magistrati (si intende furto in senso allegorico, non essendo la Costituzione un bene mobile). Si è assistito, in particolare, da parte di magistrati a sventolii di Costituzioni cartacee, spesso accompagnati da spille orgogliosamente ostentate, a far intendere che la riforma costituzionale oggetto del referendum sia un attentato alla nostra Legge fondamentale, di cui il fronte del No sarebbe, invece, impavido e strenuo difensore, erede della Resistenza (quella con la R maiuscola). Mi permetto di dire che è proprio questa sua difesa a oltranza a offendere la Costituzione (che, non dimentichiamolo è stata anche il frutto di faticosi compromessi tra le forze politiche che avevano animato la Resistenza), cristalizzandola e costringendola in una dimensione atemporale e astratta, quasi che la Costituzione, come originariamente concepita, segnasse, sul piano dell’architettura istituzionale, la fine della storia, per mutuare il titolo di un libro del politologo Francis Fukuyama contenente la profezia, rivelatasi tragicamente errata, che con il crollo dell’Unione sovietica i principi liberali e capitalistici si sarebbero gradualmente affermati in tutto il pianeta.
Il fatto è che la Costituzione - definita da alcuni la «più bella» di tutte con un giudizio di tipo estetico che non appare pertinente, prevede la possibilità di una revisione delle sue norme, disciplinando il relativo procedimento (articolo 138), a eccezione della forma repubblicana dello Stato (articolo 139), evidentemente sul presupposto che tali norme possano essere adeguate o modificate tenendo conto, tra l’altro, di nuove esigenze e dell’evoluzione del tessuto sociale ed economico della nazione. La stessa previsione, contenuta nell’articolo 138, di maggioranze per la revisione costituzionale o per l’emanazione di leggi costituzionali, dimostra a evidenza l’inconsistenza dell’argomento secondo il quale ogni intervento in materia dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche e sociali, cosa che condurrebbe a un acritico immobilismo. È poi vero che la Corte costituzionale ha chiarito che «la Costituzione, pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (articolo 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati».
Tali nozioni giuridiche, al pari della Grundorm (norma fondamentale) di kelseniana memoria e della distinzione tra costituzioni rigide e flessibili, sono sicuramente sconosciute alla pletora di attori, comici e cantanti che ci deliziano con le loro boutade a favore del No, prive di ogni valore giuridico, e ad antagonisti, pro Pal e sigle varie, scesi in piazza a favore del No, forse convinti, ma a torto, che la Costituzione vigente (cioè quella non riformata) consenta loro non solo di manifestare liberamente e lecitamente il loro pensiero e di riunirsi pacificamente, ma anche di occupare immobili, di impedire di parlare a chi non la pensa come loro, di bruciare effigi di politici e di devastare beni pubblici e privati.
A proposito di vizi logici, è da porre attenzione anche a quello che consiste nell’opporsi alla riforma solo perché proveniente dall’attuale maggioranza parlamentare, non guardando, dunque, al merito della riforma stessa, ma a chi ne è stato promotore; vizio logico che è probabilmente alla base dell’altrimenti inspiegabile presa di posizione di procuratori della Repubblica e di giornalisti che, dopo il cosiddetto scandalo Palamara, si erano schierati a favore del sorteggio dei componenti del Csm e che ora rinnegano quelle prese di posizione con argomenti apparentemente sofisticati, ma in realtà speciosi (sorteggio secco, sorteggio temperato e altri di tale natura).
Se dunque il primo auspicio è quello che Dio, o la Provvidenza, o la sorte benigna (scegliete voi) o, più concretamente, il voto del 22 e del 23 marzo ci salvi da questi difensori del No e dalla loro appropriazione indebita della Costituzione, attuata attraverso argomenti volti a suscitare emozioni, ma privi di razionalità e di valore giuridico, mi permetto di formulare alcuni «avvisi ai naviganti», rectius elettori.
Ho già detto, richiamando concetti espressi dalla Corte costituzionale, che la separazione delle carriere non è contraria ai supremi principi della Costituzione; anzi, aggiungo, tale separazione è tale da rendere effettivo e percepibile, in particolare da indagati e imputati, il principio della terzietà del giudice previsto dall’articolo 111 della Costituzione, riformato negli anni Novanta senza che nessuno in quella occasione, come in numerose altre, invocasse l’intangibilità della Costituzione.
