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2021-08-01
Che sia obbligatorio o meno sono a carico dello Stato i malanni causati dal vaccino
iStock
Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione?
Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria».
In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli.
Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.
La Lombardia su tutela dalle denunce
Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere.
In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori».
Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
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Una sentenza della Consulta ha smontato un articolo della legge 210/1992: per il diritto all'indennizzo basta la «raccomandazione». Proprio come sta avvenendo per il Covid.Dato che le richieste di risarcimento sono in crescita, il Pirellone istruisce i manager sanitari in attesa di indicazioni da Speranza. Il Codacons intanto soffia sul fuoco.Lo speciale contiene due articoli.Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione? Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria». In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli. Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/che-sia-obbligatorio-o-meno-sono-a-carico-dello-stato-i-malanni-causati-dal-vaccino-2654320150.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lombardia-su-tutela-dalle-denunce" data-post-id="2654320150" data-published-at="1627756834" data-use-pagination="False"> La Lombardia su tutela dalle denunce Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere. In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori». Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
Byung-Chul Han (Getty Images)
Grazie alla quale, dice subito di potere «a quasi cento anni di distanza, fare buon uso dei suoi pensieri per dimostrare che, al di là dell’immanenza della produzione e del consumo, e dell’informazione e comunicazione, vi è un’altra realtà più elevata, una trascendenza, in grado di portarci via, lontano da una vita priva di significato, da una straziante carenza di essere, dalla mera sopravvivenza, offrendoci invece la gioiosa pienezza dell’essere».
Così, tanto per non rendere l’impresa troppo facile, Han, sceglie subito di affrontarla con il tema dell’attenzione, che Simone Weil riteneva fosse «nel suo grado più elevato, la stessa cosa della preghiera». Ricavandone che «la crisi della religione è quindi anche una crisi dell’attenzione, dello scrutare e dell’udire». Dunque: «Dio non è morto. È morto l’uomo al quale Dio si rivelò». Il fatto è che: «la percezione è estremamente ingorda. Le manca qualsiasi ampiezza contemplativa. Non fa che mangiare: il consumo è il suo atteggiamento di base. L’abbuffata di video (binge watching) esprime efficacemente questa ingordigia, binge è: divorare senza freni». Se mangi in continuazione però non puoi più vedere, come appunto diceva Simone Weil, magra come una canna dei marais d’Occitania, specificando: «quaggiù, guardare e mangiare sono due. Bisogna scegliere l’uno o l’altro ma entrambi sono chiamati: amare. Tuttavia solo coloro cui talvolta capita di restare per qualche tempo a guardare invece di mangiare hanno qualche speranza di salvezza». (Simone Weil, Quaderni 4, Adelphi).
«L’anima che continua a mangiare senza scrutare finisce col perdere la capacità di contemplare. Invece dell’autofagia, sviluppa obesità. La sua parte mortale, s’allarga e ingrassa, mentre la parte divina si atrofizza e rimpicciolisce». In Simone Weil, racconta Byung-Chul Han, è l’immaginazione che al servizio dell’Io continua a sognare cibo. Il resto della personalità attivo nel Processo di individuazione viene soffocato dal grasso e da tutti gli elementi di ciò che Simone Weil chiamava «pésanteur» - pesantezza -, che impedisce all’anima di muoversi nella dimensione trascendente. Questo indebolimento degli aspetti spirituali della personalità lacera in profondità l’anima, come ha raccontato Simone Weil in L’ombra e la grazia, tradotto in italiano da Franco Fortini. Solo la pienezza assicurata dall’attenzione dell’intera personalità consente all’essere umano di assicurare la guida agli aspetti più spirituali. «L’attenzione profonda, contemplativa, è rivolta a ciò che persiste, permane tiene il punto. Il vero perdura. Chi è incapace di attenzione contemplativa, incapace di scrutare non ha invece accesso alla verità, al vero, all’ordine perdurante delle cose.
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Loperazione chiamata «Luxury Sky» trae origine da mirate analisi di rischio e da un’approfondita valorizzazione del patrimonio informativo disponibile al Corpo, sviluppata attraverso l’incrocio dei dati del traffico aereo con le risultanze delle banche dati istituzionali e con la documentazione fiscale acquisita nel corso degli accertamenti.
Grazie a un accurato lavoro di ricostruzione e analisi, i finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno esaminato oltre 20.700 movimenti aerei potenzialmente rilevanti sotto il profilo tributario, individuando diffuse irregolarità nel versamento dell’imposta dovuta per i voli privati operati tra il 2020 e il 2023 da oltre 1.000 compagnie aeree estere.
L’attività ispettiva ha consentito di ricostruire nel dettaglio gli spostamenti di oltre 12.900 voli privati transitati sullo scalo fiorentino e di oltre 42.100 passeggeri trasportati, facendo emergere il mancato assolvimento degli obblighi fiscali da parte di numerosi operatori internazionali.
Le verifiche eseguite hanno portato all’individuazione di un’evasione complessiva pari a 4.388.657 euro, riconducibile a 1.052 società risultate irregolari, corrispondenti al 62,32% dei vettori sottoposti a controllo.
Particolarmente significativo il risultato conseguito in termini di recupero delle risorse pubbliche: a seguito degli interventi della Guardia di Finanza, numerose compagnie hanno già provveduto a regolarizzare la propria posizione, consentendo l’effettivo versamento nelle casse dello Stato di oltre 2,6 milioni di euro. Per la quota residua sono in corso le attività di monitoraggio e riscossione previste dalla normativa vigente.
Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre evidenziato il frequente ricorso a strutture societarie localizzate in giurisdizioni caratterizzate da elevata opacità fiscale. In numerosi casi, aerei di grande valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l’individuazione dei soggetti effettivamente responsabili degli adempimenti tributari.
