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2021-08-01
Che sia obbligatorio o meno sono a carico dello Stato i malanni causati dal vaccino
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Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione?
Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria».
In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli.
Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.
La Lombardia su tutela dalle denunce
Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere.
In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori».
Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
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Una sentenza della Consulta ha smontato un articolo della legge 210/1992: per il diritto all'indennizzo basta la «raccomandazione». Proprio come sta avvenendo per il Covid.Dato che le richieste di risarcimento sono in crescita, il Pirellone istruisce i manager sanitari in attesa di indicazioni da Speranza. Il Codacons intanto soffia sul fuoco.Lo speciale contiene due articoli.Se il vaccino è così decisivo nella lotta al Covid-19, perché lo Stato non «prescrive» il vaccino obbligatorio? Secondo molti, la ragione è di natura economica: nel momento in cui si decidesse di imporre la vaccinazione, scatterebbe anche l'imperativo di tutelare gli eventuali danneggiati. Ciò è stabilito da una legge datata: la 210/1992, che prevede indennizzi a favore di quanti hanno riportato danni a seguito di vaccinazioni obbligatorie. Quindi, secondo questa chiave di lettura, il governo continua nella sua politica «persuasiva» per non dover pagare un prezzo troppo alto in ristori da immunizzazione. Ma è corretta questa lettura? O invece già ora, a prescindere dalla obbligatorietà del vaccino, lo Stato è tenuto a indennizzare chi riporta danni collaterali legati alla somministrazione? Per tentare una risposta, è di straordinario interesse una recente sentenza con la quale la Corte costituzionale (118, 23 giugno 2020) ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 1, comma 1 della già citata legge 210/1992. Si tratta di una norma poco conosciuta perché smentisce la favola bella dei vaccini innocui per definizione: come noto, pressoché ogni farmaco può provocare reazioni avverse. Non a caso, il nostro Paese si è dotato di una disciplina giuridica a tutela delle vittime dei vaccini. E lo Stato ha continuato a erogare quattrini a favore degli sventurati incappati in problemi di varia natura. Ma perché la legge in questione è finita sotto la lente della Corte costituzionale? Tutto nasce dalla vicenda di una giovane pugliese che, da piccola, si era sottoposta per ben due volte (2003 e 2004) alla somministrazione di un vaccino contro l'epatite A: un rimedio «raccomandato» (quindi, non obbligatorio) dalla Regione ai ragazzi sotto i 12 anni. La sfortunata, a seguito della inoculazione, risultò affetta da lupus eritematoso sistemico. Si rivolse al tribunale che riconobbe un nesso di causa tra vaccinazione e successiva patologia e le attribuì il diritto all'indennizzo. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Lecce, ma il ministero della Salute è ricorso in Cassazione per far annullare la pronuncia. Secondo il ministero, infatti, nessun ristoro doveva essere liquidato perché il vaccino non era obbligatorio ma solo raccomandato; e la legge 210 del 1992 riconosce il diritto solo a chi non ha potuto sottrarsi alla inoculazione perché «costretto» dallo Stato. La Cassazione ha sollevato un'eccezione di illegittimità della norma del 1992 e rimesso gli atti alla Corte costituzionale. Secondo la quale la legge 210 è contraria alla Carta laddove prevede il diritto all'indennizzo solo a beneficio di coloro i quali riportano pregiudizi a causa di un vaccino obbligatorio e non anche a favore di chi - a quel vaccino - si è sottoposto magari sulla base di una mera «raccomandazione» della pubblica autorità. La Consulta ha, come detto, dato ragione ai giudici del Palazzaccio, rilevando che, nel caso di specie, la cosiddetta «raccomandazione» fosse in realtà una «ampia e insistita campagna di informazione», per effetto della quale la giovane era stata convocata presso gli ambulatori dell'Asl mediante una missiva che presentava la vaccinazione «non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse stata obbligatoria». In effetti, la differenza tra «obbligo» e «raccomandazione», nettissima in teoria, nella pratica medico sanitaria, è assai più sottile. Tradotto: se i danni sono provocati da un vaccino (imposto o raccomandato che sia) la cui somministrazione è giustificata da un interesse collettivo, allora la collettività stessa deve farsi carico delle lesioni causate ai singoli. Appare evidente come questa pronuncia si applichi alla situazione odierna. L'introduzione del green pass è senza dubbio qualcosa di più di