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2021-08-01
Che sia obbligatorio o meno sono a carico dello Stato i malanni causati dal vaccino
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Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione?
Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria».
In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli.
Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.
La Lombardia su tutela dalle denunce
Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere.
In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori».
Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
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Una sentenza della Consulta ha smontato un articolo della legge 210/1992: per il diritto all'indennizzo basta la «raccomandazione». Proprio come sta avvenendo per il Covid.Dato che le richieste di risarcimento sono in crescita, il Pirellone istruisce i manager sanitari in attesa di indicazioni da Speranza. Il Codacons intanto soffia sul fuoco.Lo speciale contiene due articoli.Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione? Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria». In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli. Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/che-sia-obbligatorio-o-meno-sono-a-carico-dello-stato-i-malanni-causati-dal-vaccino-2654320150.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lombardia-su-tutela-dalle-denunce" data-post-id="2654320150" data-published-at="1627756834" data-use-pagination="False"> La Lombardia su tutela dalle denunce Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere. In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori». Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
La copertina del catalogo Lima del 1964
Quanti bambini (e non solo) avranno sognato la scatola con il ferroviere baffuto la notte di Natale? Quel desiderio non era neppure lontanamente nei cuori dei ragazzi italiani nel «magro» 1946, con le ferite della guerra ancora tutte aperte. Ma proprio dalle rovine nacque la storia di uno dei marchi di giocattoli italiani di maggior successo a livello mondiale, la Lima di Vicenza. Fu un parente del conte Marzotto, l’industriale della lana, a dare il via alla «Lavorazione Italiana Metalli Affini» che si occupò proprio di riparare i danni causati dal conflitto appena terminato. La prima attività di Lima fu infatti la riparazione del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato danneggiato dai pesanti bombardamenti che la città berica subì tra il 1944 e il 1945, creando su misura le parti in alluminio mancanti. L’attività sui veri treni durò tuttavia poco, perché le Fs avocarono presto a sé tutte le attività di manutenzione e riparazione e proprio a Vicenza furono stabilite le officine per le grandi riparazioni (Ogr). Rimasta senza commesse, la Lima corse ai ripari con un atto di rapida riconversione nel settore dei giocattoli tradizionali come automobiline e motoscafi rigorosamente in metallo stampato, ma anche pentole e cucine economiche in scala, già nel 1948. Dalle officine di via Massaria uscirono modellini di barche con motore a batterie e automobiline con meccanismo a frizione o filoguidate, oltre ad armi giocattolo. I trenini arrivarono solo successivamente, dopo il cambio al vertice tra la prima proprietà e Ottorino Bisazza a partire dal 1954. Il nuovo management puntò ad allargare il catalogo includendo i primi trenini sicuramente a partire dal 1957 con la riproduzione di una semplice locomotiva a vapore, la 0-3-0 con i primi motori elettrici a cascata di ingranaggi. Semplice era anche il livello delle finiture, che anticipò la filosofia dell’azienda vicentina: rendere i trenini accessibili a tutti, un gioco prima di allora riservato ad una clientela abbiente. Dal 1962 iniziarono a comparire le prime riproduzioni di locomotive e carrozze moderne come la E424 delle Fs, la tedesca DB 60 e la francese BB 9200 delle Sncf. Gli anni Sessanta furono il decennio dell’introduzione dei materiali plastici, che permise a Lima di abbassare ulteriormente i prezzi, dando il via al successo mondiale. Nel 1962 viene affiancata alla tradizionale scala HO anche la piccola scala N (1:160) oltre all’allargamento del catalogo agli accessori per plastici. Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta vengono prodotti a Vicenza anche modelli in scala O (1:43) funzionanti a batterie (Jumbo Train). Per un periodo Lima realizzò anche mattoncini simili a quelli della Lego, con i quali era possibile costruire locomotori e vagoni funzionanti sui binari costruiti dalla ditta di Vicenza. I dipendenti degli anni d’oro sono centinaia, la produzione vede l’apertura di un nuovo stabilimento a Isola Vicentina e Lima è presente a tutte le fiere internazionali del settore. Negli anni d’oro l’azienda ha un catalogo vastissimo di treni moderni e d’epoca, tra cui il mitico Pendolino Etr 300 e i TGV francesi. Nel 1980 gli articoli nel catalogo Lima sono ben 1.147, tra rotabili e accessori. Praticamente in tutte le case d’Italia c’è una confezione con il ferroviere baffuto «Beppe». La formula della semplicità progettuale e costruttiva aveva pagato, rendendo Lima il trenino per eccellenza anche se non paragonabile alla qualità costruttiva e ai dettagli delle blasonate Rivarossi e Màrklin, più rivolte ad una nicchia di appassionati adulti.
