Ha tre vaccini ma la multa arriva lo stesso
Ansa
Cento euro a un consulente che ha fatto la dose di richiamo il 4 febbraio, ma il ministero non controlla e gli preannuncia la stangata. Il ricorso è uno slalom burocratico tra Ulss e Agenzia delle entrate: «Non oso pensare a un anziano alle prese con queste pratiche».

Trivaccinato ma multato. Brutta sorpresa quando a casa di G.D.C., un consulente del lavoro veronese over 50, è arrivata la «comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio» dal ministero della Salute. Il postino non gli ha recapitato la sanzione da 100 euro vera e propria, ma il suo preannuncio, l’avviso che la stangata è in arrivo. Così l’effetto batosta è doppio: la lettera firmata dal direttore generale del ministero, Giuseppe Viggiano, piomba infatti nella cassetta della posta attraverso l’Agenzia delle entrate. E come sospira il professionista, «c’è sempre da tremare quando si vede quel mittente sulla busta».

G.D.C. mostra il suo certificato vaccinale. Porta l’intestazione della Regione Veneto, Ulss 9 Scaligera, e la data del 4 febbraio scorso. La prima dose il 18 maggio 2021, la seconda il 29 giugno, la terza, appunto, il 4 febbraio 2022. Due iniezioni di Comirnaty Pfizer e una, l’ultima, di Moderna. Il consulente è in perfetta regola, è immunizzato, non ha problemi sul lavoro. Ma la tentacolare macchina della burocrazia ministeriale ha fatto scattare la multa come se lui non si fosse fatto inoculare. La comunicazione firmata dal dottor Viggiano, sotto il codice fiscale e un doppio numero di protocollo, sentenzia quanto segue: «Il ministero Le comunica l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale». Seguono una sfilza di articoli, commi e sottocommi di leggi e decreti violati. Al 1° febbraio G.D.C. «non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario». L’ha effettuata quattro giorni dopo: «Quando ho telefonato per fissare l’appuntamento c’era una coda infinita», spiega il malcapitato, «molti altri cittadini erano nelle mie condizioni e ho dovuto prendere quello che il sistema di prenotazione mi offriva. Entro il 31 gennaio era impossibile anche per impegni di lavoro già assunti che non potevo spostare».

La lettera del ministero è datata 30 marzo, dunque ci sarebbe stato tutto il tempo per controllare che le cose si erano sistemate. Invece no. Gli uomini di Roberto Speranza offrono però una via d’uscita al reprobo: «Come previsto dall’articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della presente, potrà comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro lo stesso termine, dovrà dare notizia dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione all’Azienda sanitaria locale anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo all’area riservata dal portale Internet». Scaduta la tagliola dei dieci giorni, partirà «un Avviso di addebito con titolo esecutivo per il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00)».

In quanto consulente del lavoro, G.D.C. è abituato a districarsi tra siti Internet e pastoie burocratiche di ministeri, Inps, Inail e via dicendo. «Ma questo ricorso non è certo una passeggiata», spiega. «Prima bisogna andare sul portale dell’Azienda sanitaria e trovare l’indirizzo al quale inviare la comunicazione. Poi devi avere l’accesso Spid all’Agenzia delle entrate per comunicare che hai inviato la documentazione all’Asl. La documentazione sanitaria che attesta l’esenzione o il differimento della vaccinazione anti Covid-19 deve essere inoltrata unicamente via posta elettronica. Bisogna allegare codice fiscale, documento di identità e il certificato vaccinale: impresa dura senza familiarità con uno scanner». Lui ha avviato la pratica. «Ma non oso pensare come possa farcela un anziano che non ha lo Spid, uno smartphone, un computer o semplicemente è privo di una casella mail».

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