una forte «raccomandazione». Chi non si vaccina muore: quando lo dice un premier, cos'altro c'è da aggiungere? Ergo, i danni da vaccino anti Covid vanno indennizzati. Se ciò fosse chiaro a milioni di italiani vaccinati, e in particolare a migliaia di questi che abbiano hanno riportato conseguenze potenzialmente dovute alla puntura, le conseguenze in termini di costi per lo Stato sarebbero tutt'altro che irrilevanti. Soprattutto, molte più persone sarebbero incentivate a percorrere la strada del riconoscimento del nesso di causa tra il vaccino e i danni plausibilmente conseguenti. Adesso l'allarme è doppio. Infatti, la corsa - ovviamente giustificata dalla drammaticità della situazione dei mesi scorsi - verso soluzioni frenetiche e di fatto impositive, rischia seriamente di essere pagata non solo in termini di salute individuale (laddove fossero acclarati i nessi causali con le reazioni avverse), ma anche di finanza pubblica.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/che-sia-obbligatorio-o-meno-sono-a-carico-dello-stato-i-malanni-causati-dal-vaccino-2654320150.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-lombardia-su-tutela-dalle-denunce" data-post-id="2654320150" data-published-at="1627756834" data-use-pagination="False"> La Lombardia su tutela dalle denunce Fioccano le richieste di indennizzo o risarcimento per eventi avversi causati dal vaccino anti Covid-19 e la Regione Lombardia detta ai suoi direttori generali delle aziende sanitarie territoriali (Asst e ast) la linea da tenere. In questi giorni, mentre in piazza si protesta per il green pass che dal 6 agosto permetterà di partecipare a molte attività della vita sociale, alle Asst e Ats arriva una lettera dell'amministrazione guidata Attilio Fontana sulle «indicazioni per la gestione delle richieste di indennizzi/danni da vaccinazioni anti Sars-Cov-2». Potrebbe essere una conseguenza della battaglia sulla vaccinazione il cui obbligo non è dichiarato, ma in parte realizzato, attraverso il green pass, che diventerà necessario per poter partecipare a eventi, andare in piscina o al ristorante (al chiuso), oltre che per viaggiare e andare in vacanza. «Stanno giungendo con intensità crescente alle nostre aziende (come alle aziende sanitarie di tutto il territorio nazionale) richieste per indennizzo/risarcimento a seguito di somministrazione di vaccino», si legge nella lettera di Regione Lombardia. «Tali richieste, sostanzialmente tutte identiche, riferiscono il verificarsi di eventi successivi alla somministrazione del vaccino». La Regione Lombardia, in attesa che «il ministero fornisca opportune indicazioni in merito», nell'assicurare che «nessuna azione verrà intrapresa», informa che «le richieste di risarcimento per danno da somministrazione del vaccino dovranno essere comunicate dalle Asst/enti erogatori ai rispettivi assicuratori». Particolari interessanti emergono dalla seconda pagina della lettera, che ricorda la normativa vigente sugli indennizzi e che prevede un riconoscimento economico a favore di chiunque abbia riportato «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica», a seguito di vaccinazioni obbligatorie e per alcune «non obbligatorie». Attualmente l'obbligo della vaccinazione anti Sars-Cov-2 è solo per gli operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri operatori socio assistenziali). «In tutti gli altri casi», scrive la Regione, «si tratta di vaccinazione non obbligatoria (seppure fortemente raccomandata, offerta ai cittadini per classi di priorità come da Piano strategico nazionale dei vaccini)». Proprio su questo punto si apre una questione da dirimere e su cui il ministero non ha ancora detto nulla, anche se almeno da un mese è stata annunciata dall'associazione per i diritti dei consumatori, Codacons, la class action contro lo Stato per chiedere un risarcimento in favore degli under 60 vaccinati con Astrazeneca (circa 1,5 milioni di persone), costretti a cambiare la seconda dose con un altro preparato anti Covid. Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, i cittadini che «si ritengono lesionati dalla comunicazione farraginosa e contraddittoria da parte delle istituzioni» possono chiedere «fino a 10.000 euro di risarcimento» per «il danno potenziale e per il rischio corso sul fronte sanitario, anche in assenza di danni effettivi alla salute». Per il Codacons circa 10.000 persone avrebbero già richiesto l'indennizzo. Se lo Stato dovesse risarcire tutti coloro che si sono angosciati per «la diffusione di informazioni contraddittorie e contrastanti» in questi mesi, come del resto riconosciuto in una sentenza per l'Ilva di Taranto, probabilmente le richieste di indennizzo potrebbero vedere un'impennata non indifferente. In ogni caso, soprattutto da quando è stato introdotto il green pass, il confine tra obbligo e raccomandazione è sempre più labile.