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Ansa
Il Pontefice ha ricordato ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune che la scienza «non può decidere sul destino delle persone». Un intervento frontale nel dibattito in corso sulla legge per il suicidio assistito.
In un’epoca in cui l’efficienza tecnica sembra voler dettare le coordinate dell’esistenza umana, le parole pronunciate ieri da papa Leone XIV sono un chiaro antidoto contro la tentazione di trasformare l’arte medica in uno strumento di selezione: «nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana!
La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata!». Ricevendo i membri della Fondazione Jérôme Lejeune in occasione del centenario della nascita del suo fondatore, il pontefice ha voluto ribadire che il valore di una persona non dipende mai da ciò che produce o realizza, ma dalla sua intrinseca dignità.
La Fondazione Jérôme Lejeune, nata negli anni Novanta in Francia, è l’erede diretta dell’opera del Venerabile Jérôme Lejeune, scienziato di fama mondiale che nel 1958 scoprì l’anomalia cromosomica all’origine della trisomia 21. Lejeune non fu solo un grande scienziato; fu un medico che vedeva nei suoi pazienti i «poveri tra i poveri», dedicando la vita a cercare una cura che potesse alleviare la loro condizione. Egli comprese precocemente come la sua scoperta potesse essere strumentalizzata per eliminare i nascituri affetti da disabilità, un «eugenismo nuovo» che definì «razzismo cromosomico». Per questo impegno incondizionato a favore della vita, che gli costò ostilità in certi ambienti scientifici, fu chiamato da Giovanni Paolo II a presiedere la neonata Pontificia Accademia per la Vita. Oggi la Fondazione prosegue questa missione attraverso la ricerca scientifica, la cura presso l’Istituto Jérôme Lejeune di Parigi e la difesa dei più fragili nel dibattito pubblico.
Un dibattito che in Francia ha raggiunto un punto di rottura. Proprio in queste ore, l’Assemblea nazionale affronta la terza lettura del disegno di legge che mira a legalizzare l’eutanasia e il suicidio assistito. Di fronte a quella che viene percepita come una deriva etica, i vescovi francesi hanno indetto una novena di preghiera dal 21 al 29 giugno (in vista appunto del voto del 30 giugno), invitando i fedeli a chiedere che lo Spirito Santo «illumini le coscienze» dei legislatori. L’episcopato transalpino ha ricordato che non si protegge la vita mettendovi fine, ma accompagnandola fino al termine naturale. Nel lanciare questo appello, i vescovi d’oltralpe hanno richiamato anche, e non a caso, le parole fondamentali pronunciate dal Papa al Parlamento spagnolo durante il suo recente viaggio apostolico a Madrid. In quell’occasione, il Santo Padre aveva chiarito che «ogni vita umana dev’essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza». Aggiungendo che «la difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale: è una meta di civiltà». Si tratta di un richiamo diretto al ruolo della politica: le leggi approvate devono essere verificate sulla loro capacità di rispettare la dignità della persona per capire se stiano davvero perseguendo il bene comune.
Queste riflessioni scavalcano le Alpi e arrivano in Italia, dove il Parlamento si trova in una fase di stallo riguardo alla legge sul suicidio assistito. La discussione in Senato, ripresa il 3 giugno, ha mostrato una maggioranza divisa e una situazione di profonda mutazione politica. Al centro di questo cambiamento c’è la nuova fisionomia di Forza Italia, ora guidata in Senato da Stefania Craxi. Il partito ha intrapreso una netta svolta «liberal» sotto l’influenza di Marina Berlusconi, la quale ha dichiarato apertamente di sentirsi più in sintonia con la sinistra su temi come il fine vita, i diritti Lgbt e l’aborto. Nonostante le resistenze interne nella maggioranza (in particolare Fratelli d’Italia e parte della Lega), Forza Italia sta di fatto spingendo per un accordo con le opposizioni, cercando una mediazione che sblocchi l’impasse. Gli emendamenti proposti dalla Craxi e dalla senatrice Daniela Ternullo riflettono questo nuovo corso: puntano ad ampliare i requisiti per l’accesso al suicidio assistito, in particolare la neo proposta azzurra prevede che l’assistenza al suicidio possa essere resa da medici ospedalieri o di medicina generale su base volontaria in regime di intramoenia, con l’impegno del Cnr nel reperimento dei farmaci letali.
Stefania Craxi ha dichiarato di voler «discutere di una norma di civiltà». Eppure, questa visione appare diametralmente opposta a quanto affermato dal Papa a Madrid e ribadito ieri alla Fondazione Lejeune: se per la Craxi la «civiltà» sembra risiedere nella regolamentazione della morte assistita, per il Pontefice la vera «meta di civiltà» risiede esclusivamente nella difesa della vita senza eccezioni. Questa trasformazione di Forza Italia appare ancora più stridente se confrontata con il pensiero del suo fondatore. È solo del 2021 la lettera di Silvio Berlusconi a Il Giornale: «La vita di ogni essere umano è sacra dal momento del concepimento fino alla morte biologica». A cui aggiungeva una sottolineatura riferita proprio al ruolo della Chiesa. «La Chiesa cattolica», scriveva Berlusconi padre, «ha esercitato ed esercita oggi in Italia e nel mondo una funzione essenziale a difesa dei diritti delle persone, di ogni persona e soprattutto dei più deboli». Oggi la Craxi, spinge per una legge che la Chiesa e i movimenti pro-life considerano una «norma di morte». La sfida lanciata da papa Leone XIV è chiara: la civiltà non si costruisce programmando la morte, ma servendo la vita, specialmente quando essa è più fragile e indifesa. I vescovi francesi hanno risposto «presente», ci sarà qualcuno al di qua delle Alpi pronto a fare altrettanto?