Quanto alla istituzione di due Csm (uno per la giudicante e l’altro per la requirente) si tratta di una conseguenza inevitabile della separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, mentre l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e l’introduzione del metodo del sorteggio per i componenti dei due Csm e di parte dell’Alta Corte appaiono, a loro volta, un necessario rimedio al fallimento della giurisdizione disciplinare esercitata dal Csm e al modo in cui sono state spesso operate da tale organo le scelte relative alla carriera dei magistrati. Ciò a cui si vuole porre rimedio è il fenomeno che è stata definito, non a torto, la degenerazione delle correnti. È indubbio che le correnti, inizialmente sorte quali portatrici di idealità e di visioni culturali diverse all’interno della magistratura, si siano trasformate in centri di potere, funzionali anche alla nomina dei consiglieri del Csm, condizionandone poi le scelte, come testimoniato, tra l’altro, dalle visite nei tribunali, prima delle elezioni, da parte di capi o di rappresentanti delle correnti, dirette ad acquisire consenso e voti, di cui si terrà poi conto nelle decisioni, trasformando impropriamente il Csm in un organo di rappresentanza di tipo politico dei magistrati elettori.
Tale fenomeno ha avuto inevitabili riflessi sulla giurisdizione disciplinare, evidentemente condizionata dalle correnti, con la conseguenza che - come ciascuno può constatare agevolmente leggendo le chat tra Luca Palamara e vari magistrati - molti incarichi sono stati conferiti anche a magistrati adusi a utilizzare in maniera massiccia tali chat, il tutto favorito da un editto dell’allora procuratore generale della Cassazione che ha ritenuto lecita l’autopromozione (rectius autoraccomandazione) dei magistrati, senza denigrazione degli altri concorrenti ai posti ambiti.
Quanto al sorteggio si tratta di un metodo che, oltre a evitare le avvilenti, per la magistratura, campagne elettorali che precedono la nomina dei componenti del Csm, appare improntato a trasparenza.
Non va dimenticato che impropriamente, quanto ai componenti laici dei Consigli superiori della magistratura e dell’Alta Corte disciplinare, viene operata, per ignoranza o per astuto calcolo dialettico, una confusione tra governo e Parlamento, dimenticando che anche nella Costituzione vigente i componenti laici del Csm sono nominati dal Parlamento in seduta comune, senza che mai tale prerogativa sia stata riferita, neppure per fini polemici, al governo.
Tralasciando problematiche ulteriori, capziosamente sollevate in ordine alle modalità del sorteggio senza neppure attendere le leggi ordinarie che dovranno adeguare le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare alla legge costituzionale oggetto del referendum, mi limito a richiamare alcuni principi fondamentali, spesso non considerati nel dibattito referendario:
1 la magistratura non è un potere dello Stato, ma un ordine autonomo e indipendente (articolo 104 Costituzione) e il potere giudiziario e giurisdizionale appartiene ai singoli magistrati (giudicanti e requirenti), trattandosi di potere cosiddetto diffuso, cioè attribuito non a una corporazione, ma ai singoli magistrati quando esercitano le loro funzioni;
2 il Csm non è un potere dello Stato, ma un organo, di rilevanza costituzionale, di alta amministrazione (si parla di amministrazione della giurisdizione), sia pure dotato di importanti funzioni, attinenti in particolare allo status dei magistrati (promozioni, trasferimenti, incarichi) e non è, come si è visto, un organo di rappresentanza politica dei magistrati; tantomeno è un potere dello Stato l’Associazione nazionale magistrati, onde impropriamente si evoca un conflitto tra poteri dello Stato con riferimento alle polemiche, spesso suscitate dall’Anm, tra quest’ultima e il governo o il parlamento in carica. Corollario di ciò e che la vera domanda da porsi è se la riforma costituzionale oggetto del referendum possa condizionare o influenzare i singoli giudici e i singoli pubblici ministeri nell’esercizio delle loro funzioni.
La risposta a tale domanda è sicuramente negativa, alla luce di una piana lettura delle disposizioni della legge costituzionale; solo in malafede e con un indebito processo alle intenzioni numerosi sostenitori del No fanno riferimento, come comodo antidoto a una discussione sul merito, a ipotizzate e non meglio precisate future iniziative della maggioranza parlamentare che in alcun modo sono insite nella riforma o preannunciate dalla stessa.
Spero, con questi «avvisi ai naviganti» e con queste brevi considerazioni, di contribuire a una vittoria referendaria del Sì che, lungi dall’indebolirla, consenta di cogliere un’occasione forse irripetibile per regalare all’Italia una magistratura più trasparente, indipendente anche da condizionamenti interni e più vicina alle esigenze dei cittadini.