Contingente italiano sbarcato nella baia di Suda, isola di Creta (Getty Images)
Era il 28 maggio 1896 quando tre navi da guerra gettarono l’ancora nella baia di Suda, sull’isola di Creta. Una delle tre batteva la bandiera della Regia Marina italiana. Era l’incrociatore «Piemonte», sotto la guida del comandante Alfonso de Orestis e del capitano in seconda Paolo Thaon di Revel, futuro Capo di Stato Maggiore durante la Grande Guerra e in seguito ministro della Marina. A poca distanza dal «Piemonte» si trovavano la corazzata francese «Neptune» e la «Hood», corazzata della Royal Navy britannica. Perché quelle tre imbarcazioni si trovavano laggiù? I motivi sono da ricercare nella storia dell’isola di Creta, all’epoca dei fatti governata dall’impero Ottomano, che l’aveva strappata al dominio veneziano nel 1669.
La composizione etnico-religiosa dell’isola fece da volano nei due secoli di dominazione della Sacra Porta. La maggioranza della popolazione era di origini greche e di religione cristiano-ortodossa mentre la minoranza dominante era musulmana. Gli attriti tra le due comunità cretesi aumentarono con la sollevazione della Grecia, a cui seguì l’indipendenza dopo i moti del 1821. Il malcontento dei cristiani esplose più volte negli anni, come nel caso della rivolta del 1866-1869, terminata con il massacro della popolazione filoellenica. Per il timore di un’espansione della protesta ai Balcani, il governo turco concesse una serie di riforme e pose a capo dell’isola un cristiano, Alexander Kharatheodori. La svolta non servì tuttavia a lenire le gravi tensioni etniche e religiose perché i musulmani dell’isola non accettarono la guida di un cristiano e iniziarono una serie di violenze contro la popolazione. L’11 maggio 1896 si perpetrò il massacro dei cristiani di Canea e anche ad Heraklion vi furono scontri, saccheggi e omicidi. I nuovi disordini di Creta attirarono l’attenzione delle diplomazie europee, già in allarme nei confronti dell’impero turco per il massacro degli Armeni di Anatolia del 1895. L’equilibrio nel Mediterraneo era a rischio. Fu soprattutto quest’ultimo aspetto a mettere in moto le diplomazie francesi, inglesi ed italiane per un intervento diretto formalmente a proteggere i propri connazionali residenti a Creta. Per l’Italia guidata da Antonio di Rudinì, la crisi cretese si mostrò come un’occasione imperdibile, dopo la sconfitta coloniale di Adua, per mantenere il ruolo di potenza nell’area del Mediterraneo e per proteggere gli interessi economici messi a rischio dalle tensioni tra Atene e la Sublime Porta. L’intervento a tre, discusso per l’Italia dal ministro della Marina Benedetto Brin, rappresentò una sorta di alleanza militare di peacekeeping ante litteram.
Dalla rada di Suma, le navi della coalizione europea inviarono uomini con le lance con compiti di deterrenza e di recupero dei connazionali che chiedevano protezione. Il compito di gestire le operazioni di terra dell’equipaggio del «Piemonte» fu affidato a Thaon di Revel. Nei giorni successivi, nonostante la presenza delle navi estere e la pressione diplomatica, la situazione a Creta non parve migliorare. Si temette da subito un’escalation anche per l’atteggiamento del governo di Atene, deciso a dare una spallata alla situazione di Creta fomentando l’insurrezione, in vista di una futura annessione dell’isola. Per le continue violenze tra le fazioni, anche se l’arrivo delle navi estere placò momentaneamente gli animi di fronte alle artiglierie e alle armi caricate sulle lance, fu deciso un rafforzamento della presenza della Regia Marina. Nel mese di giugno giunse a Creta la «Vesuvio», incrociatore comandato dal Capitano Umberto De La Tour, seguita dalla «Liguria», dall’«Etna» e dalla «Morosini». Nei primi mesi del 1897 la situazione dell’isola non parve migliorare. Fu la premessa per la formazione di una prima coalizione internazionale, chiamata in inglese «Admiral’s Squadron» (squadrone degli ammiragli) che incluse anche la Russia, la Germania e l’Austria-Ungheria. A capo della forza navale fu posto il viceammiraglio italiano Felice Napoleone Canevaro, già organico alla Marina sarda e in seguito parte della spedizione di Garibaldi. Nato da una famiglia ligure originaria di Zoagli, Canevaro era il più anziano dei comandanti dello squadrone internazionale. Il suo ruolo fu estremamente delicato, in quanto la situazione geopolitica vedeva un’opinione pubblica europea favorevole ai greci e all’annessione di Creta, ma i governi volevano evitare un crollo degli Ottomani causato da una guerra civile. Fu necessario dunque proteggere, per così dire, i musulmani assediati nelle città costiere e contenere la ribellione dei greci ortodossi nell’entroterra dell’isola, continuamente alimentati dall’appoggio logistico di Atene.