L’epoca d’oro finì poco più tardi, e per l’azienda di trenini fu il binario morto. Dopo la metà degli anni ’80 le prime consolle e i personal computer misero i videogiochi al primo posto nei desideri di bambini e ragazzi e alla fine del decennio l’azienda vicentina finì in amministrazione controllata prima di essere rilevata nel 1992 dalla rivale Rivarossi, che nel 2004 cederà l’attività al colosso inglese dei giocattoli Hornby, che tuttora detiene il glorioso marchio del più importante produttore di trenini elettrici del mondo.
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Per Lazio-Inter del 13 maggio torna il progetto «Road to Zero»: trasporti pubblici gratuiti per i tifosi, biglietti solo digitali e raccolta dati sugli spostamenti. Previsti anche sconti sui treni e il recupero delle eccedenze alimentari.
La sostenibilità entra ancora una volta al centro della Finale di Coppa Italia. In vista dell’atto conclusivo dell’edizione 2025/2026, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, prende forma la terza edizione del progetto «Road to Zero».
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, con il supporto della Uefa, e si inserisce nel solco delle edizioni precedenti con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più attento all’impatto ambientale e sociale. L’idea è quella di integrare in modo strutturale i principi della sostenibilità nell’organizzazione di una grande manifestazione sportiva, lavorando su più livelli e seguendo un approccio progressivamente più sistemico.
Per la finale dell’Olimpico, le azioni previste si muovono lungo le direttrici ambientali, sociali e di governance, in linea con il framework ESG della Uefa adattato al contesto italiano. Un percorso che punta non solo a garantire continuità alle iniziative già avviate, ma anche a rendere sempre più misurabili gli effetti delle scelte adottate e a diffondere pratiche sostenibili nel mondo del calcio.
Sul piano operativo, la Lega Serie A si è avvalsa anche quest’anno della collaborazione del dipartimento sostenibilità ambientale e sociale della Uefa e del supporto strategico di Cristiana Pace, advisor ESG nello sport e fondatrice di Enovation Consulting.
Tra le misure più rilevanti c’è il tema della mobilità. I tifosi in possesso del biglietto potranno richiedere l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici – metro, bus e ferrovie urbane – nel giorno della partita. Sarà inoltre disponibile un documento dedicato con tutte le informazioni utili per organizzare gli spostamenti, tra parcheggi per mezzi condivisi, aree per biciclette e hub intermodali.
Si rinnova anche la collaborazione con Frecciarossa, title sponsor della competizione, che mette a disposizione un codice promozionale per favorire gli spostamenti in treno verso Roma a condizioni agevolate.
Un’altra novità riguarda la raccolta dei dati sugli spostamenti dei tifosi. Dopo l’acquisto del biglietto, sarà possibile compilare un questionario volontario per indicare le modalità di viaggio utilizzate per raggiungere la capitale e lo stadio. Le informazioni serviranno ad analizzare una delle principali voci dell’impatto ambientale legato agli eventi sportivi, con l’obiettivo di migliorare le strategie future e affinare i sistemi di misurazione.
Sul fronte tecnologico, la finale segna anche un passaggio importante per la biglietteria: per la prima volta in Italia, l’accesso allo stadio avverrà esclusivamente tramite biglietti digitali su smartphone con tecnologia NFC. Una scelta che punta a ridurre l’uso di carta e, allo stesso tempo, a rendere più rapida e sicura l’esperienza di ingresso.
Infine, anche la gestione del cibo rientra tra le iniziative previste. Il fornitore di catering attiverà infatti un programma di donazione delle eccedenze alimentari, in linea con i principi dell’economia circolare.
Un insieme di interventi che conferma la volontà degli organizzatori di trasformare la finale di Coppa Italia in un laboratorio di sostenibilità applicata allo sport, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impatto complessivo dell’evento.
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Per gli inquirenti, Andrea Sempio è stato il solo a uccidere Chiara Poggi. Convocato in Procura il prossimo 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.