
Presidente di sezione emerito
della Corte di Cassazione
Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.
Di contrario avviso si era mostrato, nel formulare le proprie richieste, l’ufficio della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, secondo il quale l’avvenuta presentazione della domanda avrebbe automaticamente comportato il diritto dell’interessato a rimanere in Italia almeno fino a che, su di essa, non fosse intervenuta una decisione di primo grado. La Corte ha respinto questa tesi sulla base, essenzialmente, del rilievo che il reato di cui lo straniero doveva rispondere permane per tutto il tempo in cui si protrae l’inottemperanza al provvedimento di espulsione e, inoltre, la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre cinque mesi dopo la data in cui l’inottemperanza, che durava da oltre quattro anni, era stata accertata a seguito di un occasionale controllo di polizia.
L’importanza della decisione in discorso deriva principalmente dal fatto che essa sembra chiaramente escludere che, in presenza di una già avvenuta inottemperanza al provvedimento di espulsione, possa trovare applicazione l’articolo 7 del decreto legislativo n. 25/2008, ai sensi del quale, in conformità a quanto previsto da direttive europee, il richiedente la protezione internazionale è, per ciò stesso (tranne alcune eccezioni di cui qui non occorre far menzione) «autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale». Norma, questa, alla quale deve aggiungersi l’altra costituita dall’articolo 35 bis dello stesso decreto legislativo, per la quale il ricorso contro la decisione negativa della Commissione ha, di regola, effetto sospensivo della sua efficacia. Ed è grazie soprattutto a queste norme che decine di migliaia di stranieri circolano liberamente in Italia senza alcun controllo, nell’attesa che, spesso dopo anni, l’originario rigetto della domanda di protezione internazionale assuma carattere di definitività.
È molto probabile che la cosiddetta «dottrina giuridica», cioè l’insieme dei docenti universitari e dei cultori, in genere, di materie giuridiche (quasi tutti orientati in senso pregiudizialmente contrario ad ogni ostacolo che si voglia porre all’immigrazione irregolare), giudichi molto negativamente - sempre che non preferisca ignorarla - la pronuncia della Cassazione, facendo leva, presumibilmente, sul fatto che le norme vigenti non prevedono, in effetti, termini entro i quali le domande di protezione internazionale debbano essere avanzate ed è, anzi, previsto, all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 25/2008, che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ragion per cui potrebbe sostenersi - in linea con quanto già sostenuto, come si è visto, dalla procura generale presso la cassazione - che la domanda di protezione internazionale darebbe luogo al diritto del richiedente di restare in Italia anche se presentata dopo la scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto lasciare, in ossequio al provvedimento di espulsione, il territorio dello Stato.
A questa tesi può tuttavia rispondersi (meglio esplicitando, forse, il percorso logico seguito dalla Corte) che il «giustificato motivo» per il quale la legge prevede che lo straniero possa sottrarsi all’obbligo di ottemperare al decreto di espulsione non può essere appositamente creato - come invece avvenuto nel caso di specie con la presentazione della domanda di protezione internazionale - in epoca successiva alla data in cui lo straniero, in forza del medesimo decreto, avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato. Ciò non significa, peraltro, che la suddetta domanda sia per ciò stesso inammissibile. Significa soltanto che non può dare diritto a rimanere, in attesa della sua definizione, nel territorio dello Stato. Il che, del resto, sembra rispondere anche a criteri di comune buon senso, essendo ragionevole pensare che chi giunge in Italia irregolarmente per sfuggire a condizioni di invivibilità nel proprio paese tali da rendere possibile il riconoscimento dello «status» di rifugiato, non aspetti, per presentare la relativa domanda, di essere colpito da provvedimento di espulsione o, quanto meno, qualora esso sia stato emesso, si avvalga, per presentarla, del lasso di tempo eventualmente concessogli per ottemperarvi. Non per nulla, d’altra parte, è espressamente previsto, all’articolo 11, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, che presso i valichi di frontiera siano operanti servizi di accoglienza aventi il compito, fra gli altri, di «fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo». Appare, quindi, tutt’altro che illogico ritenere che quando la domanda di asilo o protezione internazionale venga presentata con ingiustificato ritardo rispetto al momento dell’arrivo in Italia e, inoltre, soltanto a seguito di controlli di polizia (come avvenuto nel caso di specie), ciò altro non significhi se non che intento dello straniero era soltanto quello di rimanere in Italia in condizioni di clandestinità e che la domanda in discorso è soltanto finalizzata a far sì che egli possa continuare a trattenervisi pur non avendone titolo. Cosa, questa, che la Cassazione ha mostrato, nell’occasione, di aver perfettamente capito, traendone le debite conseguenze. È sperabile - ma senza farci troppo affidamento - che, presentandosi analoghe fattispecie, si continui a seguire lo stesso indirizzo.