Per mantenere il controllo, non era più sufficiente presidiare i porti con le navi: si rendeva necessaria una forza di sbarco per ristabilire l’ordine e gettare le basi di un’amministrazione controllata dalle potenze europee. Il 4 febbraio 1897 da Catania un piroscafo di linea caricò il primo contingente italiano che avrebbe dovuto sbarcare sull’isola di Creta, guidato dal colonnello Vincenzo Garioni e composto da uomini del 1° Battaglione del 36° Reggimento fanteria «Forlì», di unità dell’artiglieria da montagna e da Carabinieri i quali, comandati dal capitano Federico Craveri, avrebbero dovuto assumere il compito di garantire l’ordine pubblico nel quadro di una gendarmeria internazionale. Anche la Marina aumentò in quel frangente la presenza a Creta, dal momento che i greci inviarono navi da guerra con l’intenzione di annettere l’isola con un colpo di mano. A Suna si unirono altre navi della Regia Marina tra cui il «Ruggiero di Lauria» e l’incrociatore «Stromboli». Il corpo di spedizione italiano raggiunse le 3.000 unità, sbarcando a Creta e stabilendosi nella zona di influenza assegnata dalla coalizione internazionale, la parte orientale dell’Isola. Il primo scontro a fuoco si verificò il 13 febbraio 1897 nei pressi de La Canea, quando i militari italiani, Carabinieri e fanti, furono fatti bersaglio di cecchini filogreci. Guidati dal tenente De Mandato, furono in grado di respingere l’assalto. Il 36° Fanteria fu invece impegnato presso la cittadina di Hierapietra, dove i ribelli cercavano di tagliare le forniture idriche degli assediati. Anche a Candia, l’odierna Heraklion, gli italiani furono coinvolti nei duri scontri tra cristiani e musulmani, intervenendo frequentemente per scongiurare i linciaggi tra le due fazioni. Nell’entroterra i fanti e i Carabinieri (ai quali si affiancarono poi i bersaglieri comandati dal tenente colonnello Achille Brusati) furono spesso impegnati in azioni di controguerriglia e rastrellamento contro le bande di briganti ed irregolari sparse per l’isola.
La situazione geopolitica internazionale accelerò la risoluzione della questione cretese. Nell’aprile 1897 scoppiò in Tessaglia la guerra tra impero Ottomano e Grecia, che si concluse in soli 30 giorni con la sconfitta netta di Atene, che si vide costretta a ritirare le truppe da Creta durante il breve conflitto e vide sfumare le prospettive di annessione. Francia, Gran Bretagna ed Italia decisero così le sorti dell’isola al tavolo delle trattative. Fu scelta una mediazione: mentre formalmente Creta sarebbe rimasta turca, sarebbe stata retta da un governo autonomo sotto la guida del principe Giorgio, nipote del re di Grecia e del quale faceva parte anche il futuro premier Eleutherios Venizelos. La transizione avvenne con la coalizione internazionale ancora sull’isola, dove scoppiarono ancora per lughi mesi violenti tumulti. Fu proprio il più grave a determinare il ritiro definitivo dei turchi da Creta. Il 25 agosto 1898 a Candia i musulmani massacrarono centinaia di cristiani. Tra le vittime 17 soldati britannici e il vice console inglese. La reazione fu durissima. La stessa regina Vittoria chiese una punizione esemplare e i musulmani furono disarmati in soli 4 giorni. 17 capi della rivolta furono impiccati in pubblico, mentre le potenze Francia e Italia si unirono a Londra pretendendo dal Sultano il ritiro totale da Creta. Le ultime truppe ottomane lasciarono l’isola alla fine di novembre del 1898, mettendo fine a due secoli e mezzo di dominio turco. Parte del contingente internazionale rimase per garantire l’ordine pubblico e addestrare la gendarmeria del nuovo governo cretese fino al 1906, mentre i Carabinieri fino al 1914.
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