2021-08-01
Che sia obbligatorio o meno sono a carico dello Stato i malanni causati dal vaccino
Una sentenza della Consulta ha smontato un articolo della legge 210/1992: per il diritto all'indennizzo basta la «raccomandazione». Proprio come sta avvenendo per il Covid.Dato che le richieste di risarcimento sono in crescita, il Pirellone istruisce i manager sanitari in attesa di indicazioni da Speranza. Il Codacons intanto soffia sul fuoco.Lo speciale contiene due articoli.Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione? Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria». In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli. Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/che-sia-obbligatorio-o-meno-sono-a-carico-dello-stato-i-malanni-causati-dal-vaccino-2654320150.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lombardia-su-tutela-dalle-denunce" data-post-id="2654320150" data-published-at="1627756834" data-use-pagination="False"> La Lombardia su tutela dalle denunce Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere. In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori». Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
Il simulatore a telaio basculante di Amedeo Herlitzka (nel riquadro)
Gli anni Dieci del secolo XX segnarono un balzo in avanti all’alba della storia del volo. A pochi anni dal primo successo dei fratelli Wright, le macchine volanti erano diventate una sbalorditiva realtà. Erano gli anni dei circuiti aerei, dei raid, ma anche del primissimo utilizzo dell’aviazione in ambito bellico. L’Italia occupò sin da subito un posto di eccellenza nel campo, come dimostrò la guerra Italo-Turca del 1911-12 quando un pilota italiano compì il primo bombardamento aereo della storia in Libia.
Il rapido sviluppo dell’aviazione portò con sé la necessità di una crescente organizzazione, in particolare nella formazione dei piloti sul territorio italiano. Fino ai primi anni Dieci, le scuole di pilotaggio si trovavano soprattutto in Francia, patria dei principali costruttori aeronautici.
A partire dal primo decennio del nuovo secolo, l’industria dell’aviazione prese piede anche in Italia con svariate aziende che spesso costruivano su licenza estera. Torino fu il centro di riferimento anche per quanto riguardò la scuola piloti, che si formavano presso l’aeroporto di Mirafiori.
Soltanto tre anni erano passati dalla guerra Italo-Turca quando l’Italia entrò nel primo conflitto mondiale, la prima guerra tecnologica in cui l’aviazione militare ebbe un ruolo primario. La necessità di una formazione migliore per i piloti divenne pressante, anche per il dato statistico che dimostrava come la maggior parte delle perdite tra gli aviatori fossero determinate più che dal fuoco nemico da incidenti, avarie e scarsa preparazione fisica. Per ridurre i pericoli di quest’ultimo aspetto, intervenne la scienza nel ramo della fisiologia. La svolta la fornì il professore triestino Amedeo Herlitzka, docente all’Università di Torino ed allievo del grande fisiologo Angelo Mosso.
Sua fu l’idea di sviluppare un’apparecchiatura che potesse preparare fisicamente i piloti a terra, simulando le condizioni estreme del volo. Nel 1917 il governo lo incarica di fondare il Centro Psicofisiologico per la selezione attitudinale dei piloti con sede nella città sabauda. Qui nascerà il primo simulatore di volo della storia, successivamente sviluppato in una versione più avanzata. Oltre al simulatore, il fisiologo triestino ideò la campana pneumatica, un apparecchio dotato di una pompa a depressione in grado di riprodurre le condizioni atmosferiche di un volo fino a 6.000 metri di quota.
Per quanto riguardava le capacità di reazione e orientamento del pilota in condizioni estreme, Herlitzka realizzò il simulatore Blériot (dal nome della marca di apparecchi costruita a Torino su licenza francese). L’apparecchio riproduceva la carlinga del monoplano Blériot XI, dove il candidato seduto ai comandi veniva stimolato soprattutto nel centro dell’equilibrio localizzato nell’orecchio interno. Per simulare le condizioni di volo a visibilità zero l’aspirante pilota veniva bendato e sottoposto a beccheggi e imbardate come nel volo reale. All’apparecchio poteva essere applicato un pannello luminoso dove un operatore accendeva lampadine che il candidato doveva indicare nel minor tempo possibile. Il secondo simulatore, detto a telaio basculante, era ancora più realistico in quanto poteva simulare movimenti di rotazione, i più difficili da controllare, ruotando attorno al proprio asse grazie ad uno speciale binario. In seguito alla stimolazione, il pilota doveva colpire un bersaglio puntando una matita su un foglio sottostante, prova che accertava la capacità di resistenza e controllo del futuro aviatore.
I simulatori di Amedeo Herlitzka sono oggi conservati presso il Museo delle Forze Armate 1914-45 di Montecchio Maggiore (Vicenza).
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